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VOLONTARIA).

Per le azioni ancora oggi rappresentate da titoli documentali, invece, sopravvive la disciplina degli

artt.85-89 Tuf.

Quindi, nel sistema di gestione accentrata coesistono due sistemi: DEMATERIALIZZATA e NON

DEMATERIALIZZATA.

Il sistema di gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito dei titoli azionari

attraverso un contratto di “deposito di titoli in amministrazione”, con il quale i titoli vengono

depositati dall’azionista presso un “intermediario”, il quale a sua volta deve provvedere a sub-

depositarli presso la società di gestione. Dal momento del deposito, la circolazione dei titoli

depositati avviene tramite semplici scritture contabili, di fatto equiparando il trasferimento materiale

del titolo all’accredito contabile.

L’esercizio dei diritti sociali, ovviamente, compete sempre al titolare del titolo: nel caso di diritti

amministrativi, la legittimazione ad esercitarli è attribuita in forza di apposite certificazioni, rilasciate

dagli intermediari e contenenti i diritti esercitabili; per la partecipazione all’assemblea, invece, è

sufficiente una comunicazione alla società da parte dell’intermediario.

Quindi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli si parla di

“dematerializzazione della circolazione”, in quanto è il SOLO trasferimento ad avvenire tramite

scritture contabili, ma non comporta la soppressione materiale dei titoli (dematerializzazione

totale), dato che i tioli documentali esistono e sono depositati presso la società di gestione, a cui

l’azionista può chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione.

Nella dematerializzazione totale è la società emittente a rivolgersi alla società di gestione,

comunicando l’ammontare totale dell’emissione, il frazionamento e gli intermediari ai quali

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Diritto commerciale 2

accreditare le azioni emesse: la società provvede ad aprire un conto per ogni emittente, suddiviso

in sottoconti per ciascuna emissione, ed un conto per ogni intermediario. L’intermediario, a sua

volta, registra in conti distinti per ogni titolare le azioni di pertinenza degli stessi. I trasferimenti di

azioni avvengono SOLO tramite gli intermediari abilitati, su richiesta dei titolari delle azioni, con

comunicazione alla società di gestione che provvede alla registrazione del movimento. Colui che

ottiene la registrazione, in base a titolo idoneo e in buona fede, è TITOLARE dell’azione e può

esercitare i diritti amministrativi sulla base di una certificazione rilasciata dall’intermediario.

La partecipazione all’assemblea è sempre assicurata tramite comunicazione dell’intermediario alla

società e l’esercizio dei diritti patrimoniali spetta all’intermediario stesso.

Sulla base di comunicazioni e certificazioni, la società emittente provvede all’aggiornamento del

libro dei soci.

18.I vincoli sulle azioni

VINCOLI SULLE AZIONI possono consistere in: limiti alla circolazione o oneri che si aggiungono

ai conferimenti strettamente collegati alle azioni.

Le azioni possono formare oggetto di vincoli quali l’USUFRUTTO e il PEGNO, così come di misure

cautelari ed esecutive quali il SEQUESTRO GIUDIZIARIO, quello CONSERVATIVO ed il

PIGNORAMENTO.

Per le azioni nominative, ovviamente, la costituzione in usufrutto o in pegno ha effetto verso terzi

e verso la società SOLO con l’annotazione del vincolo tanto sul titolo quanto nel libro dei soci. La

costituzione in pegno può avvenire anche consegnando il titolo, tramite la “girata in garanzia”,

anche se è sempre necessaria l’annotazione nel libro dei soci per la produzione degli effetti. Anche

per ciò che concerne pignoramenti e sequestri occorre l’annotazione sul titolo.

Per le azioni gravate da vincoli immesse nel sistema di gestione accentrata e per i vincoli reali o

giudiziari sulle azioni già immesse nel sistema, nonché per quelle dematerializzate è dettata

un’apposita disciplina sostitutiva dell’annotazione sul titolo.

Per quanto riguarda i DIRITTI SOCIALI relativi ad azioni gravate da vincoli, la riforma del 2003 ha

innanzitutto previsto che il diritto di voto competa al creditore pignoratizio o all’usufruttuario o al

custode in caso di sequestro di azioni: tale diritto dev’essere esercitato senza ledere gli interessi

del socio, consultandolo in caso di delibere di rilevante importanza, altrimenti si va incontro al

risarcimento del danno. Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente a socio e

all’usufruttuario/creditore pignoratizio, mentre in caso di sequestro competono tutti al custode.

Il diritto di opzione, invece, spetta SOLO al socio, così come le nuove azioni sottoscritte vengono

considerate “LIBERE DA VINCOLI”, appartenendo allo stesso e non direttamente all’usufruttuario o

al creditore pignoratizio. Se il socio, però, non provvede entro 3 giorni dalla scadenza al

versamento delle somme necessarie per l’esercizio di tale diritto, esso viene alienato agli altri soci

o comunque tramite una banca o altro intermediario ed il ricavato della vendita è soggetto

comunque all’usufrutto o al pegno, diversamente dalle nuove azioni sottoscritte a cui non si

estendono tali vincoli.

Gli utili distribuiti dalla società, infine, spettano al titolare del diritto frazionario ed alle azioni di

nuova emissione per aumento del capitale si estendono i vincoli di usufrutto, pegno e sequestro.

