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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PREMESSE TECNICO-ECONOMICHE
L’industria delle assicurazioni si fonda sulla legge dei grandi numeri: poiché esiste per tutti
il rischio che i beni di cui abbiamo diritto di godere periscano senza nostra colpa o si
deteriorino o ci vengano sottratti, che un nostro credito diventi irrealizzabile, che la
produttività economica della nostra persona diminuisca, che sul nostro patrimonio vengano a
gravare dei debiti non voluti, il numero di individui assoggettati a tali rischi è molto elevato,
così le probabilità che essi si realizzino (o si verifichi il sinistro) diventano proporzioni. 39
È l’imprenditore, allora, che assume i rischi degli assicurati, impegnandosi a risarcire, entro
una certa somma assicurata, i danni che subiranno gli assicurati se si verificherà il sinistro
di contro, è l’assicurato stesso che versa all’assicuratore una somma,
previsto dal contratto;
solitamente annuale, detta premio:
a. premio netto costo netto della copertura del rischio;
premio netto + spese dell’impresa e i guadagni che l’imprenditore
b. premio lordo
assicurativo vuole realizzare assumendosi il rischio.
Esistono anche i contratti di assicurazione sulla vita conclusi per sopperire alla necessità
economica che sorge in caso di morte o sopravvivenza per la persona o per la sua famiglia:
l’assicuratore si impegna allora a pagare una somma o una rendita in relazione a ciò.
Le assicurazioni possono essere:
a. volontarie assicurano contro i danni e sulla vita: gestite da imprese commerciali;
b. obbligatorie assicurano i lavoratori contro i rischi inerenti lo svolgimento della loro
attività (infortuni, malattie professionali, invalidità, vecchiaia): affidate ad appositi enti
pubblici come l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro), per l’elevata importanza di sicurezza sociale.
LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
L’impresa di assicurazione dev’essere di dimensioni: dev’essere in grado di
elevate
concludere un gran numero di contratti (assumersi numerosi rischi) che gli “assicurino”
statisticamente una certa probabilità di sinistri. Così, possono essere imprese di
assicurazione solo le S.p.A o le cooperative e mutue assicuratrici, assoggettate tutte al
codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).
Esse raccolgono e impiegano enormi capitali, così da necessitare il controllo dell’Isvap
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con sede a
Roma e funzioni di vigilanza nel settore che assicuri la sana, prudente, corretta e trasparente
gestione di tali imprese. Esso:
rilascia l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa,
a. ma solo
quando le imprese presentano determinati requisiti, autorizzazione che consente
l’iscrizione al registro delle imprese (diversamente, gli eventuali contratti saranno nulli)
e l’inizio (entro un anno dal rilascio) dell’esercizio, e che può essere rilasciata per uno o
più dei rami “danni” o dei rami “vita” o di entrambi. La sua revoca, su proposta
dell’Isvap, è disposta dal Ministero dello sviluppo economico;
b. controlla la contabilità di queste imprese, potendo impugnare i loro bilanci entro 6 mesi
dal deposito nel registro della delibera assembleare di approvazione. In tali bilanci vanno
segnalate le riserve che derivano da accantonamenti di premi (l’impresa assicuratrice,
prima dell’eventuale prestazione dell’indennità
infatti, incassa il corrispettivo
assicurativa, invertendo così il ciclo produttivo);
anche autorizzando l’acquisizione di partecipazioni
c. vigila sugli assetti proprietari,
rilevanti nelle imprese assicuratrici.
Il Ministero dello sviluppo economico, nei casi di gravi irregolarità o gravi previsioni di
perdita, su proposta dell’Isvap, può disporre la liquidazione coatta amministrativa di tali
imprese.
NOZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
È il contratto che obbliga l’assicuratore, dietro corrispettivo di un premio (corrisposto in
un’unica soluzione o in più rate), a risarcire all’assicurato, nei limiti della somma assicurata,
il danno subito per il sinistro contemplato nell’assicurazione o a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Ogni contratto di assicurazione è
l’entità delle prestazioni dei contraenti sono subordinate alla realizzazione del
aleatorio, mentre l’industria
rischio previsto nel contratto, di un evento dannoso incerto e futuro; delle
40
assicurazioni non è aleatoria perché, in base a statistiche, determina la misura dei premi in
modo da distribuire proporzionalmente tra tutti gli assicurati le conseguenze dannose
prodotte da tutti i sinistri di un certo periodo.
L’assicurazione
1) in nome altrui il contratto di assicurazione è concluso da un
rappresentante dell’assicurato, rappresentante che, se agisce senza potere, rimane
obbligato verso l’assicuratore a pagare i premi finché il rappresentato non abbia
ratificato il contratto o rifiutato la ratifica, anche dopo il verificarsi del sinistro.
