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MODELLI PERSONALISTICI:

Società semplice:

Le norme che si occupano delle società semplici sono contenute negli articoli che vanno dal 2251 al 2290 cc.

Essa costituisce la forma più elementare di società di persone, e la caratteristica fondamentale è data dal

fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività non commerciale (divieto

imperativo inderogabile dato dall’art 2249 del cc).

Questo modello societario può quindi essere utilizzato per:

- attività agricole e attività professionali

- attività di gestione di beni non strumentali all’attività d’impresa: le leggi emanate in campo tributario

hanno in qualche modo riconosciuto la validità e l'esistenza di società che abbiano ad oggetto lo

svolgimento di attività di mero godimento di beni (società di comodo).

- attività di gestione di partecipazioni sociali (holding pure): la holding pura è una società il cui principale

scopo è detenere partecipazioni in altre società e gestirle. Possono svolgere:

detiene partecipazioni in altre società e si limita a percepire gli

 attività di mero godimento:

utili, come socio delle stesse, e ad esercitare i relativi diritti

le s.s. che, detenendo partecipazioni di controllo in

 attività produttiva (imprenditoriale):

altre società, esercita un’attività di direzione e coordinamento delle imprese controllate

attraverso l’esercizio dei diritti sociali che le competono (pianificazione delle scelte

strategiche commerciali, finanziarie, industriali, delle diverse società del gruppo in forza di

una politica di gruppo, mediante le direttive impartite a ciascuna impresa)

La s.s. è inoltre il delle società di persone, ossia è un modello le cui regole si applicano

prototipo normativo

anche agli altri modelli personalistici (snc e sas), a meno che non venga stabilito diversamente (è un principio

che il legislatore esplicita da un lato nell'art. 2293 cc con riferimento alle snc, e nell'art. 2315 per quanto

riguarda le sas). Questo significa che le norme in tema di conferimenti, di amministrazione, di scioglimento

unilaterale del vincolo partecipativo per morte, recesso ed esclusione, e le norme relative allo scioglimento

della società sono contenute nell'ordinamento delle società semplici.

Società in nome collettivo:

Nelle snc l'art. 2291 cc dispone che “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le

obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi” (questo significa che la norma è

imperativa e non è derogabile). Questa norma deve essere messa a confronto con gli art. 2267 e 2313 cc:

- art. 2267 cc: con riferimento alle s.s., prevede che “i creditori della società possono far valere i loro

diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e

solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri

soci”. Questo vuol dire che nella s.s., i soci illimitatamente responsabili sono tutti soci della società,

a meno che il contratto della abbia previsto espressamente, attraverso un'apposita clausola, che

solo determinati soci rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali. Nella s.s. è quindi possibile

prevedere una limitazione della responsabilità di alcuni soci, i quali rischiano soltanto quello che

hanno conferito. Una clausola del genere non è invece ammessa nel contratto di snc (il patto

contrario non ha effetto nei confronti dei terzi).

- art. 2313 cc: con riferimento alle sas, dispone che “i soci accomandatari rispondono solidalmente e

illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla

quota conferita”.

Quindi una differenza sostanziale nella snc è che non possiamo prevedere statutariamente clausole che nei

rapporti con i terzi limitino la responsabilità patrimoniale ad alcuni soci, mentre nella società semplice questa

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clausola la possiamo prevedere, e nella sas la illimitatezza della responsabilità è circoscritta alla categoria dei

soci accomandatari.

Nella snc è però possibile prevedere una clausola che nei preveda una limitazione della

rapporti interni

responsabilità: si può prevedere una clausola in cui si stabilisce che nei rapporti interni un socio non risponda

in maniera illimitata delle obbligazioni sociali, ma corra solo il rischio di perdere il valore del conferimento.

Questo significa che i creditori sociali possono comunque aggredire il patrimonio personale del socio, ma

questo ha poi nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili anche nei rapporti

diritto di rivalsa

interni (se la sua quota è del 20% ha diritto di rivalsa per l’80%).

Ragione sociale:

Il nome giuridico attraverso il quale la società opera nel mercato e nei traffici giuridici è la ragione sociale. La

ragione sociale deve contenere l’indicazione del modello della società di persone e almeno il nome di uno

dei soci illimitatamente responsabili, e può essere indicata una qualsiasi ragione anche utilizzando nomi o

espressioni di fantasia. Si applicano alla ragione sociale le norme in tema di segni distintivi per cui bisogna

rispettare il non si possono utilizzare ragioni sociali identiche a quelle utilizzate

principio della originalità:

da altre società preesistenti.

