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Diritto commerciale - Società in nome collettivo Pag. 1
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SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Il primo elemento, che identifica la società in nome collettivo è l'art 2291, per cui tuttui i soci rispondono

solidalmente e illimittamente delle obbligazioni sociali. Il patto cntrario non ha effetto nei confronti dei soci.

Oltre che con il patrimonio sociale, i soci rispondono per le obbligazioni della società anche con il patrimonio

personale. La responsabilità del socio è tuttavia sussidiaria rispetto alla responsabilità della società, godendo del

beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale, secondo il quale i creditori devono rivalersi

preventivamente sul patrimonio sociale ed in via residuale possono agire sui beni personali del socio. Il fallimento

della società è estendibile ai singoli soci.

Creditore particolare: Secondo il modo di disporre dell'art. 2305 cod. civ. Il creditore particolare del socio di una

società in nome collettivo, finché quest'ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore.

Costituzione: Per la costituzione di una S.n.c. non sono previste forme particolari di contratto, ma la forma

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata è indispensabile per l’iscrizione della società al Registro delle

Imprese, da effettuarsi entro 30 giorni con il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio competente (art. 2296

c.c.).cv

L’atto costitutivo deve essere conforme al disposto dell’art. 2295 del c.c., indicando: le generalità dei soci, la ragione

sociale, i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi

secondarie, l’oggetto sociale, che non presenta preclusioni verso attività commerciali, i conferimenti di ciascun socio,

il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme di

ripartizione degli utili, la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.

La mancata iscrizione nel Registro delle imprese determina l’irregolarità della società (S.n.c. irregolare), le cui

principali conseguenze sono individuabili, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci,

nell’applicazione delle norme dettate per la società semplice per regolare i rapporti con i terzi (art. 2297) e

nell’impossibilità di richiedere il concordato preventivo o l’amministrazione controllata in caso d’insolvenza della

società.

L'art. 2298 c.c. si occupa della rappresentanza della s.n.c. e, nel ribadire che l'amministratore può compiere tutti gli

atti che rientrano nell'oggetto sociale, dispone che le limitazioni del potere di rappresentanza devono essere iscritte

nel registro delle imprese; in mancanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ne abbiano avuto

conoscenza.

S.n.c. irregolare La mancata registrazione della s.n.c. (ma anche dell'accomandita semplice) non comporta

la nullità della società, ma solo la sua irregolarità.

Vediamo quali sono le conseguenze, art. 2297 c.c.

i soci sono tutti responsabili illimitatamente e solidalmente ma la responsabilità e sussidiaria come nella s.s.

i creditori dei soci sono come nella s.s.

si presume che ogni socio abbia la rappresentanza, anche in giudizio salvo che si provi che i terzi erano a conoscenza

del patto che limitava la rappresentanza

i diritti sociali si prescrivono in 10 anni e non in cinque

non è possibile ottenere il concordato preventivo e l'amministrazione controllata

Tutte le S.n.c. devono tenere le scritture contabili

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Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.