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SOCIETA PER AZIONI
Fa parte della categoria delle società di capitali. La S.p.a. è caratterizzata dal fatto che:
- per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio → ciò la differenzia
dalla S.a.p.a. che ha soci accomandatari a responsabilità illimitata
- la partecipazione sociale è rappresentata da azioni → ciò la differenzia dalla S.r.l. le cui quote
non sono azioni e non possono essere offerte al pubblico
Questo tipo di società è importante e diffuso; il suo successo è dovuto a profili strutturali come:
- la personalità giuridica → è (soggetto di diritto distinto dai soci con piena autonomia
patrimoniale
- la responsabilità limitata dei soci (obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi)
- l'organizzazione corporativa (presenza necessaria di assemblea, organo di gestione e organo di
controllo) → il singolo socio non ha potere di amministrazione, ma concorre con il voto alla
designazione degli organi amministrativi e di controllo. Il funzionamento dell'assemblea è
dominato dal principio maggioritario per capitale, ma le competenze assembleari sono
circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, lasciando la gestione agli amministratori
Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE sono rappresentate da PARTECIPAZIONI OMOGENEE E
STANDARDIZZATE. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore che conferiscono uguali
diritti, liberamente trasferibili e circolabili come titoli di credito, favorendo il pronto smobilizzo del
capitale.
La S.p.a. è la forma elettiva per le imprese di media e grande dimensione grazie alla limitazione del
rischio e alla mobilitazione dell'investimento, facilitando la raccolta di ingenti capitali anche da
piccoli risparmiatori.
Per le IMPRESE DI MEDIA E GRANDE DIMENSIONE, questo tipo di società permette la
compartecipazione di soci che assumono l’iniziativa economica con spirito imprenditoriale
(AZIONISTI IMPRENDITORI) e soci animati dallo spirito di investimento del proprio risparmio
(AZIONISTI RISPARMIATORI). È utilizzata anche da imprese di dimensione modesta (S.p.a. a
ristretta base azionaria, talvolta familiari) con appello marginale o assente al pubblico risparmio.
Problematiche comuni sono la tutela delle minoranze e dei creditori contro abusi di maggioranze e
amministratori. Nelle S.p.a. a ristretta base azionaria, l'omogeneità e la partecipazione attiva dei soci
assicurano spesso il corretto funzionamento. Nelle S.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico, il
disinteresse degli azionisti investitori favorisce il dominio di gruppi minoritari di controllo, rendendo
inattivi gli strumenti di tutela. A questi problemi il codice del 1942 non dava risposta, portando a
istanze di riforma. L'evoluzione ha visto affiancarsi all'investimento diretto l'investimento indiretto
tramite operatori professionali (investitori istituzionali).
Nelle varie problematiche insorte, altro fenomeno rilevante è quello dei gruppi di società,
formalmente autonome ma sotto l'influenza dominante di una capogruppo che persegue un interesse di
gruppo unitario. Ciò impone la tutela dei soci estranei al gruppo e dei creditori della singola società da
scelte operative formalmente autonome ma sostanzialmente di gruppo che possano ledere i loro
interessi. Si va delineando specifica disciplina per i gruppi di società con l’introduzione di specifici
obblighi per una maggiore trasparenza.
La disciplina della S.p.a. ha subito numerosi interventi legislativi spinti dall’esigenza di dare
attuazione alle direttive UE per l'armonizzazione. Il movimento di riforma è culminato nella disciplina
organica delle società quotate (1998) e non quotate (2003). Le principali linee di tendenza includono:
- un freno al proliferare di mini società per azioni con capitale irrisorio, con l'innalzamento del
capitale sociale minimo (attualmente fissato a 50.000 euro)
- una disciplina specifica per le società con azioni quotate in mercati regolamentati,
introducendo strumenti di eterotutela degli azionisti risparmiatori (azioni di risparmio,
trasparenza assetti proprietari, informazione al mercato, certificazione del bilancio, istituzione
della Consob) → CONSOB = organo di vigilanza sulle società quotate in borsa e sui fondi
mobiliari; divenne operativa in data 23 luglio 1975. Con la legge n. 77 del 1983, la CONSOB
acquista pieno controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico
- la riforma del 1998 → ha riguardato le società quotate per rendere più efficiente la gestione e
rafforzare la tutela del risparmio e delle minoranze, valorizzando il ruolo degli investitori
istituzionali. La riforma è culminata nel Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria che ha previsto la revisione di tutti gli istituti delle società quotate
- la riforma del 2003 → ha favorito l’introduzione della S.p.a. unipersonale, garantendo una
disciplina più flessibile dei conferimenti e nuovi modelli di amministrazione e controllo. Ha
portato alla Riforma organica della disciplina generale delle società di capitali
Oggi la disciplina delle S.p.a. si articola su più modelli:
1) regole varie per tutte le s.p.a.
