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LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE.

Il codice contempla alcune cause di scioglimento del rapporto di amministrazione,quali la scadenza del termine dell’incarico,la

rinuncia,la revoca,e la decadenza.A queste si aggiungono la morte degli amministratori e la messa in liquidazione della società,che

sebbene non siano cause esplicite di scioglimento,senza dubbio comportano senza dubbio lo scioglimento del rapporto.

Gli amministratori sono liberamente revocabili dall’assemblea o,se nominati in sede extra-assembleare,da parte di chi li abbia

nominati,fatto salvo il risarcimento del danno ove la revoca non sia sorretta da giusta causa.

L’amministratore revocato è legittimato all’impugnazione della delibera di revoca;l’impugnativa verte sulla sussistenza o meno della

giusta causa, e sul connesso diritto al risarcimento del danno. 51

L’amministratore che rinunci all’incarico deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio

sindacale.Si tratta di un atto unilaterale recettizio la cui efficacia è immediata se rimane la maggioranza degli amministratori,altrimenti

decorre dal momento in cui i nuovi amministratori accettino l’incarico.

disciplina integrante la prorogatio sine die fino alla ricostituzione dell’organo amministrativo,trova applicazione anche

Questa nel

caso di scadenza del termine dell’incarico.

Il codice non fissa un termine massimo per la prorogatio degli amministratori,se non nel caso di società a partecipazione pubblica,ove

sembra trovare applicazione il termine massimo di quarantacinque giorni.

La cessazione degli amministratori deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese.A seguito del verificarsi di una

causa di scioglimento che riguardi solo taluni degli amministratori,se permanga in carica la maggioranza degli amministratori di

nomina assembleare,gli amministratori superstiti possono provvedere alla loro sostituzione con una deliberazione approvata dal

collegio sindacale(c.d. cooptazione).

Gli amministratori cooptati rimangono in carica fino all’assemblea successiva,quest’ultima potrà confermare gli amministratori

cooptati o nominare altri amministratori. degli amministratori nominati dall’assemblea,quelli rimasti in carica devono

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza

provvedere sollecitamente a convocare l’assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l’assemblea dovrà essere convocata dal collegio sindacale,a cui fino alla ricostituzione

dell’organo di amministrazione è affidata l’ordinaria amministrazione.

Lo statuto può prevedere che a seguito delle dimissioni di taluni amministratori decada l’intero consiglio(clausola simul stabunt simul

cadent).Lo statuto può prevedere che alla cessazione del consiglio non consegua la prorogatio degli amministratori rimasti in carica,e

che pertanto alla convocazione dell’assemblea debba provvedere il collegio sindacale.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di nomina.Il potere di

rappresentanza non coincide necessariamente con il potere di amministrare la società.

o l’assemblea in sede di nomina degli amministratori a stabilire a chi spetti la rappresentanza della società.Il

Sarà dunque lo statuto

potere di rappresentare la società può essere attribuito anche a singoli amministratori.

Il conferimento del potere di rappresentanza deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Il potere di rappresentanza è ‘’generale’’:pertanto non è limitato alle materie rientranti nell’oggetto sociale.Se gli amministratori dotati

di poteri di rappresentanza compiono atti estranei all’oggetto sociale impegnano validamente la società nei confronti dei terzi ,pur

esponendosi ad una revoca per giusta causa o all’azione di responsabilità.

Le limitazioni al potere di rappresentanza previste dallo statuto o dall’atto di nomina non sono opponibili ai terzi,a meno che si provi

che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli obblighi degli amministratori vengono generalmente divisi in due categorie:gli obblighi specifici e gli obblighi generici.

Gli obblighi specifici sono individuati espressamente dalla normativa e dallo statuto;fra questi vi rientrano, a titolo di esempio,

l’obbligo di tenere la contabilità,di predisporre il progetto di bilancio,di provvedere alle convocazioni obbligatorie dell’assemblea.

Gli obblighi generici possono essere suddivisi in due macro-categorie:obblighi di lealtà e obbligo di gestire correttamente la società.

L’obbligo di lealtà consiste nell’anteporre l’interesse della società a quello proprio o di terzi e di evitare ogni possibile conflitto tra il

primo e i secondi.Quindi gli amministratori non possono esercitare attività concorrenti a quella della società,né assumere la qualità di

socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società concorrente.

L’obbligo di gestire correttamente la società consiste nell’assicurarsi che la società disponga di assetti organizzativi,amministrativi e

contabili adeguati.

