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FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Il collegio sindacale, oltre alle funzioni di controllo, può svolgere funzioni di amministrazione attiva con carattere
suppletivo, oltre che ad alcuni poteri ordinatori di carattere organizzativo.
I poteri conferiti al collegio sindacale sono:
∽ convocare l'assemblea, se tale convocazione è obbligatoria e gli amministratori sono colpevoli di omissione o di
ingiustificato ritardo;
∽ compiere gli atti di ordinaria amministrazione in caso di cessazione della carica di tutti gli amministratori, fino
alla nomina dei nuovi;
∽ effettuare, quando gli amministratori non vi provvedano, le pubblicazioni prescritte dalla legge. 70
Inoltre, sotto il profilo ordinatorio, il collegio può:
- convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione
- presentare denuncia al tribunale per il fondato sospetto di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.
LA RESPONSABILITÀ
L’art.2407 c.c. impone ai sindaci l'obbligo di adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. La responsabilità dei sindaci si distingue in:
● La responsabilità esclusiva dei Sindaci, si ha quando il danno sia imputabile solo al mancato o negligente
adempimento dei loro doveri.
● La responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni da questi ultimi compiuti, qualora il
danno avrebbe potuto evitarci con la loro vigilanza.
Le azioni di responsabilità contro i sindaci sono regolate dalle stesse norme che valgono per gli amministratori. Anche
per i sindaci è prevista, in caso, una responsabilità penale.
Sistema dualistico
Per le società che operano il sistema di organizzazione dualistico, la funzione di controllo esercitato dal Consiglio di
Sorveglianza. Esso è costituito da almeno tre componenti, anche non soci: i primi nominati nell'atto costitutivo e gli altri
dell'assemblea. Essi sono revocabili anche senza giusta causa, in questo caso hanno il diritto al risarcimento dei danni.
I membri del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ed almeno un componente deve
essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I compiti svolti dal consiglio di sorveglianza sono:
● Le funzioni di vigilanza e le responsabilità tipiche del collegio sindacale;
● Rilevanti porzioni delle funzioni dell'assemblea ordinaria
● Ulteriori compiti quali: denuncia al tribunale per gravi irregolarità riscontrate e obblighi formativi all'assemblea;
● I compiti di alta amministrazione ove sia previsto dallo Statuto: il consiglio di sorveglianza delibera in ordine alle
operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società del consiglio di gestione.
La responsabilità del consiglio di sorveglianza è modellata in modo del tutto simile a quello del collegio sindacale nel
sistema tradizionale. Essi sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro
carica, inoltre devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Per la restante
disciplina si applicano le disposizioni dettate per il collegio sindacale nel modello tradizionale.
Sistema monistico
Per le società che optano per il sistema organizzativo monistico la funzione di controllo è esercitata dal comitato per il
controllo sulla gestione. A differenza degli altri due casi questo comitato è costituito all'interno del Consiglio di
Amministrazione ed è composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali.
Per quanto riguarda la composizione del comitato almeno uno dei membri deve essere scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro; inoltre gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci e di quelli di onorabilità e professionalità dettati dallo statuto.
I compiti che il Comitato per il Controllo svolge sono:
● Funzione di vigilanza, inerenti alla adeguatezza della struttura organizzativa societaria.
● Ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Per quanto riguarda le responsabilità del comitato si applicano gran parte delle norme stabilite per il collegio sindacale
modello tradizionale.
La revisione legale dei conti: i controlli esterni
L’attività di revisione legale dei conti concerne essenzialmente la verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione. Questa verifica si traduce in una relazione con la
quale viene espresso un giudizio sul bilancio.
Nelle S.p.A. e nelle società in accomandita per azioni viene affermato il principio generale secondo cui la revisione legale
è ordinariamente affidata ad un soggetto esterno iscritto nell’apposito registro. 71
Nelle società che adottano il sistema monistico e dualistico e nelle società quotate in mercati regolamentati la revisione
deve essere fatta obbligatoriamente da soggetti esterni o società di revisione.
