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●​ RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Per stimolare l’emersione anticipata della crisi il codice prevede due pilastri:

-​ AUTO VIGILANZA → l’imprenditore è tenuto a dotarsi di un sistema di monitoraggio per

individuare segnali di crisi e adottare misure correttive tempestive. Per crisi si intende lo stato

del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi

di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

-​ SEGNALAZIONI DI ALLERTA → gli organi di controllo interno e alcuni creditori

qualificati devono segnalare al debitore l’insorgere di difficoltà economico-finanziarie. Si

distinguono due tipologie di segnalazioni:

●​ INTERNE: si applicano alle società e consistono nell’obbligo dell’organo di controllo

interno, di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei

presupposti per presentare l’istanza di accesso alla fase di composizione negoziata

della crisi

●​ ESTERNE: si applicano a tutti gli imprenditori. I soggetti obbligati a dare l’allerta al

debitore sono l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL

Successivamente alla consapevolenza dello stato di indebitamento, l’imprenditore può tentare la

strada del PIANO DI RISANAMENTO. Questo è un piano unilateralmente disposto dall'imprenditore

in stato di crisi idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria (viene definito “piano

attestato” in quanto la veridicità dei dati deve essere attestata da un professionista indipendente

designato dal debitore). Per applicare questo piano è necessario il consenso dei creditori e, per

agevolare questa fase, il legislatore ha previsto la COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI → prevede la nomina di un esperto, indipendente e

professionalmente qualificato, in funzione di facilitatore delle negoziazioni fra un imprenditore in

difficoltà economica e i suoi creditori. Si devono rispettare i seguenti requisiti:

1)​ che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

2)​ che non sia pendente nei confronti dell'imprenditore il procedimento per l’apertura di una

procedura concorsuale

L’istanza va presentata alla Camera di Commercio tramite la piattaforma telematica nazionale, con un

prospetto di piano di risanamento. L’imprenditore può richiedere misure protettive del proprio

patrimonio, le quali comportano che:

-​ i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore

-​ i creitori non possono esercitare i rimedi contrattuali per l'inadempimento per il solo fatto del

mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda di inserimento delle misure protettive

-​ fino ala conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della

liquidazione giudiziale

L’imprenditore conserva la gestione dell'impresa, ma non può compiere atti che pregiudichino

ingiustamente gli interessi dei creditori. L’esperto redige una relazione finale e la comunica alla

camera di commercio. Dal momento dell’archiviazione l’imprenditore non puoi presentare una nuova

domanda prima di un anno. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La liquidazione giudiziale rappresenta l'attuale procedura per la gestione dell'insolvenza delle

imprese, in sostituzione alla precedente procedura di fallimento.

È considerata l’extrema ratio e i PRESUPPOSTI PER L’APERTURA DELLA PROCEDURA sono:

1)​ La qualità di imprenditore commerciale del debitore

2)​ Lo stato di insolvenza dell’imprenditore → si parla di insolvenza quando l’imprenditore non è

più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (è una situazione di impotenza

patrimoniale non transitoria)

3)​ Il superamento, di anche uno solo, dei limiti patrimoniale e reddituali fissati →

●​ Attivo patrimoniale superiore a 300.000 €

●​ Ricavi annui superiori a 200.000 €

●​ Debiti superiori a 500.000 €

4)​ La presenza di inadempimenti

La liquidazione giudiziale ha determinate limitazioni:

-​ è sostituita dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori

commerciali (ad es. imprese bancarie e imprese sociali)

-​ è sostituita dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese quando ricorrono i

presupposti

-​ non è applicabile agli enti pubblici e alle start-up innovative

La liquidazione giudiziale può essere avviata anche nei confronti di imprenditori cessati o defunti

entro un anno dalla loro cancellazione dal registro delle imprese. Se l’imprenditore muore dopo

l’apertura della procedura, questa prosegue nei confronti degli eredi.

La liquidazione giudiziale può essere aperta su ricorso presentato:

1)​ Uno o più creditori: non è necessario che il credito sia direttamente collegato all’attività di

impresa del debitore, né che vi sia un’azione congiunta di più creditori. Anche un singolo

creditore può proporre il ricorso, a patto che il credito sia certo, liquido ed esigibile

2)​ Il debitore stesso: può richiedere la liquidazione per gestire in maniera ordinata il proprio

dissesto, evitando il moltiplicarsi di azioni esecutive individuali da parte dei creditori (se il

debitore è consapevole della propria insolvenza e omette di presentare l’istanza, può essere

soggetto a responsabilità penale). Solo in questo caso si pubblica l'istanza, tramite iscrizione

nel registro delle imprese

3)​ Il pubblico ministero: se viene a conoscenza dello stato di insolvenza di un’impresa,

attraverso segnalazioni o indagini, può richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale

4)​ Organi di controllo o autorità amministrative: possono segnalare situazioni di insolvenza che

coinvolgono imprese sottoposte a regolamentazione speciale (es. banche, assicurazioni)

La liquidazione giudiziale è di competenza del tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha il centro

principale dei suoi interessi (sede in cui l’impresa svolge in modo abituale e riconoscibile dai terzi la

propria attività). Il codice della crisi stabilisce che un trasferimento di sede avvenuto nell’anno

precedente alla richiesta di liquidazione non ha effetti ai fini della determinazione della competenza

territoriale (questo per prevenire il cosiddetto forum shopping, ossia la scelta strategica da parte

dell’imprenditore di una sede più favorevole per ottenere condizioni meno stringenti). Se la

liquidazione viene richiesta in un tribunale incompetente, la procedura viene automaticamente

trasferita al tribunale competente senza che gli atti compiuti fino a quel momento perdano efficacia

(translatio iudicii). Il Codice della Crisi prevede un procedimento speciale per l’apertura della

liquidazione giudiziale:

1)​ FASE ISTRUTTORIA: Se il ricorso proviene dal debitore, viene trasmesso d’ufficio al

pubblico ministero. Il tribunale ha poteri inquisitori molto ampi e può acquisire d’ufficio tutte

le prove necessarie per accertare l’insolvenza. L’udienza è obbligatoria e devono essere

ascoltati il debitore e chi ha presentato il ricorso. il tribunale ha poteri inquisitori molto ampi e

può acquisire d’ufficio tutti gli elementi di prova necessari per accertare l’esistenza dello stato

di insolvenza. In particolare, può ottenere informazioni da:

-​ Polizia giudiziaria e autorità tributarie

-​ Banche e istituti finanziari

-​ Registri pubblici e documentazione contabile del debitore

Durante la fase istruttoria, il tribunale può adottare misure cautelari e protettive per evitare

che il debitore disperda il patrimonio prima della sentenza di liquidazione. Tra le misure

cautelari più comuni rientrano il sequestro dei beni del debitore o la nomina di un

amministratore provvisorio per la gestione dell’impresa.

Eventuali misure protettive, invece, mirano a garantire la stabilità del patrimonio durante il

procedimento. In particolare, il debitore può richiedere la sospensione di tutte le azioni

esecutive e cautelari promosse dai creditori, per un massimo di quattro mesi. Queste misure

possono essere modificate, prorogate o revocate dal tribunale e non possono comunque

superare dodici mesi complessivi. La dichiarazione di fallimento ha come principale effetto

sui debiti pecuniari e gli interessi la sospensione del loro decorso. Questo significa che gli

interessi, sia legali che convenzionali, cessano di maturare a partire dal momento della

dichiarazione di fallimento e fino alla chiusura della procedura (questa sospensione non

riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, che continuano a produrre interessi)

2)​ Una volta aperta la liquidazione giudiziale, tramite sentenza del tribunale, la procedura è

gestita da una serie di organi specifici, ognuno con funzioni ben definite:

-​ il Tribunale Concorsuale: è l’organo che ha dichiarato aperta la liquidazione e ne

sovrintende lo svolgimento. Ha il compito di nominare il giudice delegato e il

curatore, e di decidere eventuali controversie relative alla procedura. Tutti i

provvedimenti che attua devono essere presi medianti decreto

-​ il Giudice Delegato: vigila sulla regolarità della procedura e autorizza gli atti più

rilevanti del curatore. Nomina il comitato dei creditori, forma lo stato passivo della

liquidazione giudiziale, decide sui reclami proposti contro il curatore e il comitato dei

creditori. I provvedimenti del giudice sono adottati con decreto motivato

-​ il Curatore: è il soggetto incaricato di amministrare il patrimonio dell’impresa,

provvedere alla sua liquidazione e distribuire le somme ai creditori. Deve essere

scelto tra i professionisti iscritti all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza e può

essere revocato in caso di inadempienza. Il curatore ha diritto ad un compenso

liquidato dal tribunale. La sua funzione principale è quella di conservare e gestire il

patrimonio della procedura sotto la vigilanza del giudice e del comitato dei creditori

(è necessaria l’autorizzazione del comitato per gli atti di straordinaria

amministrazione)

-​ il Comitato dei Creditori: rappresenta gli interessi della massa creditoria e ha il

compito di vigilare sull’operato del curatore, esprimendo pareri e autorizzando

operazioni straordinarie. Vigila sull’operato del curatore e ne autorizza gli atti; è

composto da 3 o 5 membri scelti fra i creditori e nominati dal giudice delegato entro

30 giorni dalla sentenza di liquidazione. Il comitato delibera a maggioranza e deve

adottare i provvedimenti di propria competenza entro 15 giorni dalla richiesta. Il

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Dettagli
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A.A. 2024-2025
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GIULIAS.17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Parrella Filippo.