DIRITTO DELLE SOCIETÀ
Manuale breve
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Società
L’Art.2247 afferma che con il contratto di società più persone conferiscono beni
o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
contratto di società
dividerne gli utili. Questa definizione è in realtà riferita al
non esaurendo dunque la nozione generale di società. Essa mantiene
comunque un significato descrittivo nella parte in cui indica i tratti
normalmente ricorrenti del fenomeno societario. Si nota quindi come la
conferimenti di beni o servizi,
società sia caratterizzata da 3 elementi:
esercizio di un’attività economica, scopo di divisione degli utili . La
compresenza di questi 3 elementi è condizione necessaria e sufficiente per
individuare una società.
conferimenti
I sono le prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci
patrimonio sociale.
destinate a costituire il La società acquisisce la titolarità dei
beni o servizi ad essa apportati senza obbligo di restituzione: il debito diviene
attuale solo al momento dello scioglimento della società o della partecipazione
sociale. l’attività economica.
L’oggetto dell’impresa è Si realizza una coincidenza con
l’attività d’imprenditore dell’Art.2082 potendo così affermare che l’attività
economica oggetto della società ha natura d’attività d’impresa svolta in
comune tra i soci nel senso che i risultati sono comuni a tutti i partecipanti.
scopo di lucro
Lo consiste nella destinazione ai soci dei vantaggi economici
speculativo mutualistico
conseguiti. Si distinguono scopo e scopo .
L’operazione societaria
L’operazione economica alla base della disciplina societaria può essere
scandita in 3 momenti: apporto di un ammontare di ricchezza, impiego di tale
ricchezza nell’attività economica, restituzione ai soci della ricchezza apportata
e divisione dei guadagni. Questa situazione si presenta simile ad altre diverse
tra loro. Esaminando l’affidamento della ricchezza da parte dei soci,
mandato collettivo
l’operazione potrebbe sembrare simile ad un con soci in
mentre il mandatario è un
veste di mandanti e società mandatario. Tuttavia,
soggetto che preesiste e sopravvive al mandato, la società è una figura alla
quale i soci partecipano creandola in funzione della realizzazione
dell’operazione descritta. Da un punto di vista finanziario potrebbe essere
finanziamento
simile ad un dei soci. Si tratta di un finanziamento molto
rischioso la cui remunerazione è data dai guadagni futuri. Da qualunque punto
autonoma e
di vista la società rappresenta una struttura organizzativa
strumentale rispetto ai soci. Essa è da un lato dotata di un proprio nome e
patrimonio quindi di soggettività giuridica, dall’altro è una struttura
strumentale per gli interessi dei soci.
P atrimonio sociale
È rappresentato dai beni e dai rapporti giuridici facenti capo alla società. Esso
garanzia e produttiva.
svolge una pluralità di funzioni come quella di La
funzione di garanzia si ricollega all’Art.2740 che stabilisce che il debitore
debba rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri. Questo principio si applica anche in materia societaria: per
tutte le obbligazioni assunte dalla società risponde l’intero patrimonio sociale.
La disciplina delle società contiene tuttavia alcune regole volte a modificare la
funzione di garanzia. Ciò avviene in riferimento alle diverse ipotesi di soci
illimitatamente responsabili patrimoni e finanziamenti
nonché nell’ambito dei
destinati funzione
ad uno specifico affare. Svolge come detto anche la
produttiva , esso è infatti oggetto di una gestione produttiva volta ad un
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aumento del suo valore. Il patrimonio sociale emerge quindi in termini di
complesso di valori economici valore economico complessivo.
e di Il valore
complessivo è dato dalla differenza tra le attività e le passività e prende il
nome di patrimonio netto. Quest’ultimo è destinato ai soci e i valori restanti
(passività) ai creditori. Per capire il risultato della gestione occorre confrontare
il valore netto del patrimonio al termine della gestione con quello iniziale:
esercizi.