GLI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli amministratori hanno un obbligo incondizionato di disclosure di ogni interesse di cui essi siani portatori in una determinata

operazione della società.Gli amministratori sono tenuti ad informare gli altri amministratori e il collegio sindacale di tutti gli interessi

di cui siano portatori. portata,la natura,i termini e l’origine,al fine di consentire all’organo gestorio e all’organo di

Di tali interessi devono precisare la

controllo una corretta valutazione circa la sussistenza,o meno,di conflitti di interesse.

La sussistenza di un interesse in una determinata operazione si tramuta in una limitazione di diritto dei poteri dell’amministratore

delegato,che deve quindi astenersi dal compierla,rimettendo ogni decisione al consiglio di amministrazione. 52

L’amministratore unico ,interessato in una determinata operazione,deve invece darne informazione alla successiva assemblea.

La deliberazione dell’organo gestorio sarà impugnabile qualora potenzialmente dannosa per la società,indipendentemente dalla

partecipazione dell’amministratore interessato al procedimento deliberativo.Nel caso in cui la deliberazione sia stata adottata nella

consapevolezza dell’interesse di taluno degli amministratori,presupposto dell’impugnazione è - oltre al periculum di un danno alla

partecipazione dell’amministratore interessato alla votazione e la decisività della stessa nell’assunzione della

società - la

deliberazione.

Legittimati all’impugnazione sono tutti gli amministratori,anche lo stesso amministratore interessato.

Nel caso in cui l’amministratore interessato abbia diligentemente osservato l’obbligo di disclosure,saranno legittimati i soli

amministratori assenti o dissenzienti,oltre al collegio sindacale.

Sono altresì legittimati all’impugnativa i soci ove la deliberazione sia lesiva dei loro diritti.

La disciplina degli effetti dell’invalidità della deliberazione sugli atti compiuti con i terzi è rimasta immutata.

E’ parimenti responsabile del danno causato alla società l’amministratore che venendo meno al proprio dovere di lealtà,si sia

appropriato o abbia permesso a soggetti terzi di appropriarsi di opportunità commerciali che la società avrebbe potuto legittimamente

sfruttare a proprio vantaggio.

La norma consente la condanna dell’amministratore infedele al risarcimento del danno da perdita di chances commerciali.Potrà essere

risarcito anche il danno da insider trading.La società in questo caso deve provare il danno,ma anche che i dati e le informazioni sfruttati

dall’amministratore siano stati appresi nell’esercizio del suo incarico.

La violazione dei doveri di cui all’art.2391 costituisce in ogni caso giusta causa di revoca dell’amministratore.

LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza

delle operazioni con parti correlate.

La CONSOB ha dettato una definizione di parti correlate che include le relazioni di controllo o collegamento,le joint ventures,i

dirigenti,i familiari stretti delle parti correlate.Il regolamento CONSOB prevede per le operazioni di maggiore rilevanza,che queste

operazioni di minore rilevanza è sufficiente che l’operazione sia

vengano immediatamente comunicate al pubblico,mentre per le

adeguatamente ponderata e motivata.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli amministratori devono adempiere ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura

dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

La responsabilità per la gestione grava in primis sugli amministratori delegati,ove l’atto contestato rientri nelle loro competenze.Anche

della società;essi infatti sono chiamati a vigilare sull’operato degli

gli amministratori privi di deleghe rispondono della gestione

amministratori delegati.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società è in ogni caso solidale se,essendo a conoscenza di eventi

pregiudizievoli per la stessa,non hanno fatto quanto in loro potere per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le

conseguenze dannose.

E’ invece esente da responsabilità l’amministratore che,immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel

libro delle adunanze del consiglio e ne abbia informato il presidente del collegio sindacale.

La disciplina in tema di responsabilità degli amministratori viene estesa anche chi,pur privo di investitura formale,si ingerisce

sistematicamente nella gestione della società,con il tacito consenso dei soci e degli amministratori di diritto(c.d. amministratore di

fatto).

LO ‘’STANDARD OF REVIEW’’.

L’inadempimento degli amministratori ai doveri di corretta amministrazione e di lealtà li espone innanzi tutto al rischio di poter essere

legittimamente revocati dall’incarico per giusta causa.

Tuttavia,perchè dall’inadempimento discenda il diritto al risarcimento del danno è necessaria la sussistenza di un effettivo danno

patrimoniale alla società.

Bisogna distinguere tra la violazione del dovere di lealtà e doveri a contenuto specifico e la violazione del generico dovere di

amministrare correttamente la società.

Nei primi due casi (violazione dell’obbligo di lealtà e di obblighi a contenuto s

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giakiperalta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.