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CAP. 1 voLE SOCIETA’

1. IL SISTEMA LEGISLATIVO

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata

per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture tipiche previste

dall’ordinamento per l’esercizio in forma associativa dell’attività di impresa,

impresa collettiva.

Il legislatore prevede vari tipi di società fra le quali le parti posso scegliere il tipo Pluralità di tipi

societario più rispondente alle loro specifiche esigenze operative.

I tipi previsti sono:

- società di persone:

società semplice;

o società in nome collettivo;

o società in accomandita semplice;

o

- società di capitali:

società per azioni;

o società in accomandita per azioni;

o società a responsabilità limitata;

o

- società cooperativa;

- mutue assicuratrici.

Poi il diritto comunitario prevedono:

- società europea;

- società cooperativa europea.

LA NOZIONE DI SOCIETA’

2. IL CONTRATTO DI SOCIETA’

Anche se il legislatore prevede vari tipi di società, è unica la nozione del Contratto di

CONTRATTO società

, previsto dall’art. 2247 : con il contratto di società due o più persone

1

DI SOCIETÀ

conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo

scopo di dividerne gli utili.

L’art. 2247 ha il compito di fissare i caratteri minimi comuni del fenomeno societario,

cioè i caratteri che un ente associativo di diritto privato deve necessariamente

presentare per poter essere qualificato come società e che perciò devono essere

presenti in tutti i tipi di società.

Le società sono, in base all’art. 2247, degli enti associativi a base contrattuale, in

quanto nascono dall’accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un

rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, art. 1321 .

2

1 Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili.

2 Art. 1321 Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 1

Sotto il profilo contrattuale, le società possono essere inquadrate nella categoria dei Contratti

associativi e

contratti associativi o con comunione di scopo. contratti di

Questi contratti si caratterizzano e si differenziano rispetto ai contratti di scambio, in scambio

quanto, nei contratti associativi l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i

contraenti è unico, cioè l’esercizio in comune dell’attività economica che forma

oggetto del contratto mentre, nei contratti di scambio l’avvenimento che soddisfa

l’interesse di una delle parti è diverso dall’avvenimento che soddisfa l’interesse

dell’altra parte. Caratteri

Da ciò derivano alcuni caratteri strutturali dei contratti associativi e del contratto di strutturali

società:

a. nei contratti associativi, le prestazioni di ciascuna parte (i conferimenti)

possono anche essere di diversa natura e di diverso ammontare; infatti essi

non devono rispondere a un rapporto di corrispettività con un’altra

controprestazione. Tutte le prestazioni hanno uno scopo comune, l’esercizio

dell’attività, e tutte trovano il loro corrispettivo nella partecipazione ai

risultati dell’attività comune;

b. il contratto associativo è un contratto potenzialmente plurilaterale ed aperto, cioè

può essere stipulato da più parti e da un numero illimitato di parti;

c. il contratto associativo è un contratto di organizzazione di una futura attività. Ne

consegue che il contratto di società non esaurisce la sua funzione con

l’esecuzione delle prestazioni (i conferimenti) in quanto fissa le basi

organizzative della futura attività comune e predetermina le modalità di

partecipazione individuale all’attività del gruppo ed ai risultati della stessa.

In questi elementi di differenziazione dei contratti associativi rispetto ai contratti di Speciale

disciplina

scambio trova fondamento la speciale disciplina prevista per i contratti associativi.

Infatti, in quest’ultimi, la nullità, l’annullabilità, la risoluzione che colpiscono il

vincolo di una delle parti non comportano la nullità, l’annullabilità o la risoluzione

dell’intero contratto, salvo che la partecipazione venuta meno debba considerarsi

essenziale.

2. I CONFERIMENTI

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza

di tre elementi:

a. i conferimenti dei soci;

b. l’esercizio in comune di un’attività economica, scopo-mezzo;

c. lo scopo di divisione degli utili, scopo-fine.

La contemporanea presenza di tali elementi consente di distinguere le società dagli

altri fenomeni associativi (associazione in partecipazione, comunione, consorzi).

