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Società di persone

Società semplice

La definizione non si discosta da quella dell’articolo 2247. Le attività che possono costituire oggetto di questo tipo di società sono:

  • Agricola
  • Società di revisione
  • Attività professionali
  • Civili

La costituzione non comporta nessuna forma fatto salvo ciò che è previsto dal 2251 in merito al trasferimento dei beni. La costituzione riguarda: i soggetti (almeno 2), l’oggetto, la causa e il fondo sociale. I conferimenti sono entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica.

È necessaria la pubblicità nel registro delle imprese che ha la funzione di certificazione anagrafica (salvo che per l’iscrizione delle società semplici agricola che ha la funzione di pubblicità dichiarativa secondo dlgs 228/2001).

L’organizzazione interna: mancanza di organi collegiali salvo la collegialità pattizia prevista solo per quelle s.s. che si iscrivono al registro delle imprese.

Amministrazione

  • È prevista quella disgiuntiva (2257 c.c.) di regola, è assegnata a tutti i soci (secca) o solo ad alcuni.
  • È congiuntiva (2258 c.c.) se espressamente prevista dal codice civile.
  • È possibile l’assegnazione dell’amministrazione ad amministratori estranei solo se si appoggia la teoria che qualità di socio non è strettamente legata alla qualità di amministratori.
  • La responsabilità degli amministratori (2260 c.c.) è nei confronti della società, è retta dal principio della solidarietà, hanno la possibilità di esimersi dalla colpa.
  • La fonte dell’amministrazione può essere: nella legge, nel contratto sociale, in un atto separato.
  • Gli amministratori hanno: diritti (compensi), obblighi (rispetto contratto sociale e legge, obblighi informativa, rispetto scritture contabili dove previsto), poteri (quello della rappresentanza).

Estinzione

L’estinzione può avvenire: per esclusione del socio (salvo che non si ritiene che la qualità di socio sia collegata a quella di amministrazione) e per revoca (dei soci per giusta causa, con atto separato – secondo le regole del mandato, giudiziaria – per giusta causa).

Diritti del socio

I diritti del socio sono il potere di controllo degli amministratori dato che a loro rimane la responsabilità per le obbligazioni sociali.

Soci

  • La qualità di socio si acquista in sede di costituzione, attraverso un trasferimento mortis causa o inter vivos.
  • Gli obblighi sono quello del conferimento e della collaborazione, i diritti sono sia amministrativi che patrimoniali.

Utili

  • La disciplina legale ha carattere suppletivo: principio di proporzionalità, presunzione uguaglianza conferimenti
  • Divieto del patto leonino (2265)
  • Utili del socio d’opera stabilito dal giudice in merito ad indicatori endogeni
  • Diritto del socio per quanto riguarda la divisione periodica degli utili

Rapporti con i terzi

  • Per quanto riguarda la rappresentanza (veste esterna): spetta a tutti i soci indistintamente salvo che non viene previsto diversamente in sede di contratto sociale o mediante modifiche successive che devono essere necessariamente essere fatte conosciute a terzi con mezzi idonei.
  • Per quanto riguarda la responsabilità delle obbligazioni sociali: la società gode di autonomia patrimoniale imperfetta quindi risponde prima il patrimonio sociale, poi i soci agenti e infine gli altri soci (salvo patti della limitazione della responsabilità facendo conoscere a terzi con mezzi idonei) (c’è solo il beneficio di escussione e non il preventivo beneficio di escussione).
  • I creditori particolari del socio: hanno diritti sugli utili, possono compiere atti conservativi e esecutivi, possono compiere atti conservativi sulla quota, ottenere la liquidazione della quota.

