IMPRENDITORE E IL MERCATO
La concorrenza sleale
Dagli inizi alla situazione attuale
La moderna disciplina della concorrenza ha la propria matrice ideologica nel liberalismo
economico, cioè in una concezione che vede nella libertà di accesso al mercato e nel regime di
concorrenza la miglior garanzia del raggiungimento di livelli ottimali di qualità e di prezzi, di
premiazioni dei migliori e di espulsioni degli inetti e perciò di promozione del benessere economico
generale.
In tempi piuttosto brevi si è avvertita l’esigenza di sottoporre i comportamenti concorrenziali a una
disciplina.
Si raggiunge la consapevolezza che il regime concorrenziale può dare i propri buoni frutti solo a
condizione che ad essere premiato dal mercato sia chi realmente vi opera meglio.
La disciplina della concorrenza viene concepita non come un limite, ma come salvaguardia del
libero mercato.
Dalla tutela dei segni distintivi alla lealtà della concorrenza
Presupposto perché la concorrenza possa svolgersi è un sistema di tutela dei segni distintivi.
Perché si crea una sfera di protezione intorno all’imprenditore che opera nel mercato
Attribuendo all’imprenditore il diritto esclusivo di valersi del suo segno, si vuole che egli sia
riconosciuto e riconoscibile del suo comportamento, e nel contempo si vuole che gli altri non
possano trarre profitto dal suo prestigio.
Dal diritto giurisprudenziale alla legislazione
Al convincimento diffuso della necessità di vietare e reprimere i comportamenti disonesti nella
concorrenza non corrisponde però per molto tempo, salvo che in tema di segni distintivi, e in
particolare di marchi, un riscontro legislativo.
Prima degli anni ‘80
Le leggi specificatamente destinate alla repressione della concorrenza “disonesta” si limitavano a
menzionare due o tre fattispecie fondamentali (concorrenza confusoria, decettiva, denigratoria) e si
basavano su una clausola generale, che richiamava di volta in volta i concetti di onestà, di lealtà. Di
buoni costumi.
Ma vediamo l’iter legislativo (nazionale e comunitario) che ha fondato la disciplina della
concorrenza sleale:
I. legge speciale repressiva della concorrenza sleale: art.10-bis contenuto nella Convenzione
d’Unione per la tutela della proprietà industriale (1925).
II. Entrata in vigore del Codice Civile (1942): gli artt.2598 ss. si occupano della materia con
norme ispirate a quelle convenzionali, tra le quali anche l’art.10-bis.
ARTICOLO 2598 CODICE CIVILE
Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto , compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La dottrina e la giurisprudenza italiana si sono concentrati molto sull’applicazione dell’art.2598
c.c. perché anche se per gran parte esso è sovrapponibile all’art.10-bis, per la parte in cui
differiscono si può ritenere che la norma del codice sia più severa e perciò l’applicazione
soddisfi l’impegno imposto all’Italia dalla sua adesione alla Convenzione (che all’art.10-bis
configura il minimo di tutela contro la concorrenza sleale da assicurarsi ai cittadini dei Paesi
Unionisti).
Dopo gli anni ‘80
A partire dagli anni ’80 sono stati attuate nel nostro paese una serie di Direttive comunitarie dei
cosiddetti Accordi TRIPs stipulati in ambito dell’Organizzazione mondiale per il commercio ed
infine è stata raccolta l’intera disciplina della concorrenza sleale (e non solo) nel Codice della
Proprietà Industriale (c.p.i.).
L’intervento dell’Unione Europea per mezzo di diverse Direttive in materia trova la sua ratio nel
desiderio di sostituire ad una interpretazione giurisprudenziale spesso troppo indulgente della
sommaria disciplina precedente, delle regole severe e dettagliate che tutelassero soprattutto
l’interesse del consumatore, ma che indirettamente andavano a proteggere anche gli interessi dei
concorrenti nel mercato.
Si desume che il ruolo giocato tanto a lungo dalla disciplina tradizionale della concorrenza sleale,
fondata su poche fondamentali fattispecie specifiche e su una clausola generale, è stato eroso da una
legislazione sempre più speciale o più dogmatica che tende ad attribuirle uno spazio
sostanzialmente residuale, quando non solo marginale.
Concorrenza sleale e illecito aquiliano
Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito (illecito aquiliano)
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Prima dell’emanazione di una disciplina specifica la repressione della sleale concorrenza
veniva attuata applicando la norma generale sull’illecito aquiliano. Ciò rappresentava un
evidente forzatura soprattutto per due ordini di ragioni:
_ illecito aquiliano sanzionava la violazione di una norma primaria spesso inesistente in atti di
concorrenza sleale;
_ il tipo di sanzione appropriato alla concorrenza sleale è l’inibitoria che è da molti ritenuta estranea
alla disciplina generale dell’illecito civile (e che è opportuna anche in assenza di colpa o dolo
dell’agente ed in assenza di danno).
