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Obblighi degli amministratori e costituzione della società
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono entro 15 gg. dallanotizia della nomina depositare la loro firma autografa all'ufficio del registro. Costituita la società è compito degli amministratori depositare presso il registro delle imprese non oltre il trentesimo giorno l'atto costitutivo. Se è avvenuto per atto pubblico lo stesso deve essere fatto dal notaio. Qualora trascorressero i trenta giorni senza nessun deposito secondo il 2296 ciascun socio a spese delle società può obbligare gli amministratori a provvedervi. La società in nome collettivo irregolare. La società in nome collettivo irregolare si configura allorquando si costituisce regolarmente una società di persone in nome collettivo ma non si depositi poi l'atto costitutivo all'ufficio del registro. Tuttavia la fase della registrazione può in qualsiasi momento essere attuata dagli amministratori. La disciplina per quanto riguarda laLa responsabilità dei soci per fatti sociali è quella della società in nome collettivo registrata. In quanto in ogni patto limitativo di responsabilità o solidarietà è nullo verso l'esterno della società, mentre per la responsabilità patrimoniale la disciplina è quella delle società semplici in quanto il creditore sociale può accanirsi sul patrimonio dei soci salvo il beneficium execussionis.
Si presume, inoltre, che ogni socio abbia la rappresentanza sia gestionale che in giudizio, altrimenti deve con giusta prova rendersi noto alle terze persone il contrario.
Il capitale sociale. Il capitale sociale nel suo ammontare è desunto dall'atto costitutivo in ordine ai conferimenti ed al loro valore di avviamento, ed è entità fissa, contrapposta al patrimonio sociale che è invece suscettibile di variazioni dovute allagestione.
La disciplina del capitale sociale mira a garantire mezzi
I requisiti per effettuare il piano economi statutario sono che i conferimenti siano economici e idonei a tutelare i creditori sociali. Infatti, secondo l'articolo 2303, la ripartizione degli utili può avvenire solo se effettivamente conseguiti e solo in caso di eccedenza del patrimonio rispetto al capitale sociale. Se invece vi è una perdita del capitale, questa dovrà essere sanata o il patrimonio dovrà essere ridotto, se si desidera distribuire gli utili.
Inoltre, è vietato il rimborso dei conferimenti o la liberazione del versamento residuo, a meno che non sia previsto un piano che preveda l'iscrizione preventiva per tre mesi nel registro delle imprese, al fine di tutelare i terzi che possono adire la giustizia entro questo termine. Tuttavia, il giudice, con adeguate garanzie sociali, può autorizzare la diminuzione del capitale sociale (articolo 2306).
È inoltre vietata la concorrenza, in quanto si tratta di un principio di fedeltà proprio dell'intuitus personae e mira a evitare che si configuri una situazione di concorrenza all'interno della società.
Normalità della concorrenza fisiologica quella c.d. differenziata, per cui al 2301 si sancisce che è fatto divieto al socio di esercitare per conto proprio o altrui, o in società illimitatamente la funzione di socio qualora sia configurabile la concorrenza.