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Infatti, il diritto di recesso spetta ancora, salvo che lo statuto non disponga

diversamente, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

• la proroga del termine di durata della società;

• l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (Es. introduzione o

soppressione di una clausola di prelazione).

3. Cause statutarie: previste solo per le società che non fanno appello al mercato del

capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso (art. 2437, 4° comma).

Nelle società a tempo indeterminato non quotata, tutti i soci possono recedere

liberamente, con un preavviso di 180 giorni, allungabile dallo statuto fino ad un anno (art.

2437,3° comma).

Esercizio diritto di recesso: Questo deve essere esercitato mediante comunicazione con

lettera raccomandata alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle

imprese della delibera che lo legittima; termine portato a 30 giorni dalla conoscenza da

parte del socio, se il fatto che legittima il recesso non è una delibera (art. 2437-bis, 1°

comma). Le azioni per le quali è

esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate

presso la sede della società.

Valore azioni da rimborsare: I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di

rimborso nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, In caso di contestazione,

decide esperto nominato dal tribunale entro 90 giorni dal recesso.

• Nelle società non quotate il valore delle azioni da rimborsare è determinato dagli

amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della

revisione legale dei conti, “tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e

delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”. Lo

statuto può tuttavia stabilire criteri più analitici.

• Nelle società con azioni quotate il valore di liquidazione delle stesse è invece

determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi

che precedono la convocazione dell'assemblea (art. 2437-ter, 3° comma); lo statuto può

prevedere l'impiego di criteri alternativi di valutazione, purché il valore che ne risulta

non sia inferiore.

Rimborso: Le azioni del socio che recede devono essere innanzitutto offerte in opzione

agli altri soci. Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato. In

caso di mancato collocamento le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte

della società. in assenza di utili e riserve disponibili va convocata l'assemblea

straordinaria per deliberare riduzione del capitale o scioglimento della società.

2.3 LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (AUMENTO)

Una specifica disciplina è dettata per le modificazioni dello statuto relative al capitale

sociale: aumento e diminuzione (artt. 2438-2447).

L'aumento del capitale sociale può essere:

• Reale (o a pagamento): si ha un aumento del capitale sociale nominale e del

patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti.

• Nominale (o gratuito): si incrementa solo il capitale nominale, mentre il patrimonio

della società resta invariato. È perciò opportuno esaminare separatamente i due tipi di

aumento.

2.31 AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE

Con l'aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi

finanziari a titolo di capitale di rischio: nuovi conferimenti. L'aumento reale dà perciò luogo

all'emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui

per legge è riconosciuto diritto di opzione (vedi giù):

Condizioni: Non è consentito eseguire un aumento del capitale fino a che le azioni

precedentemente emesse non siano interamente liberate (art. 2438). La violazione di tale

disposizione non comporta nullità della delibera di aumento. Restano infatti salvi gli obblighi

assunti con la sottoscrizione delle azioni e, nel contempo, gli amministratori sono

responsabili in solido per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.

Aumento ed aumento delegato: Competente a deliberare l'aumento di capitale è, in via di

principio, l'assemblea straordinaria dei soci. Lo statuto o una successiva modifica dello

stesso possono però attribuire una delega agli amministratori la facoltà di aumentare in

una o più volte il capitale sociale. Il verbale della delibera del consiglio di

amministrazione di aumento del capitale sociale deve essere redatto da un notaio. La

relativa delibera consiliare è soggetta ai controlli previsti per le delibere modificative

dell'atto costitutivo e ad iscrizione nel registro delle imprese.

Sottoscrizione: La deliberazione (assembleare o consiliare) di aumento deve fissare il

termine, non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta, entro il quale le

sottoscrizioni devono essere raccolte.

Sottoscrizione parziale: Può però verificarsi che l'aumento di capitale non sia integralmente

sottoscritto. In tal caso:

• Se la deliberazione di aumento lo abbia espressamente previsto il capitale è aumentato

di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (art. 2439, 2° comma).

