Parte prima: i contratti
La vendita
1. Nozione e tipi
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art.1470 cod. civ.). La vendita non è un contratto tipico di impresa, ha però un rilievo centrale nelle attività di impresa. La disciplina della vendita comprende un gruppo di norme applicabili ad ogni tipo di vendita (art.1470-1509), cui seguono norme specifiche dedicate alla vendita di cose mobili (art 1510-1536), alla vendita di cose immobili (art. 1537-1544) ed alla vendita di eredità (artt. 1542-1547).
Per le vendite mobiliari è da ricordare poi che esistono in materia convenzioni internazionali che rispondono all'esigenza, propria dei traffici commerciali, di rendere omogenea la disciplina del settore svincolandola in parte dalle singole leggi nazionali. La disciplina della vendita di cose mobili dettata dal codice civile è stata affiancata negli ultimi anni da un'articolata normativa speciale, per lo più emanata in attuazione di direttive comunitarie, destinata a trovare applicazione quando la vendita intercorre tra un commerciante ed un consumatore e volta a tutelare quest'ultimo sia nella fase di formazione del contratto sia nell'utilizzazione del prodotto acquistato.
2. Vendita reale e vendita obbligatoria
La vendita è un contratto consensuale: si perfeziona cioè col semplice accordo delle parti, senza che siano necessari la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo. La vendita è inoltre un contratto con effetti reali. In applicazione dell'art 1376, il consenso delle parti è perciò, di regola sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio in testa quest'ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa (art. 1465). Si parla di vendita reale.
In alcuni casi gli effetti della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto senza che occorra un'ulteriore manifestazione di volontà del venditore. Si parla in tal caso di vendita obbligatoria la vendita di cose generiche, di cose future e di cose altrui. Nella vendita di cose determinate la proprietà passa al compratore con l'individuazione (art1378), che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. L'individuazione è fatta di accordo fra le parti o nei modi dalle stesse stabiliti. La vendita è nulla (o meglio inefficace) se la cosa non viene ad esistenza.
Nella vendita di cose altrui (art. 1478), il venditore è obbligato a procurare l'acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. Se il venditore non procura l'acquisto ed il compratore conosceva l'altruità della cosa venduta al momento della conclusione del contratto, il compratore potrà ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento (art 1453) solo dopo che sia scaduto il termine, fissato convenzionalmente o dal giudice. Se il compratore ignorava l'altruità della cosa, potrà invece chiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con diritto al risarcimento dei danni (art 1479).
3. Le obbligazioni del venditore: la consegna della cosa
La vendita è fonte di obbligazione per entrambe le parti. Le obbligazioni principali del venditore sono:
- Quella di consegnare la cosa al compratore;
- Quella di fargliene acquistare la proprietà, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- Quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476).
Il venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore, nel luogo e alla scadenza convenuta. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita (art.1477, com1). Il venditore è tenuto a consegnare anche i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta (art. 1477, com 3).
Nella vendita con trasporto (art. 1510, com 2) il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo le cose al vettore o allo spedizioniere e le spese di trasporto sono di regola carico del compratore. Per legge tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Tale disciplina ha tuttavia carattere dispositivo e frequenti sono le clausole che: A) modificano la disciplina legale limitatamente alle spese di trasporto addossandole in tutto o in parte al venditore; B) modificano la disciplina legale anche per quanto riguarda il luogo della consegna, ponendo a carico del venditore i rischi connessi al trasporto eccezione fatta per il perimento fortuito della cosa.
La vendita su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo. La vendita su documenti (artt. 1527-1530) si ha appunto quando le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna del relativo titolo rappresentativo. Il compratore è a sua volta obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione, i rischi della merce sono a carico del compratore sin dal momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore, salvo che il venditore era a conoscenza della perdita della merce e lo ha taciuto in malafede al compratore (art 1529). La disposizione è ispirata dall'esigenza di eliminare le controversie cui può dar luogo la prova del momento preciso del sinistro e costituisce una vistosa deroga ai principi di diritto comune. Addossa retroattivamente al compratore i rischi del trasporto.
4. (Segue): la garanzia per evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro le evizioni. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata subisce una limitazione nel libero godimento della stessa. Ad esempio: un terzo rivendica vittoriosamente la proprietà dell'intera cosa acquistata dal compratore (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale), ovvero ottiene il riconoscimento giudiziale di un diritto di usufrutto sulla cosa (evizione limitativa).
La legge distingue tre momenti nella disciplina della garanzia per evizione: il pericolo di evizione; l'evizione minacciata; e l'evizione compiuta. Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo. Il pagamento non può essere però sospeso se il pericolo di evizione era noto al compratore al tempo della vendita (art. 1481).
Il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore, dato l'evidente interesse di questi a far respingere la domanda del terzo. Subita l'evizione, con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti. Se l'evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute, anche se immune da colpa (art 1483). Se l'evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. All'evizione limitatativa si applica la stessa disciplina dell'evizione parziale. (Art 1489). In caso di valida esclusione della garanzia il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese.
5. (Segue): vizi e mancanza di qualità
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art 1490). La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, i vizi cioè non ho conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell'acquisto. La garanzia copre anche: a) i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi; b) i vizi apparenti, quando si tratta di cose da trasportare (art. 1511).
La garanzia per vizi può essere limitata od esclusa. In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere alternativamente:
- La risoluzione del contratto (azione redibitoria), con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute;
- La semplice riduzione del prezzo (azione estimatoria o Quanti minoris) in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi (art 1492).
Il venditore dovrà risarcire i danni ulteriori subìti dal compratore, se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa (art. 1494). L'esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per vizi è soggetto a brevi termini di decadenza e di prescrizione (art 1495). Infatti:
- Il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato;
- L'azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di un anno dalla consegna.
