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CAPITOLO III – LE VICENDE DELLA SOCIETA’ DI PERSONE
LA COSTITUZIONE
La costituzione della società di persone avviene mediante la conclusione di un contratto, col quale
due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica. Si
tratta di un contratto non formale, che può essere concluso anche per fatti concludenti.
Ai fini dell’applicazione della disciplina societaria la legge ritiene sufficiente la mera destinazione,
da parte di due o più persone, di beni e servizi all’esercizio di un’attività economica, senza ritenere
necessario un preventivo accordo, neppure tacito. In questo caso si applica la disciplina della snc
irregolare o della ss, a seconda che l’attività svolta abbia o meno natura commerciale.
Il principio della libertà di forma del contratto di società subisce un’eccezione alla luce della natura
dei beni conferiti, nei casi in cui il conferimento abbia ad oggetto beni per cui il trasferimento
preveda determinate forme ai fini della validità, il che avviene essenzialmente nelle ipotesi di
conferimento di diritti reali immobiliari o del godimento ultranovennale di beni immobili.
Inoltre, per le sole società commerciali, la legge impone il requisito della forma pubblica o
autenticata ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, in mancanza del quale la società può
esistere, ma non potendo essere iscritta si qualifica come irregolare.
Sempre ai fini dell’iscrizione la legge non si limita a dettare i requisiti dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, ma dispone che il contratto di società contenga talune indicazioni:
- Le generalità dei soci
- La ragione sociale contenente il nome di almeno un socio e l’indicazione del rapporto
sociale
- I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie
- L’oggetto sociale
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
- La durata della società
L’atto costitutivo di sas deve anche indicare i soci accomandatari e gli accomandanti, con la
precisazione
che deve figurare il nome di almeno un accomandatario.
La mancanza delle indicazioni non inficia la validità del contratto, e non è nemmeno sempre di
ostacolo all’iscrizione.
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE. LE SOCIETA’ IRREGOLARI
Per quanto riguarda la snc e la sas, il contratto di società, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, deve essere iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è ubicata la sede sociale, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel termine
di trenta giorni dalla conclusione del contratto. In caso di inerzia i soci possono procedere al
deposito dell’atto, o chiedere la condanna degli amministratori a provvedervi.
Le ss sono invece tenute ad iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, senza che
sia richiesto alcun requisito di forma del contratto sociale.
L’iscrizione di snc e sas ha valore di pubblicità legale con efficacia dichiarativa: si crea una
presunzione di assoluta di conoscenza da parte dei terzi. Finchè l’iscrizione non sia avvenuta, per
contro, si crea una presunzione relativa di non conoscenza.
Gli effetti dell’iscrizione delle ss sono invece diversi a seconda dell’attività esercitata. Per l’attività
commerciale assume funzione di mera pubblicità notizia, mentre per l’attività agricola assume gli
effetti dell’iscrizione ala sezione ordinaria, cioè quelli di pubblicità dichiarativa.
La mancata iscrizione della snc e della sas nel registro delle imprese comporta l’assoggettamento
alla particolare disciplina delle società irregolari. Ad esse:
- Si applicano le norme dettate per la ss relativamente alla posizione dei creditori sociali e
dei creditori particolari dei soci, e non quelle della snc e sas.
- Diviene più incisiva la tutela dei terzi che hanno rapporti con la società, ad evitare che
questa si avvantaggi della mancata iscrizione.
- Trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale, anziché quello
quinquennale previsto per le società regolari, dei diritti derivanti dai rapporti sociali
- Non è applicabile la norma che esclude che il fallimento possa essere dichiarato decorso
un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO SOCIALE
L’invalidità del contratto sociale non è disciplinata da norme speciali: il ricorso ale norme comuni
dei contratti non sempre offre una disciplina idonea. Per quanto riguarda gli effetti dell’invalidità del
contratto sociale per le società personali si applicano analogicamente le norme relative alle società
di capitali, mentre per quanto riguarda le cause di nullità si applicano le norme generali dei
contratti.
Se l’attività non è ancora iniziata, si applica integralmente il diritto comune dei contratti, e pertanto i
soci sono liberati immediatamente dall’obbligo del conferimento ed hanno diritto alla restituzione
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degli apporti già effettuati. Nell’altro caso, l’accertamento dell’invalidità vale per il futuro e produce
gli effetti propri di una causa di scioglimento: la società non può estinguersi istantaneamente,
occorre procedere alla sua liquidazione, e la liberazione dei soci dall’obbligo di conferimento opera
soltanto dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali.
