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Gli Amministratori

Struttura e funzioni dell'organo amministrativo

Nel sistema tradizionale, la società per azioni non quotata può avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori, che formano il consiglio di amministrazione (art. 2380-bis).

Alle società quotate invece è imposta l'amministrazione pluripersonale, allo scopo di consentire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di almeno un amministratore indipendente (art. 147-ter Tuf). Il numero di componenti del consiglio di amministrazione può essere in ogni caso liberamente determinato dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati, che danno luogo alle figure del comitato esecutivo e degli amministratori delegati (art. 2381). La struttura dell'organo amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentirne il

miglioreadeguamento alle concrete esigenze operative dell'impresa sociale.

Gli amministratori sono l'organo cui è affidata la gestione dell'impresa sociale e ad essiin via esclusivale operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Essi sono investiti perspetta compiere tuttelegge di diverse funzioni:

  • Potere gestorio: gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della societàall'assemblea.che non siano riservati dalla legge
  • gli amministratori hanno il potere di manifestare all'esterno la volontàPotere di rappresentanza:sociale, ponendo in essere i singoli atti giuridici in cui si concretizza l'attività sociale.
  • Gli amministratori convocano l'assemblea e ne fissano l'ordine del giorno. Inoltre, danno attuazionedi impugnare quelle che violino la legge o l'attoalle delibere della stessa ed hanno il potere-doverecostitutivo.

Amministratori devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società ed in particolare devono redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.

Gli amministratori devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società rispetto all'assemblea. Si tratta di funzioni che gli amministratori esercitano in posizione di formale autonomia civile e penalmente dell'adempimento dei loro doveri. Infatti, essi sono personalmente responsabili.

Nomina. Cessazione dalla carica

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo; successivamente la loro nomina compete all'assemblea ordinaria (art. 2383). Lo statuto può tuttavia riservare la nomina di un amministratore indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351). Inoltre, nelle società che non fanno ricorso

Al mercato del capitale di rischio, la legge o lo statuto possono riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, purché siano titolari di una partecipazione sociale ed in proporzione alla partecipazione stessa (art. 2449). Se invece la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è possibile riconoscere diritti speciali di nomina allo Stato e ad enti pubblici mediante attribuzione agli stessi di strumenti finanziari partecipativi o azioni speciali, ma nel limite numerico di un solo amministratore. Nelle società non quotate almeno un amministratore deve essere espresso dalla minoranza: a tal fine lo statuto disciplina le modalità di presentazione di liste di candidati da parte dei soci (c.d. voto di lista) secondo i criteri fissati dalla Consob. Inoltre, almeno un componente del consiglio di amministrazione deve essere un c.d. amministratore indipendente. Il numero degli amministratori è fissato nello

statuto.Gli amministratori possono essere soci o non soci (art. 2380-bis). Specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività, o possono essere previsti dallo statuto (art. 2387). Non possono essere nominati amministratori l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382). Numerose cause di incompatibilità sono poi previste da leggi speciali. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi, ma essi sono rieleggibili, se l’atto costitutivo non prevede diversamente. Sono cause di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del temine:

  • da parte dell’assemblea, che può essere

La revoca deliberata può avvenire liberamente in ogni momento, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa.

  • La rinuncia da parte degli amministratori.
  • La rimozione dall'ufficio, ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità.

La decadenza:

  • La morte.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Le dimissioni dell'amministratore hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. In caso contrario, le dimissioni hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili, è prevista una particolare disciplina per la sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386); sono al riguardo previste tre ipotesi:

  • degli

amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti provvedonoSe rimane in carica più della metà sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegiosindacale (c.d. cooptazione). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successivaassemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.

  • degli amministratori nominati dall'assemblea, i superstiti devonoSe viene a mancare più della metàconvocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ed i nuovi amministratori cosìnominati scadono con quelli in carica all'atto della nomina.
  • gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deveSe vengono a mancare tuttil'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo ilconvocare con urgenzacollegio sindacale può compiere gli atti di gestione
ordinaria. L'attuale disciplina riconosce la validità delle clausole simul stabunt simul cadent, cioè clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostituzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di alcuni amministratori. La nomina e la cessazione dalla carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. Compenso. Divieti Gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività (art. 2398). Questo può consistere, in tutto o in parte, anche in una partecipazione agli utili della società o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options). Modalità e misura del compenso sono determinati dall'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione.

è invece stabilita dallo stesso consiglio parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può fissare di amministrazione, sentito ilun importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Gli amministratori di società per azioni non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori o direttori generali di società concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea (art. 2390) che può anche essere concessa anticipatamente con clausola generale contenuta nell’atto costitutivo.

L’inosservanza del divieto espone l’amministratore alla revoca dall’ufficio per giusta causa e al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla società.

Il consiglio di amministrazioneLa società per azioni può avere

sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori. L'amministratore unico riunisce in sé ed esercita individualmente tutte le funzioni proprie dell'organo amministrativo. Quando invece l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, retto da un presidente scelto dallo stesso consiglio fra i suoi membri, qualora non sia già nominato dall'assemblea (art. 2380-bis). In tal caso l'attività è esercitata collegialmente: le relative decisioni devono essere perciò adottate in apposite riunioni alle quali devono assistere i sindaci (art. 2405). Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione avvengano anche mediante mezzi di telecomunicazioni. La disciplina stabilisce poi che, se lo statuto non prevede diversamente, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dello stesso, il quale ne

Fissa anche l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno (art. 2381).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e non è ammesso il voto per rappresentanza. Lo statuto può tuttavia stabilire delle maggioranze rafforzate. Le deliberazioni adottate devono risultare da un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

L'art. 2388 prevede che possono essere impugnate tutte le delibere del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. L'impugnativa può essere proposta dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio.

sindacale entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
93 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fla_1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonora Stefano.