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SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Il primo elemento, che identifica la società in nome collettivo è l'art 2291, per cui tuttui i soci rispondono
solidalmente e illimittamente delle obbligazioni sociali. Il patto cntrario non ha effetto nei confronti dei soci.
Oltre che con il patrimonio sociale, i soci rispondono per le obbligazioni della società anche con il patrimonio
personale. La responsabilità del socio è tuttavia sussidiaria rispetto alla responsabilità della società, godendo del
beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale, secondo il quale i creditori devono rivalersi
preventivamente sul patrimonio sociale ed in via residuale possono agire sui beni personali del socio. Il fallimento
della società è estendibile ai singoli soci.
Creditore particolare: Secondo il modo di disporre dell'art. 2305 cod. civ. Il creditore particolare del socio di una
società in nome collettivo, finché quest'ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore.
Costituzione: Per la costituzione di una S.n.c. non sono previste forme particolari di contratto, ma la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è indispensabile per l’iscrizione della società al Registro delle
Imprese, da effettuarsi entro 30 giorni con il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio competente (art. 2296
c.c.).cv
L’atto costitutivo deve essere conforme al disposto dell’art. 2295 del c.c., indicando: le generalità dei soci, la ragione
sociale, i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie, l’oggetto sociale, che non presenta preclusioni verso attività commerciali, i conferimenti di ciascun socio,
il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme di
ripartizione degli utili, la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.
La mancata iscrizione nel Registro delle imprese determina l’irregolarità della società (S.n.c. irregolare), le cui
principali conseguenze sono individuabili, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci,
nell’applicazione delle norme dettate per la società semplice per regolare i rapporti con i terzi (art. 2297) e
nell’impossibilità di richiedere il concordato preventivo o l’amministrazione controllata in caso d’insolvenza della
società.
L'art. 2298 c.c. si occupa della rappresentanza della s.n.c. e, nel ribadire che l'amministratore può compiere tutti gli
atti che rientrano nell'oggetto sociale, dispone che le limitazioni del potere di rappresentanza devono essere iscritte
nel registro delle imprese; in mancanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ne abbiano avuto
conoscenza.
S.n.c. irregolare La mancata registrazione della s.n.c. (ma anche dell'accomandita semplice) non comporta
la nullità della società, ma solo la sua irregolarità.
Vediamo quali sono le conseguenze, art. 2297 c.c.
i soci sono tutti responsabili illimitatamente e solidalmente ma la responsabilità e sussidiaria come nella s.s.
i creditori dei soci sono come nella s.s.
si presume che ogni socio abbia la rappresentanza, anche in giudizio salvo che si provi che i terzi erano a conoscenza
del patto che limitava la rappresentanza
i diritti sociali si prescrivono in 10 anni e non in cinque
non è possibile ottenere il concordato preventivo e l'amministrazione controllata
Tutte le S.n.c. devono tenere le scritture contabili