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Nozione e caratteri distintivi

La sas è una società di persone che si differenzia dalla snc per la presenza di due categorie di soci:

  • i soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; ad essi compete l'amministrazione della società;
  • i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e sono esclusi dall'amministrazione della società. Essi sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento.

La disciplina della sas è modellata su quella della snc, sia pure con gli adattamenti imposti dalla presenza di due categorie di soci con diversi poteri e con diverse responsabilità per le obbligazioni sociali.

Nell'ambito delle società di persone, la sas risponde alla specifica funzione economica di consentire...

l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, pur assumendo la veste di socio. Quindi, dando vita a un patrimonio comune e ad un impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche se non in parità. La sas è l’unico tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale dei soci accomandanti. Quindi, la sas potrebbe essere usata, dai soci accomandanti per cumulare vantaggi delle società di persone (esercizio diretto e personale dell’impresa) e delle società di capitali (beneficio della responsabilità limitata), servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente. La disciplina della sas deve perciò cercare un punto di

equilibrio fra due esigenze: - l'esigenza dominante di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di alcuni divieti a carico dei soci accomandanti e alcune sanzioni patrimoniali per la loro violazione; - l'esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall'attività della società, sia pure nei limiti imposti dalla riserva dell'amministrazione agli accomandatari.

2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ. LA RAGIONE SOCIALE

Per la costituzione della sas valgono le stesse regole della snc. L'atto costitutivo dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali sono i soci accomandanti, art. 2316.

Art. 2316 Atto costitutivo

L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. 1 L'atto costitutivo della sas è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, mal'omessa registrazione comporta solo

L'irregolarità della società. A differenza della snc, la ragione sociale, art. 2314, della sas deve essere formata col2 Ragionesocialenome di almeno uno dei soci accomandatari e con l'indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito il nome di uno dei soci accomandanti, al fine di evitare che i terzi facciano affidamento sulla responsabilità personale di tali soci.

L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde nei confronti dei terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Ciò, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all'amministrazione della società.

La partecipazione di incapaci in veste di accomandatari è

Soggetta alla disciplina Incapacedettata dall'art. 2294 per la snc. Ma tale disciplina non si applica se l'incapace3 Commento [MSOffice1]:partecipa in veste di socio accomandante. Commento [MSOffice2R1]:Nessuna disposizione specifica è dettata per i conferimenti dei soci, quindi si applica Conferimentila stessa disciplina delle altre società di persone.3. I SOCI ACCOMANDANTI E L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'In base all'art. 2315 , alle sas si applica la disciplina della snc, anche se vi sono delle4differenze per quanto riguarda l'amministrazione della società.L'art. 2318 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli5stessi obblighi dei soci della collettiva e che l'amministrazione della società puòessere conferita soltanto ai soci accomandatari.Dall'amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sonoriconosciuti per legge, o per contratto, alcuni

Diritti e poteri di carattere amministrativo. I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori, quando l'atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato.

Art. 2314 - Ragione sociale. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Art. 2294 - Incapace. La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).

Art. 2315 - Norme

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Art. 2318 Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari. 2 Infatti, per la nomina e la revoca dell'amministratore è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, art. 2319.

Inoltre, anche il socio accomandante potrà richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori, secondo quanto previsto dall'art. 2259, 2° comma.

Questa sarà l'unico modo nel caso in cui vi sia un solo socio accomandatario e quindi un solo amministratore.

4. IL DIVIETO DI

IMMISTIONE

Il contenuto del divieto di immistione degli accomandanti nella gestione dellasocietà e le sanzioni per la violazione dello stesso sono fissati dall'art. 2320, 1° comma: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286, cioè con decisione a maggioranza degli altri soci.

Quindi, all'accomandante è preclusa sia la partecipazione all'amministrazione interna della società, sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni.

Per quanto riguarda la partecipazione all'attività interna dell'impresa comune, il

Partecipazione all'attività divieto di ingerenza nell'amministrazione è temperato dall'art. 2320:
  1. internaa) possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all'interno della società sotto la direzione degli amministratori;
  2. b) possono, se l'atto costitutivo lo prevede, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezioni e di controllo, nei limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell'amministrazione.
Per quanto riguarda i poteri di controllo, gli accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei.

soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti).

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Art. 2286 Esclusione

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa

può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208). Art. 2320 Soci accomandatari I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'attocostitutivo lo consente, dareautorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di so
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.