Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
êMA
Questa regola appare diversa in base ai vari settori di riferimento:
_ invenzioni della meccanica: è una regola difficile da applicare (difficile pensare a
procedimento diversi per la realizzazione degli stessi prodotti);
_ invenzioni nella chimica e nella biotecnologia: la regola suddetta può essere applicata perché
è frequente che un certo prodotto possa essere realizzato utilizzando procedimenti tra loro
tecnicamente molto diversi.
èOgni brevetto di prodotto (chimico o biotecnologico) attribuisce al titolare un diritto di
esclusiva su quel prodotto in quanto ottenuto con il procedimento indicato nella domanda
di brevetto (e con ogni altro procedimento che possa essere considerato equivalente al
primo).
Brevetto di prodotto e pluralità di usi del prodotto per le invenzioni della meccanica
Il brevetto di prodotto riserva al titolare il diritto di esclusiva sul prodotto in tutti i suoi
possibili usi, noti e non noti all’autore della domanda di brevetto.
êMA (in realtà)
La regola va intesa nel senso che il brevetto attribuisce al suo titolare un diritto di esclusiva sul
prodotto ma solo in riferimento all’uso che per esso è stato indicato nella domanda di brevetto e
agli usi ad esso equivalenti. È escluso quindi che il brevetto di prodotto abbia un’estensione
assoluta, che copra tutti i possibili usi del prodotto, noti o non noti al titolare del brevetto,
rivendicati o non rivendicati dalla domanda di brevetto.
Brevetto di prodotto e pluralità di usi dl prodotto per le invenzioni della chimica e della
biotecnologia
Come per le invenzioni della meccanica vale la regola suddetta (il brevetto vale per l’uso
indicato), coerentemente alla regola della brevettabilità dell’invenzione di traslazione (chi
utilizza un trovato noto in un settore completamente diverso ed in una funzione
completamente diversa da quella originariamente propria di quel trovato, ha realizzato una
nuova invenzione, detta di traslazione, che è brevettabile. È evidente che vale la regola
dell’uso indicato nella domanda di brevetto, altrimenti se il brevetto di prodotto coprisse
davvero tutti gli usi del prodotto, anche il nuovo uso pensato dall’autore della traslazione
dovrebbe inevitabilmente rifluire all’interno degli usi riservati al titolare del primo brevetto);
per le invenzioni nel settore della chimica e della biotecnologia vale la stessa regola (con più
frequenza, perché è la ricerca chimica punta all’individuazione di nuovi usi di composti noti
destinati alla ricerca chimica), pertanto, nel giudizio di contraffazione eventualmente
promosso dal titolare del primo brevetto contro chi usi lo stesso prodotto in una diversa
funzione, sarà il primo a dover provare la non equivalenza del nuovo uso rispetto all’uso noto.
èNel settore della chimica, ammessa la brevettabilità del nuovo uso del composto noto,
rimane tuttavia da chiarire se il brevetto di nuovo uso di un composto noto sia
indipendente o dipendente rispetto al brevetto (anteriore) eventualmente rilasciato a
favore di chi abbia per primo realizzato il composto (e ne abbia indicato altri usi, diversi
e non equivalenti a quelli di cui al secondo brevetto): l’invenzione di nuovo uso di un
composto noto dovrà essere considerata dipendente dalla prima quando il composto, alla
data della prima invenzione, era strutturalmente originale; l’invenzione di nuovo uso di un
composto noto dovrà invece essere considerata indipendente dalla prima quando il
composto, alla data della prima invenzione, era strutturalmente ovvio (ed ha ottenuto il
brevetto solo per originalità di funzione).
(detto ciò)
L’idea che il brevetto di prodotto abbia estensione assoluta (copra tutti gli sui del prodotto)
disincentiva la ricerca che punta all’individuazione di nuovi usi di composti noti, incoraggiando
invece la ricerca che punta all’ottenimento di composti nuovi, senza però curare l’individuazione
dei loro possibili usi (il progresso tecnico deriva dall’individuazione di possibili usi dei prodotti e
non dall’aumento di prodotti di cui si ignori l’utilizzabilità).
Brevetto di procedimento e protezione del prodotto direttamente ottenuto
L’invenzione di procedimento può avere ad oggetto un procedimento per la realizzazione di
un prodotto, o un metodo di utilizzazione di uno o più prodotti. Il relativo brevetto attribuisce
al titolare il diritto di esclusiva sul processo o sul metodo inventato.
Il brevetto di procedimento è più difficile da far valere giudizialmente
nei confronti dei terzi rispetto al brevetto di prodotto, perché di
regola non consente di bloccare la commercializzazione di un prodotto (altrui), proprio perché il
prodotto può essere realizzato con altri procedimenti.
MA
La legge prevede che il brevetto d