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano.

Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della Funzione

società, detto capitale di rischio, per lo svolgimento dell’attività di impresa. 2

Col conferimento ogni socio destina stabilmente (per tutta la durata della società)

parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di

impresa, cioè a rischiare di non ricevere nessuna enumerazione se non ci sono utili, o

di perdere, in tutto o in parte, quanto apportato se la società subisce perdite.

Diversi, da socio a socio, possono essere sia l’oggetto sia l’ammontare del I beni

conferibili

conferimento.

In riguardo all’oggetto dei conferimenti, l’art. 2247 stabilisce genericamente che

3

essi possono essere costituiti da beni e da servizi: denaro, beni in natura trasmessi in

proprietà o in godimento, prestazioni di attività lavorativa, ecc. Cioè, può costituire

oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti

ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.

In realtà, questo principio va coordinato con la disciplina dei singoli tipi societari.

Trova riscontro solo nelle società di persone e, dopo la riforma del 2003, nella srl.

Ma, per le società per azioni e nelle società cooperative per azioni, l’art. 2342, 5°

comma , stabilisce espressamente che non possono formare oggetto di conferimento

4

le prestazioni d’opera o di servizi.

4. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno Patrimonio

sociale

capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dai conferimenti eseguiti o promessi

dai soci, successivamente subisce continue variazioni qualitative o quantitative in

relazione alle vicende economiche della società.

La consistenza del patrimonio sociale è accertata periodicamente attraverso la

redazione del bilancio di esercizio. La differenza fra attività e passività è detto

patrimonio netto.

Il patrimonio sociale costituisce la garanzia generica principale od esclusiva dei Funzione del

patrimonio

creditori della società:

- sarà garanzia principale, se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci

con il proprio patrimonio.

- sarà garanzia esclusiva, se per le obbligazioni sociali risponde solo la società

col proprio patrimonio.

Il capitale sociale nominale è, invece, la cifra che esprime il valore in danaro dei Capitale

sociale

conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della

società. Indica, quindi, il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono

impegnati a non distrarre dall’attività di impresa e che perciò non possono

liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. I soci potranno ripartirsi solo

la parte di patrimonio netto che supera l’ammontare del capitale sociale.

3 Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili.

4 Art. 2342 Conferimenti

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali

conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 3

Il capitale sociale nominale rimane immutato nel corso della vita della società fin

quando, con modifica dell’atto costitutivo, non se ne decide l’aumento o la

riduzione. È quindi un valore storico.

Il capitale sociale è una quota del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e

perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all’attività sociale, funzione

vincolistica. Infatti, il valore del capitale sociale è iscritto in bilancio insieme alle

passività.

La funzione vincolistica del capitale sociale si risolve per i creditori in una garanzia

patrimoniale supplementare, in quanto potranno soddisfare i loro crediti su un

attivo patrimoniale eccedente le passività (passività che devono corrispondere

almeno al valore del capitale sociale).

Il capitale sociale nominale ha poi una funzione organizzativa, cioè è un termine di

riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili o ha subito

perdite.

Questo ruolo organizzativo è più accentuato nelle società di capitali, in quanto in

esse, il capitale sociale funge da base di misurazione di alcune fondamentali

situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto), sia di

carattere patrimoniale (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione). Infatti, tali

diritti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale

sottoscritto.

In conclusione : il capitale sociale è sì una cifra numerica, ma è anche un termine di

riferimento per un ordinato e corretto svolgimento della vita sociale.

5. L’ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’ ECONOMICA

Il secondo elemento delle società è l’esercizio in comune di un’attività economica,

detto scopo-mezzo del contratto di società.

Oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che i soci si Oggetto

sociale

propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell’atto

costitutivo della società ed è modificabile nel corso della vita della stessa solo con

l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo.

In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività

(cioè una serie coordinata di atti) e di un’attività economica, o meglio di un’attività

produttiva, cioè un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo

economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Essenziale per aversi società è che l’attività produttiva sia esercitata in comune.

