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47. IL SISTEMA TRAZIONALE: L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è presente in tutti i sistemi di amministrazione e controllo e le sue
competenze sono più limitate nel sistema dualistico. Le caratteristiche dell’assemblea sono:
- È l’organo rappresentativo degli azionisti della società, anche se non è
necessariamente composto da tutti gli azionisti
- È un organo necessariamente collegiale: lo statuto può al massimo consentire ai soci
di esprimere il proprio voto per corrispondenza o elettronicamente, fermo restando la
necessità convocare e tenere la seduta assembleare.
- Le competenze dell’assemblea sono determinate dalla legge e non delegabili in favore di
altri organi della società. Il ruolo dell’assemblea si esplica nell’ambito delle decisioni di tipo
organizzativo
- L’assemblea decide secondo la regola di maggioranza, sulla base di aliquote fissate in
misura variabile a seconda della materia: assicurando che i soci di controllo abbiano la
possibilità di indirizzare la gestione e di adattare la struttura organizzativa tramite
modifiche statuarie.
I. Le competenze dell’assemblea
Le competenze dell’assemblea si distinguono tra assemblea ordinaria e assemblea
straordinaria; si tratta dello stesso organo, che si riunisce e delibera con maggioranze e
secondo regole formali diverse. La bipartizione ha funzione di assicurare che: 1) le decisioni
necessarie per il funzionamento dell’organizzazione sociale siano adottate in sede ordinaria,
secondo regole più snelle e con maggioranze meno elevate; 2) le decisioni attinenti alle
regole di funzionamento, alle vicende evolutive e alla struttura finanziaria della società siano
adottate in sede straordinaria, con regole per una maggiore partecipazione dei soci e una
maggiore certezza di regolarità della decisione.
A) Le competenze dell’assemblea ordinaria sono:
- L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
- La nomina e la revoca degli altri organi sociali
- La determinazione del compenso di sindaci e amministratori
- La deliberazione dell’azione di responsabilità contro altri organi della società
- Ogni altra competenza rimessa ad altre disposizioni di legge all’assemblea dei soci
Vi è un’altra materia di eventuale spettanza dell’assemblea: quella delle autorizzazioni
eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori. La gestione
dell’impresa sociale spetta agli amministratori, tuttavia è consentito allo statuto di
prevedere che gli amministratori debbano ottenere la preventiva autorizzazione
dell’assemblea in sede ordinaria. L’autorizzazione è limitata al caso in cui gli
amministratori hanno già deliberato di compiere l’atto e debbano però ricevere il consenso
dell’organo assembleare prima di eseguire l’operazione. Autorizzando l’operazione,
l’assemblea non può imporne l’adempimento, infatti gli amministratori restano liberi di
decidere se eseguirla o no. In caso di diniego, gli amministratori non sono legittimati a
compiere l’operazione. Lo statuto può definire l’ambito di applicazione individuando
categorie di atti.
B) Le competenze dell’assemblea straordinaria sono limitate alle modificazioni statuarie e
alla nomina dei liquidatori, inoltre: la deliberazione di non emissione di azioni, l’emissione
di obbligazioni convertibili in azioni, l’autorizzazione alla concessione di prestiti e garanzie
per sottoscrizione o acquisto di azioni. Sono previste ipotesi in cui si prevede una delega
agli amministratori per la deliberazione di modifiche statuare, di carattere minore o
collegate all’ambito gestionale.
II. Il procedimento assembleare
L’assemblea è un tipico organo collegiale, il cui funzionamento è caratterizzato dal rispetto
delle fasi tipiche procedimentali collegiali.
I momenti essenziali del procedimento collegiale hanno carattere formale e sono: la
convocazione dell’organo, la consultazione e la riunione, la discussione, la votazione e
deliberazione, la proclamazione, la verbalizzazione.
Le regole di fonte legale possono essere integrate da apposite clausole statuarie; il rispetto di
queste è condizione di validità delle deliberazioni: la non conformità della deliberazione è
causa di annullabilità della delibera.
1. La convocazione dell’assemblea
a) La prima fase è la convocazione, decisa dall’organo amministrativo, ogni volta lo ritenga
opportuno; è rimessa alla discrezionalità la decisione sul se, quando e per quali materie
convocare l’assemblea. In alcune circostanze è obbligatoria: quando si determinano
perdite per più di un terzo del capitale sociale o si verifica una causa di scioglimento della
società. La convocazione è obbligatoria almeno una volta all’anno, per l’approvazione
del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre è obbligatoria in caso di
richiesta della minoranza, con indicazione degli argomenti da trattare e dai soci che
rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Gli amministratori non possono
respingere la richiesta per ragioni di opportunità: un rifiuto è legittimo solo se fondato su
ragioni di illegittimità della richiesta o su abuso del diritto da parte della minoranza.
