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OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI:

le operazioni sulle proprie azioni sono la sottoscrizione o l’acquisto di azioni

proprie. Ma perché una società dovrebbe sotto scriverete o acquistare e proprie

azioni? ci sono varie risposte:

1. se si tratta di società di borsa lo si può fare per contrastare le oscillazioni

di prezzo delle stesse oppure.

2. investire la liquidità in eccedenza puntando sul fatto che le azioni in

questione salgano di prezzo.

3. potrebbe servire anche ad alcuni soci di dismettere la propria

partecipazione (clausole di non mero gradimento).

4. può consentire al gruppo di controllo di consolidare il proprio potere

5. può creare ostacoli alle scalate

6. può costituire lo strumento per future alleanze

vi sono diversi pericoli derivanti dall’uso di queste pratiche Quando parliamo

di sottoscrizione di azioni intendiamo la promessa di conferire da parte di un

socio, ma quando la società sottoscrive le azioni promette di versare a se

stessa, il problema è dato dal pericolo di creare un aumento di capitale fittizio

(quindi un rischio patrimoniale) e dunque per tale ragione la sottoscrizione di

azioni proprie è vietata (Art.2357-quater). è prevista una disciplina speciale

qualora non fosse rispettato, tale sanzione non prevede l’ambiguità ma tali

azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai

soci fondatori, oppure in caso di aumento di capitale dagli amministratori.

Questo perché la finalità è coprire il capitale, se la sanzione fosse la nullità la

società si troverebbe con una parte di capitale scoperta e dovrebbe procedere

ad una riduzione del capitale.

L’acquisto, a differenza della sottoscrizione, è consentito ma sotto alcuni limiti

(Art.2357). Il problema è sempre il mancato ingresso di nuove risorse, per

questo il legislatore pone dei limiti come: l’acquisto può avvenire solo tramite

gli utili derivanti dall’attività economica oppure con le riserve disponibili date

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dall’ultimo bilancio redatto. l’acquisto è inoltre possibile solo per azioni

interamente liberate se no l’azienda ritorna ad essere debitrice di sé stessa.

Visto che l’acquisto di azioni proprie è un’azione di gestione, su di essa

decidono gli amministratori ma onde evitare di ledere il diritto della

distribuzione degli utili degli altri soci la decisone in questo caso è necessaria

un’autorizzazione dell’assemblea.

L’autorizzazione dell’assemblea deve fissare:

il numero massimo di azioni da acquistare

 le modalità di acquisto

 la durata in cui l’autorizzazione è concessa (max. 18 mesi)

 il corrispettivo minimo e massimo al quale le azioni possono essere

 acquistate.

la ragione per la quale è necessaria questa autorizzazione non è solo

patrimoniale ma anche amministrativa, questo perché se la società acquista

azioni proprie la decisione dovrebbe essere degli amministratori ma così

facendo si lederebbe anche il diritto di voto degli altri soci (diritto

amministrativo per eccellenza).

il co. 3 dell’art.2357 si attiene a società quotate in borsa e solo per queste

società il valore nominale delle azioni non può eccedere al 20% del capitale

sociale, per le società chiuse invece non c’è alcun limite quantitativo.

Anche qua il legislatore non prevede l’invalidità dell’acquisto ma prevede un

obbligo di alienazione entro un anno dal loro acquisto. In questo caso la nullità

non è prevista perché non si potrebbe identificare le azioni che hanno

comportato ad un acquisto illegittimo, se non si riesce ad alienare le azioni

entro un anno si procede al loro annullamento e alla corrispondente

diminuzione del capitale.

CASI SPECIALI DI ACQUISTO:

ci sono casi in cui i limiti appena visti non si applicano o sono allentati per gli

acquisti, e sono:

1) quando l’acquisto è realizzato in esecuzione di una delibera assembleare

di riduzione del capitale, la quale deve essere effettuata mediante

riscatto e annullamento delle azioni.

2) quando l’acquisto avviene a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni

completamente liberate.

3) qualora l’acquisto avvenga per effetto di successione universale, di

fusione o scissione.

4) In occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito

della società: anche qui sempre che si tratti di azioni interamente

liberate.

In questi casi l’unico limite che rimane è quello del 20% se siamo nel caso di

società quotate e le azioni che accedono il limite devono essere alienate ma il

tempo massimo è di 3 anni.

