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I TITOLI DI CREDITO.

I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE.

Premessa.

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata

prestazione che può consistere:

- Nel pagamento di una somma di denaro ( come avviene nella cambiale, nell’assegno bancario o circolare e nelle

obbligazioni delle società) TITOLI DI CREDITO IN SENSO STRETTO.

- Nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti ( come avviene nelle fede di deposito, nella polizza a

carico) TITOLI DI CREDITO RAPPRESENTATIVI DI MERCI

- Ci sono TITOLI DI CREDITO che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti ( come le

azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento) TITOLI DI PARTECIPAZIONE.

Fra i titoli di credito c’è ne sono alcuni che vengono emessi OGNUNO PER UNA DISTINTA OPERAZIONE

ECONOMICA e si presentano come TITOLI INDIVIDUALI ( cambiali ed assegni) .

Altri come le azioni e le obbligazioni, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione

economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti cioè TITOLI DI MASSA.

- Alcuni titoli di credito, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci presuppongono un DETERMINATO

RAPPORTO GIURIDICO E SOLO IN BASE A TALE RAPPORTO POSSONO ESSERE EMESSI TITOLI

CAUSALI

- Per altri titoli di credito come la cambiale e gli assegni, il RAPPORTO GIURIDICO CHE DA’ LUOGO

ALL’EMISSIONE PUO’ VARIAMENTE ATTEGGIARSI TITOLI ASTRATTI

Qual è l’atteggiamento del legislatore di fronte a questa varietà tipologica?

Disciplina speciale: alcune leggi speciali regolano tuttora figure tipiche di titoli di credito:

- Cambiale ( rd n.1669/1993).

- Assegno bancario e circolare ( rd n 1736/1993)

-Titoli azionari ( legge n 96/1942 e rd n239/1942)

Disciplina generale: il codice civile del 1942 ha introdotto una disciplina generale dei titoli di credito ( art 1992-

2027).

La previsione di regole comuni a tutti i titoli di credito consente di colmare lacune delle discipline speciali: le stesse

sono applicate ai singoli titoli di credito già noti e regolati, salvo che la disciplina speciale non disponga

diversamente ( art 2001).

Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito.

La funzione TIPICA e COSTANTE è quella di REDNEDRE PIU’ SEMPLICE, RAPIDA E SICURA LA

CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO, NEUTRALIZZANDO I RISCHI e gli inconvenienti che presenta la

disciplina della cessione del credito ( art 1260)

* Il meccanismo della cessione del credito è poco sicuro poiché: il cessionario acquista il credito a titolo derivativo

e quindi resta esposto a tutte le eccezione che il debitore poteva opporre al cedente. E nulla acquista se il cedente

non era titolare del relativo credito.

Le regole di circolazione più semplici e sicure sono quelle previste per i beni mobili ( *La proprietà dei beni mobili

si trasferisce con il semplice consenso ( art 1376). Inoltre l’acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio

della mancanza di titolarità nel trasferimento dalla regola ‘’ possesso in buona fede vale titolo ( art 1153). Nel caso

di alienazione a più persone dello stesso bene mobile, prevale chi per primo ne consegue il possesso in buona fede (

art 1155).*)

Allora, se il problema è rendere più sicura e semplice la circolazione della RICCHEZZA IMMATERIALE, la

soluzione è facile cioè creare un MODELLO ALTERNATIVO DI CIRCOLAZIONE DEL CREDITO; un modello

che consenta di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni

mobili. Da questa idea la disciplina dei titoli di credito muove e realizza un complesso di regole che, si a pure sulla

base di una FINZIONE GIURIDICA, ELEVANO IL DOCUMENTO AD EQUIVALENTE MATERIALE DEL

DIRITTO.

La FINZIONE GIURDICA consiste nel ritenere che oggetto della circolazione sia il documento ( cosa mobile)

anziché il diritto in esso menzionato, mentre il realtà è l’opposto ( chi acquista un titolo di credito vuole acquistare

il diritto in esso menzionato non il pezzo di carta).

E’ però una FINZIONE GIURIDICA che consente di stabilire un collegamento giuridico particolare fra documento

( bene mobile) e diritto in esso menzionato ( entità immateriale) e superare tutti gli inconveniente della cessione del

credito.

Tale COLLEGAMENTO si esprime affermando che nel titolo di credito è INCORPORATO IL DOCUMENTO e si

concretizza in 4 principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito:

1. Chi acquista la PROPRIETA’ DEL DOCUMENTO ( cosa mobile) diventa TITOLARE DEL DIRITTO in esso

menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a NON DOMINO ( tipo da un

ladro), purchè sia in buona fede ed entri in possesso del titolo, dato che per legge l’acquisto della titolarità del

diritto è un effetto dell’acquisto della proprietà del documento.

 PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA IN SEDE DI CIRCOLAZIONE del diritto cartolare fissato dall’art 1994 del

codice civile. ( che ricalca il principio possesso di buona fede vale titolo dei beni mobili art 1153).

E’ il principio che neutralizza il più grave rischio della cessione del credito; il rischio che chi trasferisce il credito

non sia titolare dello steso: in tal caso nulla acquista il cessionario.

