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INVALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni assembleari vincolano tutti se conformi alla legge e allo statuto, condizione necessaria
(anche nn presenti o quelli contro).
ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERE
Art. 2377 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere
impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e
dal collegio sindacale. Legittimati anche amministratori es. se soci deliberano dando pregiudizio alla soc.,
con amministratori si intende l’organo amministrativo nel suo complesso, nn può il singolo.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto
che rappresentino, anche congiuntamente, l’1x1000 del capitale sociale nelle società aperte e il 5%
nelle altre;
lo statuto può ridurre o escludere questo requisito (nn può aumentare la soglia). tutela in forma specifica,
ripristino della situa precedente.
I soci che non rappresentano la parte di capitale e quelli che, in quanto privi di voto, nn sono legittimati
a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla nn conformità
della deliberazione alla legge o allo statuto. (tutela per equivalente). Ma nn è facile dimostrare il danno
provocato da una delibera.
L’impugnativa invece di amministratori e soci può portare solo a annullamento.
devono essere conciliate due opposte esigenze: la necessità che l’operato degli organi sociali sia corretto e
legittimo; ma anche la necessità che l’operato degli organi sociali sia comunque stabile.
Quando si ammette l’impugnazione di un atto si rende incerta la sorta di quell’atto per un tempo molto lungo.
La delibera è adottata ma può venir meno, ciò avrà conseguenze anche su altri fattori della soc.; per questo
si danno soglie minime per chiedere impugnazione (percentuali) e si prevede risarcimento a chi nn
raggiunge (tutela delle minoranze).
Il nuovo diritto societario ha potenziato esigenza di stabilità, mediante:
- termini di decadenza per proporre l’impugnativa: entro 90 g. dalla delibera se soggetta a iscrizione:
dall’iscrizione, se sogg. a deposito: dal deposito
- norme che chiariscono che certi vizi non sono invalidanti.
La deliberazione nn puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone nn legittimate, salvo che tale partecipazione sia
stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma ; es. socio che si presenta
come socio ma nn lo è, a meno che la delibera nn sia stata assunta con suo voto determinante.
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta; se nn
determinate il suo voto allora nn produce invalidità
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto,
degli effetti e della validita' della deliberazione.
Tali deliberazioni saranno annullabili solo se il vizio sia tale da essere determinante per la lesione
dell’interesse tutelato.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci; sono salvi i diritti acquistati dai terzi in
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera invalida
possibilità di una SANATORIA mediante la sostituzione della deliberazione invalida con una deliberazione
valida: la sanatoria ha efficacia retroattiva, sono dovute le spese legali e il risarcimento del danno, salvi i
diritti dei terzi.
es. se è convocata in modo illegittimo, il socio impugna deliberazione in questa adottata, ma intanto si
rimedia a errore.
Se nn conformi a legge o statuto si ha annullabilità, mentre nullità per vizi più gravi tassativamente indicati.
la NULLITA’, per vizi più gravi tassativamente indicati.
Art. 2379. (Nullità delle deliberazioni).
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilita' o illiceita'
dell'oggetto la deliberazione puo' essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla sua
iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel
libro delle adunanze dell'assemblea. Puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Possono essere impugnate senza limiti nel tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attivita' illecite o impossibili.
1) mancata convocazione dell’assemblea (vera mancanza, non mera irregolarità)
2) mancanza del verbale
3) impossibilità o illiceità dell’oggetto
Legittimato all’impugnativa per nullità è chiunque vi abbia interesse es. anche da socio che ha 1 sola azione,
ma anche il singolo amministratore.
l’impugnativa per nullità è soggetta a termini di decadenza 3 anni (nn 90 g. come annullabilita’, la
legittimazione è dunque molto più ampia di quella a impugnare per vizi di annullabilità).
È SANABILE a certe condizioni: l’impugnazione della deliberazione per mancata convocazione nn può
essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento
dell'assemblea;
quella per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell'assemblea successiva.
