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● RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Per stimolare l’emersione anticipata della crisi il codice prevede due pilastri:
- AUTO VIGILANZA → l’imprenditore è tenuto a dotarsi di un sistema di monitoraggio per
individuare segnali di crisi e adottare misure correttive tempestive. Per crisi si intende lo stato
del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi
di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
- SEGNALAZIONI DI ALLERTA → gli organi di controllo interno e alcuni creditori
qualificati devono segnalare al debitore l’insorgere di difficoltà economico-finanziarie. Si
distinguono due tipologie di segnalazioni:
● INTERNE: si applicano alle società e consistono nell’obbligo dell’organo di controllo
interno, di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei
presupposti per presentare l’istanza di accesso alla fase di composizione negoziata
della crisi
● ESTERNE: si applicano a tutti gli imprenditori. I soggetti obbligati a dare l’allerta al
debitore sono l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL
Successivamente alla consapevolenza dello stato di indebitamento, l’imprenditore può tentare la
strada del PIANO DI RISANAMENTO. Questo è un piano unilateralmente disposto dall'imprenditore
in stato di crisi idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria (viene definito “piano
attestato” in quanto la veridicità dei dati deve essere attestata da un professionista indipendente
designato dal debitore). Per applicare questo piano è necessario il consenso dei creditori e, per
agevolare questa fase, il legislatore ha previsto la COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI → prevede la nomina di un esperto, indipendente e
professionalmente qualificato, in funzione di facilitatore delle negoziazioni fra un imprenditore in
difficoltà economica e i suoi creditori. Si devono rispettare i seguenti requisiti:
1) che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa
2) che non sia pendente nei confronti dell'imprenditore il procedimento per l’apertura di una
procedura concorsuale
L’istanza va presentata alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica nazionale, con un
prospetto di piano di risanamento. L’imprenditore può richiedere misure protettive del proprio
patrimonio, le quali comportano che:
- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore
- i creitori non possono esercitare i rimedi contrattuali per l'inadempimento per il solo fatto del
mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda di inserimento delle misure protettive
- fino ala conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale
L’imprenditore conserva la gestione dell'impresa, ma non può compiere atti che pregiudichino
ingiustamente gli interessi dei creditori. L’esperto redige una relazione finale e la comunica alla
camera di commercio. Dal momento dell’archiviazione l’imprenditore non puoi presentare una nuova
domanda prima di un anno. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
La liquidazione giudiziale rappresenta l'attuale procedura per la gestione dell'insolvenza delle
imprese, in sostituzione alla precedente procedura di fallimento.
È considerata l’extrema ratio e i PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA sono:
1) La qualità di imprenditore commerciale del debitore
2) Lo stato di insolvenza dell’imprenditore → si parla di insolvenza quando l’imprenditore non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (è una situazione di impotenza
patrimoniale non transitoria)
3) Il superamento, di anche uno solo, dei limiti patrimoniale e reddituali fissati →
● Attivo patrimoniale superiore a 300.000 €
● Ricavi annui superiori a 200.000 €
● Debiti superiori a 500.000 €
4) La presenza di inadempimenti
La liquidazione giudiziale ha determinate limitazioni:
- è sostituita dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori
commerciali (ad es. imprese bancarie e imprese sociali)
- è sostituita dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese quando ricorrono i
presupposti
- non è applicabile agli enti pubblici e alle start-up innovative
La liquidazione giudiziale può essere avviata anche nei confronti di imprenditori cessati o defunti
entro un anno dalla loro cancellazione dal registro delle imprese. Se l’imprenditore muore dopo
l’apertura della procedura, questa prosegue nei confronti degli eredi.
