MODELLI PERSONALISTICI:
Società semplice:
Le norme che si occupano delle società semplici sono contenute negli articoli che vanno dal 2251 al 2290 cc.
Essa costituisce la forma più elementare di società di persone, e la caratteristica fondamentale è data dal
fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività non commerciale (divieto
imperativo inderogabile dato dall’art 2249 del cc).
Questo modello societario può quindi essere utilizzato per:
- attività agricole e attività professionali
- attività di gestione di beni non strumentali all’attività d’impresa: le leggi emanate in campo tributario
hanno in qualche modo riconosciuto la validità e l'esistenza di società che abbiano ad oggetto lo
svolgimento di attività di mero godimento di beni (società di comodo).
- attività di gestione di partecipazioni sociali (holding pure): la holding pura è una società il cui principale
scopo è detenere partecipazioni in altre società e gestirle. Possono svolgere:
detiene partecipazioni in altre società e si limita a percepire gli
attività di mero godimento:
utili, come socio delle stesse, e ad esercitare i relativi diritti
le s.s. che, detenendo partecipazioni di controllo in
attività produttiva (imprenditoriale):
altre società, esercita un’attività di direzione e coordinamento delle imprese controllate
attraverso l’esercizio dei diritti sociali che le competono (pianificazione delle scelte
strategiche commerciali, finanziarie, industriali, delle diverse società del gruppo in forza di
una politica di gruppo, mediante le direttive impartite a ciascuna impresa)
La s.s. è inoltre il delle società di persone, ossia è un modello le cui regole si applicano
prototipo normativo
anche agli altri modelli personalistici (snc e sas), a meno che non venga stabilito diversamente (è un principio
che il legislatore esplicita da un lato nell'art. 2293 cc con riferimento alle snc, e nell'art. 2315 per quanto
riguarda le sas). Questo significa che le norme in tema di conferimenti, di amministrazione, di scioglimento
unilaterale del vincolo partecipativo per morte, recesso ed esclusione, e le norme relative allo scioglimento
della società sono contenute nell'ordinamento delle società semplici.
Società in nome collettivo:
Nelle snc l'art. 2291 cc dispone che “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi” (questo significa che la norma è
imperativa e non è derogabile). Questa norma deve essere messa a confronto con gli art. 2267 e 2313 cc:
- art. 2267 cc: con riferimento alle s.s., prevede che “i creditori della società possono far valere i loro
diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e
solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri
soci”. Questo vuol dire che nella s.s., i soci illimitatamente responsabili sono tutti soci della società,
a meno che il contratto della abbia previsto espressamente, attraverso un'apposita clausola, che
solo determinati soci rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali. Nella s.s. è quindi possibile
prevedere una limitazione della responsabilità di alcuni soci, i quali rischiano soltanto quello che
hanno conferito. Una clausola del genere non è invece ammessa nel contratto di snc (il patto
contrario non ha effetto nei confronti dei terzi).
- art. 2313 cc: con riferimento alle sas, dispone che “i soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla
quota conferita”.
Quindi una differenza sostanziale nella snc è che non possiamo prevedere statutariamente clausole che nei
rapporti con i terzi limitino la responsabilità patrimoniale ad alcuni soci, mentre nella società semplice questa
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clausola la possiamo prevedere, e nella sas la illimitatezza della responsabilità è circoscritta alla categoria dei
soci accomandatari.
Nella snc è però possibile prevedere una clausola che nei preveda una limitazione della
rapporti interni
responsabilità: si può prevedere una clausola in cui si stabilisce che nei rapporti interni un socio non risponda
in maniera illimitata delle obbligazioni sociali, ma corra solo il rischio di perdere il valore del conferimento.
Questo significa che i creditori sociali possono comunque aggredire il patrimonio personale del socio, ma
questo ha poi nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili anche nei rapporti
diritto di rivalsa
interni (se la sua quota è del 20% ha diritto di rivalsa per l’80%).
Ragione sociale:
Il nome giuridico attraverso il quale la società opera nel mercato e nei traffici giuridici è la ragione sociale. La
ragione sociale deve contenere l’indicazione del modello della società di persone e almeno il nome di uno
dei soci illimitatamente responsabili, e può essere indicata una qualsiasi ragione anche utilizzando nomi o
espressioni di fantasia. Si applicano alla ragione sociale le norme in tema di segni distintivi per cui bisogna
rispettare il non si possono utilizzare ragioni sociali identiche a quelle utilizzate
principio della originalità:
da altre società preesistenti.
