Capitolo Rimola Vendita
Introduzione alla vendita
Art. 1470: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita non è un contratto tipico di impresa (entrambe le parti possono non essere imprenditori). La vendita internazionale di merci è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1980, in vigore in Italia dal 1° gennaio 1988.
Vendita reale e vendita obbligatoria
La vendita è un contratto:
- Consensuale: Si perfeziona col semplice accordo delle parti, senza che siano necessarie la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo.
- Reale (o con effetti reali): Il consenso delle parti è di regola sufficiente perché la proprietà della cosa si trasferisca dal venditore al compratore, con conseguente passaggio in testa a quest'ultimo del rischio di perimento fortuito della cosa.
Vendita obbligatoria o con effetti reali differiti: Gli effetti reali della vendita si producono in un momento successivo alla stipulazione del contratto, al verificarsi di determinati eventi che determinano il passaggio automatico della proprietà, senza che occorra un'ulteriore manifestazione di volontà del venditore:
- Vendita con riserva di proprietà: Il compratore acquista proprietà cosa solo col pagamento dell’ultima rata di prezzo.
- Vendita di cose generiche (ad esempio: cento quintali di grano): La proprietà passa al compratore con l'individuazione, che consente di isolare le cose che formano oggetto della vendita. L'individuazione è fatta di accordo fra le parti o nei modi dalle stesse stabiliti. Se si tratta di cose che devono essere trasportate, l'individuazione avviene anche con la consegna al vettore o allo spedizioniere.
- Vendita di cose future (ad esempio: vendita di un macchinario non ancora prodotto): Il compratore ne acquista la proprietà non appena la cosa viene ad esistenza, purché si tratti di cose individuate. La vendita di cosa futura non è di per sé un contratto aleatorio, è perciò nulla (inefficace) se la cosa non viene ad esistenza, salvo che le parti non abbiano espressamente stabilito che il compratore deve ugualmente pagare il prezzo (vendita di speranza).
- Vendita di cose altrui: Il venditore è obbligato a procurare l'acquisto della cosa al compratore e questi ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. La vendita può riguardare anche cose solo parzialmente altrui. In tal caso il compratore avrà diritto, di regola, solo ad una riduzione del prezzo. Potrà tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se dalle circostanze risulta che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario.
Obbligazioni del venditore
- Consegnare la cosa al compratore;
- Fargliene acquistare la proprietà, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (vendita obbligatoria);
- Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
La consegna della cosa
Consegna: Il venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore, nel luogo ed alla scadenza convenute, per consentirgli la materiale disponibilità del bene acquistato. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita e se si tratta di cose determinate, sul venditore grava anche l'obbligo di custodire la cosa fino alla consegna.
Vendita con trasporto: Nella vendita con trasporto il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo le cose al vettore o allo spedizioniere e le spese di trasporto sono di regola a carico del compratore. Se si tratta di cose generiche, la consegna al vettore o allo spedizioniere costituisce individuazione, con conseguente trasferimento della proprietà e passaggio in testa al compratore dei rischi relativi. Questi dovrà pertanto pagare la merce acquistata anche se perisce durante il trasporto, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del vettore. Tutti i rischi e le spese del trasporto sono a carico del compratore. Tale disciplina ha tuttavia carattere dispositivo.
Vendita su documenti: La vendita su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci già consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo (duplicato della lettera di vettura all'ordine). La vendita di tali merci può essere realizzata anche mediante trasferimento dei relativi titoli rappresentativi, dato che il possesso degli stessi consente al compratore di ritirare la merce o di rivenderla ulteriormente.
- Il venditore si libera dell'obbligo di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o dagli usi.
- Il compratore è obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti, e se questi sono regolari il compratore non può rifiutarsi di pagare adducendo eccezioni che riguardano la qualità e lo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate.
