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OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI:
le operazioni sulle proprie azioni sono la sottoscrizione o l’acquisto di azioni
proprie. Ma perché una società dovrebbe sotto scriverete o acquistare e proprie
azioni? ci sono varie risposte:
1. se si tratta di società di borsa lo si può fare per contrastare le oscillazioni
di prezzo delle stesse oppure.
2. investire la liquidità in eccedenza puntando sul fatto che le azioni in
questione salgano di prezzo.
3. potrebbe servire anche ad alcuni soci di dismettere la propria
partecipazione (clausole di non mero gradimento).
4. può consentire al gruppo di controllo di consolidare il proprio potere
5. può creare ostacoli alle scalate
6. può costituire lo strumento per future alleanze
vi sono diversi pericoli derivanti dall’uso di queste pratiche Quando parliamo
di sottoscrizione di azioni intendiamo la promessa di conferire da parte di un
socio, ma quando la società sottoscrive le azioni promette di versare a se
stessa, il problema è dato dal pericolo di creare un aumento di capitale fittizio
(quindi un rischio patrimoniale) e dunque per tale ragione la sottoscrizione di
azioni proprie è vietata (Art.2357-quater). è prevista una disciplina speciale
qualora non fosse rispettato, tale sanzione non prevede l’ambiguità ma tali
azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai
soci fondatori, oppure in caso di aumento di capitale dagli amministratori.
Questo perché la finalità è coprire il capitale, se la sanzione fosse la nullità la
società si troverebbe con una parte di capitale scoperta e dovrebbe procedere
ad una riduzione del capitale.
L’acquisto, a differenza della sottoscrizione, è consentito ma sotto alcuni limiti
(Art.2357). Il problema è sempre il mancato ingresso di nuove risorse, per
questo il legislatore pone dei limiti come: l’acquisto può avvenire solo tramite
gli utili derivanti dall’attività economica oppure con le riserve disponibili date
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dall’ultimo bilancio redatto. l’acquisto è inoltre possibile solo per azioni
interamente liberate se no l’azienda ritorna ad essere debitrice di sé stessa.
Visto che l’acquisto di azioni proprie è un’azione di gestione, su di essa
decidono gli amministratori ma onde evitare di ledere il diritto della
distribuzione degli utili degli altri soci la decisone in questo caso è necessaria
un’autorizzazione dell’assemblea.
L’autorizzazione dell’assemblea deve fissare:
il numero massimo di azioni da acquistare
le modalità di acquisto
la durata in cui l’autorizzazione è concessa (max. 18 mesi)
il corrispettivo minimo e massimo al quale le azioni possono essere
acquistate.
la ragione per la quale è necessaria questa autorizzazione non è solo
patrimoniale ma anche amministrativa, questo perché se la società acquista
azioni proprie la decisione dovrebbe essere degli amministratori ma così
facendo si lederebbe anche il diritto di voto degli altri soci (diritto
amministrativo per eccellenza).
il co. 3 dell’art.2357 si attiene a società quotate in borsa e solo per queste
società il valore nominale delle azioni non può eccedere al 20% del capitale
sociale, per le società chiuse invece non c’è alcun limite quantitativo.
Anche qua il legislatore non prevede l’invalidità dell’acquisto ma prevede un
obbligo di alienazione entro un anno dal loro acquisto. In questo caso la nullità
non è prevista perché non si potrebbe identificare le azioni che hanno
comportato ad un acquisto illegittimo, se non si riesce ad alienare le azioni
entro un anno si procede al loro annullamento e alla corrispondente
diminuzione del capitale.
CASI SPECIALI DI ACQUISTO:
ci sono casi in cui i limiti appena visti non si applicano o sono allentati per gli
acquisti, e sono:
1) quando l’acquisto è realizzato in esecuzione di una delibera assembleare
di riduzione del capitale, la quale deve essere effettuata mediante
riscatto e annullamento delle azioni.
2) quando l’acquisto avviene a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
completamente liberate.
3) qualora l’acquisto avvenga per effetto di successione universale, di
fusione o scissione.
4) In occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società: anche qui sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
In questi casi l’unico limite che rimane è quello del 20% se siamo nel caso di
società quotate e le azioni che accedono il limite devono essere alienate ma il
tempo massimo è di 3 anni.