b) L’atto di convocazione dell’assemblea è di competenza dell’organo amministrativo e
deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione. Altri soggetti titolati del potere di
convocazione sono: i sindaci, il tribunale e i liquidatori.
c) L’avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni relative a data, ora, luogo e
ordine del giorno della riunione. Le modalità di emanazione variano a seconda delle
caratteristiche della società: nelle società non quotate deve essere pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima. Nelle società chiuse lo statuto può
prevedere modalità di convocazione più semplici, con avviso almeno otto giorni prima
dell’assemblea. Nelle società quotate l’assemblea è convocata almeno trenta giorni
prima della data dell’assemblea, mediante avviso sul sito internet della società.
d) Quanto al luogo della seduta, l’assemblea deve essere convocata nel comune dove ha
sede la società, a meno di previsioni diverse nello statuto.
e) L’ordine del giorno serve a informare i soci sulle materie in merito delle quali si dovrà
discutere e deliberare. Per le società quotate è previsto un obbligo degli amministratori
di predisporre una relazione sulle materie all’ordine del giorno. L’ordine del giorno
comprende anche la discussione e deliberazione sui provvedimenti consequenziali alle
materie indicate.
f) Le delibere assunte da un’assemblea, convocata senza il rispetto di queste regole, sono
annullabili. A eccezione del caso in cui si sono presentati alla riunione tutti i soci aventi
diritto al voto (assemblea totalitaria).
2. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
La validità delle deliberazioni assembleare è subordinata al raggiungimento de:
quorum
a. Il costitutivo è la presenza alla riunione di un numero minimo di azioni. Esso
consiste nella regola per cui se non interviene alla seduta un certo numero di soci,
l’assemblea non può iniziare i propri lavori: essa risulta non regolarmente costituita. La
funzione di questa regola è garantire che le decisioni vengano assunte con la
partecipazione e il confronto tra un certo numero minimo di soci. Per il calcolo non devono
computarsi le azioni prive del diritto di voto; devono invece computarsi le azioni
occasionalmente prive di tale diritto.
quorum
b. Il deliberativo è una maggioranza di voti favorevoli alla decisione. Esso risponde
a una funzione diversa: perché una decisione sia adottata, occorre che si sia espresso a
favore un certo numero di soci. Le azioni prive di diritto di voto, sia normativamente che
occasionalmente, non si computano mai nel quorum deliberativo. Per il calcolo la legge
ricorre a due parametri: in alcuni, il capitale sociale complessivo della società; in altri, il
capitale concretamente presente in assemblea. Non si deve tenere conto: delle azioni del
socio in conflitto di interessi e dei soci il cui voto sia occasionalmente sospeso.
quorum
Entrambi i sono fissati alla legge in misura differenziata a seconda della materia e
del tipo di convocazione e di società.
- In sede di prima convocazione nelle società chiuse: Per l’assemblea ordinaria: il
quorum quorum
costitutivo è pari a metà del capitale sociale, mentre il deliberativo è pari
alla maggioranza assoluta del capitale avente diritto di voto e presente in assemblea. Per
quorum
l’assemblea straordinaria: i sono entrambi pari alla maggioranza assoluta del
quorum
capitale sociale. I legali di prima convocazione possono essere modificati in
aumento dallo statuto. È da ritenersi che sia sempre illegittima la modificazione in
quorum.
diminuzione dei
- Se all’inizio della riunione si consta la mancata formazione del numero legale, il presidente
dell’assemblea deve dichiarare la mancata costituzione della seduta e l’assemblea deve
essere rinviata. È previsto l’istituto della seconda convocazione, in cui si applicano
maggioranze più ridotte. Questa deve avvenire un giorno diverso da quello della prima, ma
quorum
entro trenta giorni dalla prima. Nelle società chiuse i legali sono per
quorum quorum
l’assemblea ordinaria: nessun costitutivo, mentre il deliberativo non è
quorum
stabilito; per l’assemblea straordinaria: il costitutivo è pari ad un terzo del
quorum
capitale sociale, mentre il deliberativo è pari a due terzi del capitale rappresentato
in assemblea. Per alcune specifiche materie è richiesta una maggioranza qualificata pari a
un terzo del capitale sociale, si parla delle assemblee superstraordinarie. Lo statuto può
richiedere maggioranze più elevate, tranne che per ‘approvazione del bilancio e per la
nomina e revoca delle cariche sociali. quorum
- Lo statuto può prevedere anche successive convocazioni e i restano identici a
quelli della seconda convocazione.
- Nelle società aperte la seconda convocazione è diventata quella effettiva, in quanto
quorum
l’adozione delle delibere è semplificata dalla diminuzione dei rispetto alla prima
seduta. Per questo è previsto che l’assemblea si tenga in convocazione unica: in sede
quorum
ordinaria, con l’applicazione immediata dei previsti per l’a