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Per il trasferimento per atto tra vivi è invece necessario il consenso dei soci che rappresentano la

maggioranza del capitale sociale. La duplice categoria di soci che caratterizza la società in accomandita

6. Lo scioglimento della società.

semplice deve permanere per tutta la vita della società. Infatti tale società si scioglie quando rimangono

soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, "sempre che nel termine di sei mesi non sia stato

sostituito il socio che è venuto meno" (art.2323). Durante il periodo di sei mesi l'attività della società

continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti. Se invece sono venuti meno i soci

accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono per

legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non

assume la qualità di accomandatario e non risponderà perciò illimitatamente per le obbligazioni sociali

salvo che non compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Spirato il termine di sei mesi senza che

venga ricostituita la categoria dei soci mancanti e senza che si dia inizio al procedimento di liquidazione, la

società si trasformerà tacitamente in una collettiva irregolare, sempre che siano restati almeno due soci. 32

Per il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società valgono le regole dettate per la società in

nome collettivo. Cancellata la società del registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti potranno far

valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo

di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata (art.2324).

È irregolare la società in accomandita semplice di cui atto

7. La società in accomandita irregolare.

costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese; l'omessa registrazione comunque non impedisce

la nascita della società. E purché la società operi sotto una ragione sociale che ne enunci la natura di

accomandita semplice, resta ferma la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti. Anche nell’

accomandita irregolare "i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano

partecipato alle operazioni sociali" (art.2317 2c.). Nell’ accomandita irregolare il divieto di immistione degli

accomandanti ha portata più ampia, e quindi Neppure il rilascio di una procura

un carattere assoluto.

speciale per singoli affari esonera l'accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le

obbligazioni sociali. Vale per l'accomandita irregolare la stessa disciplina esposta per la collettiva irregolare:

i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e

a)

incombe su quest'ultimi l'onere di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni

sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi (art.2268). Viene meno il beneficio di escussione

automatica.

i creditori particolari del socio possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del loro

b)

debitore, provando che gli altri beni di questi siano insufficienti a soddisfarli (art.2270). Possibilità questa

preclusa quando la società è regolare.

si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio

c)

(art.2297 2c.).

Capitolo IV: la società per azioni. La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con

1. Nozione e caratteri essenziali.

la società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali. È una società di capitali nella quale:

per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio (art.2325 1c.);

a) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art.2346).

b)

Il primo dato differenze alla società per azioni della società in accomandita per azioni, nella quale vi è una

categoria di soci (accomandatari) responsabili solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali,

fermo restando che le quote di partecipazione di tutti i soci sono rappresentate da azioni (art.2452). Il

secondo dato differenze la società per azioni dalla società a responsabilità limitata. In quest'ultima, ferma

restando la responsabilità della sola società per le obbligazioni sociali (art.2462), le quote di partecipazione

dei soci non possono essere rappresentate da azioni. La società per azioni, in quanto società dotata di

personalità giuridica, è per legge trattata come soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei

soci e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. La società e solo la società è

qualificabile come imprenditore. Nella società per azioni i soci e tutti i soci non assumono alcuna

responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la

società col suo patrimonio (art.2325). I soci sono obbligati solo ad eseguire conferimenti promessi e

possono perciò predeterminare quanta parte della propria ricchezza personale intendono esporre al rischio

dell'attività sociale. I creditori della società per azioni possono pertanto fare affidamento sul patrimonio

sociale per soddisfarsi. Il legislatore non manca però di predisporre forme di tutela alternative degli stessi.

