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SOCIETÀ E IMPRESA. LE SOCIETÀ OCCASIONALI
L'attività delle società presenta di regola tutti i caratteri propri dell'attività di impresa, art. 2082, cioè un'attività produttiva esercitata in modo professionale ed organizzato. Quindi, alle società è applicabile la disciplina dell'attività di impresa, perciò se l'attività esercitata è un'attività commerciale, la società è esposta al fallimento.
Ma, la società può essere utilizzata anche per l'esercizio di attività produttiva a carattere non imprenditoriale. Esempi ne sono le società occasionali e le società fra professionisti.
SOCIETÀ OCCASIONALI
L'art. 2247 richiede che l'attività delle società abbia carattere produttivo, ma non fa cenno al requisito della professionalità richiesto dall'art.
2082 per l'acquisto della qualità di imprenditore. Perciò, è legittimo ritenere che l'esercizio in comune di un'attività comune non professionale, occasionale, è sufficiente per dar vita ad una società, ma nel contempo non da vita ad un'impresa per difetto del requisito della professionalità.
Alle società occasionali è applicabile la disciplina del tipo di società prescelto, ma non la disciplina dell'impresa. In particolare, se l'attività è commerciale, la società occasionale è sottratta al fallimento.
Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche più atti non coordinati da un disegno unitario. In tal caso difetta il requisito fondamentale dell'attività, serie di atti coordinati, essenziale per aversi sia società, sia impresa.
soggetti coinvolti. Il contratto di associazione in partecipazione (art. 219) prevede che l'associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto. L'imprenditore, secondo l'art. 2082, è colui che svolge professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il contratto di società (art. 2247) viene stipulato da due o più persone che conferiscono beni o servizi per l'esercizio comune di un'attività economica, al fine di dividerne gli utili. Tutto ciò implica il compimento di numerose operazioni e l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli soggetti coinvolti.atti economici. L'ammissibilità di società senza impresa resta circoscritta alle ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura, cioè di un'attività che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile. 7. LE SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI L'attività dei professionisti intellettuali è attività economica, cioè un'attività produttiva di servizi intellettuali. Una società fra professionisti per l'esercizio in comune della loro attività darebbe perciò vita ad un'ulteriore ipotesi di società senza impresa. Anche se la nozione di società, art. 2247, parla di attività economica e non di attività di impresa. Dalle norme del codice civile emerge con chiarezza il carattere rigorosamentenormativi personali dell'attività del professionista intellettuale. L'art. 2232 gli impone di eseguire personalmente l'incarico assunto e, se si avvale di sostituti e ausiliari, questi ultimi devono operare sotto la direzione e responsabilità del professionista. La legge n. 1815 del 23/11/1939, all'art. 1, stabilisce che i professionisti che si associano per l'esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'evoluzione delle professioni intellettuali e le soluzioni permissive attuate nel resto d'Europa, ha sollecitato anche in Italia un intervento legislativo, volto a delineare una specifica disciplina delle società fra professionisti idonea a garantire il rispetto dei normativi personali dell'attività del professionista intellettuale.Principi cardine fissati dal codice per le professioni intellettuali. Dopo diversi progetti, nel 1997 si ebbe un intervento parziale ma non risolutivo. L'art. 24 della legge n. 266/1997 ha abrogato l'art. 2 della legge 1815/1939 ed ha conferito al Ministero della giustizia il potere di fissare con proprio decreto i requisiti per l'esercizio in forma societaria delle attività intellettuali dell'art. 1.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art. 24 Norme in materia di attività di assistenza e consulenza
- L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.
- Ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
- Art. 2
- Art. 1
E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.
Le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in
Forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "<<studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario>>", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. Ma, nel maggio 1998, a seguito dei forti contrasti, il governo ha rinunciato ad emanare il regolamento sulle società fra professionisti ed ha affidato la definizione della relativa disciplina ad una legge delega. Con la sola eccezione della società fra avvocati introdotta dal d.lgs. n. 96/2001, l'abrogazione dell'art. 2 della
legge 1815/1939 lascia ancora irrisolto l'interrogativo se sia consentita la costituzione di società fra professionisti.
La società fra professionisti non va confusa col fenomeno dell'assunzione congiunta di un incarico da parte di più professionisti. In tal caso non si ha società in quanto ogni professionista si impegna, nei confronti del cliente, ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale, sia pure coordinata con quella di un collega. Si hanno quindi, distinte attività professionali coordinate e non un'unica attività esercitata in comune.
La società fra professionisti va distinta anche dalla cosiddetta società di mezzi fra professionisti, cioè quella società costituita da professionisti per l'acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale delle rispettive professioni.
Le società di mezzi sono...
perfettamente lecite e sono certamente titolari di un’impresa commerciale in quanto svolgono attività di impresa (produzione di servizi)e non attività intellettuale.
Poi, vi sono le società di servizi che offrono sul mercato un prodotto complessivo, Società diserviziper la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei imprenditorialiterzi. Prestazioni, che hanno carattere strumentale e servente rispetto al servizioofferto dalla società.
Esempio di tali società è costituito dalle società di ingegneria o società diprogettazione industriale o società di engineering, la cui attività non si esauriscenella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma comprende anche altreprestazioni, quali le relative ricerche di fattibilità ed il reperimento di fondi(consulting engineering), fino alla realizzazione e la vendita degli impianti e delleattrezzature industriali.
progettate (commercial engineering). Queste società hanno spesso alle loro dipendenze decine di professionisti e hanno dimensioni gigantesche. Fra le società di servizi imprenditoriali rientrano anche le società di elaborazione elettronica dei dati contabili e le società di revisione contabile. Le vere e proprie società fra professionisti possono essere considerate le società fra professionisti intellettuali che hanno come oggetto unico ed esclusivo l'esercizio in comune dell'attività professionale agli stessi riservata per legge. Gli incarichi professionali sono assunti dalla società ed è la società che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali, sia pure attraverso i propri soci.
agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consoc