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L'INCAPACITÀ E L'INCOMPATIBILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

LTRE L INCAPACITÀ C È L INCOMPATIBILITÀ COLL ESERCIZIO D IMPRESA DA PARTE DI ALCUNE FIGURE, , , ,PROFESSIONALI COME GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO NOTAI AVVOCATI E LA COMUNQUE ATTIVITÀ’ ,IMPRENDITORIALE NON COMPORTA L ANNULLAMENTO DI QUESTA MA SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE219 . .FIGURE PREDETTE ED AGGRAVAMENTI PENALE NEL CASO DI BANCAROTTA ART L FALLIMENTOIMPRESA ’COMMERCIALE DELL INCAPACEMinore ed interdetto = incapaceInabilitato e minore emancipato = limitatamente incapaceIl nostro ordinamento prevede la conduzione d’impresa in nome e per conto di unincapace (interdetto o minore) o da parte di soggetti limitatamente incapaci (inabilitato eminore emancipato).Per fare questo è prevista una normativa generale per le imprese agricole che rimanda intutto e per tutto al diritto comune, e speciale per le imprese commerciali che derogano alcompimento di atti giuridici da parte dell’incapace.La differenza sostanziale tra incapaci e

parzialmente incapaci e che gli atti dei primi vengono compiuti dai rappresentanti legali (genitori o tutori) per conto ed in nome dei primi, mentre i parzialmente incapaci svolgono in proprio i negozi ma sotto sorveglianza dei curatori.

Il patrimonio degli incapaci è sottoposto ad un controllo tale da rendere automatici gli atti di ordinaria amministrazione per i rappresentanti legali in modo da conservare ed arricchire il patrimonio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono per essere compiuti recare palese vantaggio economico e devono essere autorizzati dall'autorità giudiziale uno alla volta, lo stesso discorso vale per i limitatamente incapaci.

È tuttavia poco agevole questa disciplina in quanto la ratio sembra essere quella di volere evitare che il patrimonio del soggetto incapace non debba correre rischi, contraddizione in termini all'impresa, ed è pure poco agevole distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione.

siano di straordinaria amministrazione o che comportino una modifica sostanziale dell'impresa stessa. I minorenni emancipati I minorenni emancipati possono avviare una nuova attività commerciale senza la necessità di autorizzazioni particolari. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un avvocato o un consulente legale per assicurarsi di rispettare tutte le norme e le regolamentazioni in vigore. In generale, è importante tenere presente che i minori non possono assumere obbligazioni o impegni legali senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. Pertanto, è fondamentale che i genitori o i tutori siano coinvolti e autorizzino qualsiasi decisione o azione imprenditoriale intrapresa da un minore. La normativa italiana è molto rigorosa per quanto riguarda l'attività imprenditoriale dei minori, al fine di proteggerli e garantire che non vengano sfruttati o danneggiati in alcun modo.non sono insintonia colla conduzione dell'impresa (vendita immobili strumentali all'impresa).
Interdetto.
Vale la stessa disciplina del minore 424, l'autorizzazione alla continuazione può valere anche per esercizio di impresa commerciale dello interdetto prima dell'atto che lo giudicasse tale.
Inabilitato
L'inabilitato è un soggetto la cui capacità di agire è limitata ai soli atti di ordinaria amministrazione.
La sua posizione per l'esercizio d'impresa è parificata a quella dell'incapace, pure se agisce autonomamente ma coll'approvazione del curatore.
Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere presi di concerto col curatore, e talvolta il tribunale può dare concessione agli atti dopo la nomina di un institore scelto dallo stesso inabilitato.
Minore emancipato.
L'art 397 prevede per il minore emancipato anche l'inizio di attività d'impresa, sempre previa

Autorizzazione dal tribunale. Con l'autorizzazione il minore ha la piena capacità di agire senza l'assistenza del curatore, compiendo anche gli atti che eccedono la straordinaria amministrazione. I provvedimenti autorizzativi del tribunale e gli atti che revocano lo status di imprenditore sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese, dunque con l'iscrizione l'incapace assume diritti ed obblighi dell'imprenditore commerciale. Il fallimento del minore e dell'interdetto comunque sollevano problemi soprattutto morali in quanto la legge fallimentare procura una dicitura sulle incapacità personali nonché sanzioni penali, e non è certo corretto fare cadere queste situazione giuridiche sul minore in quanto pure essendo lui imprenditore, di fatto la gestione è del tutore o del genitore. È possibile comunque sollevare il minore dal fallimento e farlo cadere sui suoi rappresentanti pure se non imprenditori.

utilizzando il 227 fall che tratta del fallimento dell'institore facendo leva sulla posizione di piena discrezionalità di questo all'interno dell'impresa, tanto da farlo considerare alter ego dell'imprenditore. Per quanto riguarda invece le capacità personali del fallito minore, resteranno intaccate e provocheranno l'esclusione dalla professione di avvocato, di dottore commercialista, agente di cambio, etc, in quanto pure dichiarando falliti in qualche maniera gli institori, sui registri dei falliti andrà il minore. LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE.
A - LA PUBBLICITÀ LEGALE
La pubblicità delle imprese commerciali
È una esigenza risentita per gli operatori economici quella di avere giuste informazioni sulle parti con cui contrarranno, ed è proprio questa la funzione della pubblicità legale delle imprese commerciali.
Questa funzione doveva essere esercitata dal registro delle imprese previsto dal

Il codice del 1942 aveva l'obiettivo di eliminare la disorganizzata pubblicità del codice del 1882. Tuttavia, il registro delle imprese è entrato in funzione solo agli inizi del 1997 e la disciplina transitoria in vigore fino ad allora era ugualmente problematica. Infatti, il compito della pubblicità veniva svolto tramite l'iscrizione alla cancelleria dei tribunali e riguardava solo le imprese non piccole. Successivamente, le società per azioni e le società cooperative dovevano anche iscriversi al BUSARL e BUSC, mentre tutte le imprese dovevano essere iscritte al registro ditte delle camere di commercio, comprese le piccole imprese.

Con il riordino della disciplina, grazie all'entrata in vigore del registro delle imprese, tutto è stato omogeneizzato e con il riordino delle camere di commercio, primo passo verso l'attuazione del registro avuto agli inizi del 1997, c'è più ordine.

Inoltre, il decreto del ministro Bersani dal 1/10/1997 ha...

abolito l'obbligo del BUSARL e del BUSC., in maniera che anche per le società unico strumento per pubblicità legale è l'iscrizione al registro delle imprese, iscrizione dovuta a titolo di pubblicità notizia anche alle piccole imprese.

Le novità portate coll'attuazione del registro sono essenzialmente tre:

  1. l'attuale registro non è più come da codice solo strumento di pubblicità, ma anche strumento di informazione sull'organizzazione e composizione dell'economia (da qui l'obbligo di iscrizione anche delle piccole imprese, degli agricoltori, degli artigiani)
  2. il registro è tenuto dalle camere di commercio
  3. il registro è tenuto con tecniche informatiche per un'informazione tempestiva e su scala nazionale.

Il registro delle imprese

Il registro è istituito con DpR 581/95.

L'ufficio del registro delle imprese è istituito presso ciascuna camera di commercio.

è diretto da un dirigente di questo ufficio scelto dalla giunta, che a sua volta è controllato dal presidente del tribunale del capoluogo. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e più sezioni speciali. Nella sezione ordinaria devono iscriversi tutte le imprese per le quali l'iscrizione produce effetti di pubblicità legale, e non sono solo quelli previsti dalle norme codicistiche, sono infatti tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria: - imprenditori commerciali non piccoli - le società tranne quelle semplici, pure se no svolgono attività commerciale - i consorzi fra imprenditori con attività esterna - i GEIE - gli enti pubblici con attività unica o prevalente commerciale - le società straniere che hanno in Italia sede dei loro affari o che svolgono prevalentemente affari in Italia. Nelle sezioni speciali vanno ad iscriversi tutti gli imprenditori che prima della riforma 580/93 erano esonerati.che con tale riforma l'iscrizione assume la forma di pubblicità/notizia, vale a dire: - gli imprenditori agricoli - i piccoli imprenditori - le società semplici In altra ed ulteriori sezione speciale vanno poi iscritti gli artigiani che sono già iscritti nell'albo loro dedicato. Importante è da ricordare come da CB e Marasà che gli artigiani non qualificabili come piccoli imprenditori vanno iscritti oltre che nella sezione speciale, anche in quella ordinaria. Gli atti da iscriversi sono tutti quelli necessari a fare riconoscere all'esterno l'impresa e l'atto costitutivo se si tratta di società, ovviamente tutte le modifiche vanno iscritte. L'iscrizione si ha su domanda dell'interessato art.11 dpr 581/95, oppure d'ufficio se l'imprenditore non vi ha provveduto. In ambo le fattispecie l'Ufficio del Registro delle imprese è tenuto a controllare la validità formale e sostanziale dell'iscrizione.mentre vi sono dubbi sul controllo che deve fare sullavalidità dell'atto. L'iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda, e si concretizza con l'inserimento dei dati in un DB informatico. Contro il provvedimento di non iscrizione, ci si può opporre entro giorni al giudice del registro che provvede con decreto, contro il decreto di questo ci si può appellare al tribunale. L'inosservanza dell'iscrizione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e altre sanzioni indirette come l'esclusione dal concordato preventivo e dall'amministrazione controllata. Gli effetti dell'iscrizione, al contrario, variano a secondo che questa avvenga nella sezione ordinaria o quelle speciali. L'iscrizione ordinaria oltre ad avere effetti di pubblicità legale può avere efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Normalmente l'iscrizione ha effetti retroattivi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Di Cataldo Vincenzo.