La liquidazione giudiziale può essere aperta su ricorso presentato:
1) Uno o più creditori: non è necessario che il credito sia direttamente collegato all’attività di
impresa del debitore, né che vi sia un’azione congiunta di più creditori. Anche un singolo
creditore può proporre il ricorso, a patto che il credito sia certo, liquido ed esigibile
2) Il debitore stesso: può richiedere la liquidazione per gestire in maniera ordinata il proprio
dissesto, evitando il moltiplicarsi di azioni esecutive individuali da parte dei creditori (se il
debitore è consapevole della propria insolvenza e omette di presentare l’istanza, può essere
soggetto a responsabilità penale). Solo in questo caso si pubblica l'istanza, tramite iscrizione
nel registro delle imprese
3) Il pubblico ministero: se viene a conoscenza dello stato di insolvenza di un’impresa,
attraverso segnalazioni o indagini, può richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale
4) Organi di controllo o autorità amministrative: possono segnalare situazioni di insolvenza che
coinvolgono imprese sottoposte a regolamentazione speciale (es. banche, assicurazioni)
La liquidazione giudiziale è di competenza del tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha il centro
principale dei suoi interessi (sede in cui l’impresa svolge in modo abituale e riconoscibile dai terzi la
propria attività). Il codice della crisi stabilisce che un trasferimento di sede avvenuto nell’anno
precedente alla richiesta di liquidazione non ha effetti ai fini della determinazione della competenza
territoriale (questo per prevenire il cosiddetto forum shopping, ossia la scelta strategica da parte
dell’imprenditore di una sede più favorevole per ottenere condizioni meno stringenti). Se la
liquidazione viene richiesta in un tribunale incompetente, la procedura viene automaticamente
trasferita al tribunale competente senza che gli atti compiuti fino a quel momento perdano efficacia
(translatio iudicii). Il Codice della Crisi prevede un procedimento speciale per l’apertura della
liquidazione giudiziale:
1) FASE ISTRUTTORIA: Se il ricorso proviene dal debitore, viene trasmesso d’ufficio al
pubblico ministero. Il tribunale ha poteri inquisitori molto ampi e può acquisire d’ufficio tutte
le prove necessarie per accertare l’insolvenza. L’udienza è obbligatoria e devono essere
ascoltati il debitore e chi ha presentato il ricorso. il tribunale ha poteri inquisitori molto ampi e
può acquisire d’ufficio tutti gli elementi di prova necessari per accertare l’esistenza dello stato
di insolvenza. In particolare, può ottenere informazioni da:
- Polizia giudiziaria e autorità tributarie
- Banche e istituti finanziari
- Registri pubblici e documentazione contabile del debitore
Durante la fase istruttoria, il tribunale può adottare misure cautelari e protettive per evitare
che il debitore disperda il patrimonio prima della sentenza di liquidazione. Tra le misure
cautelari più comuni rientrano il sequestro dei beni del debitore o la nomina di un
amministratore provvisorio per la gestione dell’impresa.
Eventuali misure protettive, invece, mirano a garantire la stabilità del patrimonio durante il
procedimento. In particolare, il debitore può richiedere la sospensione di tutte le azioni
esecutive e cautelari promosse dai creditori, per un massimo di quattro mesi. Queste misure
possono essere modificate, prorogate o revocate dal tribunale e non possono comunque
superare dodici mesi complessivi. La dichiarazione di fallimento ha come principale effetto
sui debiti pecuniari e gli interessi la sospensione del loro decorso. Questo significa che gli
interessi, sia legali che convenzionali, cessano di maturare a partire dal momento della
dichiarazione di fallimento e fino alla chiusura della procedura (questa sospensione non
riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, che continuano a produrre interessi)
2) Una volta aperta la liquidazione giudiziale, tramite sentenza del tribunale, la procedura è
gestita da una serie di organi specifici, ognuno con funzioni ben definite:
- il Tribunale Concorsuale: è l’organo che ha dichiarato aperta la liquidazione e ne
sovrintende lo svolgimento. Ha il compito di nominare il giudice delegato e il
curatore, e di decidere eventuali controversie relative alla procedura. Tutti i
provvedimenti che attua devono essere presi medianti decreto
- il Giudice Delegato: vigila sulla regolarità della procedura e autorizza gli atti più
rilevanti del curatore. Nomina il comitato dei creditori, forma lo stato passivo della
liquidazione giudiziale, decide sui reclami proposti contro il curatore e il comitato dei
creditori. I provvedimenti del giudice sono adottati con decreto motivato
- il Curatore: è il soggetto incaricato di amministrare il patrimonio dell’impresa,
provvedere alla sua liquidazione e distribuire le somme ai creditori. Deve essere
scelto tra i professionisti iscritti all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza e può
essere revocato in caso di inadempienza. Il curatore ha diritto ad un compenso
liquidato dal tribunale. La sua funzione principale è quella di conservare e gestire il
patrimonio della procedura sotto la vigilanza del giudice e del comitato dei creditori
(è necessaria l’autorizzazione del comitato per gli atti di straordinaria
amministrazione)
- il Comitato dei Creditori: rappresenta gli interessi della massa creditoria e ha il
compito di vigilare sull’operato del curatore, esprimendo pareri e autorizzando
operazioni straordinarie. Vigila sull’operato del curatore e ne autorizza gli atti; è
composto da 3 o 5 membri scelti fra i creditori e nominati dal giudice delegato entro
30 giorni dalla sentenza di liquidazione. Il comitato delibera a maggioranza e deve
adottare i provvedimenti di propria competenza entro 15 giorni dalla richiesta. Il
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