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La circolazione delle azioni

I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni non quotate, né diffuse fra il pubblico, e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.

La loro emissione nelle società non quotate non è essenziale, infatti lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari (art. 2346, 1 c). In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci, e il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto in quanto applicabile ed ha effetto nei confronti delle società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, 1 comma).

Qualora emessi, i certificati azionari devono indicare:

  1. La denominazione e la sede della società;
  2. La data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, l'ufficio del registro in cui

è depositato;il loro valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, l’ammontare del capitale sociale;

3. l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

4.5. i diritti e gli obblighi ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori.

Le stesse regole seguono gli eventuali certificati provvisori rilasciati ai soci in attesa dell’emissione dei titoli definitivi. I certificati provvisori devono essere ritirati dalla società al momento del rilascio dei titoli definitivi.

Ai titoli azionari è collegato un foglio cedole, costituito da un certo numero di tagliandi contrassegnati dalladenominazione della società e numerati progressivamente.

Le cedole consentono di esercitare i diritti che maturano durante la vita della società, senza necessità di esibireil titolo azionario. È sufficiente distaccare e consegnare alla società la cedola.

Le cedole sono di

regola al portatore e possono formare oggetto di autonoma circolazione una volta distaccate dal titolo principale, acquisendo così la natura di titoli di credito.

Azioni e Titoli di Credito

Ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali. Sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili da disciplina legale del rapporto societario.

Le azioni sono trattate come titoli di credito circa la circolazione e le modalità di esercizio dei diritti sociali.

I titoli azionari sono un veicolo necessario per il trasferimento della partecipazione sociale e pertanto è applicabile il principio dell'autonomia in sede di circolazione dei titoli di credito, art. 1994: chi acquista in buona fede il possesso del

Titolo azionario non è soggetto a rivendicazione

Il titolo azionario diventa proprietario del titolo.

Azioni nominative e azioni al portatore

Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista (art. 2354, 1 comma). Ciò significa concedere il beneficio dell'anonimato all'investimento azionario, rendere quest'ultimo fiscalmente competitivo rispetto ad altre forme di investimento.

Il sistema vigente è perciò il seguente: tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav che, purché interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

La legge di circolazione delle azioni

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo (art. 2355, 2 comma). Il possessore del titolo è legittimato all'esercizio dei relativi diritti in base alla semplice presentazione del titolo alla società. Per le azioni nominative

è invece dettata una specifica disciplina, che in larga parte riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (artt. 2021-2027).

Le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica e l'intestazione deve risultare anche dal libro dei soci.

Per il trasferimento dei titoli azionari è perciò necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e quindi la necessaria cooperazione della società emittente.

La doppia annotazione può avvenire secondo due tipi di procedure:

  1. il transfer, cioè il cambiamento contestuale delle due intestazioni, sul titolo e sul libro soci, a cura della società emittente;
  2. il trasferimento mediante girata, sul titolo.

La girata deve contenere la data, il nome del giratario; deve essere sottoscritta dal girante e dal giratario se si tratta

di azioni non liberate. La girata deve essere autenticata da un notaio, da un agente di cambio, da una banca a ciò autorizzata, o da una sim. Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. Resta tuttavia l'obbligo della società di aggiornare il libro soci.

LE AZIONI DEMATERIALIZZATE

La circolazione delle azioni si fonda sul trasferimento materiale dei titoli e comporta, per le azioni nominative, il compimento delle complesse formalità connesse alla duplice annotazione. Da qui l'esigenza di semplificare il mercato dei titoli quotati in borsa attraverso l'adozione di meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili.

A tale finalità risponde nel nostro ordinamento il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, che ha le seguenti caratteristiche:

  • il sistema è gestito
da apposite spa a statuto speciale che operano sotto il controllo della Consob e della Banca d'Italia; - le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata sono determinati dalla Consob con proprio regolamento; - le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata varia a seconda che gli strumenti finanziari siano o meno rappresentati da titoli, in base alla dematerializzazione introdotta dal d.lgs. 213/1998. Infatti, in base a tale decreto dal 5 ottobre 1998 non possono più essere rappresentati da titoli e sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione due tipi di strumenti: - quelli negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani; - quelli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri della Consob. Gli altri strumenti che non hanno tali caratteristiche sono liberi di dematerializzare o meno, specificandolo nello statuto. Quindi, nel sistema di gestione accentrata coesistono

Due sistemi: dematerializzata e non dematerializzata.

Il sistema di gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito dei titoli azionari presso la società (Monte Titoli s.p.a.), e l'adesione è facoltativa per ogni azionista. Questi può depositare i propri titoli presso un intermediario autorizzato con un contratto di deposito titoli in amministrazione, che autorizza l'intermediario a subdepositarli presso la società di gestione accentrata. Si determinano due tipi di rapporto di deposito fra loro collegati.

Il sistema di gestione accentrata consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli depositati con una circolazione fondata su semplice scrittura contabile, che produce l'effetto proprio del trasferimento secondo la disciplina legislativa dei titoli di credito. L'esercizio dei relativi diritti è svincolato dall'esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione accentrata.

Questa è infatti legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei titoli, secondo le regole fissate dalla Consob, quali i diritti patrimoniali. Sono invece riservati ai titolari delle azioni i diritti amministrativi, sulla base di una certificazione non trasferibile rilasciata dall'intermediario.

I VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o impegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.

La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci, a cura della società emittente.

Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendo si altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti.

Nel caso di sequestro delle azioni il voto è esercitato dal custode.

diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode, salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente (art. 2352, 6 comma). Il diritto di opzione spetta invece al socio ed è l'attuale disciplina stabilisce che solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. Il socio deve tuttavia provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. In mancanza, gli altri soci possono offrire di acquistarlo. In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. In caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate si ha: in caso di pegno, è il socio che deve provvedere al versamento; in caso di usufrutto è invece l'usufruttuario che deve provvedere al versamento.

Versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell'usufrutto.

I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La libera trasferibilità tuttavia è esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi:

a) le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo dellavalutazione (art. 2343, 3 comma);

b) le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione (art. 2345, 2 comma).

Oltre ai limiti legali, vi sono i limiti convenzionali, cioè quei limiti determinati da accordi fra i soci. Questi, poi vanno distinti a seconda che risultino dall'atto costitutivo (limiti statutari) o da accordi distinti (patti parasociali).

I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di evitare l'ingresso in società.

se di blocco sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di non concorrenza sono applicabili solo se specificate nel contratto.Le clausole di riservatezza devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di esclusione di responsabilità sono valide solo se conformi alla legge vigente.Le clausole di limitazione di responsabilità sono applicabili solo se specificate nel contratto.Le clausole di risoluzione delle controversie devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di forza maggiore sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di rinnovo automatico sono applicabili solo se specificate nel contratto.Le clausole di modifica del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di recesso anticipato sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di durata del contratto sono applicabili solo se specificate nel contratto.Le clausole di revoca del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di trasferimento del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di validità del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di interpretazione del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di risoluzione del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di nullità del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di decadenza del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di revoca del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di estinzione del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di validità del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di interpretazione del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di risoluzione del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di nullità del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di decadenza del contratto sono valide solo se concordate da entrambe le parti.Le clausole di revoca del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.Le clausole di estinzione del contratto devono essere rispettate da entrambe le parti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.