Beneficio di preventiva escussione:

Il beneficio di escussione, in linea generale, sta a significare che i creditori sociali godono del beneficio di

poter escutere, cioè far valere le loro pretese creditorie, sul patrimonio personale dei soci illimitatamente

responsabili. Dobbiamo innanzitutto dire però che l'art. 2304 cc prevede che i creditori sociali non possono

pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Cioè il creditore

deve prima escutere il patrimonio sociale attraverso una procedura esecutiva (si va davanti giudice e si chiede

l'accertamento dell'esistenza del credito e l’esecuzione su uno o più beni societari, cioè la vendita coattiva in

modo tale che il prezzo pagato all'asta venga a lui assegnato). Quindi il tentativo di escursione deve essere

fatto innanzitutto sul patrimonio della società. In seguito, se questo tentativo rimane infruttuoso perché la

società non ha beni esecutabili (cioè vendibili) oppure se è inutile promuoverla perché già si sa che la società

ha beni di valore irrisorio, il creditore può far valere le sue pretese creditorie sul patrimonio personale dei

soci illimitatamente responsabili (dopo però aver dimostrato di aver tentato o aver fatto l'escussione ma di

non aver avuto soddisfazione).

Le modalità attraverso cui questo beneficio di escursione operano sono parzialmente differenti a seconda

che la società presa in considerazione sia una società regolare (iscritta nel RI), o sia una società irregolare

(non iscritta nel RI).

- nelle snc regolari il creditore deve prima dimostrare di avere tentato l'escursione del patrimonio

sociale e di non essere stato, in tutto o in parte, soddisfatto.

- se però la snc non è iscritta nel registro delle imprese e quindi è una società irregolare, si applica una

disciplina parzialmente diversa, perché si applica la disciplina prevista sul tema nelle società semplici.

L'art. 1268 prevede che il socio a cui viene richiesto il pagamento dei debiti sociali può domandare,

anche se la società è in liquidazione, la indicando i beni

preventiva escursione del patrimonio sociale

sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. In questo caso quindi il creditore sociale può

direttamente chiedere, cioè escutere, il patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile

senza la preventiva escursione del patrimonio della società, salvo il diritto però del socio chiamato a

pagare di indicare lui stesso quali sono i beni sociali su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Agevolmente significa che il socio deve trovare, indicare beni facilmente liquidabili che quindi per

valore, per ubicazione, siano facilmente monetizzabili.

Posizione dei creditori particolari del socio:

La separazione tra patrimoni che spiega il concetto di autonomia patrimoniale è una separazione che è

finalizzata a far si che il patrimonio sociale sia esclusivamente destinato a pagare i debiti che la società

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contrae per lo svolgimento dell’attività economica. Il patrimonio sociale non può quindi essere destinato a

soddisfare interessi estranei l’esercizio dell’impresa. Tuttavia il creditore particolare del socio può:

- attraverso il pignoramento presso terzi (società) può colpire gli della società spettanti al socio

utili

suo debitore

- chiedere il della del socio, ossia quella che gli spetta in

sequestro conservativo quota di liquidazione

caso di scioglimento della società o del singolo rapporto partecipativo (in caso di morte, recesso o

esclusione).

Dobbiamo però fare una distinzione tra s.s., snc, e sas. Le norme di riferimento sono rappresentate da:

- dispone che “il creditore particolare del socio, finche' dura la società, può

art.2270 cc per le s.s:

far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante

a quest'ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi

crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota

del suo debitore”. Solo nel caso delle società semplici il creditore particolare del socio può cioè farsi

attribuire il valore monetario attuale della sua partecipazione. Questo comporta il rischio quindi

dell’esclusione del socio dalla società in quanto la sua partecipazione potrebbe “azzerarsi”.

- il creditore particolare del socio di una snc, finché dura la società, non può

art. 2305 cc per le snc:

chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

- il creditore particolare del socio accomandatario di una sas, finché dura la

art.2315 cc per le sas:

società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Per le (snc e sas) cioè iscritte nel RI, sono quindi previsti dei sistemi di tutela

società commerciali regolari,

dei soci maggiori di quanto non sia previsto con riferimento alle s.s., in quanto il socio non corre il rischio di

vedersi escluso dalla società in conseguenza del fat

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IlariaMarche di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Masturzi Sabrina.
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