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Diritto commerciale - impresa

Introduzione

1. Produzione, consumo, finanza. Le attività produttive: il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, l’attività d’impresa. In un’economia appena sviluppata ciascun uomo si specializza nella produzione di determinati beni che, per la parte eccedente, scambia con altri beni prodotti da altri uomini. Questi scambi avvengono sul mercato e sono facilitati dall’esistenza della moneta, che non è un bene reale, ma assolve piuttosto una funzione d’intermediazione tra la domanda di beni da parte del consumatore e l’offerta di beni da parte del produttore. La sua creazione inoltre ha fatto sì che, tra le attività dell’uomo rivolte alla soddisfazione dei suoi bisogni (consumo e produzione), vada annoverata anche quella finanziaria, che riguarda appunto la moneta e i problemi che la sua funzione d’intermediazione solleva.

In particolare l’attività di produzione ha assunto nel tempo e nello spazio diverse distinzioni, tra le quali la principalmente adottata negli Stati capitalisti come l’Italia, è quella tra attività di lavoro autonomo e attività di lavoro subordinato; quest’ultima si distingue dalla prima soprattutto perché i beni o i servizi che essa produce vengono imputati giuridicamente non al lavoratore, ma al beneficiario della sua attività lavorativa, il c.d. datore di lavoro. Il lavoratore autonomo, invece, si auto-organizza, e in virtù di un contratto di scambio, destina il risultato della propria attività ad altri, contro il pagamento di un prezzo. D’altra parte, le leggi vigenti in Italia disciplinano il lavoro autonomo distinguendolo in due forme: il lavoro autonomo in senso stretto e l’attività d’impresa, riservando la seconda qualifica alle attività produttive di maggiore importanza, in quanto esercitate in modo non occasionale ma continuativo e abituale, e avvalendosi del lavoro altrui.

2. Il diritto commerciale. Il diritto commerciale si occupa appunto delle attività d’impresa, in quanto detta le regole per garantire e facilitare, ma anche per controllare e indirizzare, il loro svolgimento. Esso, infatti, che da un punto di vista macroeconomico nasce e si sviluppa come espressione del sistema capitalista, ossia di un sistema economico nel quale lo Stato ammette la proprietà anche privata dei beni necessari per la produzione, da un punto di vista microeconomico nasce e si sviluppa come diritto delle attività produttive, e prende il nome dall’attività produttiva in origine più importante, cioè quella dei mercanti.

In Italia ad esempio, sino al 1942 le norme di diritto commerciale di maggiore importanza erano raccolte in uno specifico codice, il codice di commercio del 1882, che si affiancava al codice che raccoglieva le disposizioni di diritto civile, ossia il codice civile del 1865. Accadeva così che i due codici, pur trattando per lo più materie diverse, si trovavano talvolta a disciplinare una stessa materia; in tal caso quindi l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina dipendeva dai risultati dell’applicazione di due criteri, il primo dei quali oggettivo, in quanto faceva dipendere l’applicazione della legge commerciale al posto di quella civile, dalla circostanza che il contratto in questione avesse una qualche caratteristica che consentisse di qualificarlo di tipo commerciale. Il secondo criterio era invece soggettivo, ed era applicabile, in aggiunta al primo, quando una delle parti contraenti esercitava per professione atti di commercio; si trattava perciò di criteri di grande importanza perché per essi la legge del commercio prevaleva, in caso di contrasto, su quella civile.

Peraltro anche la stessa abrogazione del codice di commercio, avutasi in seguito all’emanazione del codice civile del 1942, non deve trarre in inganno e far pensare a una sorta di rivoluzione del nostro ordinamento giuridico; piuttosto si è trattato di una continuazione del processo espansivo del diritto commerciale nella disciplina dei rapporti privatistici; infatti, l’abrogazione del codice di commercio significò sì volontà di unificare il diritto delle obbligazioni e dei contratti, ma anche volontà di unificare secondo i principi della legge commerciale, e non secondo quelli della legge civile.

Parte prima – L’impresa e l’imprenditore

Capitolo primo – I soggetti e le attività

3. L’imprenditore. L’esercizio professionale di attività economica organizzata. L’art. 2082 c.c. definisce imprenditore «chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». Da tale definizione si evincono, quindi, i caratteri che qualificano l’attività imprenditoriale:

