Introduzione
Cosa ci richiama la locuzione "Diritto Industriale"?
Il diritto industriale rappresenta un insieme di regole, e l’aggettivo "industriale" evoca una certa modifica dei fenomeni economici che si è realizzata a seguito della Rivoluzione Industriale. La modifica di questi profili economico-sociali noi l’abbiamo già vista quando abbiamo parlato del diritto commerciale. Anche il diritto commerciale ci richiama la Rivoluzione Commerciale, attuata nel periodo del Basso Medioevo. In tutti e due i casi c’è una modifica dell’economia, in particolar modo delle modalità di produzione.
Una modifica, che però, per quanto riguarda il diritto commerciale ha portato fondamentalmente all’emersione di nuove regole, come la libertà dei commerci, ecc. Si può dire che anche il diritto industriale, che origina da questo mutamento delle istituzioni economiche e sociali, si giustifica in quanto questo determina nuovi problemi e la necessità di nuovi istituti? Mentre così si può dire per il diritto commerciale, per il diritto industriale no!
Il diritto commerciale ha una sua autonomia sistematica, il diritto industriale no, è in realtà una disciplina che almeno inizialmente sorge unicamente per delimitare una serie di problematiche connesse all’industria. Non ci sono regole nuove, ci sono problemi nuovi ma che non danno luogo al fiorire di nuove regole giuridiche, di nuovi principi, di nuovi istituti.
E a questo riguardo, iniziamo con una definizione del diritto industriale di Paolo Spada, insigne giuscommercialista che si occupava anche di diritto industriale, e che ha definito il diritto industriale una "materia culturale" a fronte, e in contrapposizione a un diritto commerciale che è invece una "materia istituzionale", che è questa autonomia concettuale sistematica del diritto commerciale.
Il diritto industriale questa autonomia sistematica non ce l’ha, e questo lo spiega anche perché l’ambito tematico del diritto industriale è sempre stato molto variato. Nell’ambito del diritto industriale si è riportata tutta una serie di materie che, almeno originariamente, avevano a che fare con l’industria in senso lato. Tutti i problemi attinenti all’industria finivano per essere trattati unitariamente, ma secondo varie prospettive: la prospettiva del diritto del lavoro, del diritto pubblico, ecc.
La natura interdisciplinare del diritto industriale
Quindi, il diritto industriale sin dall’inizio si caratterizza per essere una materia interdisciplinare perché può essere affrontata da vari punti di vista e una materia i cui confini sono vari, perché dipendono da delle scelte culturali di coloro che affrontano questa materia. È interessante notare un punto di vista in via esemplificativa, vedere come è stata considerata la voce diritto industriale nell’ambito di una delle più importanti enciclopedie giuridiche che noi abbiamo, che è il "Nuovo Digesto", che ha cambiato anche nome nel corso degli anni, fino a arrivare a chiamarsi "Nuovissimo Digesto delle Discipline Pubblicistiche".
Questa mobilità tematica del diritto industriale, che dipende dal fatto che il diritto industriale è una materia culturale e non istituzionale, risulta evidente se andiamo a vedere la voce "Diritto Industriale" nelle diverse edizioni di questa enciclopedia perché proprio da queste diverse definizioni ci rendiamo conto che l’ambito tematico varia a seconda della scelta dell’autore.
Ad esempio, si parte da una prima edizione del 1900, dove questa voce "Diritto Industriale" viene definita come ricomprendente "tutte quelle norme che hanno a che fare con l’industria in senso lato". È ancora più interessante vedere come all’interno di questa voce si suddivide la trattazione del diritto industriale a seconda che riguardi dei rapporti tra industrianti e lavoratori, tra industrianti e consumatori.
Evoluzione storica del diritto industriale
In un’accezione particolare, nei rapporti tra industrianti si vanno a indicare e si esaminano le disposizioni che attengono alla concorrenza sleale ad esempio. Poi c’è la parte relativa ai rapporti tra industrianti e lavoratori, dove si disciplina l’orario di lavoro, il lavoro minorile, si tratta di tutta una materia che poi più correttamente ormai fa parte del diritto del lavoro, che ha una sua autonomia.