• Altrimenti, l'aumento di capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale perciò non

vincola né la società né i sottoscrittori, viene annullato ed i sottoscrittori vengono

rimborsati

Conferimenti: Per i conferimenti in sede di aumento del capitale sociale vale la medesima

disciplina per i conferimenti al momento della costituzione della società (art. 2440). Tuttavia,

il versamento del 25% dei conferimenti in danaro deve essere effettuato, all'atto della

sottoscrizione, direttamente alla società e non presso una banca ed I conferimenti in

natura possono, su decisione degli amministratori, essere sottoposti ad uno dei metodi di

valutazione alternativi a quello della stima giurata

Il diritto della minoranza di chiedere una nuova valutazione del conferimento: è

riconosciuto anche in caso di aumento di capitale delegato. Entro 30 giorni dalla delibera di

aumento del capitale.

2.32 IL DIRITTO DI OPZIONE

Il diritto di opzione è il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione

dell'aumento del capitale sociale a pagamento.

• Funzione amministrativa. Serve quindi a mantenere inalterata la proporzione in cui

ciascun socio partecipa, attraverso il voto, alla formazione della volontà sociale.

• Funzione patrimoniale Serve inoltre a mantenere inalterato il valore reale della

partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate

Tutto ciò comporta che il diritto di opzione ha un proprio valore economico (spesso

notevole), che l'azionista può monetizzare cedendolo a terzi qualora non voglia o non

possa concorrere all'aumento del capitale sociale.

Oggetto: Attualmente il diritto di opzione ha per oggetto le azioni di nuova emissione di

qualsiasi categoria e le obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Esso compete

agli azionisti di ogni categoria ed ai possessori di obbligazioni convertibili su tutte le azioni di

nuova emissione. Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista in proporzione del

numero di azioni già possedute.

L'offerta è pubblicata mediante deposito presso il registro delle imprese e contestuale

avviso sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale. Per l'esercizio

del diritto di opzione la società deve concedere agli azionisti un termine non inferiore a

quattordici giorni dalla pubblicazione.

Azione non optate: Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le

azioni che siano rimaste inoptate. Infatti:

1. Se le azioni non sono negoziate sui mercati finanziari (Società quotate) in mercati

regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, coloro che hanno esercitato il

diritto di opzione hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non

optate, purché ne facciano richiesta all'atto dell'esercizio dell'opzione;

2. Se le azioni sono negoziate sui mercati finanziari (Società non quotate) i diritti di opzione

residui devono essere offerti nel mercato dagli amministratori, per conto della società,

per almeno due riunioni ed il ricavato della vendita va a beneficio del patrimonio sociale,

Solo se gli azionisti non si avvalgono per l'intero del diritto di prelazione, le azioni di

nuova emissione potranno essere liberamente collocate.

Si ha esclusione del diritto di opzione:

1. Escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in

natura.

2. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del

capitale “quando l'interesse della società lo esige”.

3. Inoltre, nelle società con azioni negoziate sui mercati di strumenti finanziari lo statuto

può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente.

4. Infine, il diritto di opzione può essere escluso, con delibera dell'assemblea

straordinaria, quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della

società o anche ai dipendenti di società controllanti o controllate (art. 2441, modificato

dal d.lgs. 184/2012).

Nei casi di esclusione del diritto di opzione di cui ai numeri 1 e 2, è obbligatoria l'emissione

delle nuove azioni con sovrapprezzo (ove la società abbia accumulato utili), in modo da

ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali. Alla società è lasciato un

margine di discrezionalità nell’ ammontare.

Il diritto di opzione non si considera però escluso o limitato e non trovano applicazione le

cautele ora esposte - quando le azioni di nuova emissione sono sottoscritte da banche o

da altri soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari. Nel periodo di detenzione

delle azioni l'intermediario non può esercitare il diritto di voto.

2.33 L'AUMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE

L'aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale è operazione che non dà luogo a nuovi

conferimenti e non determina perciò alcun incremento del patrimonio sociale. L'aumento

nominale è infatti posto in essere dall'assemblea straordinaria imputando a capitale le

riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (art. 2442, 1° comma).

Possono quindi essere utilizzate, fra le altre:

• Le riserve facoltative e le riserve statutarie prive di specifica destinazione.

• Non è invece imputab

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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