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Convenzione di rilascio o esecutiva
Esempio: vendita con pagamento differito (rapporto causale) si pattuisce (convenzione esecutiva) che il compratore rilasci al venditore un pagherò cambiario per importo corrispondente al prezzo dovuto. Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata eschematizzata, secondo le indicazioni di legge, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale o causale.
Nell'esempio fatto, la cambiale menzionerà solo l'obbligo dell'emittente (compratore) di pagare al prenditore (venditore) una determinata somma ad una determinata scadenza. La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare e il diritto della stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.
Nell'esempio, il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell'emittente.
art. 1993). In altre parole, il terzo prenditore del titolo di credito non può essere influenzato dalle questioni personali tra il debitore e il primo prenditore. La validità e l'efficacia del titolo di credito sono determinate esclusivamente dalla sua forma scritta e dal rispetto delle norme che regolano il suo utilizzo. Quando il titolo di credito viene trasferito da una parte all'altra, si parla di circolazione del titolo. Durante la circolazione, il terzo prenditore diventa il nuovo legittimo possessore del titolo e ha diritto a richiedere l'adempimento del debito da parte del debitore. Il terzo prenditore non può essere ostacolato dalle eccezioni che potrebbero derivare dal rapporto tra il debitore e il primo prenditore. In conclusione, la circolazione del titolo di credito comporta un cambiamento nella dinamica dei rapporti tra le parti coinvolte. Mentre il primo prenditore può opporre al debitore le eccezioni personali, il terzo prenditore gode della protezione della letteralità del titolo e non può essere influenzato dalle questioni personali tra le altre parti.causa) in quanto si tratta di eccezioni a questi personali. Questo dualismo di effetti trova giustificazione nel fatto che letteralità ed autonomia del diritto cartolare sono principi posti a tutela della circolazione del credito e perciò operano solo se ed in quanto il titolo abbia circolato. Controversa: è la ricostruzione giuridica del ruolo che il titolo di credito assolve fino a quando rimane nelle mani del primo prenditore. * Teoria unitaria: c'è chi ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale. Secondo questa ricostruzione l'emittente si trova ad essere obbligato 2 volte nei confronti dell'immediato prenditore: in base al rapporto cartolare ed in base al rapporto fondamentale, che sopravvive all'emissione del titolo. * Teoria mista: vi è chi ritiene che l'emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione dicredito astratti, come ad esempio la cambiale, il rapporto cartolare è completamente autonomo rispetto al rapporto fondamentale. Ciò significa che il titolo di credito stesso rappresenta il diritto di credito e può circolare indipendentemente dal rapporto sottostante. D'altra parte, per i titoli di credito causali, come ad esempio la polizza di assicurazione, il rapporto cartolare è strettamente legato al rapporto fondamentale. In questo caso, l'emissione del titolo di credito serve principalmente come prova del rapporto sottostante e facilita l'esercizio del diritto da parte del possessore del titolo. In entrambi i casi, è importante sottolineare che il trasferimento del titolo di credito non comporta automaticamente la cessione del credito derivante dal rapporto fondamentale. Il terzo acquirente può agire solo nei confronti dell'emittente del titolo, basandosi sul rapporto cartolare. In conclusione, i titoli di credito possono essere astratti o causali, e la connessione tra il rapporto fondamentale e il rapporto cartolare può variare a seconda del tipo di titolo.credito sottostante. Invece, nei titoli causali, il contenuto del diritto cartolare è strettamente legato al rapporto fondamentale che ha dato origine alla loro emissione. Un esempio di titolo astratto è la cambiale. Chi emette una cambiale può farlo per diversi motivi, ma il documento stesso non contiene alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso vale per l'assegno bancario e circolare. I titoli causali, invece, possono essere emessi solo in base a un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono esempi di titoli causali le azioni, le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e i titoli rappresentativi di merce. Nei titoli astratti, il contenuto del diritto cartolare è determinato unicamente dalla lettera del titolo stesso, senza alcun riferimento al rapporto di credito sottostante.Fondamentale che ha dato luogo all'emissione. Nei rapporto fra emittente e terzo prenditore resta preclusa in radice ogni possibilità di fare riferimento ad altre fonti regolamentare, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo.
Chi ha emesso una cambiale per merce acquistata si obbliga solo a pagare la somma indicata nel titolo; non potrà mai invocare la disciplina legale della compravendita, per desumerne eccezione nei confronti del terzo portatore titoli astratti definiti anche a letteralità piena o completa.
Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo, dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Questi titoli si definiscono a letteralità incompleta o per relationem.
Le obbligazioni emesse
da una spa sono assoggettate alla disciplina legale, pure se questa non è riprodotta nel titolo. La società potrà opporre al terzo portatore una modifica delle condizioni del prestito approvata dall'assemblea, anche se la stessa non risulta dal titolo. ECCEZION FATTA PER I TITOLI AZIONARI: è oggi pacifico che anche ai titoli causali è applicabile il principio dell'autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio. Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore NON sono opponibili le eccezioni derivanti da quest'ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate sui rapporti personali. * Ad esempio è pacifico che se il sottoscrittore del prestito obbligazionario non ha versato la somma corrispondente, la società non potrà eccepire tale circostanza al terzo portatore per contestarne il diritto al rimborso del capitale. Titoli rappresentativi di merce ( fede di deposito, polizza a carico,duplicato della lettera di vettura) questi titolo attribuiscono al possessore:
- Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate
- il possesso delle medesime
- il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
Rappresentano strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di COSE DETERMINATE e descritte nel documento.
Quindi, il vettore o il depositario potranno opporre al terzo portatore, che chiede la riconsegna, che la merce indicata nel titolo non gli è stata mai consegnata o è difforme da quella ricevuta per il trasporto o in custodia (eccezioni ex recepto)? E se si, deve ritenersi che per tali titoli di credito non opera il principio di autonomia (insede di esercizio) del diritto cartolare? La risposta affermativa al primo quesito non è pacifica, si ritiene che i
rischiex recepto ricadano sull'emittente del titolo rappresentativo, esposto al risarcimento danni nei confronti del terzopossessore, trattandosi di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. Anche chi propende per la soluzione affermativa ha chiarito che l'opponibilità delle eccezioni ex recepto non contrasta con l'autonomia del rapporto cartolare. Resta fuori contestazione l'inopponibilità del terzo possessore di ogni altra eccezione desunta dalla disciplina convenzionale del rapporto di trasporto o deposito. La circolazione dei titoli di credito. Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è di DISTINZIONE fra TITOLARITÀ del diritto cartolare e la LEGITTIMAZIONE all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il PROPRIETARIO del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il POSSESSORE del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); formediverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.
La qualità di PROPRIETARIO-TITOLARE e di POSSESSORE-LEGITTIMATO di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo si può verificare una DISSOCIAZIONE delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) ed una conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è invece solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario).
Si deve distinguere tra:
- circolazione regolare
- circolazione irregolare.
Circolazione regolare: quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad un altro soggetto in forza di un VALIDO NEGOZIO di trasmissione. Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo ed adempiere alla formalità necessarie per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo