Manuale di diritto industriale
A. Vanzetti e V. Cataldo, settima edizione, 2012, Giuffrè
Parte prima: La concorrenza sleale
Capitolo I: Dagli inizi alla situazione attuale
La moderna discussione della concorrenza trova basi nel liberismo economico: concezione che vede nella libertà di accesso al mercato e nel regime di concorrenza, la miglior garanzia del raggiungimento di livelli ottimali di qualità e prezzi. Presupposto perché la concorrenza possa svolgersi è un sistema di tutela dei segni distintivi, che attribuisce il diritto esclusivo di valersi di tale segno, per due ragioni:
- Per renderlo responsabile del suo comportamento
- Affinché altri non possano trarre profitto dal suo credito → tutela della personalità dell’imprenditore e dei frutti del suo lavoro, che non possono essergli sottratti con comportamenti decettivi (falsi, ingannevoli verso il consumatore, disonesti, che screditano).
Quando si giunse a emanare la legge speciale, la giurisprudenza era già notevolmente matura ed elaborata, cosa buona soprattutto perché le leggi si limitarono a definire solo tre fattispecie:
- Concorrenza decettiva
- Concorrenza confusoria
- Concorrenza denigratoria → basandosi del resto su una clausola generale che richiamava i concetti di lealtà, onestà e buoni costumi
Aja Convention 1925 tutela della proprietà industriale, originariamente stipulata a Parigi nel 1883, poi modificata più volte, tra cui la revisione dell’Aja, con la quale fu introdotto l’art. 10 bis → Questa norma fu estesa anche ai rapporti interni tra cittadini italiani.
Codice civile 1942 2598ss che si ispirò alla convenzione. Discussione se il cc abbia sostituito la convenzione, in quanto le norme non coincidono del tutto: è preferibile che siano contemporaneamente in vigore come definizioni di concorrenza sleale, l’art. 2598 e la versione più recente dell’art. 10 bis.
La Convenzione di Parigi del 1883 e l'art. 2598 c.c.
Nel nostro paese, il legislatore è intervenuto tardivamente nella disciplina della sleale concorrenza, e quasi come una estensione anche ai rapporti interni fra cittadini italiani di una norma introdotta nel 1925 nella Convenzione d'Unione per la tutela della proprietà industriale. Questa convenzione, è la più importante in materia, ed è stata originariamente stipulata a Parigi il 20 marzo 1883. Essa col tempo è stata sottoposta a numerose modifiche e revisioni, ed in particolare quella dell'Aja nel 1925, ha portato all'inserimento dell'art. 10-bis sulla concorrenza sleale.
Art. 10 - bis (Concorrenza sleale)
- I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
- Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.
- Dovranno particolarmente essere vietati:
- Tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;
- Le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente;
- Le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l’attitudine all'uso o la quantità delle merci.
Art. 2598 - Atti di Concorrenza Sleale:
Ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Nella convenzione vengono indicate una serie di atti tipici considerati sleali, ma dato che la fantasia umana non ha limiti e gli atti di concorrenza sleale possono compiersi nei modi più svariati, è stata appositamente inserita una clausola generale al secondo comma: Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. (art. 10-bis, 2° comma, Convenzione di Parigi)
Partendo proprio da questa clausola generale di: "..contrarietà agli usi onesti in materia industriale o commerciale", possiamo confrontarla con l'ipotesi generale prevista nel nostro codice civile all'art. 2598 punto 3.
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. (art. 2598 c.c. punto 3).
In questo caso il legislatore crea una definizione generale basandolo sulla "non conformità ai principi di correttezza professionale" avvalendosi direttamente di ogni altro mezzo lesivo dei principi della libera concorrenza. Osservando queste due definizioni, "usi onesti" (Conv. di Parigi) e "correttezza professionale" (Codice Civile Italiano del '42) notiamo che a parte la differente tecnica linguistica, si riferiscono entrambi allo stesso comportamento.
Dalla differenza delle due norme e dalla loro contemporanea vigenza potremmo pensare che la disciplina della sleale concorrenza in Italia abbia come necessaria conseguenza il loro coordinamento e la loro reciproca integrazione, ma non è così. Infatti né la dottrina né la giurisprudenza si sono mai occupate dell'art. 10-bis, applicando ed interpretando per la concorrenza sleale solo ed esclusivamente l'art. 2598 c.c. Questo perché le due discipline si somigliano molto e nella parte in cui si differenziano la nostra normativa codicistica è sempre stata ritenuta più severa rispetto alla Convenzione, che all'art. 10-bis realizza la tutela minima contro la concorrenza sleale da assicurare ai cittadini dell'Unione.
Quando il legislatore del '42 si è ispirato all'art. 10-bis per stilare la relativa normativa italiana riguardante la concorrenza sleale, ha inoltre realizzato una disciplina dei rimedi (azioni inibitorie e azioni di risarcimento del danno) anche in assenza di colpa o dolo, partendo dalle norme presenti nella Convenzione stessa. Precisamente, il codice considera, attraverso la clausola generale contenuta del n.3 dell'art. 2598 c.c. come atti di concorrenza sleale tutti gli atti contrari ai principi di correttezza professionale; prevede la possibilità dell'azione di inibizione (art. 2599) e dell'azione di risarcimento del danno (art. 2600); subordina l'esperibilità di entrambe le azioni al verificarsi non già di un danno attuale, ma del solo pericolo del danno, consistente nella idoneità a danneggiare l'altrui azienda; subordina infine, l'esperibilità dell'azione di risarcimento del danno alla sussistenza del dolo o della colpa, ma prevede anche che "accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume".
Dagli anni '80 vasta produzione legislativa a livello internazionale, comunitario e nazionale, favorevole a un incremento dell'intervento degli Stati in rapporti tra privati per la tutela dei soggetti più deboli.
- Attuate una serie di direttive dei cd accordi TRIPs (stipulati dalla WTO)
- Unificazione della materia nel codice della proprietà industriale
Dir. 1984/450: pubblicità ingannevole sostituita dalla dir. 2006/114 che include anche la pubblicità comparativa → d.lgs.vo 145/2007 che quindi ricomprende le due fattispecie della “generale” disciplina della concorrenza sleale
Dir. 2005/29: Pratiche commerciali sleali, introdotte con d.lgs.vo 146/2007 → cod. consumo artt. 18-27 quater
Incidenza del CPI:
- Concorrenza confusoria
- Sottrazione di segreti
- Indicazioni geo e denominazione d’origine
La configurazione di queste fattispecie come beni immateriali ha rilevanza sotto il profilo delle sanzioni e a livello processuale, che sono diversi a secondo se si tratti di fattispecie ex 2598 o ex CPI. Ci si è domandati quindi se le nuove norme CPI hanno sostituito le corrispondenti norme del cc., sostituzione esclusa espressamente per i segni geo. e info segrete (artt. 30 e 99 CPI), tendenzialmente ammessa per quanto riguarda la concorrenza sleale confusoria, ma si vedrà come sia da escludere questa conclusione.
Il fondamentale ruolo giocato dalla disciplina tradizionale della concorrenza sleale, è stato eroso da una legislazione sempre più speciale o più dogmatica, che tende ad attribuirgli uno spazio sostanzialmente residuale, quando non solo marginale. (secondo Vanzetti da valutarsi negativamente)
L’illecito aquiliano
Il fatto che prima dell’emanazione di una disciplina specifica, la concorrenza sleale veniva ricondotta al 2043 (all’epoca nel cod. 1865 art. 1151) era un’ovvia forzatura, in quanto spesso non sussisteva la violazione di una norma primaria, presupposto per la sanzione del 2043. Oltretutto la sanzione per la concorrenza non dev’essere di carattere risarcitorio, ma inibitorio, carattere da molto escluso dall’illecito civile e opportuna anche quando non sussiste dolo o colpa e danno.