Modificazioni soggettive

  • Morte del socio: se nulla dispone il contratto sociale:
    • Liquidazione della società
    • Liquidazione quota del socio deceduto
    • Invitare eredi nella società (possibilità di introdurre delle clausole: facoltative, obbligatorie, automatiche)
  • Recesso del socio: può essere legale (se a tempo indeterminato, o per giusta causa) o convenzionale (cause previste dal contratto sociale). È possibile una proroga della durata della società tramite una forma espressa (scritta o verbale) o tacita.
  • Esclusione del socio che può essere:
    • Di diritto (fallimento del socio, liquidazione della quota da parte del creditore particolare del socio)
    • Facoltativa (decisione presa a maggioranza dei soci e in caso di due soci decide il Tribunale). Motivi di esclusione facoltativa: gravi inadempienze, interdizione – inabilitazione, impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, di perimento della cosa in godimento, di perimento della cosa non ancora in proprietà.

Per quanto riguarda il procedimento di esclusione:

  • Delibera a maggioranza dei soci (con provvedimento motivato) e successiva comunicazione al socio (entro 30 gg diritto di opporsi al Tribunale)
  • Liquidazione entro 6 mesi e in base alla situazione patrimoniale al momento della liquidazione con l’aggiunta del valore dell’avviamento o degli utili e le perdite, la liquidazione è prevista tramite una somma di denaro che corrisponde al valore della quota conferita.

Estinzione e proroga della società

Devono verificarsi due fasi:

  1. Verificarsi della causa di scioglimento che può essere:
    • Decorso termine
    • Conseguimento oggetto sociale
    • Impossibilità di perseguimento oggetto sociale
    • Volontà dei soci
    • Altre cause contrattuali (cambiamento scopo nessuna possibilità di conclusione di altri affari sociali)
  2. Procedimento formale di liquidazione: la regola generale è la liquidazione pattizia, la regola suppletiva stabilisce: la nomina dei liquidatori, la redazione dell’inventario, la monetizzazione dell’attivo, il pagamento del passivo, bilancio finale di liquidazione e piano riparto, il potere di rappresentanza sostanziale e processuale spetta ai liquidatori che hanno doveri e obblighi e la creazione del rendiconto finale.

È possibile revocare lo stato di liquidazione tramite l’eliminazione della causa di scioglimento resa pubblica nel registro delle imprese. La fissazione del termine non è indispensabile (proroga tacita tramite continuazione delle operazioni sociali).

Società in nome collettivo

Le differenze principali con le s.s. sono:

  • Presenza di indicazioni minime dell’atto costitutivo (2295 c.c.)
  • Inesistenza dei limiti oggetto sociale
  • Inefficacia esterna dei patti limitativi della responsabilità
  • Maggiore livello di autonomia patrimoniale
  • Esistenza di un regime di pubblicità articolato
  • Esistenza di una serie di norme sul capitale sociale

Atto costitutivo

Rimane in forma libera, ma la scrittura privata autenticata o atto pubblico è necessaria per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’elenco, non tassativo, è previsto dall’articolo 2295 c.c. Le eventuali lacune possono essere colmate tramite la legge integrativa. Questo deve contenere:

  • I soci: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, applicazione disciplina inabilitazione e interdizione
  • Ragione sociale: ditta sotto il quale agiscono sas e snc, principio di verità / novità, irregolarità, trasferimento, derivata, indicazione rapporto giuridico.
  • Amministrazione: uguale a quella della s.s. con l’aggiunta dell’osservazione delle scritture contabili
  • Sede: legale, effettiva, o secondaria (caratteristica di quest’ultima: rapporto di dipendenza economica ed organizzativa, stabile apprestamento di mezzi per lo svolgimento delle attività sociali, ambito autonomo di affari – obbligo pubblicitario).
  • Conferimenti: il capitale sociale è il valore in denaro dei conferimenti dei soci quale attestato dal contratto sociale è diverso dal patrimonio ed ha diverse funzioni:
    1. Strumento di attivazione dell’oggetto sociale
    2. Strumento di rilevazione della situazione patrimoniale della società
    3. Strumento di misurazione delle partecipazione del socio
    4. Strumento di garanzia per i creditori sociali.