REGOLE SPECIALI, più restrittive di quelle ordinarie, stabilite per impugnazione di particolari deliberazioni
(operano sia per i casi di nullità, sia per i casi di annullabilità):
l'impugnativa per la nullità o annullabilità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della
emissione di obbligazioni (perché nulle in quanto vi sono casi dell’art. 2379) nn puo' essere proposta dopo
180 g. dall'iscrizione della deliberazione nel registro o, nel caso di mancata convocazione, 90 g.
dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, nel corso del quale la deliberazione e' stata anche
parzialmente eseguita.
le azioni di nullità e di annullamento nn posso essere proposte per delibere di approvazione del bilancio
dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
Nelle soc. aperte nn può essere pronunciata l’invaldità: della deliberazione di aumento del capitale, dopo
che sia stata iscritta al registro l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito;
delle delibera di riduzione del capitale o di quella di emissione di obbligazioni, dopo che la deliberazione
sia stata anche parzialmente eseguita.
Una volta eseguite punto di nn ritorno.
In queste ipotesi resta salvo il risarcimento di danno a soci e terzi.
2379-ter: tratta ipotesi di modificazione della compagine sociale: il rischio, in assenza di questa norma
sarebbe un’invalidità “a cascata” totale, es.: emesso illegittimamente il capitale, la sottoscrizione di tale
aumento è illegittima, quindi la partecipazione all’assemblea di chi ha sottoscritto è illegittima, quindi è
illegittima la nomina degli amministratori, ecc. ecc.
INESISTENZA DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Come abbiamo visto, anche una deliberazione nulla può produrre effetti, infatti se nn impugnata entro 3
anni rimane efficace, e nn può più essere impugnata. Una deliberazione quindi sarebbe sempre esistente
anche se nulla.
a stretto rigore parrebbe che una deliberazione, anche se colpita da vizi gravissimi, debba sempre essere
impugnata, pena il suo definitivo consolidarsi.
La cassazione ha però riconosciuto che: la delibera si ritiene inesistenze, se nn ha certi requisiti minimi per
ricondurre la volontà di quella delibera alla volontà della soc., occorre che ciò che accade nell’assemblea
sia riconducibile alla soc.
Allora nn va impugnata, ma è sufficiente accertarne l’inesistenza, senza termini per accertamento.
deliberazione, che dunque se adottata non sarebbe nulla, ma addirittura “inesistente
GLI AMMINISTRATORI
L’art. 2380-bis AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
“La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, e spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. L’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086 spetta esclusivamente agli amministratori.
Dal 1 comma si evince che:
1) gli amministratori hanno una competenza esclusiva a gestire l’impresa:
i soci nn possono intervenire nelle materie gestionali se lo statuto nn lo prevede, e semmai sempre con
valore di autorizzazione che nn esonera gli amministratori da responsabilità.
L’esclusiva competenza gestoria ha un corrispettivo nella totale responsabilità.
Per tutte altre soc. (anche srl) questa distinzione tra amministratori e soci è meno netta, a certe condizioni
chiamano i soci a poter avere pot. di gestione, ma nelle spa questo nn accade: la gestione tecnica è
esclusivamente degli amministratori.
quindi amministratori possono compiere tutte le operazioni per l’attuazione dell’oggetto sociale senza
necessità quindi che i soci vi li indirizzano es. se ogg. sociale è prevede la costruzione di apparecchi, spetta a
amministratori brevettarli, investire…
2) gli amministratori devono istituire ASSETTI ADEGUATI un’organizzazione che consenta loro di gestire
con efficienza, consapevolezza della realtà aziendale e costante informazione su di essa: la soc. deve infatti
dotarsi di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa” (art. 2086 e 2381). Sistema che consenta di rilevare crisi, condizione perchè l’attività degli
amministratori possa essere efficiente.
tale assetto, in concreto, deve essere tale da consentire agli amministratori di acquisire tutte le
informazioni rilevanti della soc., di esaminarle, di adottare decisioni informate e di attuarle correttamente,
in quanto si tratta di un’impresa molto ampia, è difficile conoscere tutto, quindi è necessario cerare
un’organizzazione che permetta conoscenza, es. avere un efficiente sistema di contabilità.
la tipologia di tale assetto dipende dal tipo di attività (es. bancaria, industriale, produttiva di servizi, ecc.) e
dalla dimensione.
è responsabilità degli amministratori assicurarsi che tale assetto esista e funzioni, che siano adeguati.
Questo è un tema che nn riguarda i soci.
L'amministrazione della soc. può essere affidata anche a non soci.
possano e