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VOLONTARIA).
Per le azioni ancora oggi rappresentate da titoli documentali, invece, sopravvive la disciplina degli
artt.85-89 Tuf.
Quindi, nel sistema di gestione accentrata coesistono due sistemi: DEMATERIALIZZATA e NON
DEMATERIALIZZATA.
Il sistema di gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito dei titoli azionari
attraverso un contratto di “deposito di titoli in amministrazione”, con il quale i titoli vengono
depositati dall’azionista presso un “intermediario”, il quale a sua volta deve provvedere a sub-
depositarli presso la società di gestione. Dal momento del deposito, la circolazione dei titoli
depositati avviene tramite semplici scritture contabili, di fatto equiparando il trasferimento materiale
del titolo all’accredito contabile.
L’esercizio dei diritti sociali, ovviamente, compete sempre al titolare del titolo: nel caso di diritti
amministrativi, la legittimazione ad esercitarli è attribuita in forza di apposite certificazioni, rilasciate
dagli intermediari e contenenti i diritti esercitabili; per la partecipazione all’assemblea, invece, è
sufficiente una comunicazione alla società da parte dell’intermediario.
Quindi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli si parla di
“dematerializzazione della circolazione”, in quanto è il SOLO trasferimento ad avvenire tramite
scritture contabili, ma non comporta la soppressione materiale dei titoli (dematerializzazione
totale), dato che i tioli documentali esistono e sono depositati presso la società di gestione, a cui
l’azionista può chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione.
Nella dematerializzazione totale è la società emittente a rivolgersi alla società di gestione,
comunicando l’ammontare totale dell’emissione, il frazionamento e gli intermediari ai quali
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Diritto commerciale 2
accreditare le azioni emesse: la società provvede ad aprire un conto per ogni emittente, suddiviso
in sottoconti per ciascuna emissione, ed un conto per ogni intermediario. L’intermediario, a sua
volta, registra in conti distinti per ogni titolare le azioni di pertinenza degli stessi. I trasferimenti di
azioni avvengono SOLO tramite gli intermediari abilitati, su richiesta dei titolari delle azioni, con
comunicazione alla società di gestione che provvede alla registrazione del movimento. Colui che
ottiene la registrazione, in base a titolo idoneo e in buona fede, è TITOLARE dell’azione e può
esercitare i diritti amministrativi sulla base di una certificazione rilasciata dall’intermediario.
La partecipazione all’assemblea è sempre assicurata tramite comunicazione dell’intermediario alla
società e l’esercizio dei diritti patrimoniali spetta all’intermediario stesso.
Sulla base di comunicazioni e certificazioni, la società emittente provvede all’aggiornamento del
libro dei soci.
18.I vincoli sulle azioni
VINCOLI SULLE AZIONI possono consistere in: limiti alla circolazione o oneri che si aggiungono
ai conferimenti strettamente collegati alle azioni.
Le azioni possono formare oggetto di vincoli quali l’USUFRUTTO e il PEGNO, così come di misure
cautelari ed esecutive quali il SEQUESTRO GIUDIZIARIO, quello CONSERVATIVO ed il
PIGNORAMENTO.
Per le azioni nominative, ovviamente, la costituzione in usufrutto o in pegno ha effetto verso terzi
e verso la società SOLO con l’annotazione del vincolo tanto sul titolo quanto nel libro dei soci. La
costituzione in pegno può avvenire anche consegnando il titolo, tramite la “girata in garanzia”,
anche se è sempre necessaria l’annotazione nel libro dei soci per la produzione degli effetti. Anche
per ciò che concerne pignoramenti e sequestri occorre l’annotazione sul titolo.
Per le azioni gravate da vincoli immesse nel sistema di gestione accentrata e per i vincoli reali o
giudiziari sulle azioni già immesse nel sistema, nonché per quelle dematerializzate è dettata
un’apposita disciplina sostitutiva dell’annotazione sul titolo.
Per quanto riguarda i DIRITTI SOCIALI relativi ad azioni gravate da vincoli, la riforma del 2003 ha
innanzitutto previsto che il diritto di voto competa al creditore pignoratizio o all’usufruttuario o al
custode in caso di sequestro di azioni: tale diritto dev’essere esercitato senza ledere gli interessi
del socio, consultandolo in caso di delibere di rilevante importanza, altrimenti si va incontro al
risarcimento del danno. Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente a socio e
all’usufruttuario/creditore pignoratizio, mentre in caso di sequestro competono tutti al custode.
Il diritto di opzione, invece, spetta SOLO al socio, così come le nuove azioni sottoscritte vengono
considerate “LIBERE DA VINCOLI”, appartenendo allo stesso e non direttamente all’usufruttuario o
al creditore pignoratizio. Se il socio, però, non provvede entro 3 giorni dalla scadenza al
versamento delle somme necessarie per l’esercizio di tale diritto, esso viene alienato agli altri soci
o comunque tramite una banca o altro intermediario ed il ricavato della vendita è soggetto
comunque all’usufrutto o al pegno, diversamente dalle nuove azioni sottoscritte a cui non si
estendono tali vincoli.
Gli utili distribuiti dalla società, infine, spettano al titolare del diritto frazionario ed alle azioni di
nuova emissione per aumento del capitale si estendono i vincoli di usufrutto, pegno e sequestro.