Il possessore in buona fede di un titolo di credito acquista il relativo diritto anche se acquista il titolo da un ladro e

quindi da chi non è titolare del credito: la sua posizione è autonoma ( indipendente) da quella del trasferente.

2. Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato ESCLUSIVAMENTE dal

tenore letterale del documento. ( acquista un diritto che di regola è immune dalle eccezioni fondate sui rapporti

personali intercorsi fra debitore e precedenti possessori del titolo).

 PRINCIPI DELLA LETTERALITA’ e dell’AUTONOMIA IN SEDE DI ESERCIZIO del diritto cartolare fissati

dall’art 1993. Sono principi che fanno superare l’altro rischio cui è invece esposto il cessionario del credito; il

rischio cioè i vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente, dato che per il diritto

comune ‘’Nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso’’.

Chi acquista un diritto di credito acquista un diritto che è autonomo dalla posizione del dante causa anche sotto il

profilo del contenuto della pretesa a lui sono opponibili solo determinate eccezioni ( eccezioni reali )

TASSATIVAMENTE indicate dall’art 1993.

3. Chi conseguito POSSESSO MATERIALE del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge è

LEGITTIMATO all’ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE. Può pretendere dal debitore la prestazione senza

essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del titolo.

Dall’atro canto, il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non

è titolare del diritto.

 FUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE del titolo di credito fissata dall’art 1992, funzione che contribuisce a

rendere più semplice e rapida la circolazione e l’esercizio del credito, dato che dispensa dall’osservanza delle

formalità prescritte dalla disciplina della cessione per rendere la stessa efficace nei confronti del debitore. Il

debitore in base ad un titolo di credito può pagare solo dietro presentazione del titolo ed è dispensato dal controllare

la validità e regolarità dei documenti che provano i successivi trasferimenti.

4. I VINCOLI sul diritto menzionato in un titolo di credito ( pegno, sequestro) devono essere effettuati sul titolo e

NON hanno effetti se non risultano dal titolo ( art 1997).

Nel titolo di credito il COLLEGAMENTO fra documento e diritto opera non solo in sede di costituzione, di prova e

di esercizio del diritto, ma anche in sede di circolazione ( incorporazione) in quanto il documento è anche

strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la CIRCOLAZIONE del diritto e la costituzione

di VINCOLI sullo stesso. Il titolo di credito attribuisce quindi a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto

LETTERALE E AUTONOMO un diritto il cui contenuto è determinato solo dalla lettera del titolo; un diritto

indipendente dalla posizione dei precedenti portatori.

Il diritto di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, circolazione e l’esercizio del

diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.

3 MOMENTI DELLA VITA DEL TITOLO DI CREDITO:

1. Creazione del titolo.

2. Circolazione

3. Esercizio del diritto.

La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale.

La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e

primo prenditore RAPPORTO FONDAMENTALE O CAUSALE ed è un accordo fra gli stessi con cui si

conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto

( CONVENZIONE DI RILASCIO O ESECUTIVA)

* Esempio: vendita con pagamento differito ( rapporto causale) si pattuisce ( convenzione esecutiva) che il

compratore rilasci al venditore un pagherò cambiario per importo corrispondente al prezzo dovuto.

Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e

schematizzata, secondo le indicazioni di legge, l’OBBLIGAZIONE DERIVANTE DAL RAPPORTO

FONDAMENTALE O CAUSALE.

* Nell’esempio fatto, la cambiale menzionerà solo l’obbligo dell’emittente ( compratore) di pagare al prenditore

( venditore) una determinata somma ad una determinata scadenza.

La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il RAPPORTO CARTOLARE e il diritto della stessa

riconosciuto al prenditore del titolo il DIRITTO CARTOLARE destinato a circolare

* nell’esempio, il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell’emittente e tale

diritto sarà acquistato dal terzo cui la cambiale è trasferita da parte del primo prenditore.

L’emissione di un titolo di credito produce EFFETTI diversi a seconda che si consideri l’immediato prenditore del

titolo ( parte del rapporto causale) o il terzo prenditore. A seconda cioè che il titolo sia o meno circolato.

- Se l’adempimento è richiesto dal primo prenditore, il debitore può certamente opporgli tutte le accezioni derivanti

dal rapporto fondamentale trattandosi di eccezioni a lui PERSONALI ( art 1993).

- Se il titolo ha invece circolato e l’adempimento è richiesto da un terzo, la situazione cambia. Scattano a favore del

terzo possessore i principi della letteralità dell’autonomia del diritto cartolare: decisiva nei confronti del terzo

portatore è solo la lettera del titolo e a lui non sono opponibili le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale

intercorso col primo prenditore ( eccezioni ex causa) in quanto si tratta di eccezioni a questi personali.

Questo dualismo di effetti trova giustificazione nel fatto che letteralità ed autonomia del diritto cartolare sono

principi posti a tutela della circolazione del credito e perciò operano solo se ed in quanto il titolo abbia circolato.

Controversa: è la ricostruzione giuridica del ruolo che il titolo di credito assolve fino a quando rimane nelle mani

del primo prenditore.