I soggetti
I presupposti soggettivi: profilo merceologico
Primo requisito fondamentale affinchè possa applicarsi la disciplina della concorrenza sleale è il
rapporto di concorrenza; MA c’è chi ritiene che qualsiasi atto, da chiunque compiuto, che sia
idoneo a danneggiare l’azienda di un imprenditore, o, secondo un’altra formulazione, a falsare il
gioco concorrenziale, possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’art.2598 c.c.
Il rapporto di concorrenza si ha quando due soggetti offrono sullo stesso mercato beni o
servizi idonei a soddisfare, anche in via succedanea, gli stessi bisogni o bisogni simili; oppure
(in altre parole) il rapporto di concorrenza si sostanzia quando due imprenditori mirano alla
stessa clientela, e gli atti di concorrenza dell’uno sono volti a stornare la clientela dell’altro.
Può accadere che vi sia identità fra prodotti o servizi (cosa significa stessi bisogni o bisogni simili)
Esempio
se due imprenditori producono e vendono entrambi bibite gasate, nessun dubbio può sorgere sul
fatto che si trovino in concorrenza (così come se uno produce bibite gasate e l’altro sciroppi),
perché entrambi i beni sono idonei a soddisfare gli stessi bisogni; ma se l’uno produce abiti
confezionati e l’altro maglieria intima il rapporto di concorrenza fra i due è meno evidente (anche
se entrambi tentano di soddisfare lo stesso bisogno, quello di coprirsi).
Anche in quest’ultima ipotesi c’è la tendenza ad ammettere il rapporto
la sussistenza di un rapporto di concorrenza: la disciplina sulla concorrenza si applica anche ove il
rapporto di concorrenza non sia attuale, ma meramente potenziale, cioè probabile in un lontano
futuro. Ovviamente la possibilità di una concorrenza potenziale deve essere concreta, cioè
desumibile da specifiche circostanze del caso considerato o da regole di esperienza (con riferimento
all’esempio sopra il produttore di maglieria intima potrebbe ampliare la propria produzione alla
maglieria esterna).
I presupposti soggettivi: il profilo territoriale
Il profilo territoriale non assume rilievo quando si analizza il caso della concorrenza fra imprese di
piccole dimensioni (una panetteria di Palermo non è in concorrenza con una di Bergamo); mentre
nel caso di imprese di medie grandi dimensioni ciò può non valere, per due motivi:
- quando si tratta di imprese i cui prodotti sono venduti capillarmente su tutto il territorio
nazionale;
- quando nonostante non via sia la condizione detta sopra, la attuale mobilità della clientela e
la diffusione nazionale della pubblicità fanno sì che il mercato di un’impresa debba dal
punto di vista territoriale coincidere con la sua sfera di notorietà.
Anche in questo caso il problema del profilo territoriale viene valutato non solo con riferimento
all’estensione territoriale attuale, ma anche a quella potenziale.
Inoltre vi sono settori specifici in cui la dislocazione territoriale può assumere un’importanza
essenziale anche per imprese di dimensioni rilevanti: ad esempio un grande albergo, in cui la
dislocazione territoriale in generale caratterizza il servizio offerto, facondo venir meno ogni
fungibilità e quindi ogni concorrenzialità, con un’impresa che offra analoghi servizi in una località
diversa.
La concorrenza fra imprese operanti a livelli diversi
Problema: due imprenditori trattano prodotti eguali o analoghi nella stessa zona, ma si collocano
a livelli economici diversi, essi operano fra loro in un regime di concorrenza?
La giurisprudenza ha risposto positivamente, affermando che assume rilievo il risultato ultimo
dell’attività di entrambe le imprese perché rivolto alla medesima categoria di consumatori; inoltre la
Corte di Cassazione ha aggiunto che nel classico caso del rapporto che intercorre fra il produttore di
un bene ed il commerciante (distributore), esiste un rapporto di concorrenza perché il commerciante
agisce in sostanza nell’interesse di un (altro) produttore.
Rapporto di concorrenza e storno di clientela
ATTENZIONE: non bisogna fare l’errore di concentrare l’attenzione sulla possibilità di storno di
clientela, perché l’interesse per un imprenditore a stornare dipendenti altrui si riscontra fra
imprenditori che esercitano la medesima attività, ma può anche darsi che un tale interesse si
manifesti in situazioni diverse, con riferimento a dipendenti, come gli amministrativi, che possono
trovare utile collocazione in imprese operanti in settori diversi.
La qualifica di imprenditore
In un rapporto di concorrenza sia il soggetto attivo che quello passivo devono essere imprenditori.
