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C D
APITOLO ECIMO
IL CONTRATTO DI AGENZIA
Art. 1742 con il contratto di agenzia una parte (agente) assume, stabilmente, l'incarico di promuovere,
per conto dell’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
L'agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione
di contratti, ha anche il potere di concluderli direttamente in nome e per conto del preponente.
Funzione degli agenti: agenti e rappresentanti di commercio costituiscono una particolare categoria di
ausiliari autonomi dell'imprenditore. La loro funzione tipica è quella di consentire la distribuzione
capillare dei prodotti altrui prendendo contatti con la clientela di una determinata zona e
stimolandone gli ordini.
Autonomia degli agenti: l'agente di commercio opera avvalendosi di una propria autonoma
organizzazione e a proprio rischio. L'agente è un lavoratore autonomo non un lavoratore
subordinato, anzi, di regola è egli stesso un imprenditore commerciale.
Ruolo degli agenti: l'attività di agente e di rappresentante di commercio può essere esercitata solo dagli
iscritti in appositi ruoli tenuti dalle Camere di commercio.
Forma: il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti, deve
essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa
sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile.
Esclusiva: di regola il contratto di agenzia comporta un diritto reciproco di esclusiva per la zona
prefissata. Salvo patto contrario, il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e all'agente è vietato di trattare, nella stessa zona e
per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza fra loro.
Agente: obbligo fondamentale dell'agente è quello di promuovere, nella zona assegnatagli,
la conclusione di contratti per conto del preponente.
Nello svolgimento di tale attività promozionale l'agente deve attenersi alle istruzioni ricevute dal
preponente, è tenuto ad un dovere di informazione nei confronti dello stesso, onde consentirgli di
valutare sia la situazione del mercato nella zona assegnatagli, sia la convenienza dei singoli affari
proposti. È nullo ogni patto contrario.
Rappresentanza dell’agente: l'agente promuove soltanto la conclusione di contratti, mentre sarà
il preponente a stipularli direttamente con i clienti se li ritiene convenienti.
Il preponente può conferire all'agente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, che
allora saranno stipulati direttamente dall'agente, di regola con la clausola «salvo approvazione
della casa». Può conferirgli anche (o solo) la facoltà di riscuotere i propri crediti, fermo restando
che l'agente non può concedere sconti o dilazioni senza specifica autorizzazione.
Diritto alla provvigione: il fondamentale diritto dell'agente è quello al compenso, costituito da
una percentuale sull'importo degli affari (provvigione).
Sull'agente grava il rischio del «buon fine» dell'affare; vale a dire della regolare esecuzione da
parte di entrambi i contraenti (preponente e terzo) delle rispettive obbligazioni. In caso contrario,
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l'agente non ha diritto neppure al rimborso delle spese. Il diritto dell'agente alla provvigione
sorge con la conclusione del contratto fra preponente e terzo. L'agente è tenuto a restituire le
provvigioni riscosse nell'ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il
preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più
sfavorevole all'agente.
Proponente: tenuto ad agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente, per evitare che
l'agente promuova affari a vuoto, il preponente deve avvertirlo non appena preveda che il volume
delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto
normalmente attendersi. Deve informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione
o del rifiuto di un affare procuratogli e della mancata esecuzione.
Le provvigioni dovute devono essere pagate all'agente entro il mese successivo al trimestre in cui
sono maturate. Il preponente deve consegnare all'agente il relativo estratto conto e l'agente ha
diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie, compreso un estratto dei libri contabili, per
verificare l'importo delle provvigioni liquidategli. E nullo ogni patto contrario.
Scioglimento del rapporto: il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato, il
contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato se continua ad essere
eseguito dalle parti dopo la scadenza del termine.
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può, recedere dal contratto dando
preavviso all'altra parte. Il termine di preavviso è da uno a sei mesi, le parti non possono stabilire
termini più brevi.
