La società in nome collettivo
Nozione
La società in nome collettivo è il tipo standard di società per imprese commerciali. Infatti, qualora vi fosse una società commerciale non meglio precisata, questa si intenderebbe in nome collettivo, ed anche per fatti concludenti tra operatori economici si avrà una società di fatto in nome collettivo. La società in nome collettivo è regolata dal 2291 al 2312. Si applicano per disposizione del 2293 le norme dettate per le società semplici.
La responsabilità patrimoniale della società e dei soci
Peculiare è la più rigorosa autonomia patrimoniale sia in ordine ai rapporti creditori societari che a quelli particolari. Per i debiti della società, primo aspetto, l’illimitatezza dei singoli soci è sussidiaria al patrimonio sociale 2291. Diversamente dalle società semplici, in questo caso c’è il beneficium excussionis del patrimonio sociale; i soci, cioè, dovranno indicare su quale parte del capitale sociale dovranno accanirsi, e di conseguenza possono attaccare il capitale personale dei soci solo dall’infruttuosità della società (2304).
Inoltre, in queste società non può esserci nessun patto limitativo della responsabilità e della solidarietà avente funzione verso i terzi, ma solo interno alla società. Per cui, qualora vi sia questo patto e il socio aderente a questo paghi il debito sociale, potrà rifarsi verso i consociati (2291). Al 2291 non si menziona nessuna distinzione tra i soci amministratori e non amministratori e dalla lettera potrebbe sembrare che i patti limitativi interni potrebbero anche essere degli amministratori, ma visto il tipo di rapporto intuitu personae non si può concepire tale configurazione pattizia.
Per quanto riguarda i creditori personali, l’autonomia patrimoniale si nota in quanto non possono chiedere anticipatamente la liquidazione della quota spettante al socio (2305), a meno che:
- In caso di proroga della società dopo la scadenza
- Quando la società è stata costituita a tempo indeterminato secondo il 2270
L’atto costitutivo e il regime di pubblicità
L’atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere in forma scritta, non per la validità della costituzione che può aversi in diverse maniere, ma per essere iscritto al registro delle imprese e dunque essere assoggettato a pubblicità. La partecipazione in società è atto di straordinaria amministrazione, dunque equiparabile all’esercizio dell’impresa individuale.
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Diritto commerciale - Società in nome collettivo
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Diritto commerciale - la società semplice e la società in nome collettivo
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale - il diritto delle società