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Le forme di associazione tra imprenditori
Spesso le decisioni di eventuali forme di associazione tra imprenditori possono derivare anche dall'importanza dell'affare che si vuole compiere. Può infatti accadere che un imprenditore non voglia accollarsi da solo l'intero rischio derivante dall'affare o che non abbia sufficienti mezzi economici per farlo.
Le forme di associazione in società o in consorzio però in alcuni casi possono essere eccessivamente vincolanti rispetto all'affare che si vuole portare a termine oppure semplicemente diversi dalle intenzioni degli imprenditori. Ad esempio la società comporta la creazione di un organismo stabile che assorbe gli utili e che successivamente ripartisce tra i soci, mentre magari le intenzioni degli imprenditori sono soltanto quelle di darsi delle regole riguardo all'affare in comune e far assorbire gli utili eventualmente conseguiti direttamente ai loro patrimoni.
Ecco perché in Italia si dà vita alle ATI.
(Associazioni temporanee di imprese), con le quali gli imprenditori coordinano le loro attività autonome nell'ottica dell'affare comune. Questi contratti non hanno rilevanza verso terzi e sono disciplinati solo in via generale: l'ordinamento giuridico italiano offre la possibilità di concludere contratti che non appartengono a contratti aventi una propria disciplina (art. 1322) e quindi atipici.
133. Le associazioni temporanee per gli appalti di opere pubbliche.
Se in Italia non esiste una disciplina generale delle ATI, si ha però, sia pure limitata su alcuni aspetti, in materia di appalti pubblici ed è data dal d. lgs. 19 dicembre 1991, n. 406: le associazioni temporanee per questo decreto sono "imprese riunite che [...] abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo" (art. 22 d. lgs...). A questo connotato positivo la legge ne aggiunge un altro: "il rapporto
di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (art. 23 d. lgs...). In virtù del mandato collettivo ricevuto, l'impresa capogruppo è ammessa a presentare offerta per gli appalti previsti dalla legge "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (art. 22 d. lgs...). In caso di buon fine della richiesta di appalto, si offrono 2 possibilità:
- l'appalto può essere eseguito direttamente e autonomamente dalle imprese riunite, ciascuna per la parte convenuta;
- l'appalto può essere eseguito, in tutto o in parte, unitariamente per il tramite di una società, anche consortile, che le imprese riunite hanno la facoltà di costituire (art. 26)
Nell'uno e nell'altro caso le imprese rispondono in solido dell'inadempimento. Il
Rapporto di mandato tuttavia non esaurisce con ciò la sua efficacia. L'art. 23 d. lgs. 406 dispone che: "Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche personale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti derivanti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. Tuttavia l'esclusiva va fatta valere in senso sostanziale e processuale attiva, poiché la disposizione aggiunge: "il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti".
Questo decreto legislativo va oltre alle disposizioni in materia di mandato della disciplina comune: per il d. lgs. 406 il mandato è irrevocabile poiché la revoca con giusta causa non ha alcun effetto nei confronti dell'appaltante.
Sono previste norme peculiari in caso di fallimento, e -limitatamente alle
impreseindividuali- morte, interdizione e inabilitazione del titolare dell’impresa capogruppo o deltitolare di una delle imprese mandanti.
Nella serie di ipotesi relative alla capogruppo l’appaltante può decidere di proseguire ilrapporto di appalto con una capogruppo designata dalle imprese mandanti, oppurerecedere dal contratto di appalto.
Nella serie di ipotesi riguardanti la cessazione di impresa mandante, la capogruppo ha lafacoltà di indicare un’impresa subentrante che abbia i requisiti prescritti, oppure, inmancanza di tale, subentra la responsabilità solidale.
Visto che la disciplina generale non è sufficiente alla ricostruzione sistematica delladisciplina adottata, si presume che siano utilizzati, per regolare i rapporti tra le impresemandanti, i contratti atipici utilizzati nelle ATI.
134. Il gruppo Europeo di interesse economico GEIE.Con il d. lgs. 23 luglio 1991, n. 240 è stata data attuazione anche in Italia al gruppo
diinteresse economico europeo (Geie). Il Geie è un contratto con rilevanza esterna tra soggetti esercenti la stessa attività economica: questo tipo di contratto ha lo scopo di sviluppare e di agevolare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; non ha scopo di realizzare profitti per se stesso; esercita un'attività che deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto carattere ausiliario rispetto a quest'ultima. Quindi anche il Geie svolge un'attività economica che può consistere o nella produzione di beni o di servizi, ma che per il loro carattere di ausiliario non possono essere destinati al mercato ma solo al fabbisogno dei membri. Riguardo al carattere mutualistico puro i beni o i servizi scambiati all'interno del Geie sono al prezzo di costo. Il Geie è nato per favorire lo scambio attraverso le imprese dei suoi membri, promuovendo la cooperazione e la collaborazione tra di loro.Diversi paesi dell'Unione Europea. Le disposizioni del regolamento comunitario però dispongono che ogni legislatore nazionale emani delle disposizioni applicative, soprattutto in materia pubblicitaria, in modo da darvi attuazione nel territorio di competenza.