→ la concorrenza sleale va considerata una species del genus illecito civile, cosa che non la fa rientrare automaticamente nel 2043, o che questo possa essere applicato se mancano i requisiti del 2598. Cosa che non toglie che si possa applicare il 2043 se ricorrono i requisiti di questo.
Capitolo II: I soggetti
Presupposti soggettivi concernono rapporto in cui devono trovarsi il soggetto attivo e passivo. La disciplina si potrà applicare solo quando l’atto posto in essere dal soggetto attivo a danni del passivo sia un atto “di concorrenza”, che si può verificare solo se tra i due intercorre un rapporto di concorrenza, quindi soggetti che offrono sullo stesso mercato, beni o servizi idonei a soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili.
→ problema sorge quando non vi sia perfetta identità fra i beni/servizi: cosa si intende per “stessi” bisogni o bisogni “simili”? o quando la coincidenza del territorio non sia strettamente effettiva?
Si propende la sussistenza del rapporto in senso lato, quindi anche quando questa sia solo potenziale in futuro. Esempio: saranno concorrenti anche chi produce vestiti e chi produce maglieria intima, anche se nessuno pensa di sostituire l’acquisto di un vestito con l’acquisto di intimo. (ma c’è lo stesso bisogno “di coprirsi”). Però deve trattarsi di una probabilità concreta, desumibile da specifiche circostanze.
Bisogna considerare che il mercato dell’impresa debba ritenersi coincidente, dal punto di vista territoriale, con la sua sfera di notorietà e anche qui deve tenersi conto della concreta probabilità di potenziale futura concorrenza. Ci sono poi imprese che operano in regime di concessione amministrativa, per cui il loro territorio sarà delimitato dall’autorizzazione stessa.
Dimensione dell’impresa
Livello economico diverso: prodotti eguali e analoghi ma su livello economico diverso, come per esempio il produttore di un bene e il commerciante (distributore) di un bene analogo. Giuri sostiene che anche in questi casi bisogna affermare il rapporto di concorrenza, rilevando il fatto che il risultato dell’attività incide sulla medesima categoria di consumatori.
Cassazione va osservando che il commerciante agisca in sostanza nell’interesse di un altro produttore, in diretta concorrenza con quello colpito dall’atto sleale, e riconducendo perciò la fattispecie al rapporto di concorrenza fra i due produttori, nell’interesse di uno dei quali il commerciante agisce.
Per quanto riguarda lo storno, è rimasto un po' in ombra quella fattispecie che non va a toccare la clientela, ovvero per esempio lo storno dei dipendenti. Mentre lo storno di clientela avverrà prevalentemente tra imprenditori che esercitano la stessa attività e sono fra di loro concorrenti, lo storno di dipendenti potrebbe avvenire anche per settori diversi, ci si è chiesti allora se si possa considerare un “rapporto di concorrenza sul mercato del lavoro”.
Qualità professionale di entrambi
Molti dati normativi fanno ritenere che sia il soggetto passivo che quello attivo devono essere imprenditori. Non si pretende però che abbiano tutti i requisiti del 2082, ovvero rimane escluso il carattere della “professionalità”, così potendo includere anche gli enti pubblici non economici che però svolgono attività economica in via secondaria, le società occasionali etc. vorrebbe comprenderli, se l’attività si innesti su una struttura organizzata.
Liberi professionisti: Giuri Suprema Corte ha negato tale possibilità, dicendo che la disciplina ex 2598 non si possa applicare ai professionisti, ai quali si applica invece la disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
NON si può considerare imprenditore una società in liquidazione, a meno che non abbia ancora elementi aziendali coordinati e si può ragionevolmente prevedere una ripresa dell’attività. SI può essere soggetto attivo o passivo di concorrenza chi organizza un’impresa non ancora sorta. All’imprenditore saranno imputabili anche gli atti posti in essere dai suoi dipendenti nell’esercizio delle sue mansioni e agli eventuali organi dell’ente, ausiliari e collaboratori autonomi.
