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Diritto commerciale

I caratteri dell'impresa e problematiche connesse all'imprenditore occulto

Avv. Regina Proietti (27 febbraio 2014)

Nel nostro ordinamento le attività economiche ruotano intorno all'impresa e all'imprenditore. Abbiamo una disciplina generale dell'impresa che è lo statuto dell'imprenditore e poi ci sono le discipline specifiche proprie delle singole categorie a cui appartengono come l'imprenditore commerciale, agricolo, piccolo ecc.

L'impresa viene in rilievo sotto due profili: sia come attività che come complesso di beni destinati ad uno scopo produttivo; nel primo caso parliamo di impresa, nel secondo di azienda. Con riguardo alle imprese collettive e quindi le società, la maggior parte dei problemi attengono all'azienda, alle modalità della sua costituzione, e poi ci sono le problematiche dell'impresa come attività.

L'imprenditore è colui che svolge in maniera organizzata, economica e professionale un'attività produttiva o come dice il codice un'attività di produzione o scambio di beni e servizi. Abbiamo quindi un'attività produttiva ossia diretta a produrre ricchezza, sono escluse quindi le attività di mero godimento.

Problemi legati alle società di comodo

Uno dei problemi principali è quello delle società di comodo immobiliari, quindi chi usa la società per svolgere un'attività di mero godimento sfruttando i vantaggi finanziari delle imprese rispetto ai soggetti privati che pongono in essere una mera società di locazione. Fino al 2004 queste società (di comodo) non erano vietate e si diceva che non fossero imprese ex art 2082 perché mancava il carattere della produttività. Oggi non sono più ammesse le società di comodo immobiliari e quindi se una società di queste entro due anni non dimostra l'attività produttiva perde i benefici fiscali e viene equiparata ai privati.

Speculazione e finanziamento

L'altro problema è l'attività di speculazione e finanziamento. Problema se considerare società chi compra per poi rivendere strumenti finanziari. È stata considerata attività di impresa, produttiva, perché si utilizzano i denari per acquistare strumenti che rivendo sul mercato offrendo servizi a terzi e le società finanziarie sono state riconosciute come imprese ai sensi del 2082.

Impresa per conto proprio

Altri problemi: si può qualificare come impresa l'impresa per conto proprio? Se costituisco un'attività che ha i requisiti del 2082 ma lo scopo è personale, come per esempio costruirmi casa. Dottrina e giurisprudenza qualificano anche questa attività come produttiva sul presupposto che il 2082 parla di produzione di beni o servizi, o meglio di produzione o scambio di beni e servizi (tribunale di Milano 12 luglio 2009). Se facciamo un'interpretazione letterale del 2082 anche l'impresa per conto proprio è impresa perché c'è lo scambio e non lo «scambio coi terzi» che non rileva.

La giurisprudenza e la dottrina minoritaria ritengono invece che la locuzione "o" debba essere interpretata come "e" e quindi «produzione e scambio». Questa tesi minoritaria sembra avallata anche da altre interpretazioni. La dottrina maggioritaria riconosce l'impresa per conto proprio ma poi dice che il coltivatore diretto non è imprenditore perché non c'è lo scambio con i terzi quindi c'è un'incongruenza. Delle due l'una: o solo la produzione, quindi le imprese per conto proprio non sarebbero impresa, o la necessità della produzione e lo scambio di beni e servizi e quindi dire che il coltivatore diretto non è imprenditore perché manca lo scambio.

Impiego coordinato di fattori produttivi

Secondo carattere dell'impresa: non è concepibile impresa senza l'impiego coordinato di fattori produttivi che sono il lavoro e il capitale. È pacifico che possa parlarsi di impresa anche quando c'è il lavoro del solo imprenditore e il capitale. Allo stesso modo abbiamo impresa quando c'è il lavoro ma non i beni strumentali, si pensi alle società finanziarie.

È impresa quella attività che si fonda esclusivamente sul lavoro dell'imprenditore? Quindi l'elettricista, l'idraulico? Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente si tratta di semplici lavoratori autonomi perché la semplice organizzazione del proprio lavoro (autorganizzazione) non è sufficiente per avere l'impresa perché serve un minimo di eterorganizzazione e quindi di direzione di altri o altri beni.

L'organizzazione per parte della dottrina è l'elemento fondamentale di distinzione dell'impresa medio grande dalla piccola. La scuola romana dice che non si deve paragonare il lavoro agli altri fattori produttivi perché è troppo diverso.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Proietti Regina.
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