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IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

 PREMESSE TECNICO-ECONOMICHE

L’industria delle assicurazioni si fonda sulla legge dei grandi numeri: poiché esiste per tutti

il rischio che i beni di cui abbiamo diritto di godere periscano senza nostra colpa o si

deteriorino o ci vengano sottratti, che un nostro credito diventi irrealizzabile, che la

produttività economica della nostra persona diminuisca, che sul nostro patrimonio vengano a

gravare dei debiti non voluti, il numero di individui assoggettati a tali rischi è molto elevato,

così le probabilità che essi si realizzino (o si verifichi il sinistro) diventano proporzioni. 39

È l’imprenditore, allora, che assume i rischi degli assicurati, impegnandosi a risarcire, entro

una certa somma assicurata, i danni che subiranno gli assicurati se si verificherà il sinistro

di contro, è l’assicurato stesso che versa all’assicuratore una somma,

previsto dal contratto;

solitamente annuale, detta premio:

a. premio netto costo netto della copertura del rischio;

 premio netto + spese dell’impresa e i guadagni che l’imprenditore

b. premio lordo

assicurativo vuole realizzare assumendosi il rischio.

Esistono anche i contratti di assicurazione sulla vita conclusi per sopperire alla necessità

economica che sorge in caso di morte o sopravvivenza per la persona o per la sua famiglia:

l’assicuratore si impegna allora a pagare una somma o una rendita in relazione a ciò.

Le assicurazioni possono essere:

a. volontarie assicurano contro i danni e sulla vita: gestite da imprese commerciali;

b. obbligatorie assicurano i lavoratori contro i rischi inerenti lo svolgimento della loro

attività (infortuni, malattie professionali, invalidità, vecchiaia): affidate ad appositi enti

pubblici come l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro), per l’elevata importanza di sicurezza sociale.

 LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

L’impresa di assicurazione dev’essere di dimensioni: dev’essere in grado di

elevate

concludere un gran numero di contratti (assumersi numerosi rischi) che gli “assicurino”

statisticamente una certa probabilità di sinistri. Così, possono essere imprese di

assicurazione solo le S.p.A o le cooperative e mutue assicuratrici, assoggettate tutte al

codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005).

Esse raccolgono e impiegano enormi capitali, così da necessitare il controllo dell’Isvap

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con sede a

Roma e funzioni di vigilanza nel settore che assicuri la sana, prudente, corretta e trasparente

gestione di tali imprese. Esso:

rilascia l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività assicurativa,

a. ma solo

quando le imprese presentano determinati requisiti, autorizzazione che consente

l’iscrizione al registro delle imprese (diversamente, gli eventuali contratti saranno nulli)

e l’inizio (entro un anno dal rilascio) dell’esercizio, e che può essere rilasciata per uno o

più dei rami “danni” o dei rami “vita” o di entrambi. La sua revoca, su proposta

dell’Isvap, è disposta dal Ministero dello sviluppo economico;

b. controlla la contabilità di queste imprese, potendo impugnare i loro bilanci entro 6 mesi

dal deposito nel registro della delibera assembleare di approvazione. In tali bilanci vanno

segnalate le riserve che derivano da accantonamenti di premi (l’impresa assicuratrice,

prima dell’eventuale prestazione dell’indennità

infatti, incassa il corrispettivo

assicurativa, invertendo così il ciclo produttivo);

anche autorizzando l’acquisizione di partecipazioni

c. vigila sugli assetti proprietari,

rilevanti nelle imprese assicuratrici.

Il Ministero dello sviluppo economico, nei casi di gravi irregolarità o gravi previsioni di

perdita, su proposta dell’Isvap, può disporre la liquidazione coatta amministrativa di tali

imprese.

 NOZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

È il contratto che obbliga l’assicuratore, dietro corrispettivo di un premio (corrisposto in

un’unica soluzione o in più rate), a risarcire all’assicurato, nei limiti della somma assicurata,

il danno subito per il sinistro contemplato nell’assicurazione o a pagare un capitale o una

rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Ogni contratto di assicurazione è

l’entità delle prestazioni dei contraenti sono subordinate alla realizzazione del

aleatorio, mentre l’industria

rischio previsto nel contratto, di un evento dannoso incerto e futuro; delle

40

assicurazioni non è aleatoria perché, in base a statistiche, determina la misura dei premi in

modo da distribuire proporzionalmente tra tutti gli assicurati le conseguenze dannose

prodotte da tutti i sinistri di un certo periodo.

L’assicurazione

1) in nome altrui il contratto di assicurazione è concluso da un

rappresentante dell’assicurato, rappresentante che, se agisce senza potere, rimane

obbligato verso l’assicuratore a pagare i premi finché il rappresentato non abbia

ratificato il contratto o rifiutato la ratifica, anche dopo il verificarsi del sinistro.

