INTRODUZIONE
Il diritto commerciale
Il diritto commerciale è quella branca del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli
atti d’impresa.
Si tratta, dunque, di una particolare disciplina dettata appositamente per gli “imprenditori”, ossia
per coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata alla
produzione o allo scambio di beni o servizi. La scelta di dedicare un’apposita normativa
all’impresa e a coloro che la esercitano si basa sul fatto che il nostro ordinamento giuridico
riconosce sia la “libertà d’iniziativa economica” (art.41 Cost.), sia la proprietà privata (art.42 Cost.),
proprio per garantire la realizzazione di quel modello di sviluppo economico noto come “economia
di mercato”, basato sulla libertà dei privati di soddisfare i bisogni materiali della collettività,
potendo perseguire un interesse personale volto al massimo guadagno, nonché sulla presenza
simultanea di vari operatori economici in competizione tra loro. I vari interventi del legislatore
limitativi di tali libertà garantiscono, inoltre, la realizzazione del benessere collettivo (già l’art.42
Cost. comma 2 parla dell’impossibilità dell’iniziativa economica privata di svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o di ledere la sicurezza, la libertà e la dignità umana).
L’aggettivo “commerciale”, dunque, non deve trarci in alcun modo in inganno, poiché il “diritto
privato delle imprese” non ha a oggetto solo “commercio e commercianti”, da un lato perché
riguarda tutte le imprese, anche quelle NON dedite al commercio (a tal proposito è l’art.2195 del
codice a fungere da “norma delimitativa delle attività giuridicamente commerciali”), dall’altro
perché tutti gli imprenditori, nessuno escluso, sono soggetti a uno statuto professionale generale,
sebbene meno ampio di quello dettato per gli imprenditori commerciali.
Due sono le peculiarità del diritto commerciale: è un diritto SPECIALE, perché costituito da norme
diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati; è un diritto tendente all’UNIFORMITA’
INTERNAZIONALE, in quanto molto simile, o a tratti identico, in tutti quei Paesi a economia di
mercato.
L’evoluzione storica del diritto commerciale. Il diritto statuario dei mercanti
Il diritto commerciale nasce nel Basso Medioevo, precisamente intorno al XII secolo, quando la
popolazione europea torna a crescere, dopo i primi e oscuri secoli medievali, e inizia l’abbandono
delle campagne, con conseguente ripopolamento delle città che si organizzano in Comuni. La
figura che più di tutte incarna la rinascita del XII secolo è quella del “mercante”: si passa
rapidamente da un’economia curtense di sussistenza, dove nei mercati sono barattati i soli
prodotti locali, a una società mercantile, in cui fioriscono i commerci tra le varie città, torna a
circolare la moneta come mezzo di scambio e nascono le aggregazioni in Corporazioni di Arti e
Mestieri cui chi esercita la mercatura è regolarmente iscritto.
A dominare il panorama giuridico in questo periodo è il diritto comune, figlio della rielaborazione
del diritto romano e dell’influenza del diritto canonico, il quale si dimostra da subito inadatto al
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sistema mercantile, in quanto le esigenze operative dei mercanti non possono rimanere ancorate
alla solennità delle forme negoziali o all’atteggiamento di favore per il debitore: la soluzione delle
controversie fra mercanti è pertanto affidata a organi di giustizia (i consoli) propri delle rispettive
corporazioni, che decidono secondo un diritto consuetudinario all’inizio trasmesso oralmente e in
seguito trascritto negli statuti delle corporazioni, dando vita allo ius mercatorum, prima vera forma
di diritto commerciale nella storia d’Europa, distinto e indipendente dal ius civile.
Nascono nuovi istituti destinati a rimanere, seppur con diverse variazioni, nella storia del diritto
commerciale: basti pensare al contratto di assicurazione, alla disciplina della concorrenza, alle
scritture contabili, al concetto di par condicio creditorum e alle prime forme di società, al fallimento,
tutto al fine di agevolare i traffici commerciali.
