Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
C. L’INSEGNA
Nozione e disciplina
L’insegna è quel particolare segno distintivo che contraddistingue i locali dell’impresa o, più in
generale, l’intero complesso aziendale. Ad essa è dedicato l’art.2568 c.c., il quale prevede
l’applicazione anche all’insegna dell’art.2564 comma 1 riguardante la ditta, laddove è previsto che
non debba essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e non debba creare
confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui viene esercitata, altrimenti va integrata o
modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Si applica altresì l’art.22 c.p.i. che estende
all’insegna il principio di unitarietà dei segni distintivi, già descritto in precedenza.
Nonostante all’insegna siano dedicati solo due articoli, la dottrina è concorde nell’affermare che
anche tale segno distintivo debba rispettare i requisiti di liceità, verità ed originalità, oltre a quello
di verità espressamente richiamato. Allo stesso modo si ritiene che anche l’insegna sia trasferibile
ed anche per essa sia possibile una licenza non esclusiva che ne comporti il couso, come avviene
nei contratti di franchising (è sufficiente pensare a catene come Cartier, Benetton o Zara).
CAPITOLO SETTIMO – OPERE DELL’INGEGNO. INVENZIONI
INDUSTRIALI
Le creazioni intellettuali
Il nostro legislatore dedica un’ampia disciplina, tanto all’interno del codice civile quanto in appositi
interventi normativi, alle CREAZIONI INTELLETTUALI, per tali intendendosi sia le OPERE
DELL’INGEGNO, idee creative in campo culturale che possono formare oggetto del DIRITTO
D’AUTORE, sia le INVENZIONI INDUSTRIALI, idee creative nel campo della tecnica,
alternativamente oggetto del BREVETTO per invenzioni industriali, del brevetto per MODELLI
D’UTILITA’ o della REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI.
Principi ispiratori della disciplina
Nell’emanazione della disciplina inerente le creazioni intellettuali il nostro legislatore, come quelli
degli altri Paesi, ha dovuto contemperare due esigenze contrapposte: da un lato è stato
necessario tutelare l’attività creativa dei privati al fine di consentire e di non frenare lo sviluppo
culturale e tecnologico; dall’altro si è voluta evitare la creazione di posizioni di monopolio,
rendendo possibile a tutti fruire del progresso raggiunto.
Il primo interesse, quello volto a tutelare il creatore dell’opera o dell’invenzione, è stato sanato
riconoscendo allo stesso il DIRITTO ESCLUSIVO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO,
esercitabile direttamente o tramite cessione a terzi attraverso il DIRITTO DI PRIVATIVA: si tratta,
50
in ogni caso, di un diritto di proprietà “particolare” avente ad oggetto un bene immateriale, l’opera
o l’invenzione.
L’esigenza di garantire a tutti di poter fruire delle opere e delle invenzioni create è stata perseguita
in diversi modi: anzitutto prevedendo (art.45 c.p.i.) tutta una serie di creazioni dell’intelletto non
suscettibili di tutela, su cui pertanto non si acquista alcun diritto; in secundis dettando una
regolamentazione del diritto di esclusiva inerente le modalità di acquisto, il contenuto e la durata, il
tutto al fine di eliminare o quantomeno limitare effetti monopolistici di sfruttamento. Per questo
motivo il legislatore ha previsto la necessità di brevettare le invenzioni industriali, il che riconosce il
diritto di esclusiva all’inventore ma permette la circolazione del contenuto della creazione, così
come ha limitato nel tempo il diritto d’autore (70 anni dalla morte dell’autore stesso) e i diritti
scaturenti dal brevetto (venti, dieci e cinque anni a seconda che si tratti di invenzioni industriali,
modelli di utilità o disegni/modelli). E’ stato altresì disciplinato l’ONERE DI ATTUAZIONE, che
obbliga il creatore a dar applicazione alla sua invenzione, in quanto dopo il decorso di un periodo
di tempo pari a tre anni è possibile concedere licenze obbligatorie per l’uso, anche se non
esclusive.
Possiamo concludere dicendo che il diritto patrimoniale su una creazione intellettuale è un diritto
funzionale e limitato: si parla di PROPRIETA’ INDUSTRIALE per indicare tutti i diritti sulle opere
dell’ingegno, sulle invenzioni e sui segni distintivi che già abbiamo esaminato.
A. IL DIRITTO D’AUTORE
Oggetto e contenuto del diritto d’autore
Oggetto del DIRITTO D’AUTORE sono tutte le opere dell’ingegno frutto della creatività umana e
pertanto le opere scientifiche, letterarie, musicali, teatrali e cinematografiche, figurative e così via,
indipendentemente dalla loro utilità o dal loro pregio: l’unico requisito che tali opere devono
rispettare è quello inerente il CARATTERE CREATIVO, ossia l’originalità oggettiva rispetto ad
opere preesistenti dello stesso genere, originalità che può consistere anche nella particolare
esposizione o nella rielaborazione di un’altra opera.
Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, quindi sin dal momento in cui la stessa viene
composta, realizzata e gode di una tutela sia morale che patrimoniale.