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione, i rischi della merce sono a carico del compratore sin dal momento in cui la cosa è stata consegnata al vettore, salvo che il venditore era a conoscenza della perdita della merce e lo ha taciuto in mala fede al compratore. Il contratto resta valido e vincolante anche se al momento della sua conclusione la merce era già perita: il compratore non potrà ripetere il prezzo pagato, ma si ristorerà dei danni subiti con l'indennizzo dell'assicurazione.
La garanzia per evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l'evizione. Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa, a seguito dell'azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.
- Pericolo di evinzione: Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto quando abbia ragione di temere che la cosa acquistata possa essere rivendicata da un terzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
- Evizione minacciata: Il compratore chiamato in giudizio dal terzo deve a sua volta chiamare in causa il venditore, dato l'evidente interesse di questi a far respingere la domanda del terzo. In mancanza, intervenuta l'evizione, il compratore perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.
- Evizione compiuta: Subita l'evizione, con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
Se l'evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato le spese sostenute, e il danno. Se l'evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Può tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.
Modificazione o esclusione della garanzia: La garanzia per evizione può essere aumentata, diminuita o anche del tutto esclusa dalle parti. È nullo però il patto che esclude la garanzia per l'evizione derivante da un fatto proprio del venditore, come si verifica, ad esempio, quando questi abbia precedentemente alienato ad un terzo lo stesso immobile. In caso di valida esclusione della garanzia il venditore non è tenuto al risarcimento dei danni e deve rimborsare al compratore evitto solo il prezzo pagato e le spese. Anche questo obbligo viene meno se la vendita è stipulata «a rischio e pericolo» del compratore.
Vizi e mancanza di qualità
Garanzia per vizi: Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia copre di regola solo i vizi occulti, i vizi cioè non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell'acquisto. Il compratore è quindi tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l'acquista. La garanzia per vizi può essere limitata od esclusa, ma il relativo patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Effetti della garanzia: In presenza di vizi coperti dalla garanzia il compratore può chiedere alternativamente:
- Risoluzione del contratto (azione redibitoria), con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute;
- Riduzione del prezzo (azione estimatoria) in rapporto al minor valore della cosa a causa dei vizi.
La scelta fra le due azioni è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale. Il venditore dovrà risarcire i danni ulteriori subiti dal compratore, se non prova di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.
Termini per l'azione:
- Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato;
- L'azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di 1 anno dalla consegna.
Mancanza di qualità: Se la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, in tal caso il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto «secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. La relativa azione è però soggetta agli stessi brevi termini di prescrizione e decadenza stabiliti per la garanzia per vizi. Aliud pro alio: L'azione di risoluzione per inadempimento non è soggetta a termini di decadenza e soggiace all'ordinaria prescrizione decennale quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita.
Garanzia di buon funzionamento
Per le sole cose mobili deve essere espressamente pattuita, salvo che non sia dovuta in forza degli usi. Deve inoltre essere riferita ad un periodo di tempo determinato. Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento, anche se questi non sono dovuti a vizi o mancanza di qualità. Ad esempio, difetti di funzionamento dovuti ad un uso più intenso di quello normale. Il compratore deve, a pena di decadenza, denunciare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta, la relativa azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.
Garanzia di conformità
Difetti di conformità: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La conformità si presume quando il bene consegnato sia idoneo all'uso a cui servono abitualmente i beni di quel tipo, o all'uso particolare voluto dal consumatore, purché lo abbia portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e sia stato da quest'ultimo accettato (anche tacitamente). È necessario che il bene abbia le caratteristiche che il venditore ha descritto o presentato mediante campioni e modelli; ed ancora che possieda la qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto anche della pubblicità o dell'etichettatura del prodotto. La garanzia non copre però i difetti di conformità che il consumatore conosceva o poteva conoscere con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto.
Diritti del consumatore: In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore, salvo che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso. Qualora tali rimedi non siano praticabili, anche per colpa del venditore, il consumatore può richiedere, sempre a sua scelta, una adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. È nullo ogni patto volto ad escludere o limitare tali diritti. La nullità può essere però fatta valere solo dal consumatore o può essere rilevata di ufficio dal giudice.
