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I SEGNI DISTINTIVI

I segni distintivi dell'azienda sono aspetti fondamentali, fanno parte del concetto di "Complesso di beni", sono beni immateriali che hanno un ruolo fondamentale poiché sono gli elementi che distinguono l'impresa dalle altre. Possono essere "obbligatori", ovvero previsti dall'ordinamento:

  • Ditta (obbligatorio) - contraddistingue l'imprenditore
  • Marchio (facoltativo) - contraddistingue l'impresa
  • Insegna (facoltativo) - contraddistingue i punti vendita

I segni distintivi possono essere anche "atipici" come:

  • Slogan

Ci sono quattro caratteristiche fondamentali che fanno sì che i segni distintivi possano essere utilizzati:

  1. Liceità (in concordanza con ordine pubblico, norme imperative e buon costume)
  2. Originalità (con il rapporto con il mercato)
  3. Novità (rispetto agli altri segni distintivi che esistono sul mercato)
  4. Verità/Non ingannevolezza (il segno deve essere veritiero e non ingannevole)

distintivo non deve trarre in inganno il consumatore/cliente)

LA DITTA

Art.2563: La Ditta

L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art.2565


Nome commerciale dell'imprenditore

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'imprese e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha scritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Art.2565: Il trasferimento della ditta

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi

la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Art.2566: Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art.2563

MARCHIO
Art.2569: Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere e prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti-------------- Il marchio registrato deve essere utilizzato altrimenti il marchio registrato viene meno (entro 5 anni)

Art.2572: Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore

Art.2573: Trasferimento

del mercato devono rispettare le regole della concorrenza per garantire un ambiente equo e competitivo. La concorrenza antimonopolistica si occupa di prevenire e contrastare pratiche anticoncorrenziali che potrebbero limitare la libera concorrenza sul mercato. Queste pratiche includono accordi tra imprese per fissare prezzi o dividere il mercato, abusi di posizione dominante e fusioni che potrebbero ridurre la concorrenza. D'altra parte, la concorrenza sleale si riferisce a pratiche commerciali scorrette o ingannevoli che possono danneggiare la reputazione o gli interessi di un concorrente. Queste pratiche includono la diffamazione, la contraffazione, la violazione dei segreti commerciali e l'uso di informazioni riservate. È importante notare che la concorrenza sleale può essere vietata anche se non si verifica un effetto anticoncorrenziale diretto. Ad esempio, un'azienda potrebbe utilizzare un marchio simile a quello di un concorrente per confondere i consumatori e ottenere un vantaggio competitivo ingiusto. In conclusione, sia il marchio che l'insegna sono strumenti importanti per distinguersi dalla concorrenza e creare valore per i consumatori. Tuttavia, è fondamentale rispettare le regole della concorrenza per garantire un mercato equo e proteggere gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

del mercato, fulcro fondamentale di questa disciplina sono:

  • Il Consumatore è un soggetto che svolge delle operazioni al di fuori dell'attività economica (tutelato dalla disciplina della "Concorrenza antimonopolistica")
  • Gli Imprenditori soggetti che svolgono un'attività economica (tutelati dalla disciplina della "Concorrenza sleale")

CONCORRENZA SLEALE

Art.2598: Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  1. Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (marchi e brevetti vengono maggiormente definiti e tutelati dalla "codice della proprietà intellettuale")

È Atti Confusori vietato per l'impresa avviare nei confronti del mercato. In caso di violazione di questo punto il singolo imprenditore "offeso" può richiedere il risarcimento dei danni mediante diverse tipologie di azioni come ad esempio "l'azione Attività confusori, tesi a confondere la clientela".

L'imitazione servile è strettamente collegato al prodotto che di per sé non è un segno distintivo ma può diventarlo, l'imitazione servile ci può essere solo se l'imprenditore riesce a mostrare la capacità distintiva del suo prodotto.

Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (attività tesa a sviare la clientela). Questo passaggio è teso ad evitare possibili.

pubblicità comparative. La pubblicità comparativa è un metodo pubblicitario con il quale un'azienda promuove i propri prodotti confrontandoli con quelli dei concorrenti.

sviamento fraudolento della clientela. Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (storno dei dipendenti, dumping, o attività di vendere prodotti sottocosto in modo tale da sviare clientela ai concorrenti).

contraria alla correttezza professionale

Art.2599: Sanzioni

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Art.2600: Risarcimento del danno

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è

Tenuto conto della pubblicazione della sentenza sul risarcimento del danno, è possibile ordinare la sentenza sulla piattaforma più consona per raggiungere il target delle due imprese. Una volta accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

La disciplina sulla concorrenza antimonopolistica (antitrust) mira a salvaguardare il libero mercato in prospettiva macroeconomica, ovvero, impedire gli effetti distorsivi sul mercato di comportamenti individuali o pratiche anticoncorrenziali derivanti da accordi tra le parti.

La disciplina in Europa si basa sugli accordi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, mentre in Italia è regolata dalla legge 287/90, che ha istituito l'autorità garante della concorrenza.

La disciplina comunitaria ha sempre la precedenza, mentre la disciplina nazionale si applica solo alle situazioni di rilevanza nazionale.

Un esempio di attività che può alterare la struttura concorrenziale di mercato è la formazione di cartelli, ovvero accordi diretti per fissare i prezzi o dividere il mercato tra le imprese.

delle condizioni di vendita e dei prezzi. Se un'azienda ha una posizione dominante su un mercato rilevante, non può abusare di questa posizione per limitare la concorrenza. L'abuso di posizione dominante può includere: - Imporre prezzi eccessivi o discriminatori - Condizioni di vendita sfavorevoli o discriminatorie - Limitare la produzione o l'offerta di beni o servizi - Applicare pratiche discriminatorie nei confronti di concorrenti o clienti - Condizioni di vendita legate ad altre prestazioni che non sono correlate all'oggetto del contratto L'abuso di posizione dominante è vietato e può comportare sanzioni.

Dei loro prezzie dell'uso al quale sono destinati e abbracciano quella zona circoscritta in cui le imprese fornitrici si pongono tra loro in rapporto di concorrenza (es. sono mercati diversi quello delle banane e quello della frutta in generale).

Abuso di dipendenza economica

Situazione in cui un'impresa sia un grado di determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La situazione è valutata tenendo conto delle reali possibilità per la parte che ha subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

Sanzioni:

  • Eliminazione dell'infrazione entro il limite stabilito
  • In caso di mancanza di rimozione, sanzione pecuniaria
  • Sospensione dell'attività fino a trenta giorni in caso di reiterazione dell'infrazione

Concentrazione

Le concentrazioni possono essere utili ma anche pericolose

  • Sono positive quando rendono ancora più competitivo il mercato o sono
legatealla ristrutturazione societaria.- Sono negative se modificano il gioco della concorrenza. Impugnazioni contro i provvedimenti dell'autorità garante TAR Lazio- I provvedimenti dell'autorità garante sono impugnabili davanti al(questo perché l'autorità garante ha sede a Roma)- Le azioni di nullità e risarcimento, nonché i provvedimenti d'urgenza vanno promossi avanti alla corte d'appello competente per territorio. Si omette il giudizio di primo grado. LE SOCIETÀ Art.2247: Contratto di società Contratto di società beni o servizi Con il due o più persone conferiscono per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. È un contratto particolare per
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A.A. 2021-2022
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manuelfuscoo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.