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4_(segue):TITOLI DI CREDITO ASTRATTI E CAUSALI.:
L'emissione di un titolo di credito presuppone sempre l'esistenza di un determinato rapporto fondamentale
fra emittente e primo prenditore. I titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie: i titoli
astratti e titoli causali.
Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto
fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto in concreto ha dato luogo alla
loro emissione. Esempio classico di titolo astratto è la cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per
vari motivi, ma la cambiale non contiene non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto
causale. Sono invece i titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di
rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni e le obbligazioni
di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli rappresentativi di merce; i
libretti di deposito a risparmio sempre che si ammetta che siano titoli di credito.
Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in
essi manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione ed anche se
apparisse è per legge irrilevante.
I titoli astratti sono definiti anche i titoli a letteralità piena o completa. Nei titoli causali il contenuto del
diritto cartolare invece determinato non solo della lettera del titolo, ma anche della disciplina legale del
rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. Questi titoli si definiscono perciò a letteralità
incompleta o per relazione.
Qualche ulteriore puntualizzazione è necessaria per i titoli rappresentativi di merce (fede di deposito,
polizza di carico, duplicato della lettera di vettura).
Questi titoli attribuiscono al possessore: A) il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate; B)
il possesso delle medesime; C) il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (art 1996).
Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei
magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario
ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento.
È solo conseguenza della natura di cosa determinata della prestazione promessa, che ne rende
oggettivamente impossibile l'adempimento se non vi è stata effettiva consegna. Resta perciò fuori
contestazione l'inopponibilità al terzo possessore di ogni altra eccezione desunta dalla disciplina
convenzionale del rapporto di trasporto o di deposito che ha dato luogo all'emissione del titolo così come
previsto all'art 1993.
5_LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO.:
Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto
cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo;
legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore
qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi. Le qualità di
proprietario-titolare e di possessorie-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella
stessa persona. È necessario distinguere fra circolazione regolare circolazione irregolari.
Si ha circolazione e regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad un altro soggetto in
forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto
causale fra le parti. Chi trasferisce la proprietà dei titoli dovrà poi consegnarlo ed adempiere le eventuali
altri formalità necessarie per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.
Anche in materia di titoli di credito può e deve trovare applicazione il principio consensualistico fissato in
via generale dall'art 1376 per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale.
Si deve correttamente ritenere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il
trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto di titolarità del diritto. L'Investitura
dell'acquirente nel possesso qualificato è per contro necessaria solo per l'attribuzione della legittimazione
all'esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione tra titoli al portatore, all'ordine e
nominativi.
La Circolazione irregolare si ha quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di
trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del
titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però
la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha
quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione.
Stabilisce l'art 1994 che "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità
delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione"; vale a dire che diventa
anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. Per le esigenze di sicurezza della circolazione, il
titolare spossessato prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo dal ladro.
Perché si perfeziona l'acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:
A) un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè in tutto valido ed
efficace salvo che per il difetto di titolarità della dante causa;
B) l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla
relativa legge di circolazione;
C) la buona fede dell'acquirente; cioè l'ignoranza, non dovuta colpa grave (art 1147), del difetto di proprietà
del documento nell'alienante.
Si tenga presente che i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di diritto comune;
cioè nella forma e con gli effetti della cessione. Il principio è espressamente enunciato per i titoli all'ordine
(art 2015), ma ha portata generale.
Oggetto immediato del trasferimento è il diritto cartolare e non la proprietà del titolo.
6_LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE.I TITOLI AL PORTATORE.:
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore (art 2003-2007),
all'ordine (art 2008-2020) e nominativi (art 2021-2027).
La tripartizione riguarda le forme da osservare per l'attribuzione della legittimazione cartolare; forme via
via sempre più complesse per le tre categorie.
In tutte e tre la legittimazione presuppone il possesso del titolo; nei titoli all'ordine e nominativi il possesso
deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo. I titoli al portatore sono perciò
definiti titoli a legittimazione reale. I titoli all'ordine e nominativi sono invece titoli a legittimazione
nominale.
Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola "al portatore", anche se contrassegnati da un
nome. I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato
all'esercizio del diritto in essi dimensionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art 2003).
L'emissione di titoli di credito al portatore contenenti l'obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa
solo nei casi stabiliti dalla legge (art 2004). Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di
deposito, le azioni di risparmio ecc.. Il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a € 12.500
può essere eseguito solo tramite intermediari abilitati quali le banche e le società d'intermediazione
mobiliare, tenuti ad identificare chi effettua il trasferimento (art 1, comma 1, d.l. 3-5-1991 n. 143 convertito
nella legge 5/7/1991 n 197).
7_(segue):I TITOLI ALL'ORDINE.:
I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna del
titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua
di girate (art 2008). Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, assegno circolare, i titoli
rappresentativi di merci.
La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale
possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario).
La girata può essere in pieno o in bianco. È piena quando contiene il nome del giratario (art 2009). La forma
consueta è "per me pagare a", con la sottoscrizione del girante. La girata è in bianco quando non contiene il
nome del giratario, È costituita dalla sola firma del girante.
Chi riceve un titolo girato in bianco può: A) riempire la girata col proprio nome o con quello dell'altra
persona; B) girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; C) trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la
girata e senza apporne una nuova (art 2011, comma due).
La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta. È
nulla la girata parziali (art 2010).
Quando vi siano state già più girati, l'attuale possessore del titolo si legittima in base della serie continua di
girate, di cui l'ultima a lui intestata in bianco. È necessario cioè che il nome di ogni girante corrisponda
quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a
controllare solo la regolarità formale delle girate. Di regola la girata non ha funzione di garanzia.
Il giratario acquista nei confronti dell'emittente un diritto letterale ed autonomo ed e' di regola libero di
trasferire ulteriormente il titolo. Il codice regola però due tipi di girata con effetti limitativi: la girata per
l'incasso o per procura (art 2013) e la girata a titolo di pegno (art 2014). Nella girata per procura, il giratario
assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante e il
giratario non acquista alcun diritto autonomo.
La girata a titolo di pegno (detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un
diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il gelataio stesso vanta