La riduzione del capitale per perdite è facoltativa, la riduzione volontaria è sottoposta a 4 condizioni.

Possibilità dei prestatori dei soci d’opera; disciplina utili, data non è essenziale quindi è possibile derogare tacitamente o espressamente.

Pubblicità nelle snc

  • Iscrizione entro 30 gg nel registro delle imprese; inopponibilità ai terzi della limitazione della rappresentanza non iscritte; deposito atto estratto della sede secondaria; la riduzione del capitale può avvenire solo dopo 3 mesi dall’iscrizione, il creditore particolare del socio ha 3 mesi di tempo per opporsi alla proroga della società; iscrizione dei liquidatori e la loro modifica.
  • Snc irregolare: è irregolare perché non ha provveduto agli adempimenti pubblicitari. Rapporti interni: uguali alla snc regolare, rapporti esterni: ss (no preventiva escussione, sì alla liquidazione della quota) comunque non perdono la responsabilità limitata.
  • Rapporto della società con i terzi. 2298: rappresentanza della società. La snc anche se non ha la personalità giuridica agisce come un unico gruppo unitario, gli amministratori sono responsabili nei limiti dell’oggetto sociale, i limiti sono dati dall’atto costitutivo o dalla procura, non c’è più il deposito delle firme autografate.
  • Responsabilità per obbligazioni sociali: preventiva escussione del patrimonio sociale (condizioni di procedibilità), creditori particolari del socio non possono richiedere l’azione di liquidazione della quota.

Estinzione e proroga

Le cause di scioglimento sono: le stesse della ss (2272), decisione autorità governativa, fallimento. Alle due fasi di liquidazione della società della s.s. si aggiunge quella di cancellazione del registro delle imprese.

Società in accomandita semplice

In questo tipo di società sono presenti due tipi di soci: quelli accomandatari e quelli accomandanti che devono essere indicati nell’atto costitutivo con l’indicazione dei loro conferimenti.

  • Per la costituzione c’è la stessa disciplina della snc
  • Disciplina: i soci accomandatari sono soci della snc, nella ragione sociale è necessario il nome dell’accomandatario
  • Amministrazione: spetta agli accomandatari, salvo procura speciale per i singoli affari (con atto separato, consenso maggioranza dei soci). Se accomandante appone proprio nome nella ragione sociale perde responsabilità limitata verso terzi. Se compie anche solo un atto perde la responsabilità e c’è il rischio di esclusione.
  • Potere dell’accomandante:
    1. Prestare opera sotto controllo amministratori
    2. Possibilità per il semestre di grazia di nominare amministratore provvisorio
    3. Comunicazione del bilancio e dei conti del profitto e delle perdite. Patto di immistione: maggiore ingerenza nell’amministrazione senza perdita responsabilità limitata
  • Trasferimento quota accomandante: inter vivos (consenso maggioranza dei soci) e mortis causa.
  • Sas irregolare: solo soci accomandatari hanno lo stesso trattamento dei soci delle snc dato che, salvo che abbiano partecipato alle obbligazioni sociali, non perdono la responsabilità limitata.

Società di capitali

Società per azioni

  • Le condizioni per la costituzione sono:
    • Capitale interamente sottoscritto
    • Rispetto articoli 2342, 2343, 2343 ter
    • Aver ottenuto le autorizzazioni necessarie (2329 c.c.)
  • 2 fasi: stipulazione atto costitutivo, iscrizione nel registro delle imprese.

Stipulazione dell’atto costitutivo

Le fonti possono essere: contratto, atto unilaterale, provvedimento giudiziario. Può avvenire tramite due procedure:

  • Costituzione simultanea (presentazione dei soci davanti al notaio)
  • Per pubblica sottoscrizione:
    1. Redazione del programma dell’iniziativa – dai promotori con elementi essenziali
    2. Acquisizione adesione al programma
    3. Celebrazione assemblea costituente con vari compiti da svolgere e responsabilità dei promotori (utili non superiori al 10% e non per più di 5 anni)
    4. Stipulazione atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese

Inoltre il controllo dell’atto costitutivo spetta al notaio al momento della stipulazione che, quindi, controlla: esistenza delle condizioni dell’articolo 2329 c.c., completezza documentale, compatibilità previsione atto costitutivi con i connotati dell’impresa. Il contenuto dell’atto costitutivo è secondo l’articolo 2328 c.c. (di cui solo alcuni sono essenziali per la stipulazione o l’iscrizione dell’atto costitutivo).