Dalla garanzia per vizi occulti, la legge distingue il caso in cui la cosa venduta <<non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata>> (art. 1497). In deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, la relativa azione è soggetta agli stessi brevi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia per vizi (art 1497, com 2). L'azione di risoluzione per inadempimento non è invece soggetta a termini di decadenza e soggiace all'ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita. La giurisprudenza al fine di offrire una più energica tutela al compratore, ha finito con l'allargare eccessivamente l'area dell'aliud pro alio.
6. (Segue): garanzia di buon funzionamento
Diversa dalla garanzia per vizi occulti o per mancanza di qualità è la "garanzia di buon funzionamento" prevista dall'art 1512 per le sole cose mobili. Tale garanzia deve essere espressamente pattuita, salvo che non ne sia dovuta in forza degli usi. Deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunciare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. Inoltre la relativa azione si prescrive entro sei mesi dalla scoperta.
7. (Segue): garanzia di conformità
Vi è la previsione di un'ulteriore garanzia, volta a rafforzare la tutela del compratore quando la vendita ha per oggetto beni di consumo: qualsiasi bene mobile venduto da un imprenditore ad un consumatori. La relativa disciplina è stata oggi trasposta negli articoli 128-135 del codice di consumo. In base a tale disciplina, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art 129 cod. Cons.) ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (art 130).
È inoltre necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto ovvero presentato mediante campioni e modelli; ed ancora che possieda la qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicità e dell'etichettatura del prodotto (art 129, comma due). In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore, salvo che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso. Il venditore è responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta; e la relativa azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene, salvo per i difetti dolosamente occultati dal venditore (art 132). È nullo ogni patto volto ad escludere o limitare tali diritti.
8. (Segue): clausole sulla qualità della merce
Nelle vendite commerciali, soprattutto quando non è possibile l'esame preventivo della merce, è diffusa l'utilizzazione di clausole particolari volte ad assicurare la presenza della cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controversie. La vendita con riserva di gradimento una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce e ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.
L'esame deve essere compiuto nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore. Decorso tale termine, l'inerzia del compratore: a) libera il venditore dall'esame della merce deve essere fatto presso di lui; b) vale ex lege come gradimento se la merce si trova presso il compratore. Nella vendita a prova il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite ossia idonea all'uso cui è destinata.
Diversamente dalla vendita con riserva di gradimento, la vendita prova è perciò un contratto già perfetto. La vendita su campione infine è un contratto perfetto ed immediatamente efficace. Dalla merce oggetto della vendita viene tuttavia prelevato un campione, che "deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce". In deroga all'art 1497, qualsiasi difformità della merce consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto può essere richiesta solo se la difformità rispetto al campione è notevole.
9. Le obbligazioni del compratore: il prezzo
Obbligazione principale del compratore è quella di pagare il prezzo convenuto (art.1498). Se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie (art 1475), comprese le spese di trasporto (art 1510, com 2). La determinazione del prezzo è di regola è rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che non si tratti di beni il cui prezzo è imposto dall'autorità amministrativa.
La determinazione del prezzo può essere anche affidata dalle parti ad un terzo, designato nel contratto o da designare successivamente (art 1473). In applicazione della regola generale posta dell'art 1349, il terzo dovrà determinare il prezzo con equo apprezzamento (arbitrium boni viri). Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo, salvo che: a) si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore (art 1474, com1); b) si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo è dedotto dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui la merce deve essere consegnata o da quelli della piazza più vicina (art 1474, com 2). In mancanza di accordo, il prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale.
10. L'inadempimento nelle vendite mobiliari
L'esigenza di definire rapidamente i rapporti in caso di inadempimento o di temuto inadempimento della controparte è particolarmente sentita nel campo delle vendite commerciali e costituisce il motivo ispiratore di una serie di norme dettate verso le vendite mobiliari. Tali norme introducono specifici e rimedi contro l'inadempimento e consentono una tutela più sollecita. È innanzitutto prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dall'obbligo di consegna, notevolmente più semplice e rapida di quella stabilita dalle norme generali in tema di mora del creditore (art 1206 ss).
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per suo conto e a sue spese, in un locale idoneo, dandogli pronta notizia al compratore stesso (art 1514). Ulteriore rimedio tipico delle vendite mobiliari, azionabile quando consegna della cosa e pagamento del prezzo devono avvenire contestualmente, è costituito dalla possibilità di esecuzione coattiva del contratto (art 1515 e1516). Se il compratore si rifiuta di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto e da spese di lui, con l'osservanza delle procedure previste dall'art 1515.
Se inadempiente è invece il venditore, il compratore, sempre con l'osservanza delle stesse procedure, può fare acquistare la cosa aspetti di lui, salvo il diritto a pretendere dal venditore la differenza fra il prezzo stabilito e quello pagato, oltre il risarcimento del maggior danno. Il compratore può avvalersi di questo rimedio solo se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente. L'esecuzione coattiva è rimedio che presuppone l'inadempimento di una delle parti. Altro rimedio tipico è invece esperibile nelle vendite mobiliari quando di essere un pericolo di inadempimento: la particolare forma di risoluzione di diritto previsto dall'art 1517.
La risoluzione del contratto ha luogo di diritto:
- A favore della parte che, prima della scadenza del termine stabilito, ha offerto all'altra la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie puntualmente alla propria obbligazione;
- A favore del solo venditore quando il compratore, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, non ritira la cosa o non la accetta, benché il termine per il pagamento del prezzo non sia ancora scaduto e quindi non sia stato ancora inadempimento dall'obbligazione.
La parte che intende avvalersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine convenuto. Un'eccezionale rimedio di carattere cautela.
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