La responsabilità limitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo della società per

azioni. In un'organizzazione basata cioè sulla necessaria presenza di distinti organi: l'assemblea, un organo

di gestione, ed un organo di controllo. Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di

amministrazione e di controllo; ha solo il diritto di concorrere col suo voto in assemblea alla designazione

dei membri dell'organo amministrativo e di controllo. Questi ultimi restano formalmente distinti dalle 33

persone dei soci e per i danni arrecati in seguito a violazione dei doveri di

rispondono personalmente

condotta ricollegati all'esercizio delle rispettive funzioni. Il funzionamento dell'assemblea è poi dominato

dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale

sottoscritto ed al numero di azioni possedute. Nel contempo è neutralizzato il pericolo che l'eventuale

disinteresse dei soci possa paralizzare la vita corrente della società. E ciò sia perché le competenze

dell'assemblea sono circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, mentre la gestione dell'impresa sociale è

nelle mani degli amministratori, era perché le maggioranze assembleari sono articolate in modo da

consentire che anche una frazione minima del capitale sociale possa adottare le decisioni necessarie per il

funzionamento della Società. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni-tipo

Le azioni sono infatti partecipazioni sociali e che conferiscono

omogenee e standardizzate. di uguale valore

ai loro possessori (art.2348 1c.). La particolare tecnica di divisione del capitale e gli specifici

uguali diritti

caratteri che presentano le quote di partecipazione espresse in azioni, le rendono liberamente trasferibili e

soprattutto consentono la loro circolazione attraverso documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di

credito. individuale dei soci e

2. Società per azioni e tipologia della realtà.Limitazione del rischio possibilità di

dell'investimento costituiscono infatti strumenti che favoriscono la raccolta di ingenti

pronta mobilitazione

capitali di rischio di cui ha tipicamente bisogno la grande impresa. Anche e soprattutto perché consentono

di orientare verso l'investimento in azioni la massa di piccoli risparmiatori. Si rende così possibile la

compartecipazione di un ristretto numero di soci, che assumono l'iniziativa economica e sono animati da

spirito imprenditoriale (azionisti con una grande massa di piccoli azionisti animati da solo

imprenditori),

intento di investire fruttuosamente il proprio risparmio (azionisti E nella tipologia della

risparmiatori).

realtà la società per azioni non si identifica però solo con l'impresa di grandi dimensioni con azioni diffuse

tra il pubblico. Nella società a ristretta base azionaria, i problemi sono e restano quelli tradizionali della

tutela più energica dei soci di minoranza e dei creditori, di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la

maggioranza del capitale e degli amministratori loro espressione. L'omogeneità della compagine azionaria e

la partecipazione attiva dei soci alle assemblee assicurano l'operatività del principio cardine cui il legislatore

affida il corretto funzionamento della società per azioni: chi ha più conferito e più rischia ha più potere, ma

proprio perché più rischia è pensabile che il potere sia esercitato in modo oculato. La situazione invece

cambia radicalmente in quel ristretto numero di società che fanno istituzionalmente appello al pubblico

risparmio. La presenza accanto a pochi azionisti imprenditori di una massa di azionisti investitori con

partecipazioni individuali microscopiche altera i meccanismi di funzionamento della società per azioni.

Infatti, nelle società con azioni diffuse tra il pubblico le assemblee sono dominate stabilmente da gruppi

minoritari. All'investimento diretto in azioni da parte dei piccoli risparmiatori si è affiancato l'investimento

indiretto tramite operatori professionali specializzati, che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo

investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio della diversificazione del

rischio. Altro fenomeno presente è quello dei gruppi di società; la grande impresa frequentemente si

articola in una pluralità di società per azioni; società tutte formalmente autonome ed indipendenti l'una

dall'altra, ma tutte nel contempo partecipi di un unitario disegno economico in quanto tutte sono sotto

l'influenza dominante di una società unica. Perciò unico ed unitario è il centro decisionale reale per tutte le

società; unico ed unitario è l'interesse perseguito da tutte le società.

La disciplina della società per azioni ha subito dal 1942 una numerosa serie

3. L'evoluzione della disciplina.

di interventi legislativi: la riforma del 1974, del 1998, del 2003. In primo luogo è stato definito il capitale

minimo sociale richiesto per la costituzione di una società per azioni: nel 1942 era fissato in 1

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A.A. 2014-2015
163 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ele2704 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cirenei Maria Teresa.