  • L’attività economica, intesa come una serie di atti finalizzati a un medesimo scopo (cioè alla creazione o allo scambio di beni o servizi);
  • L’organizzazione dell’attività, ossia l’organizzazione dei fattori della produzione (capitale, proprio o altrui, e lavoro) rivolta al mercato e al mondo esterno (etero-organizzazione). È proprio per tale motivo, quindi, che i liberi professionisti e gli artisti sono considerati imprenditori soltanto se l’esercizio della professione intellettuale avviene all’interno di un’organizzazione produttiva (come nel caso del medico che gestisce una casa di cura);
  • La professionalità, intesa come continuità e abitualità, e non anche come permanenza ed esclusività. Non sarà quindi imprenditore chi esercita occasionalmente un’attività economica organizzata (come, p.e., la costruzione di un edificio per abitazioni civili da parte del libero professionista che dispone di eccedenze liquide); ma lo sarà chi la esercita sia pure con interruzioni (come avviene, p.e., per tutte le industrie stagionali) e chi la esercita come attività secondaria o delega ad altri la gestione;
  • Il fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
  • Lo scopo di lucro, che tuttavia la dottrina dominante ritiene solo requisito naturale e non necessario: se, infatti, nella maggior parte dei casi, l’imprenditore esercita un’attività economica al fine di ricavare i mezzi necessari per il suo sostentamento, non mancano comunque casi in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell’imprenditore (come nel caso di enti pubblici, cioè casse di risparmio, e di imprese mutualistiche, cioè società cooperative e società di mutua assicurazione). Pertanto più che lo scopo di lucro, quello che è essenziale all’imprenditore è l’obiettiva economicità della sua gestione, cioè la capacità di ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi di produzione.

4. Segue. La spendita del nome. L’imprenditore occulto. Imprenditore è, inoltre, colui che compie gli atti dell’impresa (ossia dispone del potere di direzione) assumendo su di sé il rischio (ossia gli effetti attivi e passivi) dei risultati dell’impresa stessa. Queste conclusioni vanno peraltro rimesse in discussione in alcuni casi particolari, cioè quando l’imprenditore si fa sostituire, nel compimento degli atti, da un altro soggetto, il quale può agire secondo due modalità diverse:

  • Spendendo il nome dell’interessato, ossia facendogli acquisire direttamente gli effetti dei propri atti, tramite l’istituto della rappresentanza. In questo caso quindi si ritiene con certezza che ad assumere la qualità d’imprenditore sia il rappresentato;
  • Agendo in nome proprio, ossia acquisendo in proprio gli effetti degli atti compiuti, e ritrasferendoli poi all’interessato. È questo il caso dell’imprenditore occulto, cioè di chi svolge un’attività imprenditrice senza voler apparire, facendo agire in sua vece un prestanome. Questo secondo caso, come si può facilmente notare, suscita molte perplessità circa l’attribuzione della qualifica d’imprenditore e relativa assunzione del rischio; parte della dottrina comunque ritiene che sia il prestanome a ricoprire la qualifica dell’imprenditore, salva la responsabilità in solido con l’imprenditore occulto verso i creditori.

Infine, altro punto controverso è se la qualifica d’imprenditore debba essere riconosciuta anche a chi esercita un’attività illecita, cioè contraria a norme imperative (come nel caso di un’impresa commerciale senza licenza, detta perciò impresa illegale). La dottrina, però, ritenendo che un’impresa illegale possa comunque dar luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi, consente in questo caso l’acquisto della qualità d’imprenditore, ferme restando le conseguenti sanzioni amministrative e penali. Nel caso, invece, d’impresa immorale, cioè di un’attività che abbia un oggetto illecito (come ad es. il traffico di droga), si nega il riconoscimento della qualità d’imprenditore per paura che questo comporti anche l’applicazione di norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi (come quelle della concorrenza sleale).

5. L’impresa come attività e come fatto giuridico in senso stretto. Dal concetto legislativo d’imprenditore deriva altresì quello d’impresa come attività, caratterizzata rispetto alle altre per essere economica, organizzata ed esercitata professionalmente per il mercato. Ciò tuttavia non deve far ritenere che l’impresa sia solo un nome per indicare gli atti che la compongono; al contrario il nostro legislatore disciplina l’attività d’impresa dandone una rilevanza giuridica autonoma, che non la considera nel suo momento statico di organizzazione, ma nella sua dinamicità. L’impresa, infatti, non si differenzia solo dall’imprenditore, che ne è il titolare, ma anche dall’azienda, definita come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e dall’istituzione, intesa come organizzazione di persone fondata su un rapporto di gerarchia e di cooperazione tra i suoi membri in funzione di uno scopo comune.

6. Le diverse specie d’imprenditore e i loro statuti. Il legislatore, peraltro, non prevede una stessa disciplina per tutti gli imprenditori; piuttosto prevede che, accanto a un gruppo di norme di generale applicabilità (raccolte nel c.d. statuto generale), ci siano gruppi di norme (raccolte nei c.d. statuti speciali) che si applicano soltanto a determinate specie di imprenditori. Il legislatore, infatti, distingue gli imprenditori, a seconda della natura dell’attività d’impresa, in imprenditori agricoli e imprenditori commerciali, e a seconda della dimensione dell’organizzazione dell’impresa, in piccoli imprenditori e grandi imprenditori.

