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CAP. 3 LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

1. NOZIONE E CARATTERI DISTINTIVI

La sas è una società di persone che si differenzia dalla snc per la presenza di due

categorie di soci:

- i soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le

obbligazioni sociali; ad essi compete l’amministrazione della società;

- i soci accomandanti, che rispondo limitatamente alla quota conferita e sono

esclusi dall’amministrazione della società. Essi sono obbligati solo nei

confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori

sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del

conferimento.

La disciplina della sas è modellata su quella della snc, sia pure con gli adattamenti

imposti dalla presenza di due categorie di soci con diversi poteri e con diverse

responsabilità per le obbligazioni sociali.

Nell’ambito delle società di persone, la sas risponde alla specifica funzione Funzione

economica di consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire

personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che

intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, pur

assumendo la veste di socio. Quindi, dando vita a un patrimonio comune e ad un

impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche se non in parità.

La sas è l’unico tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di

un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento

personale dei soci accomandanti. Quindi, la sas potrebbe essere usata, dai soci

accomandanti per cumulare vantaggi delle società di persone (esercizio diretto e

personale dell’impresa) e delle società di capitali (beneficio della responsabilità

limitata), servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente.

La disciplina della sas deve perciò cercare un punto di equilibrio fra due esigenze:

- l’esigenza dominante di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di

società, con la previsione di alcuni divieti a carico dei soci accomandanti e

alcune sanzioni patrimoniali per la loro violazione;

- l’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall’attività della

società, sia pure nei limiti imposti dalla riserva dell’amministrazione agli

accomandatari.

2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’. LA RAGIONE SOCIALE

Per la costituzione della sas valgono le stesse regole della snc. L’atto costitutivo

dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali sono i soci

accomandanti, art. 2316 .

1

1 Art. 2316 Atto costitutivo

L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. 1

L’atto costitutivo della sas è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma

l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società.

A differenza della snc, la ragione sociale, art. 2314 , della sas deve essere formata col

2 Ragione

sociale

nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non

può essere inserito il nome di uno dei soci accomandanti, al fine di evitare che i terzi

facciano affidamento sulla responsabilità personale di tali soci.

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione

sociale, risponde nei confronti dei terzi illimitatamente e solidalmente con i soci

accomandatari per le obbligazioni sociali.

Cioè, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata per tutte

le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però

un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare

all’amministrazione della società.

La partecipazione di incapaci in veste di accomandatari è soggetta alla disciplina Incapace

dettata dall’art. 2294 per la snc. Ma tale disciplina non si applica se l’incapace

3 Commento [MSOffice1]:

partecipa in veste di socio accomandante. Commento [MSOffice2R1]:

Nessuna disposizione specifica è dettata per i conferimenti dei soci, quindi si applica Conferimenti

la stessa disciplina delle altre società di persone.

3. I SOCI ACCOMANDANTI E L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’

In base all’art. 2315 , alle sas si applica la disciplina della snc, anche se vi sono delle

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differenze per quanto riguarda l’amministrazione della società.

L’art. 2318 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli

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stessi obblighi dei soci della collettiva e che l’amministrazione della società può

essere conferita soltanto ai soci accomandatari.

Dall’amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sono

riconosciuti per legge, o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere

amministrativo.

I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina Nomina e

revoca degli

e alla revoca degli amministratori , quando l’atto costitutivo prevede la designazione amministratori

degli stessi con atto separato.

2 Art. 2314 Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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