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COMPENSO E POTERI DEI SINDACI
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto:
- deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina
- ed è invariabile per tutto il triennio di carica.
POTERI E DOVERI DEI SINDACI
Il COLLEGIO SINDACALE:
- ha il potere e l'obbligo di controllare se gli atti degli altri organi sociali sono conformi alla legge e allo statuto, nonché la correttezza della gestione;
- deve, inoltre, vigilare sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può attribuire al collegio sindacale anche il controllo contabile. In questo caso, tutti i sindaci devono possedere la qualifica di revisori contabili ed hanno l'obbligo di controllare:
- se la contabilità sociale è
regolarmente tenuta;
2) se nel redigere il bilancio di esercizio sono stati osservati i principi legali e contabili relativi alla valutazione dei beni sociali;
3) se i dati del bilancio corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci possono compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo, avvalendosi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di ausiliari (dipendenti subordinati o collaboratori autonomi). Gli amministratori possono però rifiutare agli ausiliari l'accesso alle informazioni riservate.
DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE
Per agevolare il controllo dei sindaci, è ammesso che ogni socio possa denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentano 1/20 del capitale sociale (o 1/50 nelle società che
Fanno ricorso al mercato di rischio), il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Inoltre, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea:
- se i fatti accertati sono di rilevante gravità e
- vi sia urgente necessità di provvedere.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre (se consentito dallo statuto, può riunirsi anche a distanza, mediante l'uso di strumenti telematici). Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta e se ne redige processo verbale, nel quale ogni sindaco dissenziente ha diritto di fare inserire i motivi del proprio dissenso. I sindaci:
- devono esercitare i loro doveri con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico;
- sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti.
E sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata in modo analogo a quella contro gli amministratori esercitata dalla società e dai creditori sociali.
CESSAZIONE DALL'UFFICIO
Il rapporto tra i sindaci e la società si estingue per 5 cause:
- Per la scadenza del triennio (la cessazione ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito);
- Per revoca. La revoca può essere deliberata dall'assemblea:
- Solo se ricorre una giusta causa e
- Deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato;
- Per morte del sindaco;
- Per rinuncia del sindaco;
- Per decadenza del sindaco. La decadenza si ha:
- Quando si verifica,
IL CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile sulle SPA è esercitato:
- da un revisore contabile o
- da una società di revisione
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. (Nelle società che hanno adottato il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo, e non quello dualistico o monistico, lo statuto può prevedere che il controllo
contabile sia affidato al collegio sindacale.)Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'incarico può essere conferito solo ad una società di revisione.L'incarico:ha la durata di 3 esercizi e dev'essere deliberato dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale.L'assemblea deve anche determinare il compenso per l'intero triennio.La disciplina della revoca dell'incarico prima della scadenza è analoga a quella dei sindaci.La revoca:può essere decisa dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa edeve essere approvata dal tribunale con decreto, sentito l'interessato.I revisori:1) verificano la regolare tenuta della contabilità sociale;2) verificano se il bilancio di esercizio (e il bilancio consolidato) corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme chelo disciplinano;
esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio (e sul bilancio consolidato);
possono chiedere agli amministratori le notizie e i documenti utili per il controllo della società;
possono procedere anche ad ispezioni.
I revisori sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Il collegio sindacale e i revisori contabili si devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
I SISTEMI STATUTARI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
Invece del sistema tradizionale di amministrazione e di controllo, basato sulla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, i soci possono scegliere alternativamente nello statuto: il sistema dualistico o il sistema monistico.
Il sistema dualistico è basato sulla presenza di 1 consiglio di gestione e di 1 consiglio di sorveglianza.
monistico è basato sulla presenza del solo consiglio di amministrazione, soggetto al controllo di un comitato costituito all'interno dello stesso consiglio di amministrazione. L'adozione di questi sistemi di amministrazione e di controllo non è congeniale alle SPA composte di pochi soci. SISTEMA DUALISTICO Il SISTEMA DUALISTICO è basato sulla presenza di 1 consiglio di gestione e di 1 consiglio di sorveglianza. La principale differenza rispetto al sistema tradizionale non è sul piano dell'amministrazione, ma è sul piano del controllo, in quanto al consiglio di sorveglianza sono attribuiti diversi poteri che, nel sistema tradizionale, spettano alla stessa assemblea e al collegio sindacale. CONSIGLIO DI GESTIONE La disciplina del consiglio di gestione corrisponde a quella del consiglio di amministrazione (non è però ammissibile la nomina di un amministratore unico, perché i gestori devono essere almeno 2). Nello statutoperò si può prevedere che sia il consiglio di sorveglianza competente a deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione, che comunque rimane responsabile per i conseguenti atti di esecuzione. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA La principale differenza rispetto al sistema tradizionale è sul piano del controllo, in quanto al consiglio di sorveglianza sono attribuiti diversi poteri che, nel sistema tradizionale, spettano alla stessa assemblea e al collegio sindacale. Sotto il primo aspetto, il consiglio di sorveglianza:- nomina e revoca i membri del consiglio di gestione, determinandone il compenso (salvo che lo statuto ne abbia attribuito la competenza all’assemblea);
- approva il bilancio di esercizio (lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza, il bilancio sia approvato dall’assemblea, che in ogni caso deve deliberare