La ragione della mancanza di una disciplina uguale per tutte le attività d’impresa è duplice; il legislatore del ’42, infatti:

  • Non ha applicato agli imprenditori agricoli buona parte delle norme che disciplinano gli imprenditori commerciali perché queste norme sono nate per rispondere ad esigenze, come la tutela del credito, fortemente sentite solo dalla classe mercantile;
  • Non ha applicato ai piccoli imprenditori commerciali buona parte delle norme che disciplinano il grande imprenditore commerciale perché molte di queste norme presuppongono un soggetto che, nello svolgimento della sua attività economica, crea una fitta rete di rapporti giuridici soprattutto di natura debitoria.

Infine, anche la natura del soggetto imprenditore, soprattutto il suo essere imprenditore individuale o imprenditore collettivo, imprenditore privato o imprenditore pubblico, incide sulla disciplina applicabile; infatti, ad esempio, gli enti pubblici, anche se esercitano un’attività commerciale, sono esclusi, al pari degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori, dalla procedura fallimentare.

7. L’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale. Per segnare i confini dell’impresa agricola, il legislatore, nell’art. 2135 c.c., ha distinto le attività agricole in due grandi categorie:

  • Le attività agricole principali (dette anche essenziali), ossia quelle rivolte alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all’allevamento di animali, ossia quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di piante o di animali e che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
  • Le attività agricole per connessione, ossia quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda agricola. Peraltro la dottrina prevalente, considerando tale elencazione meramente esplicativa, ritiene che alle attività agricole connesse direttamente definite dalla norma (dette perciò tipiche), si possa contrapporre una seconda categoria di attività connesse, ossia quelle atipiche (come ad es., la raccolta di funghi). In generale quindi, può essere considerata connessa, ogni attività, diversa da quella principale, qualora sia esercitata dallo stesso soggetto che esercita un’attività agricola principale (connessione soggettiva) e qualora si presenti con carattere di accessorietà rispetto a un’attività agricola principale (connessione oggettiva).

Inoltre, con la recente riforma dell’art. 2135, il legislatore ha incluso nella categoria degli imprenditori agricoli anche le loro cooperative e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, o quando forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. La nozione di imprenditore agricolo è quindi molto importante perché da essa si desume, attraverso un criterio negativo, il concetto di imprenditore commerciale; si ritiene, infatti, che è imprenditore commerciale ogni imprenditore che svolga un’attività economica organizzata diversa dall’attività agricola. In particolare, ai sensi dell’art. 2195 c.c., sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

  • Attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
  • Attività intermediarie nella circolazione di beni;
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Attività bancarie e assicurative;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Peraltro, poiché le ultime tre attività altro non sono se non la specificazione delle prime due, si è tratta la conseguenza che gli elementi che individuano e distinguono l’impresa commerciale da quella agricola sono tutti racchiusi nel carattere industriale dell’attività di produzione di beni o servizi e nel carattere intermediario dell’attività di scambio. Tuttavia, proprio in virtù di tale conclusione è nato il problema dell’impresa civile: parte della dottrina ritiene, infatti, che l’imprenditore civile, svolgendo un’attività di produzione di servizi non definibile come attività industriale, non è assoggettabile alla disciplina dell’imprenditore commerciale (di conseguenza non fallirebbe); secondo la dottrina dominante invece non esiste una terza categoria di imprese civili, in quanto la dicotomia impresa agricola – impresa commerciale esaurisce già ogni possibile tipo di impresa.

8. Il piccolo imprenditore. Secondo l’art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Come si può facilmente notare, nella prima parte di tale articolo vengono nominate le tre figure tipiche di piccoli imprenditori; la seconda parte contiene invece il requisito generale che un imprenditore deve soddisfare per essere qualificato piccolo, ossia quello della prevalenza del lavoro suo e dei suoi familiari rispetto al capitale proprio e al lavoro altrui (pertanto ad es., un gioielliere non può essere considerato piccolo imprenditore, a causa dell’ingente capitale investito nella propria impresa).

9. Il coltivatore diretto del fondo e l’artigiano nella legislazione speciale. Il coltivatore diretto del fondo è definito, sia pure indirettamente dall’art. 1647 c.c., come colui che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per le singole zone o colture, possono essere determinate”, e rappresenta la specie dalla quale è iniziato quel processo di progressiva divaricazione tra la figura codicistica di piccolo imprenditore e l’interpretazione che di essa è stata data dalla legislazione speciale, la quale si è preoccupata di quantificare l’avverbio “prevalentemente”. Con un susseguirsi di leggi si è, infatti, giunti ad affermare che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non debba essere inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. Tuttavia, chi ha dato luogo a dibattiti considerevoli...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paola Mero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dell'Atti Gabriele.
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