Il diritto commerciale delle origini è dunque caratterizzato dalla “specialità formale”, in quanto alla
sua applicazione provvedono degli specifici organi di giustizia, e dalla “specialità sostanziale”,
perché frutto di regole e principi del tutto distinti da quelli del ius civile. E’ un diritto di classe,
scaturente dai mercanti, ma che non tutela solo gli “interessi di classe”, bensì favorisce lo sviluppo
generale della ricchezza ed ha una “vocazione universale” in quanto uniforme a livello
internazionale, pressoché identico in tutta Europa.
Segue: Il diritto degli atti di commercio e dei commercianti
Con la nascita dei primi embrioni di Stati moderni, intorno al XV-XVI secolo, inizia una vera e
propria evoluzione del diritto commerciale: l’attività economica viene vista come uno strumento di
potenziamento dello Stato e di espansione coloniale, motivo per cui il diritto commerciale inizia a
essere diritto “nazionale”, dato che lo Stato comincia a intervenire in materia economica. Il periodo
delle corporazioni mercantili è finito e iniziano a sorgere i primi prototipi di “società per azioni”,
ossia le grandi compagnie coloniali, costituite dagli stessi monarchi, in cui vige la responsabilità
limitata dei soci e la suddivisione del capitale sociale in azioni.
Chiariamo subito che in questo frangente storico diritto commerciale e diritto civile sono ancora
distinti, tanto che nel nostro Paese, dopo l’unificazione, vengono emanati due codici nel 1865,
quello civile e quello commerciale, quest’ultimo sostituito nel 1882. La competenza giurisdizionale
viene unificata solo nel 1888, quando vengono soppressi i tribunali di commercio.
Il nuovo codice di commercio, però, segna un netto taglio rispetto al passato: non si ha più
un’impostazione soggettiva, un diritto speciale riferito a una determinata categoria di soggetti, i
commercianti, bensì una visione “oggettiva”, dove assume rilevanza l’atto di commercio, da
chiunque posto in essere. Da qui emerge la distinzione tra “atti oggettivi di commercio”, elencati
dal codice e riferibili anche a chi non è commerciante o a chi li compie occasionalmente, “atti
soggettivi di commercio”, compiuti da un commerciante nell’esercizio della propria attività, e “atti di
commercio unilaterali”, ossia quelli ritenibili come commerciali per una sola delle parti, comportanti
però l’assoggettamento al codice anche dell’altra parte.
Segue: Il diritto privato delle imprese
Quindi alla fine del XIX secolo, in Italia, abbiamo un sistema completamente dualistico del diritto
privato: da un lato il codice civile, con atti e obbligazioni civili, dall’altro il codice di commercio, con
atti e obbligazioni commerciali. Con la riforma legislativa del 1942 tale dualismo cessa di esistere
definitivamente: dall’idea originaria di modificare e attualizzare entrambi i corpi normativi, si passa
ben presto all’unificazione e all’emanazione di un unico codice, ancora oggi in vigore. Sono
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diverse le innovazioni di cui il “nuovo e unico” testo si fa portatore: la categoria degli atti di
commercio sparisce del tutto e viene sostituita dalla disciplina dell’imprenditore commerciale,
intorno alla cui figura ruota l’intera normativa a riguardo. Il codice, in tal senso, tende a riflettere la
realtà del Paese, in cui a primeggiare in tutti i settori economici sono nuovi organismi complessi
fondati su capitale e lavoro, le “imprese”; è per questo motivo che l’imprenditore commerciale
prende il posto del vecchio commerciante.
La seconda innovazione del codice è rappresentata dal superamento della storica distinzione tra
industria-commercio e agricoltura-artigianato: il legislatore non si limita a dettare una disciplina
apposita per l’imprenditore commerciale, ma lo rende una species del più ampio genus degli
“imprenditori”, di cui fanno parte anche le imprese agricole, artigiane e pubbliche. Accanto allo
“statuto SPECIALE dell’imprenditore commerciale”, contenente le norme che regolano il registro
delle imprese, le scritture contabili, la rappresentanza commerciale, il fallimento e le altre
procedure concorsuali (questi ultimi disciplinati con legge speciale separata), ritroviamo anche lo
“statuto GENERALE dell’imprenditore”, applicabile a tutte le forme d’impresa e riguardante la
disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza. Quindi, chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata allo scambio o alla produzione di
beni o servizi è definibile come IMPRENDITORE, mentre se tale attività rientra tra quelle elencate
all’interno dell’art.2195 c.c. siamo dinanzi ad un IMPRENDITORE COMMERCIALE.
La terza innovazione del codice risiede nell’unificazione della disciplina di obbligazioni e contratti:
se prima esistevano obbligazioni e atti civili e commerciali, adesso la disciplina è unitaria ed è
contenuta tutta all’interno del Libro IV del codice; tra l’altro la materia delle obbligazioni viene
completamente “commercializzata”, nel senso che tende ad avvicinarsi maggiormente alle vecchie
obbligazioni commerciali e non a quelle civili.
Il diritto commerciale, nonostante la presenza di un unico codice, resta pur sempre un diritto
speciale, in quanto composto da norme applicabili solo a quei soggetti definibili come imprenditori
e solo nello svolgimento della propria attività.
Il diritto commerciale attuale. Prospettive
Diversi sono stati i cambiamenti intervenuti dal ’42 a oggi, da un lato dovuti al mutamento del
quadro politico-istituzionale, basti pensare alla caduta del regime fascista e alle innovazioni
introdotte dalla Carta costituzionale, dall’altro dettati dal cambiamento del sistema economico, che
ha visto dapprima un interventismo pubblico esasperato e in seguito una privatizzazione di
imprese pubbliche disastrose.
Molti aspetti del diritto commerciale, dunque, sono notevolmente cambiati col passare del tempo:
anzitutto l’istituto della società per azioni, un tempo considerata come tipo unitario, dopo la
L.216/1974 tende a differenziarsi tra società quotate e società non quotate, tra l’altro con
l’introduzione del modello intermedio, a partire dal D.lgs. 6/2003, delle società non quotate che
fanno comunque appello al mercato del capitale di rischio; sono stati introdotti nuovi organismi di
raccolta e investimento collettivo del risparmio, quali le Sicav e i fondi comuni; anche le procedure
concorsuali sono state riviste, con l’introduzione dell’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi e la soppressione dell’amministrazione controllata; è stata, infine, dettata
un’apposita disciplina nazionale per la concorrenza.
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Pian piano, all’interno del nostro ordinamento, sono entrati nuovi istituti frutto della prassi
commerciale, come il leasing, il factoring e il franchising, in seguito disciplinati anche dal
legislatore ma comunque manifestanti l’autonomia del diritto commerciale come “diritto privato
delle imprese”, da sempre tendente all’uniformità internazionale, il che è stato garantito anche
dalla nascita dapprima delle tre Comunità e in seguito dell’Unione Europea, vera e propria
organizzazione sovrannazionale con competenza esclusiva o concorrente in diversi settori.
Diritto commerciale e diritto delle imprese
Niente da segnalare.
Piano dell’opera
Il primo volume prende in considerazione le diverse figure di imprese e lo studio degli istituti che
formano lo statuto generale dell’imprenditore e quello speciale dell’imprenditore commerciale,
eccezion fatta per le procedure concorsuali trattate nel terzo volume, insieme ai contratti di
impresa e ai titoli di credito. Il volume intermedio, ossia il secondo, tratta invece dei vari modelli di
società presenti all’interno del nostro ordinamento, attuando una distinzione tra società di persone
e società di capitali (le prime oggetto di Diritto commerciale 1, le seconde di Diritto commerciale
2).
CAPITOLO PRIMO – L’IMPRENDITORE
Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale
Abbiamo detto che una delle innovazioni più significative del codice del ’42 risiede
nell’eliminazione del concetto di “atti di commercio”: tutto ruota, per quanto concerne la disciplina
delle attività economiche, attorno alla figura dell’imprenditore, la cui definizione generale è
contenuta all’interno dell’art.2082 c.c.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditori (e quindi di imprese) in base a tre criteri di
selezione:
• “Imprenditore commerciale” (art.2195 c.c.) e “imprenditore agricolo” (art.2135 c.c.),
prendendo in considerazione l’OGGETTO dell’impresa;
• “Piccolo imprenditore” (art.2083 c.c.) e “medio-grande imprenditore”, tenendo presente le
DIMENSIONI dell’impresa;
• “Imprenditore individuale”, “società” e “impresa pubblica”, in base a quella che è la
NATURA del soggetto esercente l’attività di impresa.