L’assicurazione per conto di terzi

2) il contratto di assicurazione è concluso da un

soggetto (contraente) in nome proprio, obbligandosi al versamento dei premi, ma per

conto altrui: se si verifica il sinistro, il danno viene subito dal terzo (assicurato), anche

se i premi sono stati versati dal contraente, ed è il terzo che avrà diritto ad essere

indennizzato dall’assicuratore. Se il terzo viene indicato già nel contratto stesso si ha

l’assicurazione per conto altrui, mentre per conto di chi spetta si avrà se è stabilito che

l’indennizzo spetta al titolare del bene nel momento in cui esso è colpito dal sinistro.

Ciò è possibile anche nel caso di assicurazioni sulla vita: il contraente versa i premi, ma

il beneficiario è un terzo soggetto.

 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SUA FORMA l’assicuratore impone

Il contratto di assicurazione è di solito un contratto di adesione:

all’assicurato un contratto dal contenuto già predisposto. Per impedire l’abuso di ciò da parte

dell’assicuratore ai danni dell’assicurato, la legge impone che:

l’assicuratore consegni all’assicurato, prima della stipula, una

a. nota informativa da

cui risultano diritti e obblighi contrattuali;

l’assicuratore rispetti le disposizioni del Cod.Civ.

b. atte a regolare il rapporto,

derogabili solo nel senso più favorevole all’assicurato;

o abusive, l’assicuratore deve indicare nel contratto

c. contro le clausole vessatorie

decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, o oneri a carico di uno dei due,

mediante caratteri di particolare evidenza.

di cui si avvale l’assicuratore si distinguono in:

Gli agenti di assicurazione

quelli che concludono il contratto in rappresentanza dell’assicuratore;

- quelli soltanto incaricati di trasmettere all’assicuratore

- le proposte di contratto degli

assicurati.

Anche se nella pratica sono gli assicuratori spesso a prospettare all’altra parte la

convenienza a concludere un contratto di assicurazione, è però l’assicurato a fungere da

proponente, poiché richiede all’assicuratore (accettante) di stipulare il contratto e gli

fornisce informazioni circa l’evento assicurato, attraverso un questionario predisposto dallo

stesso assicuratore. Quella dell’assicurato è una proposta ferma, cioè non più revocabile

giorni, il tempo necessario all’assicuratore per valutare convenienza e

prima di 15 (o 30)

rischio del contratto attraverso opportune indagini.

Il contratto è consensuale, redatto (e provato) per iscritto in modo chiaro ed esauriente, e il

l’assicuratore deve rilasciare all’assicurato, con dicitura

documento si chiama polizza, che

“all’ordine” o “al portatore”, potendo girare quella “all’ordine” ad un terzo, trasferendo il

credito dell’assicuratore, o trasmettendogli il possesso di quella “al portatore”. Il terzo così

acquista, non un diritto autonomo, ma gli stessi diritti del primo contraente: sono quindi

titoli di credito impropri che legittimano il portatore della polizza alla riscossione della

somma dovutagli dall’assicuratore, senza necessità di comunicargli il trasferimento del

diritto. Così, l’assicuratore che adempie, senza dolo o colpa grave, a favore del giratario o

del possessore della polizza, è liberato da ogni obbligazione.

 GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. I MEDIATORI PROFESSIONALI (BROKERS)

Per la gran mole di contratti stipulati, le imprese assicuratrici spesso si servono di: 41

a) agenti di assicurazione possono costituire:

anche se definiti “agenti”, sono lavoratori dipendenti

~ agenzie in economia:

dall’assicuratore, a lui legati da un contratto di lavoro subordinato;

~ agenzie libere: gli agenti sono a loro volta imprenditori autonomi, ausiliari

dell’assicuratore, stabilmente incaricati, per suo conto, di promuovere la

conclusione dei contratti di assicurazione in una determinata zona, con poteri di

rappresentanza. Devono però essere iscritti in un registro unico elettronico

dell’Isvap;  non sono legati da nessun rapporto con l’impresa

b) mediatori professionali (brokers)

assicuratrice, ma si distinguono per indipendenza e imparzialità, svolgendo la funzione

di mettere in relazione diretta le imprese di assicurazioni con i potenziali assicurati.

Devono essere iscritti nell’apposita sezione del registro unico elettronico degli

intermediari assicurativi e non possono operare come agenti di assicurazione,e viceversa.

dovute all’impresa e/o all’assicurato vengono versate in un conto bancario

Le somme

proprio dell’agente o del broker, intestatogli in qualità di ciò, e costituiscono un patrimonio

autonomo dello stesso, sul quale non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da

parte di creditori diversi da assicurati o imprese assicuratrici. Sono anche loro vigilati

dall’Isvap.

 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO INESATTE O RETICENTI: ERRORE

DELL’ASSICURATORE

L’assicuratore viene a conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sulle

probabilità del verificarsi del sinistro assicurato, e quindi sulla gravità del rischio alla quale

commisurare il premio, sottoponendo all’assicurato un questionario con cui

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher M.Ivana di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Pennisi Roberto.