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Organizzazione e nomine nel consiglio di gestione e di amministrazione
Alla sostituzione dei consiglieri di sorveglianza deve provvedere senza indugio l'assemblea.
Il consiglio di gestione:
- è costituito da soci o non soci in numero non inferiore a 2
- dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili
- è nominato dal consiglio di sorveglianza il quale provvede alla sostituzione dei suoi componenti senza indugio
- i suoi componenti sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Sistema monistico: la gestione spetta al consiglio di amministrazione, il controllo ad un comitato istituito all'interno dello stesso consiglio.
Il consiglio di amministrazione:
- è nominato dall'assemblea ordinaria (i primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo)
- almeno un terzo dei suoi componenti deve essere in possesso:
- dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
- dei requisiti previsti da c.d.
Comitato per il controllo della gestione:
E' composto da amministratori in possesso di requisiti di indipendenza e di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto.
Almeno un componente deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Nelle società quotate il numero dei componenti non può essere inferiore a 3.
I suoi componenti sono sostituiti senza indugio dal consiglio di amministrazione.
Elegge il presidente (a maggioranza).
Vigila sull'adeguatezza delle struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Svolge i compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
89-122. I patti parasociali
Parasociali sono quegli accordi con cui gli azionisti stabiliscono preventivamente le modalità con cui concordare il voto da esprimere nelle assemblee delle società. Permettono ai soci di conseguire il controllo, o almeno un'influenza rilevante sulla gestione della società. Pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali. Hanno lo scopo di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Essi non hanno effetto nei confronti dei soci estranei e dei terzi, nei rapporti interni tra i soci aderenti ai patti, dalla loro violazione scaturisce l'obbligo del risarcimento del danno.
Patti a tempo determinato:
- non possono avere durata superiore a 5 anni
- una durata maggiore è ridotta a 5 anni
- sono rinnovabili alla scadenza
Patti a tempo indeterminato:
- non possono avere durata superiore a 3 anni
- ciascun contraente ha diritto a recedere con un preavviso di 6 mesi
Per le società quotate, il legislatore ha
ritenuto necessario, che la Consob sia informata, e ne sia informato il pubblico, dell'esistenza e del contenuto dei patti parasociali. È infatti disposto che nelle società quotate i patti parasociali, devono essere:- comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla loro stipulazione
- pubblicati sulla stampa quotidiana entro 10 giorni
- depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni.
- comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea,
- questa dichiarazione va trascritta nel verbale assembleare e questo va depositato nel registro delle imprese.
L'affidamento dei creditori sociali è posto in pericolo anche quando la società A ne costituisce un'altra B sottoscrivendone il capitale per una certa cifra (ad es., un milione di euro), e poi delibera l'aumento del proprio capitale per lo stesso importo di un milione, facendone sottoscrivere le azioni alla stessa società B.
Per evitare tali pericoli, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, sottoscrizione vietata anche se avviene per interposta persona.
Al di fuori della costituzione e dell'aumento del capitale, è sempre possibile che si abbiano partecipazioni incrociate tra le società, in conseguenza di acquisti reciproci di azioni corrispondenti al capitale già sottoscritto da rispettivi azionisti.
94. Le partecipazioni in altre società: società finanziarie e società d'investimento
linea di massima, le società sono libere di acquistare azioni o quote di altre società, ma l'art. 2361 stabilisce che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita se, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. Deve essere deliberata dall'assemblea se comporta responsabilità illimitata per le obbligazioni della partecipata. Tali acquisti possono condurre alla costituzione di gruppi di società che mirano a soddisfare le esigenze di sviluppo dell'attività economica attraverso la formazione di imprese autonome e distinte, ma in effetti coordinate tra di loro. Di solito, il coordinamento avviene attraverso la costituzione di società finanziarie (dette holdings) le quali svolgono quale attività esclusiva o principale l'assunzione di partecipazioni in altre società, allo scopo di dirigerne.L'attività. Tra le imprese finanziarie vengono ricomprese anche le società di investimento mobiliare, le quali non acquistano le partecipazioni di altre società allo scopo di controllarne l'attività e di costituire gruppi di società, ma allo scopo di investire il proprio capitale in titoli, con l'obiettivo di trarne un reddito.
92. Il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Altre operazioni vietate2. Per assicurare l'effettività dei conferimenti, e quindi del capitale sociale, alla società per azioni è vietata la sottoscrizione delle proprie azioni.
Il divieto di sottoscrizione è assoluto, nel senso che non si hanno eccezioni. Il divieto opera sia al momento della costituzione della società, sia al momento di ogni successivo aumento del capitale.
La violazione del divieto di sottoscrizione non importa un obbligo di alienazione delle azioni acquistate o del loro annullamento con conseguente
ha previsto la possibilità per le società di ridurre il proprio capitale sociale. Tale operazione può essere effettuata per diverse ragioni, come ad esempio la necessità di riequilibrare la struttura finanziaria dell'azienda o di distribuire agli azionisti una parte del capitale accumulato. La riduzione del capitale può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui la riduzione del valore nominale delle azioni o la cancellazione di azioni proprie. In entrambi i casi, è necessario seguire una procedura specifica prevista dalla legge e ottenere l'approvazione degli organi competenti, come l'assemblea dei soci o il tribunale. È importante sottolineare che la riduzione del capitale può comportare conseguenze per gli azionisti, come la diminuzione del valore delle loro azioni o la perdita di diritti di voto. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente le implicazioni di questa operazione e consultare esperti legali o finanziari prima di procedere. In conclusione, la riduzione del capitale è una possibilità prevista dalla legge per le società, ma richiede una procedura specifica e può comportare conseguenze per gli azionisti. È importante agire con cautela e ottenere consulenza professionale prima di intraprendere questa operazione.