Lo statuto contiene le regole per il funzionamento e l’organizzazione della società. La regolazione degli assetti proprietari e del governo della società può avvenire anche attraverso patti parasociali che possono:

  • Limitare il diritto di voto
  • Far esercitare congiuntamente un’influenza dominante
  • Porre limiti al trasferimento delle azioni

Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquisisce personalità giuridica e per gli atti compiuti preliminarmente all’iscrizione sono responsabili i soci che hanno agito nell’interesse della società. La società una volta costituita si assume le obbligazioni sorte precedentemente alla costituzione e legate strettamente a questa mentre ha la facoltà di scegliere se farsi carico o meno degli oneri pre iscrizione delle operazioni non strettamente connesse alla costituzione.

Nullità della costituzione

La nullità della costituzione si ha nei casi previsti dall’art. 2332 c.c.:

  • Mancanza della stipulazione dell’atto costitutivo secondo la forma dell’atto pubblico
  • Illiceità dell’oggetto sociale
  • Mancanza nell’atto costitutivo della denominazione della società, dei conferimenti, dell’ammontare del capitale sociale o dell’oggetto sociale.

La nullità produce la nomina dei liquidatori (che devono essere iscritti nel registro delle imprese). Le cause di nullità sono eliminabili tramite la pubblicità nel registro delle imprese.

Conferimenti

Il capitale sociale ha dei ruoli che sono: funzione organizzativa, produttiva, di garanzia. Non necessariamente il capitale deve essere interamente versato (salvo il caso in cui si costituisca una società unipersonale) dato che è sufficiente l’intera sottoscrizione da parte dei soci. È possibile imputare i conferimenti anche non al capitale (per esempio la riserva sovrapprezzo azioni viene rilevata in sede di aumento del capitale ma i relativi conferimenti sono imputati alla riserva e non al capitale). Il capitale sociale, inoltre, risulta uguale al patrimonio netto solo al momento della costituzione dato che successivamente questo subisce delle modifiche dovute all’andamento della gestione.

Tornando ai conferimenti per le s.p.a. è possibile solo il conferimento di denaro, di beni in natura e crediti. Non è previsto il conferimento di prestazioni d’opera. È possibile emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, legati alla prestazione d’opera. È consentito emettere azioni con prestazioni accessorie oltre al conferimento.

In merito ai versamenti in denaro: in sede di costituzione è necessario versare il 25%. Nel caso in cui il socio non versi quanto stabilito la società può procedere con una diffida ad adempiere entro 15 giorni, se questa non porta alcun risultato procederà con l’esecuzione forzata o l’offerta ai soci se no vengono vendute nei mercati regolamentati, in mancanza di acquirenti si diminuisce il capitale.

In merito ai conferimenti in beni e in natura: insieme al conferimento è necessaria la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, deve contenere:

  • La descrizione dei beni o crediti oggetto di conferimento
  • Constatare che il loro valore sia uguale al valore del conferimento
  • I criteri di valutazione adottati per tale stima

Gli amministratori, poi, hanno 180 giorni di tempo per controllare tale stima e nel caso in cui tale stima non risulti veritiera possono operare secondo due metodi:

  • Variazione < 1/5: svalutazione del bene facoltativa
  • Variazione > 1/5: svalutazione obbligatoria

In caso di tale svalutazione il socio può reintegrare per la differenza o recedere dalla società. I casi in cui non è prevista la relazione di stima: valori mobiliari o strumenti finanziari...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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