Andrea Sestino
Università degli studi di Bari
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
A. SESTINO, UNIBA
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Capitolo 1 – L’imprenditore
1. Sistema legislativo, imprenditore e imprenditore commerciale
Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota attorno la figura
dell’imprenditore. Questo è definito dall’articolo 2082 del Codice Civile.
Il codice però non fornisce una disciplina unitaria. Infatti, nell’articolo gli imprenditori sono classificabili in
base a tre categorie diverse differenti per:
a) l’oggetto dell’impresa, che determina la differenza tra imprenditore agricolo e commerciale
b) la dimensione dell’impresa, che determina la differenza tra piccolo e medio imprenditore
c) la natura dell’oggetto dell’impresa, che determina la differenza tra impresa individuale, impresa in
forma di società, impresa pubblica.
I criteri non sono però a sé stanti. Tutti e tre servono a caratterizzare un imprenditore che potrà per
esempio essere commerciale, grande e individuale.
Il codice civile detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori e sono le norme che
si riferiscono all’imprenditore o all’impresa senza ulteriori specificazioni e rientrano nello Statuto generale
dell’imprenditore, che comprende la disciplina del’azienda, della concorrenza, dei concorsi ed alcuni
contratti.
Possiamo identificare poi uno Statuto dell’imprenditore commerciale, che integrando il generale di cui
alcuni ambiti rientrano nella disciplina dell’imprenditore non commerciale (società) ed altri nel
commerciale (piccolo o pubblico che sia).
Nello statuto dell’imprenditori commerciale, rientrano comunque elementi come iscrizione nel registro
dell’imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, scritture contabili e fallimento e le altre
procedure concorsuali.
Poche sono le norme relative invece a imprenditore agricolo o piccolo imprenditore, la cui rilevanza serve
perlopiù a limitare gli ambiti d’azione dell’imprenditore commerciale. Anche la differenza tra impresa
individuale, società, impresa pubblica è rilevante. Infatti le società diverse dalla società semplice, sono
dette società commerciali e sono tenute all’iscrizione nel registro dell’imprese pure se la loro attività
economica non è a fini commerciali. Con la riforma del diritto commerciale del 2006 è stata soppressa la
riforma secondo cui le società non potevano mai essere considerate piccoli imprenditore.
Il sistema delineato quindi dal legislatore del 1942 non è certo ideale per linearità e chiarezza, ma occorre
analizzarlo attentamente.
2. Nozione generale di ‘imprenditore’.
‘’E’ imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi’’ (Art. 2082 C.C.)
Tale nozione ovviamente richiama al concetto economico di imprenditore. Né diversamente poteva
essere, dato che nel definire un concetto della realtà economica il legislatore non poteva far altro che
ispirarsi alla stessa. Ciò non significa che ci sia però coincidenza tra ‘’nozione giuridica’’ e ‘’nozione
economica’’.
Dal punto di vista economico, infatti, si analizza la funzione svolta dai diversi attori della vita economica e
la loro reciproca posizione nel sistema di produzione e di distribuzione della ricchezza. Gli economisti
quindi descrivono la funzione dell’imprenditore come colui che nel processo economico svolge la funzione
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intermediaria tra chi dispone dei fattori produttivi necessari e chi domanda beni e servizi. Nello
svolgimento di quest’attività (processo produttivo), questo guida con tecniche economiche e dirige i lavori
(funzione organizzativa) assumendo su di se il rischio che i costi sopportati non remunerino le entrate
future (rischio d impresa) per la mancanza di domanda o per particolari situazioni del mercato.
Al fine di applicare però la disciplina dell’imprenditore è necessario individuare requisiti minimi necessari e
sufficienti. E’ difatti questo il compito del legislatore.
Dall’articolo 2082 si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da un’unica funzione)
ed è un’attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da
modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Altri requisiti non sono
espressamente richiesti.
Si discute infatti su altre qualifiche che debbano risultare, come per esempio l’intento dell’imprenditore di
ricavare un profitto dall’esercizio dell’attività svolta (scopo di lucro), la destinazione al mercato dei beni e
servizi, la liceità dell’attività svolta.
Le nozioni del 2082 inoltre sanciscono la ‘definizione civilistica’ dell’imprenditore e quindi riguardano
l’applicazione delle norme di diritto privato che fanno riferimento all’impresa e all’imprenditore. I requisiti
sono solo ‘tendenzialmente’ coincidenti con gli altri fissati dall’ordinamento nazionale (es. leggi tributarie),
o internazionale (es. legislazione UE). Quindi può capitare che le definizioni di imprenditore siano plurime,
cosi come per l’impresa. Non esiste una nozione di impresa, ma un’insieme di nozioni, che devono essere
analizzate e sono dettate in funzione degli specifici interessi che si stanno considerando.
3. L’attività produttiva.
L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi,
indipendentemente dal tipo di bene/servizio offerto e indipendentemente dai bisogni che essi soddisfano.
Infatti è intesa attività di scambio anche il trasferimento nello spazio e/o nel tempo.
Ricorrendo gli altri requisiti essenziali richiesti, infatti è ad esempio impresa anche la produzione di servizi
di natura assistenziale, culturale o ricreativa (si pensi alle case di cura, convitti, istituti di istruzione privata,
imprese di spettacoli pubblici teatrali, sportivi).
[Attività di impresa e godimento]
È anche irrilevante che l’attività produttiva possa essere attività di godimento o di amministrazione di
determinati beni. Certo, non è impresa l’attività di mero e semplice godimento, come ad esempio un
proprietario di immobili che ne gode i frutti affittandolo. Non c’è però incompatibilità tra attività di
godimento e di impresa.
Cosi è per esempio è attività di godimento e produttiva, quella del proprietario di un fondo agricolo che
destini lo stesso a coltivazione. In primo luogo gode dei frutti del suo terreno, ricavando poi ‘nuovi’ beni
che si aggiungono al valore dei pre-‐esistenti. È godimento ancora l’attività di un proprietario di un
immobile che lo adibisca ad albergo, pensione, residence. In tal senso infatti dovrà provvedere
all’erogazione di servizi come la biancheria, la pulizia, e magari la ristorazione.
[Godimento, attività di investimento/finanziamento]
È ancora godimento o amministrazione come attività, l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella
compravendita degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con intenti di investimento o
speculazione, nella concessione di finanziamenti a terzi. Gli atti di investimento, speculazione e
finanziamento, quando sono coordinati in serie in modo da configurare un’attività unitaria possono
originare un impresa (commerciale), al sussistere però di altri requisiti di organizzazione e professionalità
(si pensi agli ‘Intermediari Finanziari’).
Tra le imprese commerciali devono essere incluse anche le cosiddette Holding. A. SESTINO, UNIBA
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Queste sono società che hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo
in altre società con finalità di direzione, coordinamento e di finanziamento della loro attività dando origine
cosi al fenomeno dei gruppi di società.
Quando le attività di finanziamento, investimento o speculazione sono svolte da una persona fisica anziché
da una società, non è facile stabilire in concreto se gli atti siano coordinati e ci sia attività in senso proprio.
Ma qualora
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