risulta funzionale suddividere la gestione in
L’attività economica e l’oggetto sociale
tipo di attività
Per indicare il che caratterizza la singola società si parla di
oggetto sociale statuario di fatto
distinguendosi tra oggetto e oggetto a
seconda che si parli dell’attività programmata o svolta. Nel concetto di attività
godimento
economica può essere fatto rientrare il di un bene solo nel caso del
godimento indiretto ovvero nella cessione a terzi del godimento diretto in
cambio di un corrispettivo. Non rientra tra le attività economico invece il
godimento diretto a meno che non sia relativo ad un complesso produttivo di
beni ad esempio l’azienda: in questo caso il godimento si risolve nell’esercizio
oggetto sociale,
di una vera e propria attività economica. Tornando all’ in esso la
legge individua un elemento essenziale del programma societario e inoltre, la
sua modificazione da il diritto ai soci di recedere. La scelta spetta quindi ai soci
ed è libera, unico limite è la scelta di un’attività lecita e possibile. Non tutte le
professioni
attività comunque possono essere oggetto sociale: è il caso delle
intellettuali il cui svolgimento si risolve nell’esecuzione di prestazioni d’opera
intellettuale. Se l’oggetto della società è l’esercizio di una professione
contratti d’opera intellettuale
intellettuale l’Art.2230 afferma che i sono
regolati da una serie di norme che presuppongono che la posizione di
prestatore d’opera intellettuale dia ricoperta da una persona fisica o da più
persone fisiche. È importante sottolineare che il carattere intellettuale della
prestazione dipende da una valutazione sociale e di conseguenza la
prestazione può perdere tale caratterizzazione.
La società e le figure affini
La società si distingue dall’ipotesi in cui la situazione di contitolarità abbia ad
oggetto un azienda commerciale o agricola. Se siamo in una situazione di
esclusiva contitolarità, senza esercizio di un’attività comune, non si può parlare
si società. La mancanza dell’attività economica consente di distinguere la
associazione in partecipazione
società dall’ . Essa altro non è che un
contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione
agli utili. Alla medesima fattispecie appartiene il contratto di cointeressenza
agli utili di un’impresa.
Per quanto riguarda le associazioni di diritto privato, la differenza con le
società può essere colta sotto i seguenti profili: l’associazione può avere ad
oggetto non economica
un’attività e si contraddistingue per la mancanza dello
scopo di lucro. Le fondazioni sono invece enti costituiti dalla destinazione di
un patrimonio ad uno scopo e possono anche non essere di pubblica utilità
ormai. Il consorzio infine, è un contratto con il quale imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune fasi delle
per la disciplina o svolgimento di
rispettive imprese. Se il consorzio prevede un ufficio svolgente un’attività con i
consorzio con attività esterna
terzi si parla di e le similitudini con la società
sono numerose: è dotato di soggettività giuridica ed è titolare di un patrimonio.
soggettivamente qualificato
Si tratta però di un contratto ovvero i partecipanti
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devono essere tutti imprenditori e il suo oggetto dev’essere un’attività
ausiliaria rispetto a quella dei consorziati.
I tipi sociali e le loro classificazioni
tipi di società
Il codice civile contempla diversi (s.s. s.n.c. s.a.s. S.p.a. S.a.p.a.
soc.coop) e ciascun tipo è soggetto ad una propria disciplina. Come detto prima
speculative mutualistiche
si distinguono società e società . Quelle del primo
tipo hanno il fine di ripartire tra i soci l’utile realizzato, rientrano in queste tutte
le elencate a parte le cooperative connotate invece dallo scopo mutualistico
cioè con lo scopo di far ottenere ai soci un vantaggio consistente nel poter
contrattare con la società a condizioni più favorevoli. Ciò può realizzarsi con un
cooperative di consumo)
risparmio di spesa (si parla di o attraverso
(cooperative di produzione e lavoro).
