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LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
In base all’oggetto dell’attività
Commerciale Agricolo
art. 2195 c.c. art. 2135 c.c.
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
art. 2195 c.c.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese
gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; Interpretazione di
industriale/intermediaria)
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
(segue) L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
INDIVIDUALE SOCIETA’ DI SOCIETA’ DI
PERSONE CAPITALI
S.n.c. S.p.A.
S.a.s. S.r.l.
S.a.p.a.
Autonomia patrimoniale Autonomia patrimoniale artt.
imperfetta perfetta 2740 - 2741 c.c.
L’ IMPRENDITORE AGRICOLO
art. 2135 c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività
Attività agricole essenziali Attività agricole connesse
• coltivazione del fondo
• selvicoltura
• allevamento di animali
(segue) L’ IMPRENDITORE AGRICOLO
Attività agricole essenziali:
Coltivazione del fondo: comprende orticoltura, coltivazione in serra o vivai e
➢ floricoltura;
Selvicoltura: si tratta di attività caratterizzata dalla cura del bosco per
➢ ricavarne i relativi prodotti;
Allevamento di animali: comprende allevamento in batteria, allevamento di
➢ cavalli da corsa o animali da pelliccia, attività cinotecnica, allevamento di
animali da cortile e acquacoltura.
Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, le acque dolci, salmastre o marine
(segue) L’ IMPRENDITORE AGRICOLO
Attività agricole per connessione:
Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
➢ commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da
un’attività agricola essenziale;
Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
➢ attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Sono attività oggettivamente commerciali, che vengono però considerate attività
agricole quando esercitate in connessione con una delle attività agricole essenziali
(segue) L’ IMPRENDITORE AGRICOLO
1) Il soggetto che esercita le attività deve essere
già imprenditore agricolo in quanto svolge in
forma di impresa una delle attività essenziali
connessione soggettiva
Devono ricorrere due requisiti: 2) È necessario e sufficiente che si tratti di
attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti
Le attività connesse prevalentemente dall’attività agricola o di beni
non devono prevalere e servizi forniti utilizzando prevalentemente
per rilievo economico risorse o attrezzature dell’azienda agricola
sull’attività agricola connessione oggettiva
essenziale
LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
In base al criterio dimensionale
Piccolo Imprenditore
imprenditore non piccolo
IL PICCOLO IMPRENDITORE
Coltivatore diretto
del fondo
Piccolo Imprenditore art. 2083 c.c. Piccolo commerciante
Artigiano (L. n. 443/1985)
Prevalenza del lavoro
proprio e dei familiari
Prevalenza, in senso
qualitativo, del lavoro sul
capitale (proprio o altrui)
investito nell’impresa
(segue) IL PICCOLO IMPRENDITORE
art. 2083 c.c.
coltivatori diretti del fondo artigiani piccoli
«Sono piccoli imprenditori i , gli , i
commercianti attività professionale organizzata
e coloro che esercitano un'
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia »
Criterio della prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale La prevalenza del lavoro
I requisiti per aversi piccola impresa sono: familiare sugli altri fattori è
1) che l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa; da intendersi in senso
qualitativo-funzionale e
2) che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che non quantitativo numerico.
collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro È necessario che l’apporto
personale dell’imprenditore
altrui sia rispetto al capitale proprio o altrui investito e dei suoi familiari
nell’impresa. caratterizzi i beni e servizi
prodotti (ad es. sarto su
→ Non è piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali, anche )
misura
se non si avvale di alcun collaboratore.
IMPRESA ARTIGIANA
Legge Quadro per l’artigianato 443/1985
La normativa non definisce l’impresa artigiana a tutti gli effetti di legge, ma
si limita a dettare i principi che dovranno essere osservati dalle Regioni
nell’emanazione dei provvedimenti a favore dell’artigianato.
La qualifica di artigiano non è sufficiente ad escludere la sottoposizione allo statuto
dell’imprenditore commerciale. L’artigiano per essere qualificato piccolo
imprenditore
- dovrà rispettare i requisiti di cui all’art. 2083 c.c.;
- dovrà rispettare i limiti dimensionali ex art. 1, co. 2, L.F. per non essere
assoggettato al fallimento
.
(segue) IMPRESA ARTIGIANA
(Legge Quadro per l’artigianato 443/1985)
DEFINIZIONI (art. 3, co. 1)
(art. 2, co. 1) È ARTIGIANA L’IMPRESA
È IMPRENDITORE ARTIGIANO: ❖ esercitata dall’imprenditore artigiano;
colui che esercita personalmente, ❖ all’interno di determinati limiti
professionalmente e in qualità di titolare dimensionali (i.e. numero dipendenti);
l’impresa artigiana ❖ che ha per scopo prevalente lo
e svolgimento di un’attività di produzione
svolge il proprio lavoro, anche manuale, in di beni, anche semilavorati, o di
misura prevalente nel processo produttivo. prestazione di servizi.
(segue) IMPRESA ARTIGIANA
(Legge Quadro per l’artigianato 443/1985)
ESCLUSIONI
PER ATTIVITÀ
✓ agricola; PER MODELLO
✓ prestazione di servizi SOCIETARIO
commerciali, di L’impresa artigiana non può essere
intermediazione, svolta nella forma S.A.P.A. e S.P.A.
somministrazione al pubblico Gli altri modelli sono ammessi alle
di bevande/alimenti (salvo condizioni di cui all’art. 3 della L.
che siano strumentali 443/1985.
all’attività di impresa
artigiana). (segue) IMPRESA ARTIGIANA
(Legge Quadro per l’artigianato 443/1985)
art. 3 co. 2 e co. 3
E' artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla Legge Quadro e con gli
scopi di cui all’art. 3 comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società
SOC. COOP. e S.N.C:
✓ la maggioranza dei soci, o un socio su due, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
✓ nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
S.R.L. unipersonale e S.A.S.:
✓ il socio unico o tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore artigiano e
non siano nel contempo socio unico di altra s.r.l. o socio di altra società in accomandita semplice.
S.R.L. pluripersonale:
✓ la maggioranza dei soci, o un socio su due, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
✓ detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE
DELLA CRISI D’IMPRESA
piccola impresa
Nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la si chiama
impresa minore
« » ed ha mantenuto i parametri dell’art. 1, comma 2, l. fall.
«Impresa minore» (art. 2 comma 1, lettera d): presenza congiunta dei seguenti requisiti:
1) attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di
durata inferiore;
2) ricavi non superiori a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000.
→ I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia
IMPRESA PUBBLICA
IMPRESA PUBBLICA SOCIETA’ A
IMPRESA IMPRESA PARTECIPAZIONE
ORGANO ENTE PUBBLICA
- Impresa societaria di natura
- Attività esercitata direttamente - Ente pubblico economico privata
dall’ente pubblico - Distinta soggettività - Sottoposizione allo statuto
- No distinta soggettività Es: IRI, INA, ENEL dell’imprenditore
Es. azienda municipalizzate A partire dagli anni ‘90: commerciale
privatizzazione prima - Golden share
formale poi sostanziale
Criterio della "spendita del nome" vs criterio di "effettività" - teoria del socio occulto (quando l'impresa viene svolta in nome di un soggetto ma nell'interesse di un altro.
IMPUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ DI IMPRESA
mezzi
garanzie
decisioni
IMPRENDITORE INDIRETTO IMPRENDITORE DIRETTO
(o occulto) (o palese)
SPENDITA «NOME»
utili
mezzi
garanzie
decisioni
SOCIO OCCULTO IMPRENDITORE DIRETTO
(socio «tiranno») (S.n.c., S.p.A. ecc.)
SPENDITA «NOME»
utili
La disciplina dell'impresa contempla un "obbligo di pubblicità" , per assicurare un minimo di trasparenza informativa su determinati atti o fatti , a tale obbligo si adempie attraverso il REGISTRO
DELLE IMPRESE.
NB principio di tipicità -> le informazioni da sottoporre a pubblicità sono tutte quelle ma soltanto quelle per le quali la legge impone siffatto obbligo.
PUBBLICITA’ LEGALE
Efficacia dichiarativa - presunzione di
conoscenza REGISTRO IMPRESE UNICO
Efficacia normativa - applicazione di norme
Efficacia costitutiva - fanno venire ad esistere la ma con sezioni speciali
società
come centro autonomo di imputazione Sezione speciale
Sezione ordinaria Sezione speciale
COMMERCIALE AGRICOLO PICCOLO
(art. 2195 c.c.) (art. 2135 c.c.) (art. 2083 c.c.)
Pubblicità notizia
Pubblicità dichiarativa (con società semplici)
(art. 2 d.lgs. 228/2001)
Pubblicità
Pubblicità costitutiva
dichiarativa Altre sezioni speciali:
Pubblicità - Società tra professionisti
dichiarativa - Società e enti di gruppo
IMPRESA