Il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti viene stabilito dall’assemblea, su proposta dell’organo di
controllo, e decide anche il compenso del revisore per tutta la durata dell’incarico. Il revisore resta in carica per 3
esercizi, terminando alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo anno.
L’assemblea può revocare l’incarico del revisore, previa parere non vincolante dell’organo di controllo, conferendo
contestualmente l’incarico ad un altro revisore.
È previsto che il revisore legale e la società di revisione dovranno astenersi dall’esercitare le relative funzioni qualora tra
la società e il revisore legale o la società di revisione sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere,
dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalla quale un
terzo informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di
revisione legale risulti compromessa.
Se l'indipendenza del revisore rischiasse di essere compromessa, quest'ultimo dovrà adottare misure finalizzate a ridurre
tali rischi, in assenza delle quali la revisione non potrà essere svolta; tali misure dovranno essere documentate ed
assoggettate a controllo di qualità. Tali controlli spettano al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Consob: al
primo spetta il controllo di qualità sui revisori e società di revisione, al secondo spetta il monitoraggio sull'indipendenza
ed idoneità dei revisori e società con incarichi in enti di pubblico interesse.
La legge prevede che i revisori legali e le società di revisione siano responsabili in solido tra loro e con gli amministratori
nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento e loro doveri. Non viene meno, quindi, quel principio di solidarietà che consente ai danneggiati di
rivalersi indifferentemente su amministratori e revisori, ma nei rapporti interni tra debitori solidali, la responsabilità in
capo al revisore legale o alla società di revisione legale viene limitata al proprio contributo effettivo al danno cagionato.
L’azione di risarcimento è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che decorre dalla data della relazione di
revisione sul bilancio d'esercizio.
A seguito dell'intervento del nuovo decreto di riforma della revisione legale dei conti, le società sono distinte in società
regolate dal codice civile ed enti di interesse pubblico. Questi rappresentano una nuova categoria di società che, per gli
interessi coinvolti, è assoggettata a norme di controllo più rigorose. In queste società la revisione legale non può essere
esercitata dal collegio sindacale, ma deve essere affidata necessariamente ad un revisore legale o società di revisione
legale.
Al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti incaricati della revisione legale, la durata dell'incarico di revisione negli
enti di interesse pubblico è fissata in 9 anni per le società di revisione e 7 anni per revisori legali. L’incarico, inoltre, non
può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del
precedente.
Il controllo giudiziario sulla gestione
Principale limite alla funzionalità del collegio sindacale è rappresentato dal fatto che i suoi membri vengono ad essere
nominati dall'Assemblea e, quindi, da quella stessa maggioranza che gestisce la società e provvede alla nomina
dell'organo amministrativo. Il legislatore ha quindi elaborato un sistema di controlli esterni volti a garantire il corretto
funzionamento dell'Ente.
Al tribunale è riconosciuto un complesso potere di intervento di controllo, esteso all'intera gestione sociale.
Questo potere è sancito dall'art.2409 cc che prevede ai soci il potere di chiedere il controllo giudiziario sull’ente,
laddove sussistano fondati sospetti che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate. Per poter
usufruire di questo diritto i soci devono rappresentare il decimo del capitale sociale o il ventesimo nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Ai fini dell'attivazione del controllo giudiziario, quindi, è necessario:
● Che gli amministratori abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione;
● Che da tali irregolarità possano derivare un danno alla società.
Non è necessario che il danno sia effettivamente verificato a carico della società o di una o più società controllate, il
tribunale dovrà valutare se da tali irregolarità denunciate possa ragionevolmente presumersi la probabile verificazione di
un danno. 72
Accertatosi del presumibile danno, il tribunale, può sospendere il procedimento giudiziale evitando così di procedere
all'ispezione dell'amministrazione della società. Nei casi più gravi, cioè quando il Tribunale ritiene che la semplice
sostituzione degli organi sociali non possa concorrere al superamento delle irregolarità gestionali riscontrati, esso può
revocare agli amm