remunerazioni maggiori
Si può poi effettuarsi un’altra distinzione relativa alle caratteristiche
dell’attività: l’Art.2249 preclude l’esercizio di attività commerciali alle società
semplici, mentre permette alle altre di esercitare qualsiasi attività. Tra le
società di persone società di capitali
società lucrative si distinguono e . In
partecipazione sociale:
esse assume rilevanza la differenza del concetto di
nelle società di persone rappresenta una posizione di appartenenza
all’organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare, nelle società di
capitali si configura in termini di vero e proprio bene, cioè di valore economico
autonomo. Se cambia la persona dei soci nelle prime si ha una modificazione
dell’organizzazione, nelle seconde no. Occorre poi segnalare che nell’ambito
delle società di capitali, le società azionarie, vengono sottoposte ad una
disciplina particolare se fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio,
società aperte
chiamandosi così . Tuttavia, non si può parlare di un tipo
sociale a sé stante. La distinzione tra società di persone e di capitali
società personificate società non personificate.
corrisponde a quella tra e
Infatti, mentre tutte le società sono dotate di soggettività giuridica, solo le
personalità giuridica.
società di capitali hanno In realtà si tratta di un concetto
utilizzato per indicare l’autonomia patrimoniale perfetta del soggetto giuridico
società. Sotto questo aspetto i tipi sociali sono suddivisi tra società a
responsabilità illimitata e società a responsabilità limitata. Per le obbligazioni
delle prime rispondo anche i soci con tutto il loro patrimonio mentre nelle
seconde il patrimonio dei soci non può essere aggredito. Si hanno comunque
ipotesi di limitazione della responsabilità nelle società di persone e di
responsabilità illimitata nelle società di capitali.
Tipicità delle società e i limiti dell’autonomia negoziale
Le società sono sottoposte ad un regime di tipicità in base al quale i soci
possono scegliere tra i tipi predisposti dalla legge. In vero, la possibilità di
configurare contratti atipici è sancita dall’Art.1322: la tipicità delle società è
dunque un eccezione al principio dell’atipicità del contratto. Non viene
comunque eliminato ogni spazio di manovra all’autonomia negoziale: i soci
clausole atipiche,
possono scegliere il tipo sociale, possono essere adottate si
può migrare da un tipo ad un altro. L’unico limite generale nella scelta del tipo
riguarda la società semplice: non può svolgere attività commerciale. Per quanto
riguarda le clausole atipiche, in caso di violazione da parte di una clausola dei
limiti posti, essa è da considerarsi nulla: la nullità riguarda comunque la sola
clausola e non l’intero contratto. Non può comunque essere escluso che la
sanzione possa consistere nella nullità dell’intero contratto se la clausola risulta
essenziale per tutti i soci.
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Società estere
Il diritto delle società è un diritto nazionale, negli Stati Uniti è di competenza
dei singoli Stati Federati, nel Regno Unito si hanno differenze tra diritto
scozzese ed inglese. Per il diritto italiano, le società sono disciplinate dalla
legge dello Stato nel cui territorio sono state costituite, tuttavia si applica la
legge italiana se la sede d’amministrazione è in Italia. Sono soggette alla
disciplina italiana anche le filiali di società estere in relazione alla pubblicità
degli atti sociali e alla pubblicazione nel registro delle imprese delle generalità
e dei rappresentanti.
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Organizzazione delle società di persone
S.s.: utilizzabile solo per attività agricole e per l’esercizio in forma associata
dell’attività libero-professionale.
S.n.c.: inderogabilità della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci e
accentuato grado di autonomia patrimoniale.
accomandatari
S.a.s.: due categorie di soci, (rispondono solidalmente ed
accomandanti
illimitatamente) ed (rispondono limitatamente a quanto
apportato ma sono esclusi dall’amministrazione).
Autonomia patrimoniale imperfetta e soggettività
L’autonomia patrimoniale è un tratto comune a tutte le società di persone:
esse hanno infatti un patrimonio distinto e separato da quello dei soci.
