Gli organismi di cooperazione aziendale
I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi sono, secondo la definizione legislativa (2602, nel testo dettato dalla l. 10 maggio 1976, n. 377), contratti con i quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Questa prima definizione è molto generica in quanto il legislatore non definisce né "l’oggetto" della disciplina, che gli imprenditori possono darsi attraverso il contratto di consorzio, né il fine dello "svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" da parte dell’organizzazione comune.
Il testo originario dell’articolo 2602 (consorzi definiti come "contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune") era configurato in modo tale che l’opinione prevalente attribuiva ai consorzi natura prevalentemente anti-concorrenziale, e perciò lo scopo era quello di mantenere alti i prezzi di vendita dei beni e servizi delle imprese consorziate.
Attraverso quest’interpretazione i consorzi erano visti come sotto-tipi qualificati di cartello, in quanto contratti stipulati tra concorrenti per la reciproca ripartizione della concorrenza con un’organizzazione comune. Accanto a quest’opinione però ce n’è anche una che vedeva i consorzi come contratti possibili non solo tra concorrenti, ma anche tra attività complementari in modo da abbattere i costi di produzione grazie a delle possibili sinergie.
Il legislatore nel nuovo testo dell’art. 2602 ha voluto valorizzare l’aspetto del rafforzamento del tessuto produttivo, senza, però, preoccuparsi dell’aspetto negativo derivante dall’organizzazione comune a fini anti-concorrenziali.
Il consorzio può assolvere sia una funzione anti-concorrenziale (art. 2603: controllo delle quote prodotte dai consorziati) che una funzione di cooperazione inter-aziendale (produzione di beni o servizi per il consumo degli stessi consorziati). Nell’ultimo caso non è chiaro se i beni e i servizi siano destinati ai soli consorziati ad un prezzo di costo, e quindi ad uno scopo mutualistico, oppure se sia possibile anche la vendita a terzi ad un prezzo superiore a quello di costo, e quindi di provvedere anche ad uno scopo lucrativo.
Normalmente il contratto di consorzio è stipulato tra imprenditori, ma nulla vieta che a stipulare questo tipo di contratto siano più imprenditori agricoli per la disciplina o per lo svolgimento delle loro attività d’impresa.
Disciplina generale del contratto di consorzio (art. 2602-2611)
Art. 2603 Il contratto di consorzio è un contratto formale: deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
- Deve indicare: L’oggetto e la durata del contratto;
- Gli obblighi dei consorziati;
- Le condizioni che regolano l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei consorziati.
Art. 2604 Il nuovo testo non pone un limite alla durata del contratto di consorzio tranne che in 2 casi:
- Nel caso la durata non sia indicata nel contratto (allora limite decennale);
- Ai consorzi aventi oggetto anticoncorrenziale si applica l’art. 2596 che pone un limite massimo di 5 anni.
Secondo l’art. 2607 non è consentito modificare il contratto di consorzio se non con il consenso di tutti i consorziati, ma per quanto riguarda l’attuazione dell’oggetto del contratto l’art. 2606 dice che la deliberazione presa col voto favorevole della maggioranza vincola tutti i consorziati. Secondo l’art. 2606, è consentito impugnare l’atto di delibera di fronte ad un giudice entro 30 giorni dalla data della delibera per i dissenzienti e 30 giorni dalla data di notifica per gli assenti. La giurisprudenza in ogni modo non esclude casi d’inesistenza o di nullità delle deliberazioni consortili.
Riguardo all’esclusione o al recesso di uno dei consorziati, la disciplina deve essere contenuta all’interno del contratto. In caso di alienazione di azienda consorziata, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio al posto dell’alienante. Agli altri consorziati è permesso escludere l’acquirente dal contratto sempre che sussista giusta causa (art. 2610). Questo è permesso dalla legge perché i consorzi nascono non solo sulla tipologia delle attività svolte ma anche sui rapporti personali che esistono tra i consorziati.
Consorzi con attività esterna. Consorzi società (art. 2612-2615 bis)
Fino ad ora abbiamo visto solo il caso in cui il contratto di consorzio produce effetti solo tra i consorziati. Accade, però, sempre più frequentemente che i consorziati, al fine di svolgere al meglio la loro attività consortile, debbano avere rapporti con i terzi. Solitamente questa situazione è una delle migliori per disciplinare le attività consortili.
Il legislatore riconosce alle società di poter svolgere l’attività consortile, ma allo stesso tempo offre ai consorzi di esercitare l’attività d’impresa, entrando a questo fine in rapporto con i terzi mediante i propri organi (art. 2615 bis).
Il contratto di consorzio non si trasforma in contratto di società, ma rimane tale dando, però, vita ad un organismo associativo che esercita attività d’impresa. L’art. 2612 dice che: "Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede.
- L’estratto deve indicare: La denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
- Il cognome e il nome dei consorziati;
- La durata del consorzio;
- Le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- Il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati".
I contributi dei consorziati ed i beni acquisiti con questi contributi vanno a costituire il fondo consortile. L’art. 2614 dice che i consorziati non possono chiedere, per la durata del contratto, la liquidazione del fondo consortile e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti su di esso. In questo modo i terzi nel rapporto con i consorziati trovano una unica garanzia proprio in questo fondo, essendo il consorzio a responsabilità limitata. Allo stesso tempo però viene disposto che i dirigenti devono redigere annualmente una situazione patrimoniale, seguendo le regole di redazione del bilancio per le società per azioni, da dover poi depositare presso l’ufficio del registro delle imprese.
Un’ulteriore responsabilità per i consorziati è quella che in caso di insolvenza da parte di un consorziato il debito viene ripartito pro quota tra tutti i consorziati.
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