→ 2598 basta che sia posta in essere nell’interesse dell’imprenditore concorrenza sleale indiretta. Se si tratta di dipendente dell’imprenditore, la responsabilità della concorrenza sta solo in capo all’ultimo, a meno che il dipendente non ha una certa discrezionalità nelle proprie mansioni, così è pure per gli amministratori. Negli altri casi risponderanno in solido. La legittimazione delle associazioni professionali.
Capitolo III: Correttezza professionale e danno concorrenziale
Art. 2598: 2 parti
- Due fattispecie nominate: - confusoria - appropriazione di pregi e della denigrazione
- Clausola generale, che qualifica come concorrenza sleale una pluralità di comportamenti innominati, non conformi ai princìpi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda
Struttura analoga ha l’art. 10 bis, che però definisce concorrenza sleale qualsiasi atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale e commerciale e elenca una serie di ipotesi nominate (vietate).
Caratteri “inaccettabili” della pluralità indeterminata di atti:
- Contrarietà ai principi della correttezza professionale (per il codice civile)
- Contrarietà agli usi onesti in materia industriale e commerciale (per la Convenzione)
- Idoneità a danneggiare l’altrui azienda (cc)
Il giudice che si trovi davanti una fattispecie nominata di concorrenza sleale non potrà chiedersi se per avventura nel caso concreto, per la presenza di circostanze particolari, la contrarietà ai princìpi di correttezza o l’idoneità al danno possa essere esclusa. Al massimo potrà fornire un aiuto interpretativo.
Trattandosi di un compito di interpretazione del giudice, quello di estrapolare il contenuto della norma, c’è chi ha sostenuto che si potrebbe intendere per correttezza professionale gli "usi" in senso tecnico, cioè i comportamenti abitualmente praticati negli ambienti interessati con il convincimento della loro giuridicità. La Convenzione però parla di usi “onesti”, mentre l’espressione correttezza ha un implicito valore di giudizio.
Seconda posizione sostiene che con l’espressione “principi della correttezza professionale” la legge farebbe riferimento a un principio etico universalmente seguito dalla categoria, si da divenire costume.
→ si cerca di conciliare l’elemento oggettivo dell’uso con la valutazione “morale” di esso da parte delle categorie interessate, vale a dire due elementi logicamente eterogenei, come dimostra la contraddittorietà delle successive elaborazioni.
→ per ovviare a questa contraddittorietà e scarsa chiarezza, la recente giurisprudenza ha spostato l’accento dall’elemento consuetudinario a quello etico: Si è così fatto riferimento a un principio etico del commerciante medio. Quindi bisogna guardare alla “moralità imprenditoriale” al “sentire comune dei soggetti interessati”.
Ma anche questa soluzione è risultata impraticabile visto che determinati comportamenti variano anche in modo radicale nel mondo imprenditoriale, a secondo dei vari settori etc. Dottrina convinta che in fin dei conti dipende dal convincimento personale dal giudice, si è staccata dall’elemento consuetudinario ed etico e individuare una serie di punti più oggettivi.
- Correttezza professionale si rifà a dei princìpi di natura essenzialmente economica, punto di riferimento potrebbe se no essere l’art. 41 Cost. in riferimento all’utilità sociale.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto, prof. Cavani, libro consigliato Manuale di diritto industriale, Vanzetti, Di Cataldo
-
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Montanari, libro consigliato Manuale di diritto industriale di Vanzetti,…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Pederzini, libro consigliato Diritto commerciale 2, diritto delle societ…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Pederzini Elisabetta, libro consigliato L'imprenditore e l'impresa, Mont…