1. Caratteri generali, nozioni e tipologie
2. L’organizzazione delle società di persone
3. Le vicende delle società di persone
5. Le società azionarie
1. Disciplina delle azioni
2. Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati
3. Assemblea dei soci. Patti parasociali
4. Amministrazione e controlli
5. Società in accomandita per azioni
6. Società a responsabilità limitata
1. Disposizioni generali, conferimenti e quote
2. Decisioni dei soci. Amministrazione e controllo
7. Cenni ai gruppi di società
8. Costituzione
9. Modificazioni statutarie e recesso
10. Trasformazione, fusione e scissione
11. Scioglimento e liquidazione
12. Le società cooperative
Andrea Sestino
Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
A. Sestino 1
Capitolo 1 – Caratteri generali, nozioni e tipi
1. Introduzione
Il diritto delle società costituisce tradizionalmente una parte del diritto commerciale. Una separata analisi
del diritto delle società trova giustificazione non solo nel carattere di notevole articolazione e complessità
che la materia ha assunto, dal momento in cui s’è incrementata con la riforma del 2003 del diritto
societario, ma anche in ragione di un uso sempre più esteso dei modelli societari anche in ambiti estranei
previsti dal codice civile.
2. Inquadramento storico
L’istituto delle società non è da sempre appartenuto al diritto commerciale: un contratto di società era
infatti conosciuto e usato ben prima che si creasse un corpo organico di disposizioni relative al commercio.
Per il diritto romano classico la ‘societas’ era il contratto consensuale con cui due o più persone si
obbligavano a mettere in comune beni o opere per il raggiungimento di un fine comune, originando sia
società di godimento che di esercizio.
La societas è sopravvissuta sino alla società civile del codice civile italiano del 1865, come contratto che
però produceva effetti solo tra le parti. La società aveva allora una valenza meramente interna, posto che il
vincolo obbligatorio assunto dai soci restava irrilevante nei confronti dei terzi, i quali potevano al più
acquistare o contrarre con i singoli soci. Conseguentemente non si riconnetteva alla società un patrimonio
autonomo, né poteva essere riconosciuta alcuna forma di autonomia patrimoniale, ma si riduceva a un
contratto costitutivo di ‘comunione dei beni’.
Risale invece al Medio evo la ‘commenda’, cioè l’antecedente storico delle società in accomandita
semplice, che però acquista solo intorno al quindicesimo secolo un peso esterno: la compagnia,
corrispondente all’attuale società in nome collettivo, sorta posteriormente alla commenda, ma con
carattere reale e proprio come ad esempio il riconoscimento di un patrimonio sociale distinto da quelli dei
soci. Nascono poi le forme più antiche di società per azioni caratterizzate dalla presenza di quote
liberamente trasmissibili (es. Banco di San Giorgio).
Nel sistema anteriore dell’attuale codificazione, la società veniva disciplinata sia nel codice del 1865 che da
codice di commercio del 1882. Nel codice civile oltre ad una definizione generale di società, venivano
disciplinane tanto le società universali tanto quelle particolari. Queste ultime potevano essere società di
godimento (avevano ad oggetto determinate cose, e il loro uso e i frutti che se ne potevano trarre), o
società di esercizio (basate su un contratto, con cui più persone esercitavano impresa, nell’esercizio di
mestieri, etc).
Nel codice di commercio erano disciplinate alcune società particolari di esercizio, aventi ad oggetto uno o
più atti di commercio. Erano denominate società commerciali, per distinguerle da tutte le altre dette
società civili. Le società commerciali erano a loro volta divise in società in nome collettivo, società in
accomandita semplice, società anonima (sia società anonima per azioni, sia società anonima per quote).
La codificazione del 1942 segna l’abbandono di questo sistema, nel quale convivevano due diverse
discipline (codice civile e codice di commercio), ed esso venne sostituito da un’unica disciplina dei rapporti
tra privati, racchiusa in un uno codice, il codice civile vigente, oltre che in leggi speciali.
Nel nuovo sistema, la distinzione tra società civile e commerciale non aveva più ragione di essere tale: il
legislatore infatti da un lato soppresse la figura della società civile, e dall’altro estese a tutte le società la
soggettività giuridica, principale connotato delle società commerciali.
Delle tre specie di società commerciali, solo la snc, sopravvisse inalterata. La società in accomandita fu
disciplinata in ‘semplice’ e ‘per azioni’.
Al di la delle nuove suddivisioni, il legislatore intese la società come ‘’forma di esercizio collettivo di attività
economica produttiva e normalmente di un’attività economica organizzata durevolmente ad impresa’’,
come definito dalla Relazione che accompagna il codice, e di tale forma detta all’art. 2247 la nozione
A. Sestino 2
generale: ‘’Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in
comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili’’.
La codificazione del 1942 non arrestò il (continuo) processo di trasformazione del diritto societario. Già
verso la fine degli anni cinquanta ci furono proposte di riforme, ma solo nel 1974 si ebbe una ‘Miniriforma’
delle società, con le quali si disegnò un articolato sistema per società con azioni quotate in borsa e si
posero le basi per la disciplina del mercato finanziario. Nel frattempo il C.c. veniva modificato per attuare
anche le disposizioni comunitarie in materia di società.
Mentre gli anni Novanta si caratterizzarono per molte leggi speciali relative al diritto societario e mercato
finanziario, nasce infatti il TUF (Testo unico in materia di intermediazione e finanza), dagli anni 2000 ed in
particolare nel 2003 si assistette ad un’ampia campagna di riforma del diritto societario, grazie alla delega
al governo per riformare il diritto societario stesso, datagli nel 2001.
Allora, i modelli del 1942 si mostrarono come s’è visto da subito efficaci per una loro utilizzazione, e
segnatamente ad un uso di quei modelli ben oltre l’ambito ricompreso dal codice civile.
3. La nozione di società
Si è detto come l’articolo 2247 C.c. sancisce che ‘’con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
La definizione, è tuttora vigente, ma è riferita solo al contratto di società, e dunque non esaurisce la
nozione generale di società, che è in un certo senso indifferente al modo con cui essa viene ad esistere,
vuoi con un contratto, vuoi con un negozio giuridico unilaterale (per le sole spa e srl), vuoi ancora con un
provvedimento legislativo o amministrativo.
Ciò nonostante la definizione dell’art. 2247 mantiene anzitutto un significato descrittivo nella parte in cui
indica i tratti normalmente ricorrenti del fenomeno societario. La società è infatti caratterizzata da tre
elementi individuati, cioè i conferimenti di beni o servizi effettuati dai soci, tramite i quali si dota la società
di patrimonio proprio; l’esercizio in comune dell’attività; lo scopo di dividerne gli utili ovvero di ripartire il
guadagno tra i soci.
Tradizionalmente si afferma pertanto che la compresenza di detti elementi sia condizione necessaria e
sufficiente per individuare una società.
I conferimenti dei beni o servizi, sono le prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci a favore
della società destinate a costruire il nucleo originario del patrimonio sociale. I soci effettuano apporto in
denaro, beni in natura, crediti o prestazioni d’opera a favore della società, che acquisisce quindi la titolarità
dei beni o dei diritti oggetto di conferimento, non dandosi luogo in nessun momento della
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