* Teoria unitaria: c’è chi ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un

rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale. Secondo questa ricostruzione l’emittente si trova ad essere

obbligato 2 volte nei confronti dell’immediato prenditore: in base al rapporto cartolare ed in base al rapporto

fondamentale, che sopravvive all’emissione del titolo.

* Teoria mista: vi è chi ritiene che l’emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un rapporto cartolare,

distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene nelle mani del terzo possessore.

La pretesa azionabile dall’immediato prenditore è e resta quella derivante dal rapporto fondamentale e l’emissione

del titolo di credito avrebbe per questi il ruolo di esonerarlo dall’onere di provare tale rapporto e di legittimarlo

all’esercizio del diritto.

E’ fuori contestazione che nei contestazione che nei confronti del terzo acquirente l’emittente resta obbligato solo

in base al rapporto cartolare in quanto il trasferimento del titolo non comporta la cessione del credito derivante dal

rapporto fondamentale.

Titoli di credito astratti e causali.

L’emissione di un titolo di credito presuppone l’esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e

primo prenditore.

La connessione fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare NON è identica per tutti i tioli di credito. A riguardo

i titoli di credito possono distinguersi in 2 categorie:

- TITOLI ASTRATTI

- TITOLI CAUSALI.

Titoli astratti: sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un QUALSIASI

RAPPORTO FONDAMENTALE e che non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato

luogo alla loro emissione.

Titolo astratto è la CAMBIALE: chi emette una cambiale lo può fare per vari motivi, ma la cambiale non contiene e

non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto causale. ( lo stesso vale per assegno bancario e circolare.

Titoli causali: quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale,

predeterminato per legge. Sono titoli causali: le azioni, le obbligazioni di società le quote di partecipazione a fondi

comuni di investimento; titoli rappresentativi di merce.

Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato SOLO dalla lettera del titolo: in esse manca ogni

riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione.

Nei rapporto fra emittente e terzo prenditore resta preclusa in radice ogni possibilità di fare riferimento ad altre

fonti regolamentare, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo.

*Chi ha emesso una cambiale per merce acquistata si obbliga solo a pagare la somma indicata nel titolo; non potrò

mai invocare la disciplina legale della compravendita, per desumerne eccezione nei confronti del terzo portatore

titoli astratti definiti anche a LETTERALITA’ PIENA O COMPLETA.

Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla

DISCIPLINA LEGALE del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento.

E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo, dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata.

Questi titoli si definiscono a LETTERALITA’ INCOMPLETA O PER RELATIONEM.

* Le obbligazioni emesse da una spa sono assoggettate alla disciplina legale, pure se questa non è riprodotta nel

titolo. La società potrà opporre al terzo portatore una modifica delle condizioni del prestito approvata

dall’assemblea, anche se la stessa non risulta da tiolo.

ECCEZION FATTA PER I TITOLI AZIONARI: è oggi pacifico che anche ai titoli causali è applicabile il principio

dell’autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio. Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto

fondamentale ed al terzo portatore NON sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto in quanto

eccezioni fondate sui rapporti personali.

* Ad esempio è pacifico che se il sottoscrittore del prestito obbligazionario non ha versato la somma

corrispondente, la società non potrà eccepire tale circostanza al terzo portatore per contestarne il diritto al rimborso

del capitale. 

Titoli rappresentativi di merce ( fede di deposito, polizza a carico, duplicato della lettera di vettura) questi titolo

attribuiscono al possessore:

a. Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate

b. il possesso delle medesime

c. il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Rappresentano strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e

si caratterizzano per il fatto che l’obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di

COSE DETERMINATE e descritte nel documento.

Quindi , Il vettore o il depositario potranno opporre al terzo portatore, che chiede la riconsegna, che la merce

indicata nel titolo non gli è stata mai consegnata o è difforme da quella ricevuta per il trasporto o in custodia

( eccezioni ex recepto)? E se si, deve ritenersi che per tali titoli di credito non opera il principio di autonomia ( in

sede di esercizio) del diritto cartolare? La risposta affermativa al primo quesito non è pacifica, si ritiene che i rischi

ex recepto ricadano sull’emittente del titolo rappresentativo, esposto al risarcimento danni nei confronti del terzo

possessore, trattandosi di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.

Anche chi propende per la soluzione affermativa ha chiarito che l’opponibilità delle eccezioni ex recepto non

contrasta con l’autonomia del rapporto cartolare.

Resta fuori contestazione l’inopponibilità del terzo possessore di ogni altra eccezione desunta dalla disciplina

convenzionale del rapporto di trasporto o deposito.

La circolazione dei titoli di credito.

Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è di DISTINZIONE fra TITOLARITA’ del diritto

cartolare e la LEGITTIMAZIONE all’esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il PROPRIETARIO del

titolo; legittimato al suo esercizio è invece il POSSESSORE del titolo nelle forme prescritte dalla legge

( possessore qualificato); forme diverse per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi.

La qualità di PROPRIETARIO-TITOLARE e di POSSESS

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Briolini Federico.
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