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SISTEMA TRADIZIONALE

Agli amministratori spetta la gestione delle impresa ovvero lo svolgimento delle operazioni necessarie per attuazione dell’oggetto

sociale. Hanno la competenza generale ed esclusiva. La loro funzione è attribuita dalla legge.

La nomina avviene inizialmente con lo statuto poi successivamente viene nominata dall’assemblea (può essere stabilito il numero

minimo o numero massimo). C’è la possibilità che gli amministratori vengano nominati dai soci di minoranza, dallo Stato o da altri enti

pubblici. La durata dell’incarico non può essere superiore a 3 esercizi.

Cause di ineleggibilità (non possono essere amministratori): - interdetto, - inabilitato, - fallito, - colui che è stato interdetto dai pubblici

uffici.

L’amministratore di fatto è colui che opera senza qualifica di amministratore.

IL potere di amministrazione cessa: per revoca dell’assemblea o dell’istituto preposto alla nomina (per es. Stato o enti pubblici),

revoca dovuta al controllo giudiziario dell’impresa da parte del Tribunale, scadenza termine, morte, decadenza, iscrizione nel registro

delle imprese nomina dei liquidatori, altre cause previste dallo statuto.

In caso di sostituzione in corso d’esercizio degli amministratori, vengono nominati altri temporaneamente tramite il processo della

cooptazione.

La remunerazione viene stabilita dall’assemblea all’atto della nomina se non è stabilito diversamente, è possibile una remunerazione

legata al rischio della gestione dell’impresa tramite la futura sottoscrizione di azioni ( o di partecipazione agli utili).

Organo pluripersonale: il consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio convoca l’assemblea, ed è a lui che spetta la firma sociale. Nel consiglio di amministrazione c’è la necessità

di informare preventivamente gli amministratori sull’ordine del giorno in modo tale che possano prendere delle scelte consapevoli e

idonee per il compito che svolgono.

E’ prevista la possibilità di derogare determinate funzioni esecutive ad un comitato: comitato esecutivo o amministratore delegato

se tale compito viene demandato solo ad una persona.

I deleganti (consiglio di amministrazione) svolge la funzione di controllo e valutazione dell’organo delegato. Tra i due organi (deleganti

e delegati) c’è un obbligo informativo. Infatti ogni 6 mesi i delegati devono comunicare:

1. Notizie sull’andamento della gestione

2. Possibile evoluzione della gestione

3. Operazioni di maggior valore per l’impresa

I deleganti hanno il compito di:

1. Valutare assetto

2. Esaminare i piani strategici, industriali e finanziari

3. Valutare andamento della gestione sulla base della relazione del comitato o amministratore delegato.

L’obbligo di agire informato comporta di fornire al consiglio informazioni per il controllo della gestione della società.

Deleghe di fatto: attribuzioni interne di determinati poteri e svolgimento di determinare operazioni.

La funzione del consiglio di amministrazione è anche quella di valutare che l’assetto organizzativo, amministrativo, contabile siano

adeguati alla natura e dimensione dell’impresa.

Rappresentanza

La rappresentanza è necessaria per coloro che operano in nome della società perché gli permette di vincolare la società verso

l’esterno e quindi a differenza dell’amministrazione che regola i rapporti interni, la rappresentanza vincola i rapporti esterni. La società,

infatti, affinchè possa assumere obblighi ed acquisire diritti è necessario che lo faccia tramite chi ha la rappresentanza (anche

processuale).

Per il principio della tutela dell’affidamento dei terzi sono considerati inopponibili:

1- Cause nullità / annullabilità della nomina degli amministratori con la rappresentanza della società

2- Limitazioni al potere rappresentativo

3- Atti estranei all’oggetto sociale

4- Delibere derivanti da dissociazione tra potere gestorio e deliberatorio.

I limiti alla rappresentanza degli amministratori imposti dalla legge sono opponibili ai terzi.

Deliberazioni

(gli adempimenti sono ispirati al principio di collegialità)

Per i quorum è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica salvo la necessità di quorum più elevati, è possibile votare

anche mezzi di telecomunicazione). Non è possibile, per gli amministratori, esprimere un voto tramite rappresentanza. Si deve

utilizzare la maggioranza assoluta per teste. Per il consiglio di amministrazione è necessario il verbale solo in particolare casi per il

resto è facoltativo.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta l’anno per stendere il bilancio di esercizio, diventano almeno due in caso di

presenza di comitato esecutivo.

È possibile impugnare quelle delibere assembleari che non sono assunte in conformità della legge o dello statuto. Devono essere

impugnate entro 90 giorni. I soggetti legittimati ad impugnarli sono: il collegio sindacale, gli amministratori assenti o dissenzienti, i soci

(ma solo se tramite la deliberazione si sono lesi i loro diritti).

