Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CC)
La srl è ancora considerata una società di capitali poiché le persone dei scoi non rilevano per la loro
capacità di solvenza, e ciò in ragione de regime di responsabilità delle azioni sociali. Il riferimento alle
società di persone non è fatto quindi per contrapporre le società con responsabilità illimitata e quelle con
responsabilità limitata e tanto meno per far rientrare la srl nel novero di quelle con autonomia patrimoniale
imperfetta.
. Serve per chiarire, che essa è un modello disciplinato in modo da far emergere con maggiore nettezza la
rilevanza dlela persona del socio o dei soci, e questo tanto sul piano di alcune disposizioni inderogabili
(come ad esempio la presenza di un più stringente obbligo fiduciario tra i soci), oltre che sul piano
dell’autonomia statutaria.
In questo senso chiarissima è la Relazione ove si spiega significativamente che la srl ‘’come già avvenuto in
altri ordinamenti, cessa di presentarsi come una piccola spa ed abbandona la tradizione, caratterizzandosi
invece come una società personale, la quale pur godendo della responsabilità limitata può essere sottratta
alla rigidità di disciplina della spa’’.
120. Rilevanza della persona del socio ed atto costitutivo
A. Sestino 91
Lo slogan della ‘’società di persone a responsabilità limitata’’, si giustifica anche alla luce del fatto che
l’autonomia delle parti del rapporto è libera di organizzare e disciplinare la società anche come se
praticamente fosse una società di persone. Ad esempio, tutti i soci potranno per statuto essere
amministratori e il loro potere di gestione potrà esplicarsi congiuntamente o disgiuntamente; le decisioni
dei soci potranno quasi sempre essere prese fuori da un procedimento assembleare e quindi con tecniche
non collegiali; il trasferimento della partecipazione potrà essere subordinato al gradimento o meno dei
soci.
Merita subito di essere segnalata, proprio per il carattere puramente personale che si evidenzia, la
possibilità di prevedere nell’atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. Il
socio escluso avrà diritto ad ottenere ‘’il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio
sociale’’, avrà diritto cioè alla liquidazione della sua quota sulla base del valore di mercato. Tale rimborso
potrà avvenire con le uguali modalità previste per il recesso: cioè attraverso l’acquisto della quota da parte
degli altri soci o di un terzo, ovvero attraverso l’uso di riserve disponibili e il correlativo annullamento della
partecipazione dell’escluso, ma senza riduzione del capitale. Ne discende che, escluso un socio, e non
procedutisi all’acquisto della sua partecipazione al valore di mercato, né essendovi sufficienti riserve
disponibili, la società dovrà essere posta in liquidazione e al diritto di liquidazione della quota, si sostituisce
il diritto alla quota di liquidazione.
Esistono poi Clausole di arbitraggio, cioè al pari delle società di persone, si può prevedere che la riduzione
dei contrasti sulla gestione possa essere affidata al ricorso ad un arbitratore.
Pure particolare significativo, è notare come l’atto costitutivo della srl possa prevedere il regime residuale
della singola società per quanto non espressamente disposto dalla legge e dall’atto, cioè un rinvio alla
disciplina delle snc o a quella delle spa: nel primo caso si accentuerà il carattere personale della società, nel
secondo lo si ridurrà. Nell’uno o nell’altro caso, fornendo all’interprete un modello legale, non è
completamente esaustivo: in questo senso appare significativa la circostanza che clausole di ‘chiusura’
sono state inserite nelle legislazioni straniere per questo tipo di società.
Le ampie potenzialità dell’autonomia negoziale, tese ad esaltare il carattere personale del modello, fanno
poi si che in una srl possa prevedersi come statuizione dell’atto costitutivo, e quindi con rilievo ad efficacia
genuinamente socialei, quasi tutto ciò che in una spa deve invece ritenersi confinato sul piano dei patti
parasociali.
In conclusione la srl è nel sistema della riforma del 2003 un modello nettamente distinto, sia dalla spa per
l’esaltazione del carattere personal,e sia per il riconoscimento di maggior spazio nell’autonomia negoziale
si tratta quindi di un tipo societario nuovo non solo rispetto alla spa ma proprio rispetto alla srl
originariamente disciplinata.
Riguardo il contenuto necessario dell’atto costituito di srl, esso non differisce sostanzialmente da quello
della spa,se non per alcune particolarità (denominazione, capitale sociale minimo, ripartizioni delle
funzioni tra i soci, sistema di amm.ne, etc). per quanto riguarda invece la struttura, nelle srl, l’atto risulterà
normalmente l’unico ‘’contesto documentale’’, essendo poco diffusa la prassi come nelle &nb