Indennità di fine rapporto: all'atto dello scioglimento del rapporto il preponente deve corrispondere
all'agente un'indennità di fine rapporto, non è più dovuta, in ogni caso. È necessario che, anche
dopo lo scioglimento del rapporto, il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dalle
relazioni di affari con la clientela procurategli dall'agente ed inoltre che il pagamento dell'indennità
risulti equo, tenuto conto, in particolare, delle provvigioni che l'agente viene a perdere. Nulla sarà
dovuto all'agente qualora il preponente provi che la clientela procuratagli dallo stesso non è restata a
lui legata, ma è passata in blocco ad altro imprenditore con cui l'agente successivamente collabori,
senza perciò subire alcuna perdita.
L'indennità non è dovuta quando il rapporto si sciolga per causa imputabile all'agente o quando, di
accordo col preponente, questi ceda a terzi il contratto di agenzia; è invece dovuta se il rapporto
cessa per morte dell'agente.
L'ammontare dell'indennità non può superare un'annualità di retribuzioni, questa disciplina può
essere tuttavia derogata a favore dell'agente.
Patto di non concorrenza: il patto con cui si limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. La durata non può superare i 2 anni e deve
riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.
L'agente ha diritto, in occasione della cessazione del rapporto ad una indennità determinata, in
mancanza d'accordo, dal giudice in via equitativa.
GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
agenti di economia: sono legati all'assicuratore da un rapporto di lavoro subordinato ed operano
• per lo più in sedi secondarie dell'impresa di assicurazione assumendo la veste di institori o
procuratori (investiti ex lege del potere di rappresentanza dell'assicuratore nei limiti specificati);
agenti a gestione liber a: sono legati all'assicuratore da un vero e proprio contratto di agenzia.
• Possono concludere contratti solo se è stato loro conferito il relativo potere di rappresentanza.
Gli agenti a gestione libera sono tenuti all'iscrizione in apposito registro e sono sottoposti al
controllo dell'Isvap. 27
C U
APITOLO NDICESIMO
LA MEDIAZIONE
Art. 1754 è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza.
Funzione tipica del mediatore è quella di mettere in contatto fra loro i potenziali contraenti; e tale
funzione intermediaria può essere svolta dal mediatore sia spontaneamente sia su incarico di una o
di entrambe le parti (agenzia immobiliare).
Posizione di indipendenza:
mediatore conserva piena libertà di azione anche se agisce su incarico di una delle parti e può in
a) ogni momento disinteressarsi dell'affare;
parti sono libere di concludere o meno l'affare, anche se al mediatore è stato conferito uno
b) specifico incarico, salvo in tal caso il diritto del mediatore al solo rimborso delle spese nei
confronti della persona per incarico della quale sono state sostenute;
mediatore ha diritto al compenso (provvigione) per il solo fatto che l'affare si è concluso per
c) effetto del suo intervento e quindi anche se non aveva ricevuto alcun incarico di mediazione.
Ruolo dei mediatori: la legge richiede per lo svolgimento dell’attività di mediatore ( anche occasionale)
l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le Camere di commercio. L'attività di mediatore è
incompatibile con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
Diritto alla provvigione:
il diritto del mediatore alla provvigione matura con la conclusione dell'affare è necessario che
- l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento; che sussista un nesso di causalità fra
l'attività di intermediazione del mediatore e la conclusione dell'affare.
la provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti. Se più sono i mediatori intervenuti
- nell'affare, ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione.
non ha diritto alla provvigione il mediatore non iscritto negli appositi ruoli, egli è tenuto a
- restituirla ove l'abbia già riscossa ed è inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto del mediatore alla provvigione
- sorge nel momento in cui la condizione si verifica.
il mediatore conserva il diritto alla provvigione anche se il contratto è annullabile o rescindibile,
- salvo che fosse a conoscenza della causa di invalidità. La nullità del contratto comporta la
perdita del diritto alla provvigione.
Obbligo del mediatore:
è responsabile verso le parti se omette di far conoscere loro le circostanze a lui note, relative alla
- valutazione ed alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.
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risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi
- per suo tramite.
è di regola estraneo all'esecuzione del contratto, può essere incaricato da una delle parti di
- rappresentarlo nei relativi atti di esecuzione e può prestare fideiussione per l'adempimento delle
obbligazioni di una delle