Interessi

Gli amministratori devono operare con diligenza e fedeltà. L’unico interesse che devono seguire è quello della società, ma c’è la

possibilità che gli amministratori abbiano fini opportunistici diversi dall’interesse della società, per questo c’è l’obbligo di informare gli

altri amministratori ed il collegio sindacale di ogni interesse specificando: natura, termine, origine, portata. L’amministratore delegato,

invece, è tenuto ad astenersi dal compiere l’operazione se risulta in conflitto con l’interesse della società.

L’amministratore unico deve comunicare i propri interessi alla prima assemblea utile. In base alla notizia della partecipazione dei vari

interessi esterni degli amministratori al compimento dell’operazione che il consiglio di amministratore decide se compiere o meno

quest’ultima. Nel caso in cui decida di compiere l’azione senza dare una giusta comunicazione e motivazione allora è possibile

annullare la deliberazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Divieto di concorrenza

Per gli amministratori vige il divieto di concorrenza, ovvero questi non possono essere soci illimitatamente responsabili in altre

società, non possono compiere l’attività amministrativa in società concorrenti, non possono svolgere compiti in attività concorrenti. Se

violano tali obblighi possono essere revocati dall’incarico e la società può chiedere il risarcimento dei danni.

Dato che per loro vige l’obbligo di diligenza e fedeltà rispondono dei danni se utilizzano notizie ed opportunità apprese durante

l’attività di gestione dell’impresa a proprio vantaggio.

Responsabilità

È un istituto che bilancio i poteri degli amministratori e li indirizza verso un interesse sociale. Gli amministratori sono tenuti ad

osservare obblighi che derivano dalla legge e dallo statuto. La violazione di tali obblighi comporta una responsabilità solidale. Azione

per inadempimento degli obblighi può essere fatta valere solo se c’è un nesso di causalità che sia immediata e diretta tra danno e

condotta dannosa. Sono responsabili anche per la mala gestio degli ex amministratori se i nuovi non ristabiliscono la situazione

precedente.

La responsabilità degli amministratori è per colpa, per fatto proprio, di mezzo e non di risultato. La diligenza degli amministratori

deriva dalla natura dell’incarico e deve essere: professionale, basata sulla prudenza e sulla perizia.

Conoscere le specifiche competenze degli amministratori sono utili per valutare l’eventuale necessità di esperti o no.

Il merito delle loro decisioni non è mai censurabile e gli amministratori hanno una responsabilità solidale salvo che non dimostrino la

responsabilità degli altri organi. Sono comunque responsabili insieme agli organi delegati se i deleganti non hanno fatto nulla per

evitare delle conseguenze dannose dovute alla gestione dei delegati. L’amministratore può liberarsi dalla colpa facendo annotare il

suo dissenso sui libri delle adunanze e delibere consiliari (anche quelle dell’amministratore di fatto). Un ulteriore responsabilità deriva

dalla possibilità di liquidazione della società: gli amministratori devono provvedere alla gestione conservativa.

Azione sociale di responsabilità

a. Promossa dalla società

La proposta deve avvenire davanti al Tribunale, e deve essere una proposta deliberata dall’assemblea ordinaria. I legittimati

all’azione sono: collegio sindacale (almeno 2/3 della maggioranza), i soci di minoranza, l’amministratore giudiziario, gli organi

concorsuali. L’assemblea decide con la maggioranza di 1/5 del Capitale sociale. L’azione sociale di responsabilità si prescrive in

5 anni dalla cessazione dell’amministratore in carica. Il giudice deve accertare il nesso di casualità (all’amministratore spetta

onere della prova).

L’assemblea può rinunciare o transigere a tale azione in presenza di 1/5 o i ¼ dei soci a seconda se si tratti di società quotata o

no.

b. Promossa dai soci di minoranza

L’azione da parte dei soci di minoranza viene promossa quasi esclusivamente tramite gli organi delle procedure concorsuali che

accertano, tra l’altro, la mala gestio degli amministratori. I soci legittimati sono quelli che rappresentano: 1/5 del capitale sociale –

per le società non quotate derogabile fino a 1/3 del capitale sociale dallo statuto oppure 2,5 % del capitale sociale per le società

quotate. Tali soci per poter agire devono nominare un rappresentante comune. Dato che la società rimane l’unica titolare del

rapporto giuridico questa deve rimborsare le spese del giudizio e quelle a carico del soccombente

c. Promossa dai creditori sociali e organi delle procedure concorsuali

Può essere esperita dai creditorie sociali solo nel momento in cui attraverso la gestione degli amministratori si è leso il

patrimonio sociale (passività > attività). Tramite tale azione è possibile per i creditori conseguire l’equivalente della prestazione

rimasta insoddisfatta. Si prescrive in 5 anni da quando l’azione è oggettivamente conoscibile, nel caso in cui operassero tramite

gli organi concorsuale si compirebbe un’unica azione e questo permetterebbe di usufruire del maggior tempo di prescrizione

d. Promossa dai soci e dai terzi

Può essere esperita quando gli amministratori abbiano cagionato un pregiudizio direttamente al patrimonio del singolo socio o

del terzo, deve esserci una lesione del diritto soggettivo del socio o del terzo. La responsabilit&a

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
10 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarCavG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Farenga Luigi.