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Estratto del documento

 IL BILANCIO DI ESERCIZIO

La S.p.A. deve redigere annualmente il bilancio di esercizio: è il documento contabile che

rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria

della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso

(utili conseguiti o perdite subite nell'esercizio), evidenziando così periodicamente l’aspetto

statico (patrimonio) e quello dinamico (redditività) della società e fungendo da essenziale 78

mezzo di informazione contabile dei soci e dei terzi (come i creditori: il patrimonio sociale è

la loro unica garanzia!). Anche per il fisco costituisce il termine di riferimento per la

tassazione periodica del reddito della società (Ires).

La disciplina in materia ha subito numerose modifiche negli anni, ed oggi il Regolamento

CE 1606/2002 e il d.lgs. 38/2005 hanno disposto che dal 2005 alcune società siano obbligate

(e altre ne abbiano la facoltà) di redigere i propri bilanci in base ai Principi Contabili

Internazionali (International Financial Reporting Standards = IFRS), redatti

dall’International Accounting Standard Board (IASB), per rendere confrontabili i bilanci di

imprese operanti nei diversi Stati dell’UE, e recepiti mediante regolamento comunitario,

previa valutazione della Commissione europea della loro idoneità tecnica e della conformità

al principio di rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili. La loro adozione è:

a) obbligatoria, per la redazione di bilancio di esercizio (e consolidato) delle:

- società con azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in

misura rilevante;

- società di assicurazione, di intermediazione finanziaria e mobiliare;

b) non consentita alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;

c) facoltativa, per tutte le altre S.p.A: la scelta non è revocabile, salvo in casi eccezionali in

cui però la revoca sarà valida solo dall’esercizio successivo a quello in cui è deliberata.

 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO

Principi cardini per la redazione del bilancio e clausole generali (applicabili anche per gli

IFRS) sono quello della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta: il bilancio

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art.

2423). Dunque, neanche gli IFRS devono essere applicati se eccezionalmente la loro

applicazione risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, e, se

necessarie, devono essere fornite informazioni ulteriori.

Secondo altri principi, è stabilito che:

la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella

 prospettiva di continuazione dell'attività (principio di continuità nella gestione), ma si

deve tenere conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo

considerato al fine di far prevalere quest'ultima in caso di contrasto con i criteri formali

di iscrizione in bilancio (principio di prevalenza della sostanza sulla forma);

si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio,

 indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, oltre che dei rischi e delle

perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo ma in tempo per la

redazione del bilancio (principio della prudenza & principio della competenza);

i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (principio

 di costanza dei criteri di valutazione);

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati

 separatamente (principio di valutazione separata degli elementi eterogenei).

 LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio (secondo il C.c.) si articola in 3 parti: Stato Patrimoniale, Conto

Economico e Nota integrativa (ma sono necessarie anche la relazione degli amministratori

sulla gestione e quelle del collegio sindacale e del revisore contabile).

Sono dettate alcune regole generali di redazione (art. 2423):

le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico

 secondo l'ordine tassativo fissato per la legge;

le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee a loro volta articolate in

 sottocategorie, in voci ed in alcuni casi anche sottovoci; 79

per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato l'importo della voce corrispondente

 dell'esercizio precedente.

è vietato il compenso di partite, cioè la somma algebrica di attività (ricavi) e passività

 (costi), da indicare separatamente;

il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali (la nota in migliaia).

Alle società che non superano determinate dimensioni (per fatturato, attivo patrimoniale e n°

dipendenti) è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata, nel quale è ridotto

il numero delle voci dello SP e del CE ed è possibile anche omettere la relazione sulla

gestione. 

1) Lo Stato Patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e

qualitativa del patrimonio della società (attivo e passivo) e la sua situazione finanziaria nel

giorno della chiusura dell'esercizio; consente così anche l'immediata conoscenza del

patrimonio netto della società. Esso deve essere redatto nella forma a colonne contrapposte,

secondo l’art. 2424.

 Le voci dell'attivo sono aggregate in quattro grandi categorie:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della

parte già chiamata;

B) Immobilizzazioni, comprendenti gli elementi patrimoniali destinati ad essere

utilizzati durevolmente dalla società e indicanti, separatamente, quelle concesse in

locazione finanziaria. Si distinguono in ulteriori 3 sottocategorie:

B-I) immobilizzazioni immateriali (articolate in 7 voci), quali i costi di impianto e di

ampliamento, i diritti di brevetto industriale e l'avviamento;

B-II) immobilizzazioni materiali (articolate in 5 voci), quali i terreni e i fabbricati, le

attrezzature industriali e commerciali;

B-III) immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni azionarie e altri titoli, e azioni

proprie.