I tre criteri discretivi, in realtà, servono cumulativamente a identificare una determinata impresa al
fine di assoggettarla o meno a una specifica disciplina, quella dell’impresa commerciale.
Abbiamo già anticipato, infatti, che il codice prevede uno statuto generale dell’imprenditore
(figura generale), comprendente le norme sull’azienda, sui segni distintivi, sulla concorrenza e sui
consorzi e uno statuto “speciale” dell’imprenditore commerciale (species del genus), inerente
le norme sull’iscrizione nel registro delle imprese, sulle scritture contabili, sulla rappresentanza
commerciale, oltre che sul fallimento e sulle altre procedure concorsuali (disciplina, quest’ultima,
contenuta in una legge apposita, il r.d.267/1942).
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Le poche norme riguardanti l’imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore e la distinzione tra
impresa individuale, società e impresa pubblica servono per lo più a ESCLUDERE tali imprese
dall’applicazione, quantomeno integrale, dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale:
l’impresa agricola e quella piccola, anche qualora sia commerciale, sono esonerate dalla tenuta
delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali, così come lo erano
inizialmente dall’iscrizione nel registro delle imprese, poi prevista seppur con una funzione
diversa; anche gli enti pubblici commerciali sono sottratti all’applicazione della disciplina
dell’imprenditore commerciale.
Lo statuto speciale dell’imprenditore commerciale, dunque, può definirsi almeno in linea generale
come “statuto dell’imprenditore privato (e non pubblico) commerciale (e non agricolo) medio-
grande (e non piccolo)”. E’ doveroso, tuttavia, partire con la definizione di IMPRENDITORE
contenuta nell’art.2082 del codice, in quanto l’imprenditore commerciale è prima di tutto un
imprenditore.
La nozione di imprenditore
“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi”.
E’ l’art.2082 del codice a fornire questa nozione di imprenditore, definizione giuridica molto simile
a quella economica. Anche gli economisti definirebbero gli imprenditori nella medesima maniera,
ma c’è una differenza sostanziale tra le due scienze in questione: quella economica analizza la
funzione intermediaria e organizzativa dell’imprenditore, secondo cui quest’ultimo si trova a metà
strada tra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi, motivo per cui dirige e
organizza il processo produttivo, assumendo su di sé il rischio che i costi sopportati possano
superare i ricavi (rischio di impresa) ed è legittimato, proprio per l’assunzione di tale rischio, a
mirare al massimo guadagno, ossia a un’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). La scienza
giuridica, invece, ha il compito di fissare i requisiti minimi necessari dell’imprenditore, utili per
assoggettarlo a una determinata disciplina legislativa: in questa prospettiva possiamo capire che
l’impresa è anzitutto ATTIVITA’, ossia insieme di atti coordinati unificati da una funzione unitaria,
caratterizzata tra l’altro da uno specifico SCOPO, la produzione o lo scambio di beni o servizi, e
posta in essere con particolari MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, ossia l’organizzazione,
l’economicità e la professionalità, tutte citate nell’art.2082 c.c.
Oltre a ciò occorre analizzare se altri elementi non citati nell’articolo codicistico, quali lo scopo di
lucro, la destinazione al mercato di beni e servizi e la liceità dell’attività svolta, siano o meno da
considerarsi come “requisiti” dell’impresa (lo vedremo più avanti).
Teniamo presente, inoltre, che quella dell’art.2082 è la definizione di imprenditore in campo
privatistico, all’interno della disciplina commerciale facente parte, come abbiamo già detto, del
diritto privato. Altri rami della scienza giuridica, basti pensare al diritto tributario o a quello
comunitario, offrono dell’impresa una diversa definizione, a seconda dello scopo da raggiungere e
degli interessi da regolare, motiv
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