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A. SESTINO, UNIBA
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struttura pubblica dell’ente e già è un buon punto per escluderne l’applicazione per analogia agli altri casi.
Poi, anche perché soprattutto il 2201 parla di esonero da iscrizione, non menzionando proprio, neppure per
gli enti pubblici l’esonero degli stessi dall’intero statuto dell’imprenditore commerciale. Si conclude
correttamente perciò che le associazioni e fondazioni esercenti attività commerciale, in forma d’impresa
diventino sempre imprenditore commerciale e esposte al fallimento, senza operare distinzioni sul fatto che
l’attività svolta sia caratterizzante o strumentale al fine ideale per cui l’associazione o fondazione è nata.
Problema più complesso si ha nell’ambito dell’associazione non riconosciuta, sul fatto che comporti il suo
fallimento anche il fallimento degli associati illimitatamente responsabili. Dalla legge fallimentare
ricaviamo che il fallimento di un’impresa collettiva senza scopo di lucro, non comporta il fallimento di chi
risponde illimitatamente per le relative obbligazioni.
14. Impresa sociale
Da tempo si era avvertita l’esigenza di un quadro di regole più compiuto per le imprese gestite senza scopo
di lucro in settori di utilità sociale. A questa esigenza si è risposto con la disciplina dell’ ‘’impresa sociale’’.
‘’Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private […] che esercitano in via
stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi di
utilità sociale’’. I beni di cui nella disposizione sono determinati e dettagliati nella stessa legge.
Ulteriore elemento caratterizzante dell’impresa sociale è ‘’l’assenza di scopo di lucro ‘’, ma è opportuno
precisare che l’impresa sociale è impresa ai sensi del 2082 c.c. ed è tenuta ad operare con metodo
economico. Nulla vieta inoltre che l’esercizio dell’attività imprenditoriale produca un avanzo dei ricavi sui
costi, ma vietata è l’auto-‐destinazione dei risultati. Utili e avanzi sono infatti da reinvestire nell’attività
statutaria o a incremento del patrimonio. Il patrimonio dell’ente poi è indisponibile, infatti non può essere
usato né durante l’esercizio di impresa, né allo scioglimento, infatti sopraggiunto lo scioglimento stesso
non sarà distribuito tra coloro che ne fanno parte, ma dovrà essere devoluto a fondazioni, organizzazioni
non lucrative, fondazioni ecclesiastici etc.
È poi possibile costituirsi in un qualsiasi tipo di forma societaria, sebbene non si persegua scopo lucrativo, e
più imprese sociali possono poi tra loro unirsi al fine di formare un gruppo di imprese.
Non sono imprese sociali le amm.ni pubbliche, organizzazioni che erogano beni e servizi per i propri
associati.
L’impresa sociale non è quindi un nuovo tipo di ente diverso dai previsti e regolati, ma una qualifica o
caratterizzazione che gli enti di diritto privato come fondazioni, associazioni etc possono avere a certe
condizioni, e che comporta l’applicazione di una disciplina speciale.
Altro privilegio concesso alle imprese sociali è la possibilità di limitare a certe condizioni al responsabilità
patrimoniale dei partecipanti, anche quando la forma impiegata prevedrebbe di norma invece la
responsabilità illimitata di costoro (ad esempio una snc).
Le imprese sociali sono poi soggette a regole speciali per quanto riguarda l’applicazione dello statuto
dell’imprenditore commerciale. Indipendente dalla natura agricola o commerciale essere devono:
a) iscriversi in una sezione apposita del registro delle imprese
b) redigere le scritture contabili
c) in caso di insolvenza, sono assoggettate a liquidazione coatta e non a fallimento
Le organizzazioni che intendano assumere la qualifica di ‘impresa sociale’ si costituiranno per ‘atto
pubblico’ osservando le disposizioni in merito all’atto costitutivo. Ovvero esso dovrà contenere:
a) oggetto sociale, individuandolo tra le attività di utilità sociale riconosciute dalla legge
b) assenza lucro
c) denominazione ente
d) requisiti e nomina dei componenti delle cariche sociali
e) ammissione e esclusione dei soci A. SESTINO, UNIBA
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f) forme coinvolgimento di lavoratori e destinatari dell’attività di impresa
L’atto costitutivo poi dovrà prevedere un sistema di controlli fondato sulla distinzione tra controllo
contabile affidato a uno o più revisori contabili, iscritti nel registro del Consiglio dei dottori commercialisti
e il controllo di legalità sulla gestione affidato a uno o più sindaci. Ai sindaci spetterà anche il compito di
vigilare sull’osservanza delle finalità sociali ed è riconosciuto il potere di ispezione in qualsiasi momento e
chieder notizie agli amministratori.
Le imprese sociali sono sottoposte a vigilanza del Ministero del lavoro, che può procedere a ispezione e
dispone la perdita della qualifica in due circostanze: se rileva assenza di condizioni per il riconoscimento
(natura di ente privat