Agli inizi, in realtà non era così, attenendo all’industria, i rapporti tra industrianti e lavoratori erano considerati trattati sotto il diritto industriale, e così anche i rapporti tra industrianti e lavoratori, non erano come si vedono oggi. Quindi, un diritto industriale che comprendeva la materia del diritto del lavoro, ma che non comprendeva espressamente tutta quella parte di disciplina che attiene al diritto d’autore. E questo ha una sua motivazione storica, perché non era trattato in materia di diritto industriale? Perché in realtà dalle origini il diritto d’autore nasce come un diritto in contrapposizione all’industria.
Nel momento in cui l’autore cedeva il proprio manoscritto all’editore, quest’ultimo era tenuto soltanto a pagare il manoscritto. Ma i diritti derivanti dallo sfruttamento dell’opera rientravano nell’ambito dei diritti che spettavano all’editore, all’editoria. Nasce il diritto d’autore come un diritto che rivendica certi diritti contro l’impresa e contro l’imprenditoria, inizialmente il diritto d’autore è qualcosa di diverso, non fa parte del diritto industriale.
Variazioni nella delimitazione del diritto industriale
Da questa voce, si passa ad una diversa voce sempre di diritto industriale contenuta sempre nel Digesto italiano, dove si modifica la geometria del diritto industriale, i confini variano nel senso che già in questa voce viene eliminata la parte del diritto del lavoro e viene invece ricompresa la parte del diritto del lavoro.
È singolare che una voce recente del 1999, di Franceschelli del diritto industriale sempre contenuta nel Digesto, si apra come primo paragrafo proprio come "delimitazione della materia che si riconduce al diritto industriale e giustificazione del diritto industriale". La materia può andare da un’estensione massima che comprende la materia della disciplina della concorrenza sleale, antitrust, segni distintivi, diritto d’autore, ma anche disciplina della pubblicità, della tutela del consumatore, arrivando fino a manuali che tendono a restringere questo campo d’indagine alla materia del diritto industriale.
Autonomia concettuale e sistematica del diritto industriale
È inutile interrogarsi su una natura ontologica del diritto industriale. È vero che al diritto industriale ormai tradizionalmente sono ricondotte certe tematiche, come quella dei segni distintivi o della concorrenza sleale. E a questo hanno collaborato anche le convenzioni internazionali. Il diritto industriale è una materia sulla quale maggiore è stato l’intervento di fonti sovranazionali. Qual è l’ambito tematico che si trova nella Convenzione istitutiva nella Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale del ’67, quindi l’art 2 individua quale è l’ambito tematico nella proprietà intellettuale: l’ambito sono le opere letterarie artistiche e scientifiche, altre interpretazioni degli artisti, invenzioni, in più disegni industriali e di marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, la protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti nell’ambito industriale, scientifico e letterario e artistico.
Spiegazione della natura del diritto industriale
Spieghiamo perché il diritto industriale, a differenza del commerciale, non si caratterizza per questa autonomia concettuale e sistematica ma rappresenta una materia culturale, come dice Paolo Spada. La delimitazione nel campo tematico del nostro corso: ci occuperemo della concorrenza e della disciplina della concorrenza, limitatamente la disciplina della concorrenza sleale, non dell’antitrust e poi i segni distintivi.
Il codice della proprietà industriale
La disciplina del diritto industriale si trova nel solito LIBRO V, quel libro nel quale è confluita tutta la materia commerciale, contenuta in precedenza nel Codice del Commercio dell’82. Qui ritroviamo in particolar modo la disciplina del diritto industriale nel TITOLO VIII, CAPO I, CAPO II e CAPO III, TITOLO X, CAPO I, SEZ. II.
