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Società in nome collettivo

Responsabilità dei soci

Il primo elemento che identifica la società in nome collettivo è l'art. 2291, per cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei soci. Oltre che con il patrimonio sociale, i soci rispondono per le obbligazioni della società anche con il patrimonio personale. La responsabilità del socio è tuttavia sussidiaria rispetto alla responsabilità della società, godendo del beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale, secondo il quale i creditori devono rivalersi preventivamente sul patrimonio sociale ed in via residuale possono agire sui beni personali del socio. Il fallimento della società è estendibile ai singoli soci.

Creditore particolare

Secondo il modo di disporre dell'art. 2305 cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest'ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore.

Costituzione della società

Per la costituzione di una S.n.c. non sono previste forme particolari di contratto, ma la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è indispensabile per l’iscrizione della società al Registro delle Imprese, da effettuarsi entro 30 giorni con il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio competente (art. 2296 c.c.).

L’atto costitutivo deve essere conforme al disposto dell’art. 2295 del c.c., indicando:

  • Le generalità dei soci
  • La ragione sociale
  • I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
  • La sede della società e le eventuali sedi secondarie
  • L’oggetto sociale, che non presenta preclusioni verso attività commerciali
  • I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
  • Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
  • Le norme di ripartizione degli utili
  • La quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite
  • La durata della società

La mancata iscrizione nel Registro delle imprese determina l’irregolarità della società (S.n.c. irregolare), le cui principali conseguenze sono individuabili, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, nell’applicazione delle norme dettate per la società semplice per regolare i rapporti con i terzi (art. 2297) e nell’impossibilità di richiedere il concordato preventivo o l’amministrazione controllata in caso d’insolvenza della società.

Rappresentanza della società

L'art. 2298 c.c. si occupa della rappresentanza della s.n.c. e, nel ribadire che l'amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nel... (testo incompleto).

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.
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