2) società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio → SOCIETÀ CHIUSA
3) SOCIETÀ CHE FA RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
4) SOCIETÀ QUOTATA
Si è inoltre accentuata la tendenza a introdurre statuti speciali per società operanti in settori di
particolare rilievo (banche, assicurazioni, etc.).
IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE
si articola in due fasi essenziali:
1) la stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico
2) l'iscrizione nel registro delle imprese (solo con l'iscrizione la società acquista personalità
giuridica)
NOTA BENE! È stata soppressa la fase intermedia dell'omologazione giudiziaria, i cui controlli sono
ora affidati esclusivamente al notaio.
La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire per:
- costituzione simultanea (atto stipulato immediatamente dai soci fondatori che sottoscrivono
integralmente il capitale iniziale)
- costituzione per pubblica sottoscrizione (procedimento complesso per la raccolta del capitale
tra il pubblico, subordinando la stipulazione alla preventiva sottoscrizione). La costituzione
per pubblica sottoscrizione si articola in quattro fasi:
1) programma: predisposto dai promotori con indicazione di oggetto, capitale,
partecipazione agli utili, termine, deposito notarile e diffusione al pubblico
2) adesioni: sottoscrizione delle azioni per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
versamento del 25% dei conferimenti in denaro entro 30 giorni dalla sottoscrizione
3) assemblea costituente: convocata dai promotori dopo il versamento, accerta le
condizioni per la costituzione, delibera su atto costitutivo e statuto e nomina gli
amministratori e i sindaci della società
4) stipula dell'atto costitutivo: a cura degli intervenuti in assemblea, anche in
rappresentanza degli assenti
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la
costituzione e possono rivalersi sulla società solo per le spese necessarie o approvate
dall'assemblea. Sui promotori grava il rischio dell'insuccesso dell'operazione e sono
responsabili verso società e terzi (sono responsabili per la sottoscrizione del capitale sociale e
per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione societaria).. È
consentita una partecipazione agli utili ai promotori (max 10% degli utili netti per max 5
anni), ma è vietato stipulare altri benefici a loro vantaggio esclusivo. L'atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico a pena di nullità e può costituirsi per contratto o per atto
unilaterale in caso di unico socio fondatore. Il suo contenuto minimo è fissato dall'art. 2328
c.c. e include:
- Dati identificativi dei soci e degli eventuali promotori
- Denominazione e comune della sede sociale ed eventuali sedi secondarie e termine
della società (la sede sociale è il luogo dove risiedono l’organo amministrativo e gli
uffici direttivi) → si può anche stabilire che la società è a tempo indeterminato; i soci
possono recedere liberamente decorso un periodo di tempo fissato nell’atto costitutivo
- Oggetto sociale e capitale sottoscritto e versato
- numero e valore nominale delle azioni
- norme sulla ripartizione degli utili
- sistema di amministrazione adottato, numero amministratori
- Numero dei componenti del collegio sindacale, nomina dei primi amministratori e
sindaci
Spesso l'atto costitutivo può essere affiancato da uno statuto più analitico contenente le norme di
funzionamento. Atto costitutivo e statuto costituiscono un contratto unitario e anche lo statuto va
redatto per atto pubblico a pena di nullità.
Le condizioni per la costituzione sono (art. 2329 cc):
- La s.p.a. deve costituirsi con un capitale minimo di € 50.000
- Sottoscrizione integrale del capitale sociale
- Rispetto delle disposizioni sui conferimenti (versamento presso una banca del 25% dei
conferimenti in denaro o dell'intero ammontare in caso di S.p.a. unipersonale)
- Sussistenza di autorizzazioni governative e altre condizioni previste da leggi speciali in
relazione all'oggetto sociale.
Queste condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio (il notaio
deve verificare i requisiti e dare l’autorizzazione per la costituzione, salvo nei casi in cui le
autorizzazioni siano condizione per l’iscrizione al registro delle imprese, cd DIFETTO DI
AUTORIZZAZIONE). La stipulazione dell'atto costitutivo produce effetti preliminari come il vincolo
dei contraenti (impossibilità di ritirare il consenso). Con la stipula dell’atto, sorge l’obbligo del notaio
di depositarlo entro 20 gg presso l’ufficio del registro delle imprese (se il notaio non provvede
l’obbligo incombe sugli amministratori).
Con il deposito dell’atto costitutivo, in passato, si apriva il GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL
TRIBUNALE (il tribunale verificava l'adempimento delle condizioni). Il giudizio di omologazione è
stato soppresso nel 2000 e il controllo viene affidato al notaio. Il controllo notarile è un controllo di
legalità che ha carattere formale e sostanziale, volto ad accertare la conformità alla legge. L’ufficio del
registro delle imprese, prima di procedere all’iscrizione, verifica solo la regolarità formale della
documentazione ricevuta, garantendo alla società EFFICACIA COSTITUTIVA.
Art 23