Apriamo una parentesi sul CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE, che rappresenta una delle fonti normative sulle quali ci soffermeremo. Questo codice è stato introdotto nel 2005 e ha recepito tutta una serie di leggi speciali che in precedenza c’erano, relative al diritto industriale. È stato un codice che ha portato ad una semplificazione delle fonti, ma non ha introdotto delle sostanziali modifiche della legislazione precedente. Il diritto d’autore rimane fuori per scelta dal codice di proprietà industriale.
Questo codice rappresenta un codice di unificazione delle varie fonti, ma NON comporta delle novità a livello di disciplina, cioè diversamente dalla riforma ad esempio che abbiamo avuto nell’ambito del diritto societario, o la stessa riforma delle procedure concorsuali, quindi 2006, quindi anch’essa coeva all’emanazione del decreto legislativo del 2005, ebbene, mentre quelle riforme hanno portato a delle modifiche davvero sostanziali e degli istituti connessi e disciplinati, così non è avvenuto nel codice della proprietà industriale perché ha dato soltanto una sistemazione organica alla materia ed ha portato anche una semplificazione a livello terminologico, linguistico delle varie fonti normative.
Struttura del codice della proprietà industriale
Questo codice della proprietà industriale si struttura secondo vari capi, abbiamo un primo capo sulle disposizioni generali, dove in particolar modo si rilevano le disposizioni che identificano quali sono i diritti di proprietà industriale, che vengono indicati in marchi e altri segni distintivi, nei disegni, nei modelli, nelle dimensioni.
(La proprietà industriale ha ad oggetto marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali) e accanto a questa identificazione di quali sono i diritti di proprietà industriale, l’art. 2 accoglie la distinzione tra diritti titolati e non titolati, cioè diritti di proprietà industriale che derivano o dalla registrazione o dalla brevettazione o da diritti che si acquisiscono.
ART 2: "I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale."
Mentre, nel quarto comma si specificano i diritti che non si acquisiscono, cioè non titolati, "Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine".
Disposizioni specifiche del codice della proprietà industriale
Il capo secondo contiene tutta la disciplina specifica dei diritti di proprietà industriale, abbiamo marchi, indicazioni geografiche, ecc. Ci soffermeremo sui marchi, che vanno dall’art. 7 all’art. 28. Una concorrenza può correttamente ed efficacemente realizzarsi laddove sia consentito al consumatore di condurre certi prodotti a un determinato imprenditore, far riconoscere quell’imprenditore per come è, in particolar modo l’individuazione dei segni distintivi.
Dall’altro la disciplina dei segni distintivi è strettamente legata alla disciplina della concorrenza perché può avere una funzione anticoncorrenziale, laddove impedisce ad altri imprenditori di utilizzare gli stessi simboli che sono stati utilizzati da un altro imprenditore. Sotto questo profilo sorge la necessità di individuare limiti temporali ma anche territoriali in ordine all’utilizzo di questi segni distintivi.
Introduzione alla concorrenza sleale
Passiamo a introdurre la disciplina della concorrenza sleale, cosa si intende per concorrenza sleale? La disciplina della concorrenza fa riferimento a una serie di regole che sono volte a disciplinare i comportamenti di soggetti che esercitano un’attività economica. Quindi è una disciplina volta a introdurre dei limiti al libero esplicarsi del comportamento inerente all’esercizio dell’attività economica.
Quindi, la finalità è quella di cercare di trovare un contemperamento tra i vari interessi che possono essere coinvolti, e che possono essere gli interessi dei singoli partecipanti all’attività concorrenziale, ma possono essere per esempio, limiti imposti per interessi più generali, dei consumatori, ecc. oppure interessi rivolti a garantire più in generale che sia garantita la concorrenzialità del mercato in cui cooperano le diverse imprese e i diversi imprenditori.
Le norme in materia di concorrenza sono volte a ricercare un punto di equilibrio tra questi diversi interessi e questo punto è un punto di equilibrio dai confini mobili, perché varia anche in relazione all’importanza che si dà alla valutazione di certi interessi. Pensiamo adesso, all’importanza che si dà alla tutela dei consumatori, e questo in precedenza non accadeva.