Nel caso in cui il socio debba ancora versare somme per azioni non liberate, qualora gravi un

pegno sulle stesse, è il suddetto a dover provvedere al versamento o all’alternativa alienazione

delle azioni, sul cui ricavato si trasferisce il pegno. Nell’ipotesi di usufrutto, invece, è l’usufruttuario

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Diritto commerciale 2

a provvedere al versamento, il quale ha diritto alla restituzione della somma al termine del suo

diritto.

19.I limiti alla circolazione delle azioni

In tema di CIRCOLAZIONE delle azioni vige la regola generale secondo cui “le azioni sono

liberamente trasferibili”. La libera trasferibilità, però, incontra limiti o esclusioni tanto LEGALI,

ossia stabilite dal legislatore, quanto CONVENZIONALI, laddove pattuite dai soci.

Tra i limiti legali troviamo:

- L’impossibilità di alienare le azioni prima del controllo di valutazione nel caso di azioni liberate

con conferimenti diversi dal denaro.

- L’impossibilità di alienare le azioni con prestazioni accessorie e le azioni di società fiduciarie e di

revisione SENZA il consenso del consiglio di amministrazione

- Limiti riguardanti partecipazioni di controllo o rilevanti.

I limiti convenzionali si distinguono in: LIMITI STATUTARI, che risultano dall'atto costitutivo, e

PATTI PARASOCIALI, che risultano da altri accordi.

I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti “sindacati di

blocco”, in quanto evitano che un soggetto non gradito ai soci entri a far parte della compagine

sociale: in caso di violazione di tale patto, avendo esso effetto solo tra i soci contraenti, la vendita

di azioni è del tutto valida, salvo il risarcimento dovuto dal socio inottemperante.

Diversamente dai patti parasociali, i limiti statutari, ossia quelli contemplati nell’atto costitutivo,

godono di efficacia reale, in quanto opponibili a terzi e validi per i futuri soci. Può trattarsi di

clausole statutarie che ESCLUDONO del tutto la circolazione delle azioni, per un massimo di 5

anni, o di clausole che la limitano, per cui è lasciata ampia libertà ai soci nella formulazione delle

stesse all’interno dell’atto costitutivo.

Questo si pone in contraddizione del fatto che l'investimento azionario si deve poter disinvestire.

Però, a parte il fatto che le limitazioni devono essere scritte anche sul titolo, nasce il problema

della situazione in cui si viene a trovare il socio le cui azioni sono intrasferibili.

Distinguiamo: clausole di prelazione, clausole do gradimento e clausole di riscatto.

La clausola di prelazione impone al socio, che intende alienare le proprie azioni, l’obbligo di

offrirle preventivamente agli altri soci, preferendoli così a terzi a parità di condizioni. Quindi ha la

funzione di impedire l'ingresso di nuovi soci, di nuovi azionisti.

Sono clausole scritte in maniera diversa l'una dall'altra e creano tanti problemi applicativi. La

Cassazione ha affermato che la prelazione ha efficacia reale.

Quindi, l’azionista che intende vendere le proprie azioni deve formulare una proposta d’acquisto

indirizzata ai soci beneficiari ed in caso di inottemperanza a tale obbligo, avendo le clausole

statutarie efficacia reale, il trasferimento a terzi è inefficace, dando luogo al legittimo rifiuto della

società di iscrivere il terzo nel libro dei soci.

Le clausole di gradimento vanno distinte in clausole di gradimento oggettive o clausole di

mero gradimento.

Nelle clausole di gradimento oggettive, il trasferimento delle azioni e subordinato al rilascio del

gradimento da parte del consiglio di amministrazione, il quale dovrà verificare i requisiti oggettivi

del singolo. Se ci sono tali requisiti, il consiglio di amministrazione deve dare il gradimento; se non

lo fa, l'acquirente potrebbe far causa agli amministratori ottenendo il provvedimento dal giudice. 52

Diritto commerciale 2

Viceversa, la clausola può essere di mero gradimento, che é condizione potestativa, non ci sono

requisiti prestabiliti, ma vi é la piena discrezionalità del consiglio di amministrazione, che può

liberamente dare il gradimento o meno. Ma questo gradimento, se lo guardiamo dal lato di chi

vende, vuol dire che gli amministratori hanno il potere di decidere dell’investimento.

Qui la situazione é particolarmente ingiusta e allora la soluzione che si usava prima era di vietare

le clausole di mero gradimento. Oggi, il nostro legislatore le ha rese valide, ma ha creato un

meccanismo compensativo, ampliando le situazioni valide, ma riconoscendo una maggiore tutela

patrimoniale per il socio venditore: è previsto un obbligo di acquisto a carico della società o degli

altri soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante.

Inoltre, in caso di mancato consenso, l'acquirente può retrocedere le azioni e riottenere quanto

pagato.

Se vengono trasferite azioni non liberate, l'art 2356 introduce una regola simile all'accollo

cumulativo (=quando c'è il passaggio di un debito il creditore conserva il vecchio debitore e

acquista il nuovo).

Per 3 anni, che decorrono dal momento in cui viene annotato, permane la responsabilità

solidale. Si tratta di una responsabilità sussidiaria, perché il pagamento non pu&o

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
201 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Mongilio Roberta.