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CC)  

La   srl   è   ancora   considerata   una   società   di   capitali   poiché   le   persone   dei   scoi   non   rilevano   per   la   loro  

capacità   di   solvenza,   e   ciò   in   ragione   de   regime   di   responsabilità   delle   azioni   sociali.   Il   riferimento   alle  

società  di  persone  non  è  fatto  quindi  per  contrapporre  le  società  con  responsabilità  illimitata  e  quelle  con  

responsabilità  limitata  e  tanto  meno  per  far  rientrare  la  srl  nel  novero  di  quelle  con  autonomia  patrimoniale  

imperfetta.  

 

.   Serve   per   chiarire,   che   essa   è   un   modello   disciplinato   in   modo   da   far   emergere   con   maggiore   nettezza   la  

rilevanza   dlela   persona   del   socio   o   dei   soci,   e   questo   tanto   sul   piano   di   alcune   disposizioni   inderogabili  

(come   ad   esempio   la   presenza   di   un   più   stringente   obbligo   fiduciario   tra   i   soci),   oltre   che   sul   piano  

dell’autonomia  statutaria.  

In   questo   senso   chiarissima   è   la   Relazione   ove   si   spiega   significativamente   che   la   srl   ‘’come   già   avvenuto   in  

altri   ordinamenti,   cessa   di   presentarsi   come   una   piccola   spa   ed   abbandona   la   tradizione,   caratterizzandosi  

invece   come   una   società   personale,   la   quale   pur   godendo   della   responsabilità   limitata   può   essere   sottratta  

alla  rigidità  di  disciplina  della  spa’’.  

 

 

120.  Rilevanza  della  persona  del  socio  ed  atto  costitutivo  

A.  Sestino   91  

 

Lo   slogan   della   ‘’società   di   persone   a   responsabilità   limitata’’,   si   giustifica   anche   alla   luce   del   fatto   che  

l’autonomia   delle   parti   del   rapporto   è   libera   di   organizzare   e   disciplinare   la   società   anche   come   se  

praticamente   fosse   una   società   di   persone.   Ad   esempio,   tutti   i   soci   potranno   per   statuto   essere  

amministratori  e  il  loro  potere  di  gestione  potrà  esplicarsi  congiuntamente  o  disgiuntamente;  le  decisioni  

dei  soci  potranno  quasi  sempre  essere  prese  fuori  da  un  procedimento  assembleare  e  quindi  con  tecniche  

non   collegiali;   il   trasferimento   della   partecipazione   potrà   essere   subordinato   al   gradimento   o   meno   dei  

soci.  

Merita   subito   di   essere   segnalata,   proprio   per   il   carattere   puramente   personale   che   si   evidenzia,   la  

possibilità   di   prevedere   nell’atto   costitutivo   specifiche   ipotesi   di   esclusione   per   giusta   causa   del   socio.   Il  

socio  escluso  avrà  diritto  ad  ottenere  ‘’il  rimborso  della  propria  partecipazione  in  proporzione  al  patrimonio  

sociale’’,  avrà  diritto  cioè  alla  liquidazione  della  sua  quota  sulla  base  del  valore  di  mercato.  Tale  rimborso  

potrà   avvenire   con   le   uguali   modalità   previste   per   il   recesso:   cioè   attraverso   l’acquisto   della   quota   da   parte  

degli   altri   soci   o   di   un   terzo,   ovvero   attraverso   l’uso   di   riserve   disponibili   e   il   correlativo   annullamento   della  

partecipazione   dell’escluso,   ma   senza   riduzione   del   capitale.   Ne   discende   che,   escluso   un   socio,   e   non  

procedutisi   all’acquisto   della   sua   partecipazione   al   valore   di   mercato,   né   essendovi   sufficienti   riserve  

disponibili,  la  società  dovrà  essere  posta  in  liquidazione  e  al  diritto  di  liquidazione  della  quota,  si  sostituisce  

il  diritto  alla  quota  di  liquidazione.  

 

Esistono   poi   Clausole   di   arbitraggio,   cioè   al   pari   delle   società   di   persone,   si   può   prevedere   che   la   riduzione  

dei  contrasti  sulla  gestione  possa  essere  affidata  al  ricorso  ad  un  arbitratore.  

 

Pure  particolare  significativo,  è  notare  come  l’atto  costitutivo  della  srl  possa  prevedere  il  regime  residuale  

della   singola   società   per   quanto   non   espressamente   disposto   dalla   legge   e   dall’atto,   cioè   un   rinvio   alla  

disciplina  delle  snc  o  a  quella  delle  spa:  nel  primo  caso  si  accentuerà  il  carattere  personale  della  società,  nel  

secondo   lo   si   ridurrà.   Nell’uno   o   nell’altro   caso,   fornendo   all’interprete   un   modello   legale,   non   è  

completamente   esaustivo:   in   questo   senso   appare   significativa   la   circostanza   che   clausole   di   ‘chiusura’  

sono  state  inserite  nelle  legislazioni  straniere  per  questo  tipo  di  società.  

 

Le   ampie   potenzialità   dell’autonomia   negoziale,   tese   ad   esaltare   il   carattere   personale   del   modello,   fanno  

poi   si   che   in   una   srl   possa   prevedersi   come   statuizione   dell’atto   costitutivo,   e   quindi   con   rilievo   ad   efficacia  

genuinamente   socialei,   quasi   tutto   ciò   che   in   una   spa   deve   invece   ritenersi   confinato   sul   piano   dei   patti  

parasociali.  

In  conclusione  la  srl  è  nel  sistema  della  riforma  del  2003  un  modello  nettamente  distinto,  sia  dalla  spa  per  

l’esaltazione   del   carattere   personal,e   sia   per   il   riconoscimento   di   maggior   spazio   nell’autonomia   negoziale  

si   tratta   quindi   di   un   tipo   societario   nuovo   non   solo   rispetto   alla   spa   ma   proprio   rispetto   alla   srl  

originariamente  disciplinata.  

 

Riguardo   il   contenuto   necessario   dell’atto   costituito   di   srl,   esso   non   differisce   sostanzialmente   da   quello  

della   spa,se   non   per   alcune   particolarità   (denominazione,   capitale   sociale   minimo,   ripartizioni   delle  

funzioni   tra   i   soci,   sistema   di   amm.ne,   etc).   per   quanto   riguarda   invece   la   struttura,   nelle   srl,   l’atto   risulterà  

normalmente   l’unico   ‘’contesto   documentale’’,   essendo   poco   diffusa   la   prassi   come   nelle &nb

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A.A. 2014-2015
167 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andreasestino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dell'Atti Gabriele.