SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISRAZIONE
E CONTROLLO
1. IL SISTEMA DUALISTICO.
Esaurita l’esposizione del sistema tradizionale, passiamo all’esame dei due sistemi alternativi intro-
dotti dalla riforma 2003; questi trovano applicazione solo se espressamente adottati in sede di costi-
tuzione della società o con modiDica dello statuto. Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, pre-
vede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. La revisione legale dei
conti è afDidata, senza eccezioni, ad un revisore o ad una società di revisione.
La presenza del consiglio di sorveglianza riduce le competenze dell’assemblea. Nomina e revoca i
componenti del consiglio di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera in ordine all’esercizio
dell’azione di responsabilità nei loro confronti. Nomina il soggetto incaricato della revisione legale.
Però perde alcune competenze attribuite al consiglio di sorveglianza. Inoltre, lo statuto può ulterior-
mente comprimere il ruolo dell’assemblea attribuendo al consiglio di sorveglianza o a quello di ge-
stione alcune materie di competenza dell’assemblea straordinaria (nel sistema trad. organo amm.)
CONSIDERAZIONI questo sistema determina un più accentuato distacco fra azionisti ed organo
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gestorio della società . Infatti, scelte e valutazioni imprenditoriali (designazione degli amm. e appro-
vazione del bilancio) sono sottratte ai soci e afDidate ad un organo professionale (il consiglio di sor-
veglianza), che nel contempo esercita il controllo sull’amministrazione. EI un modello organizzativo
particolarmente adatto per società con azionariato diffuso e prive di stabile nucleo di azionisti, anche
se il legislatore ha cercato di renderlo fruibile anche da parte della società a base familiare.
2. Il consiglio di sorveglianza.
Nomina I componenti del consiglio possono essere soci o non soci. Il loro numero, non inferiore a
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3, è Dissato dallo statuto. I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la
nomina compete all’assemblea ordinaria, che ne determina anche il numero nei limiti dello statuto.
La legge o lo statuto possono riservare la nomina di uno o più consiglieri di sorveglianza allo Stato o
ad enti pubblici purché abbiano partecipazioni nella società , come per gli amm. Inoltre, lo statuto
può riservare la nomina di un consigliere ai possessori di strumenti Dinanziari partecipativi. E come
per i sindaci, nelle S.p.A. quotate almeno 1 componente deve essere eletto dalla minoranza col si-
stema del voto di lista secondo le modalità Consob. Trovano inoltre applicazione, per il consiglio
delle S.p.A. quotate le regole sull’equilibrio uomini-donne nella composizione degli organi sociali.
Requisiti di professionalità la legge prevede requisiti di professionalità , onorabilità e indipen-
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denza dei consiglieri, progressivamente più rigorosi a seconda del grado di apertura al mercato della
società (analogia per parte delle regole previste per sindaci). Nelle società “chiuse”:
a) almeno 1 componente del consiglio deve esser scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori;
b) non possono poi essere eletti: i componenti del consiglio di gestione, i quali non possono es-
sere chiamati a controllare sé stessi; neanche coloro che sono legati alla società (o a società
controllate o a quelle sotto comune controllo) da un rapporto di lavoro o da un rapporto con-
tinuativo o di prestazione d’opera che ne compromettano l’indipendenza;
c) trovano applicazione le cause di ineleggibilità e di decadenza previste per gli amm. Nelle
S.p.A. quotate e in quelle “aperte” , i consiglieri devono inoltre rispettare i limiti al cumulo
di incarichi determinati dalla Consob (sindaci). In:ine, i consiglieri devono, a pena di deca-
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denza, essere anche in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità Dissati per de-
creto dal Ministro della giustizia. Sono inoltre interamente richiamate le cause di ineleggibi-
lità dei sindaci. Resta fermo che lo statuto può subordinare l’assunzione della carica al pos-
sesso di particolari requisiti e preveder altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché li-
miti e criteri per il cumulo di incarichi.
Compensoàa tutela dell’indipendenza dei consiglieri si richiama la disciplina del compenso dei sin-
daci Durata i componenti del consiglio restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. La cessa-
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zione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito. Come gli
amm. (e a differenza dai sindaci) sono inoltre liberamente revocabili dall’assemblea anche se non
ricorre giusta causa, salvo il diritto al risarcimento. EI tuttavia necessario che sia approvata col voto
favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale. Non sono previsti supplenti né altri meccanismi di
reintegrazione (es. cooptazione). L’assemblea deve pertanto sostituire senza indugio i componenti
del consiglio. Pubblicità la nomina e la cessazione dall’ufDicio dei consiglieri devono essere
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iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro 30 giorni.
3. (Segue): Competenze e funzionamento del consiglio di sorveglianza.