Diritto di regresso: Il venditore responsabile nei confronti del consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori) ai quali è imputabile il difetto, per ottenere la reintegrazione di quanto corrisposto al consumatore.
Clausole sulla qualità della merce
Clausole particolari volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore in modo da prevenire successive controversie:
- Vendita con riserva di gradimento: È una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento. Proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno dopo l'esame della merce.
- Vendita a prova: Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso cui è destinata. La vendita a prova è un contratto già perfetto, la sua efficacia (retroattiva) è subordinata all'esito positivo della prova, da eseguirsi nei termini e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi.
- Vendita su campione: È un contratto perfetto ed immediatamente efficace, dalla merce oggetto della vendita viene tuttavia prelevato un campione, che deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce. Qualsiasi difformità (anche lieve) della merce consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto può essere richiesta solo se la difformità rispetto al campione è notevole, se risulta che il campione deve servire ad indicare la qualità della merce solo in modo approssimativo (vendita «su tipo di campione»).
Obbligazioni del compratore
Pagare il prezzo convenuto, se non è pattuito diversamente, sono a carico del compratore anche le spese del contratto di vendita e quelle accessorie, comprese le spese di trasporto.
Determinazione del prezzo: La determinazione del prezzo è di regola rimessa alla libera contrattazione delle parti, salvo che non si tratti di beni (ad esempio: giornali, tabacchi) il cui prezzo è imposto dall'autorità amministrativa. La determinazione del prezzo può essere anche affidata dalle parti ad un terzo, designato nel contratto o da designare successivamente. In applicazione della regola generale il terzo dovrà determinare il prezzo con equo apprezzamento, salvo che non risulti espressamente che le parti si sono rimesse al mero arbitrio del terzo.
Mancata determinazione: Se le parti hanno omesso qualsiasi pattuizione relativa al prezzo il contratto è nullo, salvo che:
- si tratti di cose che il venditore vende abitualmente ed in tal caso si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore;
- si tratti di merci aventi un prezzo di borsa o di listino ed in tal caso il prezzo è dedotto dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui la merce deve essere consegnata o da quelli della piazza più vicina.
Giusto prezzo: Queste regole si applicano, in quanto possibile, anche quando le parti si sono riferite al giusto prezzo. Altrimenti, in mancanza di accordo, il prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale.
L'inadempimento nelle vendite mobiliari
Serie di norme dettate per le sole vendite mobiliari introducono specifici rimedi contro l'inadempimento e consentono una tutela più sollecita, anche perché azionabili dalla parte adempiente in via di autotutela senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Deposito per conto: Prevista una procedura di liberazione coattiva del venditore dall'obbligo di consegna, se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per suo conto e a sue spese, in un locale idoneo, dandone pronta notizia al compratore stesso.
Esecuzione coattiva: Possibilità di esecuzione coattiva del contratto, consente alla parte pronta ad adempiere di conseguire in via di autotutela la controprestazione dovutagli, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria:
- Se il compratore si rifiuta di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto ed a spese di lui, salvo il diritto di pretendere dal compratore la differenza fra il prezzo convenuto ed il ricavato della vendita in danno, oltre al risarcimento del maggior danno.
- Se inadempiente è il venditore, il compratore, sempre con l'osservanza delle stesse procedure, può far acquistare la cosa a spese di lui, salvo il diritto a pretendere dal venditore la differenza fra il prezzo stabilito e quello pagato, oltre al risarcimento del maggior danno. Il compratore può però avvalersi di questo rimedio solo se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente.
Compera o vendita in danno debbono avvenire senza ritardo e dandone pronta notizia alla controparte inadempiente.
Risoluzione di diritto: Quando vi è un pericolo di inadempimento: la risoluzione del contratto ha luogo di diritto (immediatamente e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria).
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