I limiti amministrativi sono disciplinati dall’Art.2357-art “DISCIPLINA DELLE
PROPRIE AZIONI”, esso dispone che:
- Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non
previa autorizzazione dell’assemblea
- il diritto agli utili e il diritto di opzione non spettano alle azioni
proprie ma sono attribuite proporzionalmente e alle altre azioni
34 - il diritto di voto relativo a quelle azioni è sospeso
Se si concedesse agli amministratori si potrebbe creare un vantaggio
ingiustificato per i soci di controllo. il legislatore ci dice anche che il diritto di
voto è sospeso ma le azioni proprie sono comunque computate ai fini del
calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea, perché se io non le contassi l'acquisto di azioni
proprie andrebbe ancora a maggioranza a beneficio della maggioranza.
l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di
uguale importo tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce
con segno negativo, perché le azioni proprie non rappresentano un valore
attuale (fino a quando non sono ricollocate)
ma rappresentano una parte della società. devono quindi essere segnate come
riserva negativa, riducono cioè l'entità delle riserve disponibili e degli utili
distribuibili. Non è come acquistare un bene qualunque.
L’assistenza finanziaria è la possibilità per la società di accordare prestiti o di
fornire garanzia e per l’acquisto di azioni proprie, fino al 2008 era vietata ma
oggi è consentita ma sotto diverse condizioni (Art.2358):
Autorizzazione assemblea straordinaria.
Relazione degli amministratori che evidenzi l’interesse, i rischi
dell’operazione per la società e il prezzo di acquisto delle azioni. questa
relazione deve restare depositata nella sede della società nei 30 giorni
successivi all’assemblea straordinaria, e assieme al verbale
dell’assemblea nel registro delle imprese.
Attestazione degli amministratori del fatto che l’operazione ha luogo a
condizioni di mercato e soprattutto che il merito di credito del soggetto
finanziato è stato attentamente valutato.
Per importo complessivo dei prestiti e delle garanzie non può eccedere i
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di azioni proprie.
Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme
impiegate e delle garanzie fornite è scritta al passivo del bilancio
CATEGORIE DI AZIONI:
I diritti sociali (patrimoniali e amministrativi) possono esser modulati dalla
volontà dei soci, creando alcune tipologie di azioni. ciò è possibili sia in sede
costitutiva sia da una modifica dell’atto costitutivo.
l’azione è una partecipazione al capitale di rischio che attribuisce a chi la
detiene una duplice posizione, gli azionisti sono titolari sia della “pretesa
residuale” (i soci sono titolari del diritto di avere il residuo dopo che i creditori
sono stati soddisfatti) sia del “potere di assumere scelte fondamentali” (in
primo luogo di nominare gestori e assumere le scelte fondamentali). Questa è
la posizione di chi ha azioni ordinarie, ossia gli azionisti, a differenza degli
obbligazionisti.
quando parliamo di azioni e obbligazioni parliamo di strumenti di finanziamento
della società. Le obbligazioni forniscono un capitale di credito, cioè gli
obbligazionisti prestano del denaro alla società ed essendo appunto creditori
vantano una pretesa fissa, principalmente la restituzione della somma prestata
maggiorata degli interessi pattuititi. La pretesa fissa deve essere soddisfatta in
via prioritaria e quindi prima dei soci, la differenza inoltre sta che gli
obbligazionisti non hanno alcuna capacità di scelta per le operazioni societarie.
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Questa situazione è stata cambiata con la riforma del 2003, con la quale si è
allargata la possibilità di creare tipi di azioni fornite di poteri diversi (maggiori o
minori) e si è però altresì inciso sulla possibilità di creare diversi tipi anche di
obbligazioni. è stata aggiunta un’altra categoria, quella degli “strumenti
finanziari partecipativi” che sono una via di mezzo tra le altre due opzioni.
Parlando delle azioni abbiamo detto che le azioni hanno eguali diritti ma solo
all’interno della stessa categoria, gli elementi sui quali si può incidere per
creare le varie categorie di azioni sono dettati dall’Art.2348 al co.2 (CATEGORIE
DI AZIONI) che dice “si possono tuttavia creare attraverso lo statuto o tramite
la modifica di esso categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto
concerne la incidenza delle perdite. in tal caso la società, nei limiti di legge,
Una categoria di azioni è costituita da un insieme di azioni con diritti minori o
maggiori di quelli delle azioni ordinarie, cioè la partecipazione proporzionale
agli utili e il pieno diritto di voto su ogni deliberazione assembleare. In
particolare, si può incidere su:
1. i diritti patrimoniali
2. diritti amministrativi
3. diritti misti
4. sulla trasferibilità
la creazione di una categoria di azioni ha come conseguenza l’applicazione
dell’Art. 2376 ASEEMBLEE SPECIALI che dice “se esistono diverse categorie di
azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le
deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono
essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla
categoria interessata. alle assemblee speciali di applicano le disposizioni
relative alle assemblee straordinarie”
Viene creata una tutela di gruppo che può portare ad una tutela individuale,
infatti l’art.