Deve ritenersi pacifica la possibilità di convalidare un contratto sociale annullabile. Problema
delicato è se sia altresì convalidabile un negozio nullo. La risposta pare positiva, alla luce
dell’indirizzo che ammette una modificazione del contratto sociale volta a sanare il vizio di forma
del conferimento, atto al quale devono intervenire tutti i soci.
L’invalidità può anche riguardare il singolo socio o le singole clausole del contratto. La nullità o
annullabilità della singola partecipazione comporta l’invalidità dell’intero contratto solo se essa è da
ritenersi essenziale.
Se il vizio attiene alla posizione del singolo socio, gli si riconosce unicamente il diritto alla
liquidazione e non alla restituzione del conferimento, con sostanziale equiparazione dell’invalidità
della sua partecipazione ad una causa di scioglimento parziale del rapporto.
La nullità della singola clausola comporta la nullità dell’intero contratto solo se senza di essa i soci
non avrebbero concluso il contratto, e sempre che non sia di diritto sostituita da norme imperative.
SOCIETA’ OCCULTA
Si ha una società occulta quando il rapporto sociale tra le parti non sia manifestato all’esterno. Nei
rapporti con i terzi opera un soggetto che agisce in nome proprio e per conto della società, anziché
in nome e per conto della società. Si parla invece di socio occulto di società palese quando risulti
segreta solo la partecipazione di un singolo socio e non l’esistenza della società.
Comportamenti quali il finanziamento sistematico dell’attività (con prestiti, fideiussioni, avalli ecc.)
sono ritenuti sufficienti a configurare una società occulta o una partecipazione occulta in società
palese.
La giurisprudenza riconosce alla società occulta pienezza di effetti, sia nei rapporti tra i soci sia nei
rapporti con i terzi, imputando ad essa la qualifica di imprenditore e la responsabilità per le
obbligazioni da essa assunte.
Qualora si accerti, successivamente al fallimento di un imprenditore individuale, che egli era socio
di una società occulta e che l’attività d’impresa era in realtà riferibile alla società medesima, dovrà
essere dichiarato il fallimento della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili in via
di estensione con il medesimo previsto per la diversa ipotesi del fallimento previsto per il socio
occulto di società palese.
SOCIETA’ APPARENTE
Le manifestazioni esterne dell’esistenza di una società, ove sono state comunque sufficienti a
creare nei terzi un affidamento in tale direzione, creano il vincolo sociale a prescindere dalla
volontà dei soci. Il contegno esteriore esime da ulteriori accertamenti probatori. La spendita del
nome sociale è in tali casi ritenuta sufficiente per affermare la responsabilità verso i terzi di una
società, in effetti mai esistita, e di coloro che ne fanno parte.
LE MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO SOCIALE
Sono modificazioni del contratto sociale sia le modificazioni soggettive, ossia i mutamenti della
compagine sociale, che quelle oggettive, ossia i mutamenti del contenuto del contratto.
In via di principio, per modificare il contratto sociale la legge richiede il consenso unanime dei soci,
ma per talune modificazioni è sufficiente il consenso della maggioranza di essi. È comunque
prevista la possibilità di utilizzare espressa clausola di maggioranza.
In particolare la legge prevede il principio maggioritario per l’esclusione del socio, per il
trasferimento della quota del socio accomandante di sas, per la revoca degli amministratori di sas
nominati nel contratto sociale e per le decisioni di trasformazione, fusione e scissione.
Per quanto riguarda le deroghe convenzionali alla regola dell’unanimità dei consensi, si deve
ritenere che esse possano riguardare qualsiasi modificazione del contratto sociale, salvo il diritto di
recesso dei soci che non vi abbiano acconsentito dove si configuri una giusta causa.
Le modificazioni del contratto vengono assunte secondo le medesime modalità previste per tutte le
altre decisioni dei soci. Per quanto riguarda la forma si applica anche il principio della libertà di
forme, il che consente di applicare decisioni anche tacite e per comportamenti concludenti.
In ordine alla pubblicità, le modificazioni al contratto sociale per snc e sas devono essere iscritte
nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori.
L’iscrizione assume efficacia dichiarativa per le modificazioni oggettive, mentre regole particolari
valgono per le modificazioni oggettive.
In alcuni casi la pubblicità assume una rilevanza ulteriore e diversa:
- La riduzione del capitale sociale mediante il rimborso dei conferimenti ai soci o mediante la
loro liberazione dall’obbligo di conferimento può essere eseguita solo dopo tre mesi
dall’iscrizione, sempre che entro tale termine nessun creditore sociale si sia