Imprenditore occulto
La qualità di imprenditore si acquista attraverso l’esercizio professionale di una attività economica organizzata. L’esercizio tuttavia deve attuarsi in nome proprio, perché solo in questa ipotesi le conseguenze giuridiche degli atti posti in essere ricadono nella sfera giuridica della persona che li compie. Se l’esercizio dell’impresa si attua mediante rappresentante legale o volontario, l’acquisto della qualità di imprenditore ricade sul rappresentato. Si ribadisce che nel campo giuridico, imprenditore è colui che ha l’iniziativa ed il rischio dell’impresa. Iniziativa intesa come potere di gestione e rischio inteso come responsabilità. Nel caso di esercizio dell’impresa da parte di un rappresentante legale o volontario, si determina una dissociazione tra colui che esercita il potere di gestione e l’imprenditore sul quale incombe solo la responsabilità.
Imprenditore occulto: anche nel sistema vigente il criterio della spendita del nome stabilisce che è imprenditore il soggetto il cui nome è validamente speso nell’attività di impresa. Tuttavia è largamente diffuso nel nostro ordinamento l’esercizio dell’impresa a mezzo del cd imprenditore occulto, dell’imprenditore, cioè, che esercita attività d’impresa senza apparire, avvalendosi nello svolgimento della sua attività esterna di un prestanome o di una società etichetta.
Uno è il soggetto che compie gli atti di impresa in proprio nome (prestanome o imprenditore palese), altro è il soggetto che somministra al primo tutti i mezzi finanziari necessari e dirige di fatto l’impresa e fa propri i guadagni pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (imprenditore occulto, indiretto). Poiché il prestanome ha agito in proprio nome è lui che acquisisce la qualità di imprenditore, è lui il responsabile degli atti di impresa soggetto a possibile fallimento.
Ora ci si chiede se tali conseguenze non si producano anche a carico dell’imprenditore occulto. Un tentativo per affermare in questo caso la responsabilità del cd imprenditore occulto può essere fatto distinguendo l’agire per mezzo di altri, cioè per mezzo di un gestore ed agire sotto nome altrui attraverso un prestanome. Quando si agisce per mezzo di altri l’attività volitiva è di colui che spende il proprio nome, e questo deve rispondere degli atti commessi anche con il proprio patrimonio, quando si agisce invece sotto nome altrui la volontà è del titolare dell’interesse non del prestanome.
La spendita del nome importa che anche il prestanome, [...]
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Definizione imprenditore, imprenditore occulto statuto imprenditore
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Diritto commerciale - imprenditore e imprenditore occulto
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Impresa e imprenditore
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Imprenditore