Il consiglio esercita il controllo sull’amministrazione (1). A tal Dine vengono riconosciuti al consi-
glio i medesimi poteri e diritti di informazione del collegio nei confronti del consiglio di gestione, del
soggetto che esercita la revisione e degli organi delle società controllate. Presso le società quali:icate
come enti di interesse pubblico, il consiglio, oppure un comitato più ristretto costituito nel suo seno,
esercita la funzione del “comitato per il controllo interno e la gestione” (collegio ).
Poteri i suoi componenti devono assistere alle assemblee e possono assistere alle adunanze del
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consiglio di gestione. Nelle S.p.A. quotate a ciascuna riunione del consiglio di gestione deve presen-
ziare almeno 1 consigliere di sorveglianza. INOLTRE al pari del collegio, il consiglio di sorveglianza:
1. può convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione,
qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere;
2. deve sostituirsi agli amm. in caso di omissione o ingiustiDicato ritardo nella convocazione
dell’assemblea e nell’esecuzione delle pubblicazioni;
3. è destinatario delle denunce dei soci;
4. riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta,
sulle omissioni e sui fatti censurabili;
5. può presentare denunzia al tribunale;
6. nelle S.p.A. quotate è tenuto a denunciare le irregolarità riscontrate alla Consob.
Sempre nelle S.p.A. quotate i poteri che nel sistema trad. possono essere esercitati individualmente da
ciascun sindaco o congiuntamente da due, qui possono essere esercitati da un o due consiglieri. A
differenza del collegio, non è individualmente riconosciuto ai singoli consiglieri il potere di esercitare
atti di ispezione e controllo. Tale potere spetta all’intero consiglio, che può esercitarlo tramite un
componente appositamente delegato.
Al consiglio è poi attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ord. (funzioni di indirizzo, 2):
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che
la competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, quello consolidato, ma la distribuzione degli
utili resta di competenza dell’assemblea. Lo statuto può però prevedere che il bilancio di
esercizio sia approvato dall’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del consi-
glio o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o di
sorveglianza; 197
c) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione, competenza quest’ultima che tuttavia conserva anche l’assemblea.
Se previsto dallo statuto, il consiglio delibera in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani indu-
striali, Dinanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. Con tale opzione statutaria si at-
tribuiscono al consiglio funzioni di alta amministrazione, coinvolgendolo nella determinazione degli
obiettivi di sviluppo della società e delle modalità per realizzarli, salva la responsabilità degli amm.
Il presidente del consiglio è eletto dall’assemblea ed i suoi poteri sono determinati dallo statuto. Al
pari del collegio, il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, anche con mezzi di telecomunica-
zione se lo statuto lo consente. Nelle S.p.A. quotate deve riunirsi inoltre ogni volta che un compo-
nente ne faccia richiesta al presidente. Per la valida costituzione del consiglio la presenza maggio-
ranza dei componenti, mentre le deliberazioni maggioranza assoluta dei presenti. L’assenza ingiusti-
Dicata alle riunioni può costituire giusta causa di revoca. Alle deliberazioni si applicano le disposi-
zioni che regolano la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L’impugnazione
della delibera con cui viene approvato il bilancio è sottoposta a limiti, ma può essere esercitata anche
dai soci. Responsabilità i componenti del consiglio devono adempiere i loro doveri con la dili-
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genza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono solidamente responsabili con i componenti del consi-
glio di gestione per fatti e omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero
vigilato in conformità dei loro doveri. L’assemblea delibera l’azione di responsabilità nei loro con-
fronti, ma non sono richiamate le disposizioni in tema di responsabilità verso i creditori sociali ed i
singoli soci o terzi. Silenzio colmato mediante l’estensione della norma relativa alla responsabilità
dei sindaci.
4. Il consiglio di gestione.
Le funzioni del consiglio di gestione coincidono con quelle del consiglio di amministrazione nel si-
stema tradizionale e si applicano in materia quasi tutte le norme per quest’ultimo dettate.
Composizione il consiglio è costituito da un numero di componenti non inferiore a 2. I primi
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sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente la nomina compete al consigliodi sorveglianza,
che ne determina il numero nei limiti dello statuto ed il compenso. Nelle S.p.A. quotate, se i compo-
nenti sono 3 o più, si applicano le regole sull’equilibrio fra uomini e donne nella composizione degli
organi sociali; se i componenti sono più di 4 almeno uno deve possedere i requisiti degli amministra-
tori indipendenti. I componenti sono revocabili ad nutum dal consiglio di sorveglianza , salvo il di-
ritto al risarcimento se manca iusta causa. Restano in carica per un periodo non superiore a 3 eser-
cizi, ma sono riel
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