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SOCIETA PER AZIONI

Fa parte della categoria delle società di capitali. La S.p.a. è caratterizzata dal fatto che:

-​ per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio → ciò la differenzia

dalla S.a.p.a. che ha soci accomandatari a responsabilità illimitata

-​ la partecipazione sociale è rappresentata da azioni → ciò la differenzia dalla S.r.l. le cui quote

non sono azioni e non possono essere offerte al pubblico

Questo tipo di società è importante e diffuso; il suo successo è dovuto a profili strutturali come:

-​ la personalità giuridica → è (soggetto di diritto distinto dai soci con piena autonomia

patrimoniale

-​ la responsabilità limitata dei soci (obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi)

-​ l'organizzazione corporativa (presenza necessaria di assemblea, organo di gestione e organo di

controllo) → il singolo socio non ha potere di amministrazione, ma concorre con il voto alla

designazione degli organi amministrativi e di controllo. Il funzionamento dell'assemblea è

dominato dal principio maggioritario per capitale, ma le competenze assembleari sono

circoscritte alle decisioni di maggior rilievo, lasciando la gestione agli amministratori

Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE sono rappresentate da PARTECIPAZIONI OMOGENEE E

STANDARDIZZATE. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore che conferiscono uguali

diritti, liberamente trasferibili e circolabili come titoli di credito, favorendo il pronto smobilizzo del

capitale.

La S.p.a. è la forma elettiva per le imprese di media e grande dimensione grazie alla limitazione del

rischio e alla mobilitazione dell'investimento, facilitando la raccolta di ingenti capitali anche da

piccoli risparmiatori.

Per le IMPRESE DI MEDIA E GRANDE DIMENSIONE, questo tipo di società permette la

compartecipazione di soci che assumono l’iniziativa economica con spirito imprenditoriale

(AZIONISTI IMPRENDITORI) e soci animati dallo spirito di investimento del proprio risparmio

(AZIONISTI RISPARMIATORI). È utilizzata anche da imprese di dimensione modesta (S.p.a. a

ristretta base azionaria, talvolta familiari) con appello marginale o assente al pubblico risparmio.

Problematiche comuni sono la tutela delle minoranze e dei creditori contro abusi di maggioranze e

amministratori. Nelle S.p.a. a ristretta base azionaria, l'omogeneità e la partecipazione attiva dei soci

assicurano spesso il corretto funzionamento. Nelle S.p.a. con azioni diffuse tra il pubblico, il

disinteresse degli azionisti investitori favorisce il dominio di gruppi minoritari di controllo, rendendo

inattivi gli strumenti di tutela. A questi problemi il codice del 1942 non dava risposta, portando a

istanze di riforma. L'evoluzione ha visto affiancarsi all'investimento diretto l'investimento indiretto

tramite operatori professionali (investitori istituzionali).

Nelle varie problematiche insorte, altro fenomeno rilevante è quello dei gruppi di società,

formalmente autonome ma sotto l'influenza dominante di una capogruppo che persegue un interesse di

gruppo unitario. Ciò impone la tutela dei soci estranei al gruppo e dei creditori della singola società da

scelte operative formalmente autonome ma sostanzialmente di gruppo che possano ledere i loro

interessi. Si va delineando specifica disciplina per i gruppi di società con l’introduzione di specifici

obblighi per una maggiore trasparenza.

La disciplina della S.p.a. ha subito numerosi interventi legislativi spinti dall’esigenza di dare

attuazione alle direttive UE per l'armonizzazione. Il movimento di riforma è culminato nella disciplina

organica delle società quotate (1998) e non quotate (2003). Le principali linee di tendenza includono:

-​ un freno al proliferare di mini società per azioni con capitale irrisorio, con l'innalzamento del

capitale sociale minimo (attualmente fissato a 50.000 euro)

-​ una disciplina specifica per le società con azioni quotate in mercati regolamentati,

introducendo strumenti di eterotutela degli azionisti risparmiatori (azioni di risparmio,

trasparenza assetti proprietari, informazione al mercato, certificazione del bilancio, istituzione

della Consob) → CONSOB = organo di vigilanza sulle società quotate in borsa e sui fondi

mobiliari; divenne operativa in data 23 luglio 1975. Con la legge n. 77 del 1983, la CONSOB

acquista pieno controllo su tutte le operazioni riguardanti il risparmio pubblico

-​ la riforma del 1998 → ha riguardato le società quotate per rendere più efficiente la gestione e

rafforzare la tutela del risparmio e delle minoranze, valorizzando il ruolo degli investitori

istituzionali. La riforma è culminata nel Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria che ha previsto la revisione di tutti gli istituti delle società quotate

-​ la riforma del 2003 → ha favorito l’introduzione della S.p.a. unipersonale, garantendo una

disciplina più flessibile dei conferimenti e nuovi modelli di amministrazione e controllo. Ha

portato alla Riforma organica della disciplina generale delle società di capitali

Oggi la disciplina delle S.p.a. si articola su più modelli:

1)​ regole varie per tutte le s.p.a.

