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IL BILANCIO DI ESERCIZIO
La S.p.A. deve redigere annualmente il bilancio di esercizio: è il documento contabile che
rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria
della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso
(utili conseguiti o perdite subite nell'esercizio), evidenziando così periodicamente l’aspetto
statico (patrimonio) e quello dinamico (redditività) della società e fungendo da essenziale 78
mezzo di informazione contabile dei soci e dei terzi (come i creditori: il patrimonio sociale è
la loro unica garanzia!). Anche per il fisco costituisce il termine di riferimento per la
tassazione periodica del reddito della società (Ires).
La disciplina in materia ha subito numerose modifiche negli anni, ed oggi il Regolamento
CE 1606/2002 e il d.lgs. 38/2005 hanno disposto che dal 2005 alcune società siano obbligate
(e altre ne abbiano la facoltà) di redigere i propri bilanci in base ai Principi Contabili
Internazionali (International Financial Reporting Standards = IFRS), redatti
dall’International Accounting Standard Board (IASB), per rendere confrontabili i bilanci di
imprese operanti nei diversi Stati dell’UE, e recepiti mediante regolamento comunitario,
previa valutazione della Commissione europea della loro idoneità tecnica e della conformità
al principio di rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili. La loro adozione è:
a) obbligatoria, per la redazione di bilancio di esercizio (e consolidato) delle:
- società con azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante;
- società di assicurazione, di intermediazione finanziaria e mobiliare;
b) non consentita alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
c) facoltativa, per tutte le altre S.p.A: la scelta non è revocabile, salvo in casi eccezionali in
cui però la revoca sarà valida solo dall’esercizio successivo a quello in cui è deliberata.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO
Principi cardini per la redazione del bilancio e clausole generali (applicabili anche per gli
IFRS) sono quello della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta: il bilancio
deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art.
2423). Dunque, neanche gli IFRS devono essere applicati se eccezionalmente la loro
applicazione risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, e, se
necessarie, devono essere fornite informazioni ulteriori.
Secondo altri principi, è stabilito che:
la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività (principio di continuità nella gestione), ma si
deve tenere conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato al fine di far prevalere quest'ultima in caso di contrasto con i criteri formali
di iscrizione in bilancio (principio di prevalenza della sostanza sulla forma);
si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, oltre che dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo ma in tempo per la
redazione del bilancio (principio della prudenza & principio della competenza);
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro (principio
di costanza dei criteri di valutazione);
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente (principio di valutazione separata degli elementi eterogenei).
LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio (secondo il C.c.) si articola in 3 parti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota integrativa (ma sono necessarie anche la relazione degli amministratori
sulla gestione e quelle del collegio sindacale e del revisore contabile).
Sono dettate alcune regole generali di redazione (art. 2423):
le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico
secondo l'ordine tassativo fissato per la legge;
le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee a loro volta articolate in
sottocategorie, in voci ed in alcuni casi anche sottovoci; 79
per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
è vietato il compenso di partite, cioè la somma algebrica di attività (ricavi) e passività
(costi), da indicare separatamente;
il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali (la nota in migliaia).
Alle società che non superano determinate dimensioni (per fatturato, attivo patrimoniale e n°
dipendenti) è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata, nel quale è ridotto
il numero delle voci dello SP e del CE ed è possibile anche omettere la relazione sulla
gestione.
1) Lo Stato Patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e
qualitativa del patrimonio della società (attivo e passivo) e la sua situazione finanziaria nel
giorno della chiusura dell'esercizio; consente così anche l'immediata conoscenza del
patrimonio netto della società. Esso deve essere redatto nella forma a colonne contrapposte,
secondo l’art. 2424.
Le voci dell'attivo sono aggregate in quattro grandi categorie:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della
parte già chiamata;
B) Immobilizzazioni, comprendenti gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente dalla società e indicanti, separatamente, quelle concesse in
locazione finanziaria. Si distinguono in ulteriori 3 sottocategorie:
B-I) immobilizzazioni immateriali (articolate in 7 voci), quali i costi di impianto e di
ampliamento, i diritti di brevetto industriale e l'avviamento;
B-II) immobilizzazioni materiali (articolate in 5 voci), quali i terreni e i fabbricati, le
attrezzature industriali e commerciali;
B-III) immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni azionarie e altri titoli, e azioni
proprie.