C) Attivo circolante, distinto in:

C-I) rimanenze (articolate in 5 voci), quali le rimanenze di materie prime, sussidiarie

e di consumo, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti e merci;

C-II) crediti che non costituiscono immobilizzazioni (articolate in 7 voci), con

separata indicazione dei crediti tributari e delle imposte anticipate;

C-III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, fra cui

partecipazioni, azioni proprie e altri titoli di cui si prevede l'alienazione in

tempi brevi (le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a

termine vanno iscritte nello SP del venditore, l’ammontare del relativo debito

in quello del compratore;

C-IV) disponibilità liquide (distinte in 3 voci): depositi bancari e denaro in cassa.

D) Ratei attivi (proventi comuni a 2 o più esercizi, di competenza dell'esercizio, ma

esigibili nei successivi) e Risconti attivi (quote di costi comuni a 2 o più esercizi,

sostenuti nell'esercizio, ma di competenza dei successivi), con separata indicazione

del disaggio su prestiti.

 Le voci del passivo sono aggregate in 5 categorie:

A) Patrimonio netto, composto dal capitale sociale nominale (A-I) e dai diversi tipi di

riserve, distinte a seconda della fonte: si sommano considerano gli importi del

capitale e delle riserve, gli utili portati a nuovo e quelli di esercizio e vi si

portate a nuovo e quelle d’esercizio.

sottraggono le eventuali perdite

B) Fondi per rischi ed oneri, accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti certi e

probabili, ma ancora indeterminati e senza data di sopravvenienza (pagamento di

risarcimenti, indennità o imposte).

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: l'importo va calcolato in

base agli anni di servizio maturati (art. 2120); 80

D) Debiti, distinti in 14 voci per consentire una dettagliata informazione quantitativa e

qualitativa sull'inadempimento della società.

E) Ratei passivi (quote di costi comuni a 2 o più esercizi, di competenza dell'esercizio,

ma effettivamente sopportati nei successivi) e risconti passivi (quote di proventi

comuni a 2 o più esercizi, percepiti nell'esercizio, ma di competenza dei successivi),

con separata indicazione dell'aggio sui prestiti.

 Vanno iscritti nello SP anche i Conti d'Ordine, che servono ad informare sull'esistenza di

rischi ed impegni futuri, che non incidono attualmente sulla consistenza del patrimonio

sociale. 

2) Il Conto Economico espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la

rappresentazione dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri provenienti

conseguiti nell'esercizio; deve essere redatto in forma espositiva scalare (art. 2425), con

esposizione cioè in unica sequenza prefissata dei componenti positivi e negativi di reddito,

ed è articolato in 5 sezioni scalari:

1^ Valore della produzione: vanno indicati e sommati i ricavi di competenza

dell'esercizio dell'attività produttiva tipica e le variazioni, positive o negative, delle

relative rimanenze di magazzino.

2^ Costi della produzione: si sottraggono dal Valore della Produzione e comprendono

ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

3^ Proventi e oneri finanziari, iscritti e sommati algebricamente.

4^ Rettifiche di valore di attività finanziarie, iscritte e sommati algebricamente,

dovute a rivalutazioni/svalutazioni.

5^ Proventi ed oneri straordinari, iscritti e sommati algebricamente.

La somma algebrica dei diversi totali parziali così ottenuti, costituisce il risultato globale di

esercizio, indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito, correnti, differite e

anticipate: si ottiene così l'utile o la perdita di esercizio, che va riportato nello SP.

Gli amministratori devono infine redigere due ulteriori documenti:

1. la nota integrativa (art. 2427), che costituisce parte integrante del bilancio ed illustra e

specifica le voci dello SP e del CE, fornendo una serie di informazioni integrative sulla

situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, sulle azioni e

sugli strumenti finanziari emessi dalla società e sulle operazioni di locazione finanziaria.

In essa, vanno infatti elencate le partecipazioni in società controllate e collegate;

2. la relazione sulla gestione (art. 2428), è un allegato esterno al bilanci

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
119 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher M.Ivana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Pennisi Roberto.