2)​ società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio → SOCIETÀ CHIUSA

3)​ SOCIETÀ CHE FA RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

4)​ SOCIETÀ QUOTATA

Si è inoltre accentuata la tendenza a introdurre statuti speciali per società operanti in settori di

particolare rilievo (banche, assicurazioni, etc.).

IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE

si articola in due fasi essenziali:

1)​ la stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico

2)​ l'iscrizione nel registro delle imprese (solo con l'iscrizione la società acquista personalità

giuridica)

NOTA BENE! È stata soppressa la fase intermedia dell'omologazione giudiziaria, i cui controlli sono

ora affidati esclusivamente al notaio.

La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire per:

-​ costituzione simultanea (atto stipulato immediatamente dai soci fondatori che sottoscrivono

integralmente il capitale iniziale)

-​ costituzione per pubblica sottoscrizione (procedimento complesso per la raccolta del capitale

tra il pubblico, subordinando la stipulazione alla preventiva sottoscrizione). La costituzione

per pubblica sottoscrizione si articola in quattro fasi:

1)​ programma: predisposto dai promotori con indicazione di oggetto, capitale,

partecipazione agli utili, termine, deposito notarile e diffusione al pubblico

2)​ adesioni: sottoscrizione delle azioni per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

versamento del 25% dei conferimenti in denaro entro 30 giorni dalla sottoscrizione

3)​ assemblea costituente: convocata dai promotori dopo il versamento, accerta le

condizioni per la costituzione, delibera su atto costitutivo e statuto e nomina gli

amministratori e i sindaci della società

4)​ stipula dell'atto costitutivo: a cura degli intervenuti in assemblea, anche in

rappresentanza degli assenti

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la

costituzione e possono rivalersi sulla società solo per le spese necessarie o approvate

dall'assemblea. Sui promotori grava il rischio dell'insuccesso dell'operazione e sono

responsabili verso società e terzi (sono responsabili per la sottoscrizione del capitale sociale e

per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione societaria).. È

consentita una partecipazione agli utili ai promotori (max 10% degli utili netti per max 5

anni), ma è vietato stipulare altri benefici a loro vantaggio esclusivo. L'atto costitutivo deve

essere redatto per atto pubblico a pena di nullità e può costituirsi per contratto o per atto

unilaterale in caso di unico socio fondatore. Il suo contenuto minimo è fissato dall'art. 2328

c.c. e include:

-​ Dati identificativi dei soci e degli eventuali promotori

-​ Denominazione e comune della sede sociale ed eventuali sedi secondarie e termine

della società (la sede sociale è il luogo dove risiedono l’organo amministrativo e gli

uffici direttivi) → si può anche stabilire che la società è a tempo indeterminato; i soci

possono recedere liberamente decorso un periodo di tempo fissato nell’atto costitutivo

-​ Oggetto sociale e capitale sottoscritto e versato

-​ numero e valore nominale delle azioni

-​ norme sulla ripartizione degli utili

-​ sistema di amministrazione adottato, numero amministratori

-​ Numero dei componenti del collegio sindacale, nomina dei primi amministratori e

sindaci

Spesso l'atto costitutivo può essere affiancato da uno statuto più analitico contenente le norme di

funzionamento. Atto costitutivo e statuto costituiscono un contratto unitario e anche lo statuto va

redatto per atto pubblico a pena di nullità.

Le condizioni per la costituzione sono (art. 2329 cc):

-​ La s.p.a. deve costituirsi con un capitale minimo di € 50.000

-​ Sottoscrizione integrale del capitale sociale

-​ Rispetto delle disposizioni sui conferimenti (versamento presso una banca del 25% dei

conferimenti in denaro o dell'intero ammontare in caso di S.p.a. unipersonale)

-​ Sussistenza di autorizzazioni governative e altre condizioni previste da leggi speciali in

relazione all'oggetto sociale.

Queste condizioni devono preesistere alla redazione dell’atto costitutivo da parte del notaio (il notaio

deve verificare i requisiti e dare l’autorizzazione per la costituzione, salvo nei casi in cui le

autorizzazioni siano condizione per l’iscrizione al registro delle imprese, cd DIFETTO DI

AUTORIZZAZIONE). La stipulazione dell'atto costitutivo produce effetti preliminari come il vincolo

dei contraenti (impossibilità di ritirare il consenso). Con la stipula dell’atto, sorge l’obbligo del notaio

di depositarlo entro 20 gg presso l’ufficio del registro delle imprese (se il notaio non provvede

l’obbligo incombe sugli amministratori).

Con il deposito dell’atto costitutivo, in passato, si apriva il GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL

TRIBUNALE (il tribunale verificava l'adempimento delle condizioni). Il giudizio di omologazione è

stato soppresso nel 2000 e il controllo viene affidato al notaio. Il controllo notarile è un controllo di

legalità che ha carattere formale e sostanziale, volto ad accertare la conformità alla legge. L’ufficio del

registro delle imprese, prima di procedere all’iscrizione, verifica solo la regolarità formale della

documentazione ricevuta, garantendo alla società EFFICACIA COSTITUTIVA.

Art 23

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GIULIAS.17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Philipp Fabbio.