C) Attivo circolante, distinto in:
C-I) rimanenze (articolate in 5 voci), quali le rimanenze di materie prime, sussidiarie
e di consumo, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti e merci;
C-II) crediti che non costituiscono immobilizzazioni (articolate in 7 voci), con
separata indicazione dei crediti tributari e delle imposte anticipate;
C-III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, fra cui
partecipazioni, azioni proprie e altri titoli di cui si prevede l'alienazione in
tempi brevi (le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a
termine vanno iscritte nello SP del venditore, l’ammontare del relativo debito
in quello del compratore;
C-IV) disponibilità liquide (distinte in 3 voci): depositi bancari e denaro in cassa.
D) Ratei attivi (proventi comuni a 2 o più esercizi, di competenza dell'esercizio, ma
esigibili nei successivi) e Risconti attivi (quote di costi comuni a 2 o più esercizi,
sostenuti nell'esercizio, ma di competenza dei successivi), con separata indicazione
del disaggio su prestiti.
Le voci del passivo sono aggregate in 5 categorie:
A) Patrimonio netto, composto dal capitale sociale nominale (A-I) e dai diversi tipi di
riserve, distinte a seconda della fonte: si sommano considerano gli importi del
capitale e delle riserve, gli utili portati a nuovo e quelli di esercizio e vi si
portate a nuovo e quelle d’esercizio.
sottraggono le eventuali perdite
B) Fondi per rischi ed oneri, accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti certi e
probabili, ma ancora indeterminati e senza data di sopravvenienza (pagamento di
risarcimenti, indennità o imposte).
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: l'importo va calcolato in
base agli anni di servizio maturati (art. 2120); 80
D) Debiti, distinti in 14 voci per consentire una dettagliata informazione quantitativa e
qualitativa sull'inadempimento della società.
E) Ratei passivi (quote di costi comuni a 2 o più esercizi, di competenza dell'esercizio,
ma effettivamente sopportati nei successivi) e risconti passivi (quote di proventi
comuni a 2 o più esercizi, percepiti nell'esercizio, ma di competenza dei successivi),
con separata indicazione dell'aggio sui prestiti.
Vanno iscritti nello SP anche i Conti d'Ordine, che servono ad informare sull'esistenza di
rischi ed impegni futuri, che non incidono attualmente sulla consistenza del patrimonio
sociale.
2) Il Conto Economico espone il risultato economico dell'esercizio attraverso la
rappresentazione dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri provenienti
conseguiti nell'esercizio; deve essere redatto in forma espositiva scalare (art. 2425), con
esposizione cioè in unica sequenza prefissata dei componenti positivi e negativi di reddito,
ed è articolato in 5 sezioni scalari:
1^ Valore della produzione: vanno indicati e sommati i ricavi di competenza
dell'esercizio dell'attività produttiva tipica e le variazioni, positive o negative, delle
relative rimanenze di magazzino.
2^ Costi della produzione: si sottraggono dal Valore della Produzione e comprendono
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.
3^ Proventi e oneri finanziari, iscritti e sommati algebricamente.
4^ Rettifiche di valore di attività finanziarie, iscritte e sommati algebricamente,
dovute a rivalutazioni/svalutazioni.
5^ Proventi ed oneri straordinari, iscritti e sommati algebricamente.
La somma algebrica dei diversi totali parziali così ottenuti, costituisce il risultato globale di
esercizio, indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito, correnti, differite e
anticipate: si ottiene così l'utile o la perdita di esercizio, che va riportato nello SP.
Gli amministratori devono infine redigere due ulteriori documenti:
1. la nota integrativa (art. 2427), che costituisce parte integrante del bilancio ed illustra e
specifica le voci dello SP e del CE, fornendo una serie di informazioni integrative sulla
situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico di esercizio, sulle azioni e
sugli strumenti finanziari emessi dalla società e sulle operazioni di locazione finanziaria.
In essa, vanno infatti elencate le partecipazioni in società controllate e collegate;
2. la relazione sulla gestione (art. 2428), è un allegato esterno al bilanci