Perché un’attività economica possa definirsi comune a più soggetti è necessario che

essa sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune. Cioè di un Risultato

comune

risultato giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, in modo che tutti i soci

sia partecipi del risultato positivo o negativo della stessa attività.

Inoltre, è necessario che i singoli atti di impresa siano prodotti secondo modalità che Imputazione

ne consentano l’imputazione al gruppo unitariamente considerato. È necessario che comune

chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo ed agisca in

nome dello stesso, rendendo così palese tale sua posizione. 4

Il carattere comune dell’attività consente una distinzione fra società e associazione in Società e

associazione in

partecipazione. Contratto quest’ultimo con il quale l’associante attribuisce all’associato partecipazione

una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di

un determinato apporto, art. 2549 .

5

Nell’associazione in partecipazione l’attività in impresa resta propria ed esclusiva

dell’associante; i singoli atti di impresa possono e debbono essere posti in essere solo

in suo nome e a lui sono giuridicamente imputabili, anche se compiuti

dall’associato.

6. SOCIETA’ E IMPRESA. LE SOCIETA’ OCCASIONALI

L’attività delle società presenta di regola tutti i caratteri propri dell’attività di

impresa, art. 2082 , cioè un’attività produttiva esercitata in modo professionale ed

6

organizzato. Quindi, alle società è applicabile la disciplina dell’attività di impresa,

perciò se l’attività esercitata è un’attività commerciale, la società è esposta al

fallimento.

Ma, la società può essere utilizzata anche per l’esercizio di attività produttiva a Società senza

impresa

carattere non imprenditoriale. Esempi ne sono le società occasionali e le società fra

professionisti.

S .

OCIETÀ OCCASIONALI

L’art. 2247 richiede che l’attività delle società abbia carattere produttivo, ma non fa

7

cenno al requisito della professionalità richiesto dall’art. 2082 per l’acquisto della

qualità di imprenditore. Perciò, è legittimo ritenere che l’esercizio in comune di

un’attività comune non professionale, occasionale, è sufficiente per dar vita ad una

società, ma nel contempo non da vita ad un’impresa per difetto del requisito della

professionalità.

Alle società occasionali è applicabile la disciplina del tipo di società prescelto, ma

non la disciplina dell’impresa. In particolare, se l’attività è commerciale, la società

occasionale è sottratta al fallimento.

Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che Unico atto

si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche più atti non coordinati

da un disegno unitario. In tal caso difetta il requisito fondamentale dell’attività, serie

di atti coordinati, essenziale per aversi sia società, sia impresa.

Sia ha sia società sia impresa quando due persone decidono di compiere insieme un Affare

complesso

singolo affare complesso, cioè un affare che implica il compimento di operazioni

5 Art. 2549 Nozione

Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua

impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

6 Art. 2082 Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di

servizi.

7 Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di

dividerne gli utili. 5

numerose e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere

occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.

L’ammissibilità di società senza impresa resta circoscritta alle ipotesi in cui si sia in

presenza di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura, cioè di un’

attività che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati, che non

richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente

apprezzabile.

7. LE SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica, cioè un’attività

produttiva di servizi intellettuali.

Una società fra professionisti per l’esercizio in comune della loro attività darebbe

perciò vita ad un’ulteriore ipotesi di società senza impresa. Anche se la nozione di

società, art. 2247, parla di attività economica e non di attività di impresa.

Dalle norme del codice civile emerge con chiarezza il carattere rigorosamente Dati normativi

personale dell’attività del professionista intellettuale. L’art. 2232 gli impone di

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eseguire personalmente l’incarico assunto e, se si avvale di sostituti e ausiliari,

quest’ultimi devono operare sotto la direzione e responsabilità del professionista.

La legge n. 1815 del 23/11/1939, all’art. 1, stabilisce che i professionisti che si associano

per l’esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei

rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale,

contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali,

dei singoli associati.

L’evoluzione delle professioni intellettuali e le soluzioni permissive attuate nel resto

d’Europa, ha sollecitato anche i

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.
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