I limiti amministrativi sono disciplinati dall’Art.2357-art “DISCIPLINA DELLE

PROPRIE AZIONI”, esso dispone che:

- Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non

previa autorizzazione dell’assemblea

- il diritto agli utili e il diritto di opzione non spettano alle azioni

proprie ma sono attribuite proporzionalmente e alle altre azioni

34 - il diritto di voto relativo a quelle azioni è sospeso

Se si concedesse agli amministratori si potrebbe creare un vantaggio

ingiustificato per i soci di controllo. il legislatore ci dice anche che il diritto di

voto è sospeso ma le azioni proprie sono comunque computate ai fini del

calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le

deliberazioni dell'assemblea, perché se io non le contassi l'acquisto di azioni

proprie andrebbe ancora a maggioranza a beneficio della maggioranza.

l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di

uguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce

con segno negativo, perché le azioni proprie non rappresentano un valore

attuale (fino a quando non sono ricollocate)

ma rappresentano una parte della società. devono quindi essere segnate come

riserva negativa, riducono cioè l'entità delle riserve disponibili e degli utili

distribuibili. Non è come acquistare un bene qualunque.

L’assistenza finanziaria è la possibilità per la società di accordare prestiti o di

fornire garanzia e per l’acquisto di azioni proprie, fino al 2008 era vietata ma

oggi è consentita ma sotto diverse condizioni (Art.2358):

Autorizzazione assemblea straordinaria.

 Relazione degli amministratori che evidenzi l’interesse, i rischi

 dell’operazione per la società e il prezzo di acquisto delle azioni. questa

relazione deve restare depositata nella sede della società nei 30 giorni

successivi all’assemblea straordinaria, e assieme al verbale

dell’assemblea nel registro delle imprese.

Attestazione degli amministratori del fatto che l’operazione ha luogo a

 condizioni di mercato e soprattutto che il merito di credito del soggetto

finanziato è stato attentamente valutato.

Per importo complessivo dei prestiti e delle garanzie non può eccedere i

 limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo

bilancio, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di azioni proprie.

Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme

impiegate e delle garanzie fornite è scritta al passivo del bilancio

CATEGORIE DI AZIONI:

I diritti sociali (patrimoniali e amministrativi) possono esser modulati dalla

volontà dei soci, creando alcune tipologie di azioni. ciò è possibili sia in sede

costitutiva sia da una modifica dell’atto costitutivo.

l’azione è una partecipazione al capitale di rischio che attribuisce a chi la

detiene una duplice posizione, gli azionisti sono titolari sia della “pretesa

residuale” (i soci sono titolari del diritto di avere il residuo dopo che i creditori

sono stati soddisfatti) sia del “potere di assumere scelte fondamentali” (in

primo luogo di nominare gestori e assumere le scelte fondamentali). Questa è

la posizione di chi ha azioni ordinarie, ossia gli azionisti, a differenza degli

obbligazionisti.

quando parliamo di azioni e obbligazioni parliamo di strumenti di finanziamento

della società. Le obbligazioni forniscono un capitale di credito, cioè gli

obbligazionisti prestano del denaro alla società ed essendo appunto creditori

vantano una pretesa fissa, principalmente la restituzione della somma prestata

maggiorata degli interessi pattuititi. La pretesa fissa deve essere soddisfatta in

via prioritaria e quindi prima dei soci, la differenza inoltre sta che gli

obbligazionisti non hanno alcuna capacità di scelta per le operazioni societarie.

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Questa situazione è stata cambiata con la riforma del 2003, con la quale si è

allargata la possibilità di creare tipi di azioni fornite di poteri diversi (maggiori o

minori) e si è però altresì inciso sulla possibilità di creare diversi tipi anche di

obbligazioni. è stata aggiunta un’altra categoria, quella degli “strumenti

finanziari partecipativi” che sono una via di mezzo tra le altre due opzioni.

Parlando delle azioni abbiamo detto che le azioni hanno eguali diritti ma solo

all’interno della stessa categoria, gli elementi sui quali si può incidere per

creare le varie categorie di azioni sono dettati dall’Art.2348 al co.2 (CATEGORIE

DI AZIONI) che dice “si possono tuttavia creare attraverso lo statuto o tramite

la modifica di esso categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto

concerne la incidenza delle perdite. in tal caso la società, nei limiti di legge,

Una categoria di azioni è costituita da un insieme di azioni con diritti minori o

maggiori di quelli delle azioni ordinarie, cioè la partecipazione proporzionale

agli utili e il pieno diritto di voto su ogni deliberazione assembleare. In

particolare, si può incidere su:

1. i diritti patrimoniali

2. diritti amministrativi

3. diritti misti

4. sulla trasferibilità

la creazione di una categoria di azioni ha come conseguenza l’applicazione

dell’Art. 2376 ASEEMBLEE SPECIALI che dice “se esistono diverse categorie di

azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le

deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono

essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla

categoria interessata. alle assemblee speciali di applicano le disposizioni

relative alle assemblee straordinarie”

Viene creata una tutela di gruppo che può portare ad una tutela individuale,

infatti l’art.

Dettagli
A.A. 2022-2023
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andrea_Cannavaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Houben Mariasofia.