Ciò significa che devono essere soggetti che esercitino sul mercato un’attività d’impresa (attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi), ma non è
necessario che presentino tutti i requisiti di cui all’art.2082 c.c. (quindi)
Sono ricompresi nella disciplina della concorrenza sleale:
gli imprenditori privati
o la P.A. quando svolge un’attività d’impresa
o gli enti pubblici economici che svolgano in via secondaria un’attività d’impresa
o le attività non professionali ma occasionali e tutti quegli esercizi d’impresa che, soggetti a
o licenze amministrative, si svolgano tuttavia in modo irregolare, cioè senza licenza.
Mentre la Corte di Cassazione (13 Gennaio 2005, n.560) ha negato che i liberi professionisti
possono rientrare tra i soggetti sui quali incide la disciplina della concorrenza sleale (inoltre ai
rapporti tra professionisti ed i loro clienti si applica la disciplina delle pratiche commerciali
scorrette).
Anche in questo caso si guarda alla situazione non solo attuale ma anche futura: si ritiene che possa
assumere la veste di soggetto attivo o passivo dell’atto di concorrenza sleale anche chi stia
organizzando un’impresa che ancora non ha iniziato la propria attività (mentre per quanto riguarda
la società in liquidazione o l’impresa fallita, non assumono la qualifica di imprenditore ai fini
dell’applicazione della disciplina della concorrenza sleale, solo se la società sia da tempo e
irreversibilmente inattiva).
Atti di terzi imputabili al concorrente
La figura dell’imprenditore-concorrente che svolga per intero personalmente la propria attività
corrisponde ad un’ipotesi oggi praticamente inesistente o comunque marginalissima. QUINDI,
quando si dice che la disciplina della concorrenza sleale si applica all’imprenditore-concorrente, ci
si riferisce anche a quelli posti in essere dai suoi dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni e
dalle persone che fungono da organi dell’ente, quando si tratti di un’impresa societaria.
Ma quanto appena detto per i dipendenti dell’imprenditore vale anche per gli ausiliari ed i
collaboratori?
Si, perché l’art.2598 comma 3 c.c. enuncia la concorrenza sleale indiretta, assimilandola a quella
diretta, con l’unico requisito che l’atto del terzo sia stato posto in essere consapevolmente
nell’interesse dell’imprenditore.
La responsabilità del terzo
MA degli atti di terzi imputabili al concorrente, ne risponde anche il terzo (e a che titolo)?
Si può configurare una responsabilità del terzo per gli atti imputabili all’imprenditore-concorrente,
se non si tratta di un mero dipendente dell’imprenditore, ma di un soggetto rivestito di mansioni
che gli consentono di assumere discrezionalmente iniziative nel campo in cui gli atti di concorrenza
sleale sono stati commessi.
La legittimazione delle associazioni professionali
Gli enti e le associazioni professionali (che agiscono a tutela di un interesse di categoria che può
essere diverso da quelli individuali dei singoli imprenditori) possono avere una legittimazione attiva
all’azione di concorrenza sleale (escludendo così la necessità di una pluralità di azioni da parte dei
singoli aderenti alle associazioni stesse per evidenziare la natura diffusa del pregiudizio); e per
quanto riguarda la legittimazione passiva essi si pongono invece sullo stesso piano di qualsiasi altro
soggetto non imprenditore (possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorrenza sleale degli
atti commessi nell’interesse degli aderenti e a danno di concorrenti di questi).
Anche le associazioni straniere sono legittimate ad agire per concorrenza sleale nel nostro Paese.
Riassumendo…
La disciplina della concorrenza sleale regola i rapporti di coesistenza sul mercato fra
imprenditori concorrenti.
Per potersi applicare la disciplina della concorrenza sleale servono due presupposti:
1) La qualità di imprenditore di entrambi i soggetti (quello che pone in essere l’atto di
concorrenza sleale e quello che lo subisce)
2) L’esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i due imprenditori:
si tratta di una concorrenza prossima o effettiva (gli imprenditori devono offrire
nello stesso ambito di mercato beni o servizi che siano destinati a soddisfare lo
stesso bisogno dei consumatori) ma anche potenziale (si tiene conto della
prevedibile espansione territoriale e merceologica) e verticale (concorrenza fra
imprenditori che agiscono a livelli economici diversi).
QUINDI
Nel caso manchi anche uno solo dei presupposti suddetti, interverrà la disciplina
dell’illecito civile (se ricorrono i presupposti: colpa o dolo del soggetto attivo e
danno attuale).
Correttezza professionale e danno concorrenziale
Fattispecie nominate e clausola generale nell’art.2598 c.c.
Gli atti concorrenziali possono essere:
Ø atti concorrenziali nominati = quelli espressamente citati nell’art.2958 c.c. e sono: le
fattispecie confusorie; le fattispecie dell’appropriazione di pregi e della denigrazione.
Ø Atti concorrenziali non nominati = la seconda parte dell’art.2958 c.c. prevede una
clausola generale, che qualifica come concorrenza sleale una pluralità di comportamenti
innominati, caratterizzati dall’essere non conformi ai
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