Beneficio di preventiva escussione:
Il beneficio di escussione, in linea generale, sta a significare che i creditori sociali godono del beneficio di
poter escutere, cioè far valere le loro pretese creditorie, sul patrimonio personale dei soci illimitatamente
responsabili. Dobbiamo innanzitutto dire però che l'art. 2304 cc prevede che i creditori sociali non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Cioè il creditore
deve prima escutere il patrimonio sociale attraverso una procedura esecutiva (si va davanti giudice e si chiede
l'accertamento dell'esistenza del credito e l’esecuzione su uno o più beni societari, cioè la vendita coattiva in
modo tale che il prezzo pagato all'asta venga a lui assegnato). Quindi il tentativo di escursione deve essere
fatto innanzitutto sul patrimonio della società. In seguito, se questo tentativo rimane infruttuoso perché la
società non ha beni esecutabili (cioè vendibili) oppure se è inutile promuoverla perché già si sa che la società
ha beni di valore irrisorio, il creditore può far valere le sue pretese creditorie sul patrimonio personale dei
soci illimitatamente responsabili (dopo però aver dimostrato di aver tentato o aver fatto l'escussione ma di
non aver avuto soddisfazione).
Le modalità attraverso cui questo beneficio di escursione operano sono parzialmente differenti a seconda
che la società presa in considerazione sia una società regolare (iscritta nel RI), o sia una società irregolare
(non iscritta nel RI).
- nelle snc regolari il creditore deve prima dimostrare di avere tentato l'escursione del patrimonio
sociale e di non essere stato, in tutto o in parte, soddisfatto.
- se però la snc non è iscritta nel registro delle imprese e quindi è una società irregolare, si applica una
disciplina parzialmente diversa, perché si applica la disciplina prevista sul tema nelle società semplici.
L'art. 1268 prevede che il socio a cui viene richiesto il pagamento dei debiti sociali può domandare,
anche se la società è in liquidazione, la indicando i beni
preventiva escursione del patrimonio sociale
sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. In questo caso quindi il creditore sociale può
direttamente chiedere, cioè escutere, il patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile
senza la preventiva escursione del patrimonio della società, salvo il diritto però del socio chiamato a
pagare di indicare lui stesso quali sono i beni sociali su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Agevolmente significa che il socio deve trovare, indicare beni facilmente liquidabili che quindi per
valore, per ubicazione, siano facilmente monetizzabili.
Posizione dei creditori particolari del socio:
La separazione tra patrimoni che spiega il concetto di autonomia patrimoniale è una separazione che è
finalizzata a far si che il patrimonio sociale sia esclusivamente destinato a pagare i debiti che la società
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contrae per lo svolgimento dell’attività economica. Il patrimonio sociale non può quindi essere destinato a
soddisfare interessi estranei l’esercizio dell’impresa. Tuttavia il creditore particolare del socio può:
- attraverso il pignoramento presso terzi (società) può colpire gli della società spettanti al socio
utili
suo debitore
- chiedere il della del socio, ossia quella che gli spetta in
sequestro conservativo quota di liquidazione
caso di scioglimento della società o del singolo rapporto partecipativo (in caso di morte, recesso o
esclusione).
Dobbiamo però fare una distinzione tra s.s., snc, e sas. Le norme di riferimento sono rappresentate da:
- dispone che “il creditore particolare del socio, finche' dura la società, può
art.2270 cc per le s.s:
far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante
a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota
del suo debitore”. Solo nel caso delle società semplici il creditore particolare del socio può cioè farsi
attribuire il valore monetario attuale della sua partecipazione. Questo comporta il rischio quindi
dell’esclusione del socio dalla società in quanto la sua partecipazione potrebbe “azzerarsi”.
- il creditore particolare del socio di una snc, finché dura la società, non può
art. 2305 cc per le snc:
chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
- il creditore particolare del socio accomandatario di una sas, finché dura la
art.2315 cc per le sas:
società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Per le (snc e sas) cioè iscritte nel RI, sono quindi previsti dei sistemi di tutela
società commerciali regolari,
dei soci maggiori di quanto non sia previsto con riferimento alle s.s., in quanto il socio non corre il rischio di
vedersi escluso dalla società in conseguenza del fat
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