Nonostante ciò si possono avere interferenze tra i patrimoni. La portata
dell’autonomia dipende da 2 fattori: poteri dei creditori sociali rispetto ai
patrimoni personali, e poteri dei creditori personali rispetto al patrimonio
sociale.
Per il primo aspetto, l’autonomia patrimoniale si sostanzia nell’affermazione del
principio per il quale i creditori non possono aggredire direttamente il
patrimonio dei soci: i soci rispondono illimitatamente ma in via sussidiaria.
Per il secondo aspetto, ciascun creditore personale potrà ottenere la
liquidazione della quota del debitore se i beni di quest’ultimo sono insufficienti.
Complicato è dire se la società di persone sia un ente collettivo distinto munito
di una propria soggettività. L’Art.2331 riconosce solo alle società di capitali e
alle cooperative la personalità giuridica e quindi lo stato di soggetto di diritto
distinto dai soci. Tuttavia, si hanno molti riferimenti che consentono di
attribuire questa caratteristica anche alle società di persone. L’insieme di
soggetto
queste norme ha portato a descrivere la società di persone come un
collettivo non personificato ovvero un ente dotato di soggettività, non
qualificata come personalità giuridica ma comunque tale da affermare una sua
alterità soggettiva rispetto ai soci. Da ciò consegue che: le obbligazioni della
società NON sono obbligazioni dei soci, per il pagamento dei debiti sociali il
socio responsabile avrà diritto di regresso sugli altri per quanto pagato, i beni
sociali sono di proprietà della società, la società è l’imprenditore.
Responsabilità dei soci per i debiti della società sussidiaria
Alla responsabilità principale della società si aggiunge quella dei
soci. Il principio di responsabilità illimitata dei soci è stabilito per la s.s.
dall’Art.2267, per la s.n.c. dall’Art.2291 e per la s.a.s. dall’Art.2313. una deroga
alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è prevista per le società
che esercitano un’impresa sociale. Se l’impresa in questione è dotata di un
patrimonio netto superiore a 20000 euro, delle obbligazioni risponde solo la
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società col suo patrimonio. Se il patrimonio diminuisce di oltre 1/3 di 20000,
rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in
nome e per conto della società (gli altri soci no). Occorre precisare che
comunque tutti i soci partecipano alle perdite della gestione generale ed essi
sono liberi di stabilire il grado di partecipazione di ognuno. L’allocazione di
questo rischio è comunque un fatto interno non opponibile ai terzi. La
fatto esterno
responsabilità illimitata e solidale è invece un ed ogni socio potrà
essere chiamato a rispondere per tutti i debiti col suo intero patrimonio
personale. I soci si potranno far valere il diritto di regresso nei confronti degli
altri soci in base all’accordo sulla partecipazione alle perdite. Può succedere
anche che creditori sociali richiedano garanzie personali da parte dei soci.
Qualora sia presentata una garanzia reale, essa sarà considerata come una
sussidiarietà
garanzia per un’obbligazione propria. La della responsabilità del
beneficio di preventiva
socio per i debiti della società è assicurata dal
escussione che opera diversamente a seconda del tipo di società. Nelle s.s. il
socio può sottrarsi alle pretese del creditore indicandogli i beni della società di
agevole escutibilità come denaro, strumenti finanziari, beni mobili o crediti.
Procedura analoga in caso di società irregolare. Nelle s.n.c. il beneficio opera
automaticamente, i creditori possono aggredire il patrimonio personale solo
dopo l’infruttuosa esecuzione del patrimonio sociale. Il creditore può in realtà
procedere direttamente contro il socio se si hanno condizioni di certo
insuccesso dell’aggressione del patrimonio sociale. Procedura analoga per
s.a.s. con riferimento agli accomandatari. L’unica vera limitazione alla
accomandanti
responsabilità illimitata è la categoria degli che rispondono
limitatamente alla quota conferita. Da sottolineare come il n
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