In Italia il legislatore ha dato vita alla direttiva comunitaria emanando il d. lgs. n. 240 senza però modificare la disciplina generale dei fenomeni associativi di cooperazione interaziendale.
A primo impatto Geie e Consorzio soddisfano esigenze dello stesso genere, riconducibili alla stessa causa, ma con discipline diverse. Le principali differenze sono:
- mentre il Geie ha scopo esclusivamente mutualistico, i consorzi possono provvedere anche ad un fine lucrativo;
- nel Geie ci sono degli obblighi e responsabilità nei confronti di terzi che nei consorzi non si trovano.
Per queste ragioni il Geie non trova il suo spazio in Italia: gli imprenditori sceglieranno sempre le forme associative più snelle e meno
vincolanti possibile.135. Segue. La costituzione e l'autonomia patrimoniale.
Il contratto costitutivo del Geie deve avere come parti persone giuridiche, costituite conformemente alla legislazione del paese dell'unione, e aventi sede legale e amministrazione centrale nell'unione, oppure persone fisiche esercenti un attività nell'unione, anche se costituente libera professione. Almeno due delle parti contraenti devono avere il centro delle loro attività in paesi differenti dall'unione, e questo è per garantire la funzione di strumento cooperativo transnazionale del Geie.
Il contratto deve avere forma scritta sotto pena di nullità, e deve indicare:
- Le parti;
- La denominazione;
- La sede;
- L'oggetto del gruppo;
- La durata del gruppo;
Può anche contenere altre indicazioni, che solitamente conterrà, che sono p.e. i diritti e gli obblighi dei membri, le condizioni per il recesso dal gruppo.
Deve essere depositato presso
Il registro delle imprese nella cui circoscrizione il Geie hasede è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (Repubblica Italiana) insieme agli estremi dell'iscrizione. L'iscrizione sembra avere natura costitutiva, al pari dell'iscrizione delle società di capitali: infatti dopo l'iscrizione il gruppo acquista la capacità di essere titolare di diritti e obbligazioni di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere atti giuridici e di stare in giudizio. Questo è voluto dai legislatori nazionali e non dal regolamento comunitario.
Riguardo agli obblighi assunti dalle persone prima della costituzione del gruppo, quest'ultimo non ne assume la responsabilità. I soci del Geie sono responsabili illimitatamente e solidalmente degli obblighi assunti e non soddisfatti dal gruppo e per quanto riguarda l'eventuale fallimento del Geie, questo non comporta anche il fallimento dei soci.
136. Segue. Gli organi.
Gli organi necessari previsti dal regolamento
comunitario sono Il collegio dei membri el’amministratore o gli amministratori, allo stesso tempo, però, permette di istituire altri organi purché se ne stabiliscano i poteri.
Il collegio dei membri è un organo dalla competenza generale in quanto è chiamato a prendere qualsiasi decisione ai fini della realizzazione dell’oggetto sociale (esercizio dell’attività).
Il collegio deve deliberare all’unanimità su alcuni caratteri essenziali del contratto e su talune materie dove l’unanimità non è richiesta ma non è specificato nel contratto come si raggiunge la maggioranza. Quando il collegio delibera a maggioranza, di norma, ogni membro dispone di un voto.
Tutte le deliberazioni che modifichino potenzialmente l’assetto del gruppo devono essere depositate presso l’ufficio del registro delle imprese e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.
L’organo amministrativo può essere formato da uno
o più amministratori nominati dal contratto o eletti dal collegio. Può essere nominata amministratore anche una persona giuridica, che eserciterà le relative funzioni attraverso un rappresentante designato, e quest'ultimo si assumerà tutti gli obblighi e tutte le responsabilità civili e penali dell'amministratore persona fisica, fermo restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. E’ di competenza dell'organo amministrativo gestire il gruppo, anche se non è chiaro cosa significhi gestire il gruppo. Seguendo le varie disposizioni di legge possiamo dire che per gestione del gruppo si intenda l'esercizio dell'attività economica. Tuttavia spetta al contratto definire le competenze degli amministratori. Gestire il gruppo, in ogni modo, non è esclusiva degli amministratori in quanto il collegio ha competenza generale. A sostegno della non esclusività della gestione dari del personale devono indossare la divisa aziendale durante l'orario di lavoro. Inoltre, è vietato fumare all'interno dell'edificio e nelle aree comuni. Gli amministratori sono responsabili di garantire che tutti i dipendenti rispettino queste regole. In caso di violazione del regolamento, potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari.