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Per il trasferimento per atto tra vivi è invece necessario il consenso dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale sociale. La duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita
6. Lo scioglimento della società.
semplice deve permanere per tutta la vita della società. Infatti tale società si scioglie quando rimangono
soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, "sempre che nel termine di sei mesi non sia stato
sostituito il socio che è venuto meno" (art.2323). Durante il periodo di sei mesi l'attività della società
continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se invece sono venuti meno i soci
accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono per
legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non
assume la qualità di accomandatario e non risponderà perciò illimitatamente per le obbligazioni sociali
salvo che non compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Spirato il termine di sei mesi senza che
venga ricostituita la categoria dei soci mancanti e senza che si dia inizio al procedimento di liquidazione, la
società si trasformerà tacitamente in una collettiva irregolare, sempre che siano restati almeno due soci. 32
Per il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società valgono le regole dettate per la società in
nome collettivo. Cancellata la società del registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti potranno far
valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo
di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata (art.2324).
È irregolare la società in accomandita semplice di cui atto
7. La società in accomandita irregolare.
costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese; l'omessa registrazione comunque non impedisce
la nascita della società. E purché la società operi sotto una ragione sociale che ne enunci la natura di
accomandita semplice, resta ferma la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti. Anche nell’
accomandita irregolare "i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano
partecipato alle operazioni sociali" (art.2317 2c.). Nell’ accomandita irregolare il divieto di immistione degli
accomandanti ha portata più ampia, e quindi Neppure il rilascio di una procura
un carattere assoluto.
speciale per singoli affari esonera l'accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali. Vale per l'accomandita irregolare la stessa disciplina esposta per la collettiva irregolare:
i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e
a)
incombe su quest'ultimi l'onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni
sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi (art.2268). Viene meno il beneficio di escussione
automatica.
i creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del loro
b)
debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli (art.2270). Possibilità questa
preclusa quando la società è regolare.
si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio
c)
(art.2297 2c.).
Capitolo IV: la società per azioni. La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con
1. Nozione e caratteri essenziali.
la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali. È una società di capitali nella quale:
per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio (art.2325 1c.);
a) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art.2346).
b)
Il primo dato differenze alla società per azioni della società in accomandita per azioni, nella quale vi è una
categoria di soci (accomandatari) responsabili solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali,
fermo restando che le quote di partecipazione di tutti i soci sono rappresentate da azioni (art.2452). Il
secondo dato differenze la società per azioni dalla società a responsabilità limitata. In quest'ultima, ferma
restando la responsabilità della sola società per le obbligazioni sociali (art.2462), le quote di partecipazione
dei soci non possono essere rappresentate da azioni. La società per azioni, in quanto società dotata di
personalità giuridica, è per legge trattata come soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei
soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. La società e solo la società è
qualificabile come imprenditore. Nella società per azioni i soci e tutti i soci non assumono alcuna
responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la
società col suo patrimonio (art.2325). I soci sono obbligati solo ad eseguire conferimenti promessi e
possono perciò predeterminare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al rischio
dell'attività sociale. I creditori della società per azioni possono pertanto fare affidamento sul patrimonio
sociale per soddisfarsi. Il legislatore non manca però di predisporre forme di tutela alternative degli stessi.
La responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo della società per
azioni. In un'organizzazione basata cioè sulla necessaria presenza di distinti organi: l'assemblea, un organo
di gestione, ed un organo di controllo. Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di
amministrazione e di controllo; ha solo il diritto di concorrere col suo voto in assemblea alla designazione
dei membri dell'organo amministrativo e di controllo. Questi ultimi restano formalmente distinti dalle 33
persone dei soci e per i danni arrecati in seguito a violazione dei doveri di
rispondono personalmente
condotta ricollegati all'esercizio delle rispettive funzioni. Il funzionamento dell'assemblea è poi dominato
dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale
sottoscritto ed al numero di azioni possedute. Nel contempo è neutralizzato il pericolo che l'eventuale
disinteresse dei soci possa paralizzare la vita corrente della società. E ciò sia perché le competenze
dell'assemblea sono circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, mentre la gestione dell'impresa sociale è
nelle mani degli amministratori, era perché le maggioranze assembleari sono articolate in modo da
consentire che anche una frazione minima del capitale sociale possa adottare le decisioni necessarie per il
funzionamento della Società. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo
Le azioni sono infatti partecipazioni sociali e che conferiscono
omogenee e standardizzate. di uguale valore
ai loro possessori (art.2348 1c.). La particolare tecnica di divisione del capitale e gli specifici
uguali diritti
caratteri che presentano le quote di partecipazione espresse in azioni, le rendono liberamente trasferibili e
soprattutto consentono la loro circolazione attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di
credito. individuale dei soci e
2. Società per azioni e tipologia della realtà.Limitazione del rischio possibilità di
dell'investimento costituiscono infatti strumenti che favoriscono la raccolta di ingenti
pronta mobilitazione
capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa. Anche e soprattutto perché consentono
di orientare verso l'investimento in azioni la massa di piccoli risparmiatori. Si rende così possibile la
compartecipazione di un ristretto numero di soci, che assumono l'iniziativa economica e sono animati da
spirito imprenditoriale (azionisti con una grande massa di piccoli azionisti animati da solo
imprenditori),
intento di investire fruttuosamente il proprio risparmio (azionisti E nella tipologia della
risparmiatori).
realtà la società per azioni non si identifica però solo con l'impresa di grandi dimensioni con azioni diffuse
tra il pubblico. Nella società a ristretta base azionaria, i problemi sono e restano quelli tradizionali della
tutela più energica dei soci di minoranza e dei creditori, di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la
maggioranza del capitale e degli amministratori loro espressione. L'omogeneità della compagine azionaria e
la partecipazione attiva dei soci alle assemblee assicurano l'operatività del principio cardine cui il legislatore
affida il corretto funzionamento della società per azioni: chi ha più conferito e più rischia ha più potere, ma
proprio perché più rischia è pensabile che il potere sia esercitato in modo oculato. La situazione invece
cambia radicalmente in quel ristretto numero di società che fanno istituzionalmente appello al pubblico
risparmio. La presenza accanto a pochi azionisti imprenditori di una massa di azionisti investitori con
partecipazioni individuali microscopiche altera i meccanismi di funzionamento della società per azioni.
Infatti, nelle società con azioni diffuse tra il pubblico le assemblee sono dominate stabilmente da gruppi
minoritari. All'investimento diretto in azioni da parte dei piccoli risparmiatori si è affiancato l'investimento
indiretto tramite operatori professionali specializzati, che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo
investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio della diversificazione del
rischio. Altro fenomeno presente è quello dei gruppi di società; la grande impresa frequentemente si
articola in una pluralità di società per azioni; società tutte formalmente autonome ed indipendenti l'una
dall'altra, ma tutte nel contempo partecipi di un unitario disegno economico in quanto tutte sono sotto
l'influenza dominante di una società unica. Perciò unico ed unitario è il centro decisionale reale per tutte le
società; unico ed unitario è l'interesse perseguito da tutte le società.
La disciplina della società per azioni ha subito dal 1942 una numerosa serie
3. L'evoluzione della disciplina.
di interventi legislativi: la riforma del 1974, del 1998, del 2003. In primo luogo è stato definito il capitale
minimo sociale richiesto per la costituzione di una società per azioni: nel 1942 era fissato in 1