Il diritto morale d’autore permette di rivendicare la paternità dell’opera nei confronti di chiunque, di
decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se provvedere alla pubblicazione col proprio
nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni di qualsivoglia genere e di poter ritirare l’opera dal
commercio: stiamo parlando di una serie di diritti irrinunciabili e inalienabili, esercitabili anche dagli
eredi dell’autore dopo la sua morte, salvo che per il diritto al ritiro dal commercio.
Il diritto patrimoniale d’autore, invece, riguarda l’UTILIZZAZIONE ECONOMICA ESCLUSIVA
dell’opera “in ogni forma e modo, originale o derivato”, riguardante anche parti dell’opera stessa o
singoli personaggi che ne fanno parte; tale diritto ha durata limitata a 70 anni dopo la morte
dell’autore (inizialmente erano 50) e spetta, in caso di opera frutto dell’attività creativa di un solo
soggetto, all’unico autore.
Può capitare, però, che l’opera sia frutto del lavoro di diversi soggetti e a tal proposito è utile
distinguere: 51
• L’opera COLLETTIVA, composta dai contributi autonomi e separabili di diversi soggetti, poi
coordinati e riorganizzati da un direttore, riconosciuto come vero autore, mentre i diritti di
sfruttamento economico competono all’editore. Ogni singolo soggetto che ha offerto il
proprio contributo figura, ovviamente, come autore della proprio parte;
• L’opera IN COLLABORAZIONE, frutto del lavoro omogeneo, indivisibile e non distinguibile
di diversi autori, tra cui si instaura un regime di comunione; ad ognuno di essi spetta
disgiuntamente il diritto morale, mentre per modificare o pubblicare l’opera occorre
l’accordo di tutti o l’autorizzazione sostitutiva del consenso da parte del tribunale, ottenibile
in caso di ingiustificato rifiuto;
• L’opera COMPOSTA, a metà strada tra quella collettiva e quella in collaborazione, in
quanto frutto di diversi contributi eterogenei e distinti tra loro che vanno, tuttavia, a creare
un tutt’uno inscindibile, un’opera unitaria (pensiamo ad un’opera lirica composta musica,
testi, coreografia). In tal caso si instaura ugualmente un regime di comunione tra i vari
autori, ma solitamente viene individuato un solo soggetto a cui spetta l’utilizzazione
economica dell’opera ed il cui contributo è stato preponderante rispetto agli altri, così come
vengono indicate quelle che sono le quote nei proventi dei vari partecipanti-autori.
Accanto al diritto d’autore, infine, vi sono i cosiddetti DIRITTI CONNESSI, riconosciuti ad interpreti
di opere dell’ingegno, a produttori di dischi, ad autori di fotografie non artistiche e così via, a cui
viene pagato un equo compenso da parte di chi utilizza la loro seppur diversa opera creativo-
interpretativa.
Trasferimento del diritto di utilizzazione economica
Partiamo col dire che il diritto di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è
LIBERAMENTE TRASFERIBILE sia per atto fra vivi, sia mortis causa.
Nell’ipotesi di trasferimento tra vivi è richiesta la forma scritta ad probationem e il trasferimento
può essere definitivo o temporaneo; possono essere utilizzate forme contrattuali atipiche o quelle
tipiche del contratto di edizione o di rappresentazione ed esecuzione. Il contratto DI EDIZIONE
prevede la concessione “in esclusiva” ad un editore del diritto di pubblicare l’opera, a spese
proprie, con l’obbligo di stamparla e di commercializzarla, corrispondendo all’autore un compenso
“a forfait”, se stabilito già inizialmente, o proporzionale alle copie vendute. Il contratto può avere
durata massima ventennale e prevedere un numero determinato di edizioni (contratto per
edizione) o la facoltà dell’editore di eseguire le edizioni necessarie (contratto a termine). Il
contratto di rappresentazione ed esecuzione, invece, attribuisce in via non esclusiva ad un
soggetto diverso dall’autore il diritto di rappresentare l’opera, ovviamente a proprie spese.
Le opere dell’ingegno possono, infine, essere oggetto di plagio e contraffazione, oltre che di
utilizzazione, riproduzione e diffusione abusiva, motivi per cui il legislatore ha previsto sanzioni
civili, pecuniarie e penali a carico di coloro che pongono in essere tali condotte. Il titolare del diritto
d’autore, inoltre, può chiedere che venga accertato in giudizio il proprio diritto e che vengano
inibite le condotte lesive dello stesso, così come il giudice può disporre la distruzione di tutto il
materiale contraffatto e la pubblicazione della sentenza su più giornali, oltre allo scontato
risarcimento del danno. 52
Al fine di garantire una tutela internazionale del diritto d’autore, una moltitudine di Stati, tra cui
quello italiano, hanno aderito alla Convenzione internazionale di Berna e a quella Universale sul
diritto d’autore di Ginevra.
B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI
Oggetto e requisiti di validità
A differenza delle opere dell’ingegno, che sono idee creative in campo culturale, le INVENZIONI
INDUSTRIALE sono idee creative nel campo della tecnica, che offrono una soluzione originale per
la risoluzione di un problema tecnico applicabile nel settore della produzione di beni e servizi.
Differentemente da ciò che avviene per le opere dell’ingegno, il diritto di utilizzazione economica si
acquista, per ciò che concerne le invenzioni industriali, con la concessione del BREVETTO da
parte dell’U