L’assicurazione per conto di terzi
2) il contratto di assicurazione è concluso da un
soggetto (contraente) in nome proprio, obbligandosi al versamento dei premi, ma per
conto altrui: se si verifica il sinistro, il danno viene subito dal terzo (assicurato), anche
se i premi sono stati versati dal contraente, ed è il terzo che avrà diritto ad essere
indennizzato dall’assicuratore. Se il terzo viene indicato già nel contratto stesso si ha
l’assicurazione per conto altrui, mentre per conto di chi spetta si avrà se è stabilito che
l’indennizzo spetta al titolare del bene nel momento in cui esso è colpito dal sinistro.
Ciò è possibile anche nel caso di assicurazioni sulla vita: il contraente versa i premi, ma
il beneficiario è un terzo soggetto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUA FORMA l’assicuratore impone
Il contratto di assicurazione è di solito un contratto di adesione:
all’assicurato un contratto dal contenuto già predisposto. Per impedire l’abuso di ciò da parte
dell’assicuratore ai danni dell’assicurato, la legge impone che:
l’assicuratore consegni all’assicurato, prima della stipula, una
a. nota informativa da
cui risultano diritti e obblighi contrattuali;
l’assicuratore rispetti le disposizioni del Cod.Civ.
b. atte a regolare il rapporto,
derogabili solo nel senso più favorevole all’assicurato;
o abusive, l’assicuratore deve indicare nel contratto
c. contro le clausole vessatorie
decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, o oneri a carico di uno dei due,
mediante caratteri di particolare evidenza.
di cui si avvale l’assicuratore si distinguono in:
Gli agenti di assicurazione
quelli che concludono il contratto in rappresentanza dell’assicuratore;
- quelli soltanto incaricati di trasmettere all’assicuratore
- le proposte di contratto degli
assicurati.
Anche se nella pratica sono gli assicuratori spesso a prospettare all’altra parte la
convenienza a concludere un contratto di assicurazione, è però l’assicurato a fungere da
proponente, poiché richiede all’assicuratore (accettante) di stipulare il contratto e gli
fornisce informazioni circa l’evento assicurato, attraverso un questionario predisposto dallo
stesso assicuratore. Quella dell’assicurato è una proposta ferma, cioè non più revocabile
giorni, il tempo necessario all’assicuratore per valutare convenienza e
prima di 15 (o 30)
rischio del contratto attraverso opportune indagini.
Il contratto è consensuale, redatto (e provato) per iscritto in modo chiaro ed esauriente, e il
l’assicuratore deve rilasciare all’assicurato, con dicitura
documento si chiama polizza, che
“all’ordine” o “al portatore”, potendo girare quella “all’ordine” ad un terzo, trasferendo il
credito dell’assicuratore, o trasmettendogli il possesso di quella “al portatore”. Il terzo così
acquista, non un diritto autonomo, ma gli stessi diritti del primo contraente: sono quindi
titoli di credito impropri che legittimano il portatore della polizza alla riscossione della
somma dovutagli dall’assicuratore, senza necessità di comunicargli il trasferimento del
diritto. Così, l’assicuratore che adempie, senza dolo o colpa grave, a favore del giratario o
del possessore della polizza, è liberato da ogni obbligazione.
GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. I MEDIATORI PROFESSIONALI (BROKERS)
Per la gran mole di contratti stipulati, le imprese assicuratrici spesso si servono di: 41
a) agenti di assicurazione possono costituire:
anche se definiti “agenti”, sono lavoratori dipendenti
~ agenzie in economia:
dall’assicuratore, a lui legati da un contratto di lavoro subordinato;
~ agenzie libere: gli agenti sono a loro volta imprenditori autonomi, ausiliari
dell’assicuratore, stabilmente incaricati, per suo conto, di promuovere la
conclusione dei contratti di assicurazione in una determinata zona, con poteri di
rappresentanza. Devono però essere iscritti in un registro unico elettronico
dell’Isvap; non sono legati da nessun rapporto con l’impresa
b) mediatori professionali (brokers)
assicuratrice, ma si distinguono per indipendenza e imparzialità, svolgendo la funzione
di mettere in relazione diretta le imprese di assicurazioni con i potenziali assicurati.
Devono essere iscritti nell’apposita sezione del registro unico elettronico degli
intermediari assicurativi e non possono operare come agenti di assicurazione,e viceversa.
dovute all’impresa e/o all’assicurato vengono versate in un conto bancario
Le somme
proprio dell’agente o del broker, intestatogli in qualità di ciò, e costituiscono un patrimonio
autonomo dello stesso, sul quale non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da
parte di creditori diversi da assicurati o imprese assicuratrici. Sono anche loro vigilati
dall’Isvap.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO INESATTE O RETICENTI: ERRORE
DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore viene a conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sulle
probabilità del verificarsi del sinistro assicurato, e quindi sulla gravità del rischio alla quale
commisurare il premio, sottoponendo all’assicurato un questionario con cui