Scelte di fondo in materia di concorrenza
Se questo è vero, quali sono le scelte di fondo in materia di concorrenza? Le scelte di fondo le desumo dalla norma costituzionale, in particolar modo dall’art. 41 della Costituzione, che sancisce che l’iniziativa economica privata è libera. La libertà di iniziativa economica implica anche il riconoscimento della libertà della concorrenza, tutti possono liberamente intraprendere un’attività economica e quindi, di conseguenza ci sarà un regime di concorrenza tra imprenditori.
Del resto, questa scelta si ritrova anche nel Trattato del funzionamento dell’UE, si prevede che l’azione degli stati membri dell’unione prenda in adozione una politica economica condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperto e in libera concorrenza.
A livello di ordinamento si è riconosciuto che comunque la libertà di concorrenza necessita di essere poi disciplinato, cioè che sia riconosciuta l’impossibilità del mercato di autoregolamentarsi. A fianco dell’affermazione del principio contenuto nel primo comma, dell’iniziativa privata e libera e quindi del riconoscimento anche della libertà di concorrenza sempre nell’articolo 41 della nostra Costituzione, nel secondo comma abbiamo anche un riconoscimento della possibilità che questa libertà di concorrenza non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità.
Disciplina della concorrenza
Come viene disciplinata in generale la concorrenza? Viene disciplinata attraverso due categorie di norme, volte a regolamentare, disciplinare la libertà di concorrenza tra gli imprenditori e quindi sono un insieme di norme volte a disciplinare l’interesse di coloro che fanno parte del gioco concorrenziale, e dall’altro capo invece fa parte di un insieme di regole che sono volte invece a garantire che quel campo all’interno del quale giocano gli imprenditori, sia comunque un campo che garantisce la concorrenza.
La concorrenza la possiamo vedere come una disciplina volta a tutelare gli interessi privati di coloro che partecipano al gioco concorrenziale. Questa disciplina la ritroviamo tradotta nelle norme del Codice Civile, quelle che si trovano contenute nell’art. 2598 e seguenti, e poi ci sono tutta una serie di norme che riguardano la disciplina dell’antitrust, ma di cui non ci occuperemo.
Concorrenza sleale: profili privatistici e pubblicistici
Si dice anche tradizionalmente, che la disciplina della concorrenza sleale disciplina i profili privatistici della concorrenza, e vi sono quelle che disciplinano il profilo più pubblicistico della concorrenza che sono invece contenute nell’antitrust, che tutela interessi e valori generali.
Riconoscere la libertà della concorrenza significa anche riconoscere la legittimità della competizione tra più imprenditori. Riconosce che in questo gioco concorrenziale alcuni imprenditori ne possono uscire vincitori e altri no, se questo è vero è anche vero che anche nel gioco della concorrenza è necessario che si seguano certe regole, e queste regole sono quelle dettate dalla disciplina della concorrenza sleale.
Fonti della concorrenza sleale
Quali sono le fonti della concorrenza sleale? Sono attualmente due fonti: quelle che derivano dall’art. 10 bis della Convenzione di Parigi e la disciplina contenuta negli art. 2598 e 2600. Consideriamo che, nel Codice di Commercio del 1882, nella prima codificazione del diritto commerciale (anche la prima si ha nel 1865, ma venne poi rivista), noi non abbiamo una disciplina specifica della concorrenza sleale, allora come veniva regolamentata, disciplinata la concorrenza tra imprenditori? Facendo ricorso alle norme del Codice di Commercio, ed era poi la giurisprudenza che tipizzava certe fattispecie ritenute appunto "fattispecie di concorrenza sleale", comportamenti contrari a quelle che dovevano essere le regole di una corretta concorrenza tra imprenditori.
Invece, la prima fonte che va a disciplinare la materia di concorrenza tra imprenditori è proprio questa fonte sovranazionale, cioè questa Convenzione di unione di Parigi nel 1925. E come la disciplina? Attraverso l’art. 10 bis, che prevede una serie di fattispecie, più una clausola generale.
Art. 10 - bis (Concorrenza sleale)
- I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
- Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia.
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