Nel caso in cui il socio debba ancora versare somme per azioni non liberate, qualora gravi un
pegno sulle stesse, è il suddetto a dover provvedere al versamento o all’alternativa alienazione
delle azioni, sul cui ricavato si trasferisce il pegno. Nell’ipotesi di usufrutto, invece, è l’usufruttuario
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a provvedere al versamento, il quale ha diritto alla restituzione della somma al termine del suo
diritto.
19.I limiti alla circolazione delle azioni
In tema di CIRCOLAZIONE delle azioni vige la regola generale secondo cui “le azioni sono
liberamente trasferibili”. La libera trasferibilità, però, incontra limiti o esclusioni tanto LEGALI,
ossia stabilite dal legislatore, quanto CONVENZIONALI, laddove pattuite dai soci.
Tra i limiti legali troviamo:
- L’impossibilità di alienare le azioni prima del controllo di valutazione nel caso di azioni liberate
con conferimenti diversi dal denaro.
- L’impossibilità di alienare le azioni con prestazioni accessorie e le azioni di società fiduciarie e di
revisione SENZA il consenso del consiglio di amministrazione
- Limiti riguardanti partecipazioni di controllo o rilevanti.
I limiti convenzionali si distinguono in: LIMITI STATUTARI, che risultano dall'atto costitutivo, e
PATTI PARASOCIALI, che risultano da altri accordi.
I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti “sindacati di
blocco”, in quanto evitano che un soggetto non gradito ai soci entri a far parte della compagine
sociale: in caso di violazione di tale patto, avendo esso effetto solo tra i soci contraenti, la vendita
di azioni è del tutto valida, salvo il risarcimento dovuto dal socio inottemperante.
Diversamente dai patti parasociali, i limiti statutari, ossia quelli contemplati nell’atto costitutivo,
godono di efficacia reale, in quanto opponibili a terzi e validi per i futuri soci. Può trattarsi di
clausole statutarie che ESCLUDONO del tutto la circolazione delle azioni, per un massimo di 5
anni, o di clausole che la limitano, per cui è lasciata ampia libertà ai soci nella formulazione delle
stesse all’interno dell’atto costitutivo.
Questo si pone in contraddizione del fatto che l'investimento azionario si deve poter disinvestire.
Però, a parte il fatto che le limitazioni devono essere scritte anche sul titolo, nasce il problema
della situazione in cui si viene a trovare il socio le cui azioni sono intrasferibili.
Distinguiamo: clausole di prelazione, clausole do gradimento e clausole di riscatto.
La clausola di prelazione impone al socio, che intende alienare le proprie azioni, l’obbligo di
offrirle preventivamente agli altri soci, preferendoli così a terzi a parità di condizioni. Quindi ha la
funzione di impedire l'ingresso di nuovi soci, di nuovi azionisti.
Sono clausole scritte in maniera diversa l'una dall'altra e creano tanti problemi applicativi. La
Cassazione ha affermato che la prelazione ha efficacia reale.
Quindi, l’azionista che intende vendere le proprie azioni deve formulare una proposta d’acquisto
indirizzata ai soci beneficiari ed in caso di inottemperanza a tale obbligo, avendo le clausole
statutarie efficacia reale, il trasferimento a terzi è inefficace, dando luogo al legittimo rifiuto della
società di iscrivere il terzo nel libro dei soci.
Le clausole di gradimento vanno distinte in clausole di gradimento oggettive o clausole di
mero gradimento.
Nelle clausole di gradimento oggettive, il trasferimento delle azioni e subordinato al rilascio del
gradimento da parte del consiglio di amministrazione, il quale dovrà verificare i requisiti oggettivi
del singolo. Se ci sono tali requisiti, il consiglio di amministrazione deve dare il gradimento; se non
lo fa, l'acquirente potrebbe far causa agli amministratori ottenendo il provvedimento dal giudice. 52
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Viceversa, la clausola può essere di mero gradimento, che é condizione potestativa, non ci sono
requisiti prestabiliti, ma vi é la piena discrezionalità del consiglio di amministrazione, che può
liberamente dare il gradimento o meno. Ma questo gradimento, se lo guardiamo dal lato di chi
vende, vuol dire che gli amministratori hanno il potere di decidere dell’investimento.
Qui la situazione é particolarmente ingiusta e allora la soluzione che si usava prima era di vietare
le clausole di mero gradimento. Oggi, il nostro legislatore le ha rese valide, ma ha creato un
meccanismo compensativo, ampliando le situazioni valide, ma riconoscendo una maggiore tutela
patrimoniale per il socio venditore: è previsto un obbligo di acquisto a carico della società o degli
altri soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante.
Inoltre, in caso di mancato consenso, l'acquirente può retrocedere le azioni e riottenere quanto
pagato.
Se vengono trasferite azioni non liberate, l'art 2356 introduce una regola simile all'accollo
cumulativo (=quando c'è il passaggio di un debito il creditore conserva il vecchio debitore e
acquista il nuovo).
Per 3 anni, che decorrono dal momento in cui viene annotato, permane la responsabilità
solidale. Si tratta di una responsabilità sussidiaria, perché il pagamento non pu&o