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Le procedure concorsuali

È opportuno soffermarsi sulle procedure esecutive individuali per comprendere perché il fallimento, il concordato, la liquidazione coatta e le altre procedure vengono definite procedure concorsuali e dunque sono in contrapposizione alle procedure individuali.

Il processo civile ha come finalità quella di dirimere le diverse controversie tra privati e di diritto privato.

Bisogna anche distinguere tra due diversi procedimenti giudiziari: il processo di cognizione ed il processo esecutivo.

Nel processo di cognizione il giudice è tenuto ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti e ad individuare le norme che consentono di risolvere la controversia tra le parti e quindi di decidere della domanda presentata con una sentenza che accoglie o rigetta la richiesta di accertamento da parte dell'attore. Si chiama procedimento di cognizione proprio perché il giudice è tenuto ad individuare la soluzione del caso.

Specifico ricorrendo all'applicazione delle norme giuridiche astratte. Nel processo esecutivo il soggetto titolare di un credito di vario genere chiede ad un giudice specializzato di ottenere in via coattiva, e quindi anche con l'uso della forza pubblica se necessaria, l'esecuzione di un adempimento dovuto da parte del proprio debitore ma non eseguito da questi spontaneamente.

Nel processo esecutivo individuale il creditore è tenuto a disporre o a dotarsi di un cosiddetto titolo esecutivo per rivolgersi al giudice specializzato per l'esecuzione coattiva.

Il giudice dell'esecuzione non può e non deve decidere del credito, perché si può accedere al giudice dell'esecuzione soltanto quando, grazie alla disponibilità del titolo esecutivo, il debitore non ha modo di contestare l'esistenza del credito dell'attore. Il giudice dell'esecuzione non è un giudice della cognizione, non conosce le ragioni del credito.

maprende atto dell'esistenza di un titolo esecutivo e grazie ad esso individua le modalità per soddisfare coattivamente il diritto del creditore così come descritto nel titolo esecutivo. È l'unico giudice a poter disporre della forza pubblica, ovvero apprendere coattivamente il possesso dei beni del debitore, sia essi beni mobili, immateriali o semplicemente crediti, e disporne nel caso del denaro attraverso l'assegnazione direttamente al creditore, nel caso del credito dei beni immobili attraverso la vendita o la riscossione coattiva, attraverso un procedimento che si chiama dipignoramento presso terzi, che impone al debitore del nostro debitore di non pagare al primo ma al creditore. Attraverso quest'apprensione coattiva del possesso dei beni del debitore, il creditore riesce a soddisfare coattivamente, quindi senza la collaborazione del debitore, il proprio credito. Per accedere al giudice dell'esecuzione, occorre disporre di un titolo

esecutivo.I titoli esecutivi sono sostanzialmente di tre tipi, sono di formazione:

  • Giudiziale, se cioè il credito è accertato in una sentenza o in un provvedimento diverso dell'autorità giudiziaria: il giudice ordinario della cognizione individua le ragioni per riconoscere il credito ed emette un provvedimento che rappresenta un titolo esecutivo di formazione giudiziaria
  • Notarile, sono gli atti pubblici redatti da un notaio dai quali risulta l'esistenza di un credito. La presenza del notaio serve ad avvertire il debitore che l'inserimento e la menzione del debito nell'atto pubblico significa consentire al creditore di disporre sin da subito di un titolo esecutivo.
  • Privata, è la cambiale: il titolo di credito più famoso per eccellenza che, qualora sia in regola con l'imposta di bollo, rappresenta di per sé un titolo esecutivo e dunque un documento che legittima l'immediato ricorso al giudice dell'esecuzione.

Se

si sottoscrive una cambiale per ottenere un pagamento dilazionato bisogna essere consapevoli del fatto che il mancato pagamento di quella cambiale, anche se fondata per contestazioni circala fornitura o altro, consente al debitore di accedere direttamente all'esecuzione quindi di poter coattivamente soddisfare il proprio credito.

Le procedure esecutive individuali non sono pensate per il concorso di più creditori sul patrimonio di unico debitore, sono pensate in un rapporto uno a uno, cioè in rapporto tra un creditore e un debitore. Di fatto esiste una possibilità di un concorso nella procedura esecutiva di altri ma è una eccezione rispetto alle regole generali ed è estremamente limitata perché un creditore non agevolmente riesce a conoscere l'esistenza di una procedura esecutiva in corso avviata da altro creditore. Nelle procedure esecutive individuali vige la regola secondo la quale il creditore che per primo riesce ad aggredire il

patrimonio del debitore, ha l'indubbio vantaggio di poter scegliere quale bene del debitore assoggettare alla procedura esecutiva individuale, ovviamente partirà da quello più agevolmente trasformabile in denaro, che sono di per sé i saldi dei conti correnti bancari, cioè rapporti creditori verso banche che sono soggetti solvibili o anche crediti verso il datore di lavoro, il famoso pignoramento del quinto dello stipendio, e lascerà magari per ultimi quei beni che per essere assoggettati a procedure esecutive individuali impongono una procedura complessa, come può essere la procedura esecutiva immobiliare. Il creditore che per primo si attiva ha maggiori possibilità di soddisfazione rispetto al creditore che si attiva per ultimo. Tutte le procedure concorsuali invece sono pensate e sono ideate esclusivamente per cercare di soddisfare in modo uguale tutti crediti che siano dotati della medesima forza, cioè di pari grado: è la

La regola fondamentale della parcondicio creditorum stabilisce che i creditori con lo stesso grado di prelazione devono essere trattati in modo identico. Ciò non significa che tutti debbano essere soddisfatti in modo identico, ma che i creditori con un identico grado di prelazione devono essere trattati percentualmente nello stesso modo.

Questa regola non implica che i creditori chirografari otterranno la stessa soddisfazione dei creditori dotati di un privilegio, che sia un'ipoteca, un privilegio generale o un privilegio speciale.

Nel marzo del 2019 è stato approvato un importante provvedimento: il cosiddetto codice della crisi dell'impresa. Questo codice doveva entrare in vigore ad agosto del 2020, ma è stato rinviato a causa della grave crisi economica generata dalla pandemia.

Le procedure concorsuali attualmente in vigore sono:

  • Il fallimento, che nel codice della crisi prenderà il nome di liquidazione giudiziale (non è soltanto una modifica terminologica fine a sé stessa, è...
finalizzato a cercare di eliminare un qualunque elemento sociale e dicondanna del debitore) (una norma del codice della crisi abroga con un tratto di penna la parola fallito/fallimento/procedura fallimentare dall'intero universo del sistema giudiziario italiano per sostituirlo con locuzioni diverse quali liquidazione giudiziale/soggetto sottoposto a liquidazione giudiziaria - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria - concordato preventivo - concordato fallimentare I due concordati sono considerati famiglie perché hanno una diversa articolazione di procedure; nell'ambito del concordato preventivo rientrano tutte quelle procedure che sono avviate per evitare il fallimento o la liquidazione giudiziaria, mentre nella famiglia del concordato fallimentare rientrano quelle procedure concordatarie che servono a chiudere anticipatamente una procedura di fallimento o di liquidazione coatta già avviata. La parola concordato evoca una tipologia quasi di

Rapporto contrattuale, una sorta di accordo tra il debitore e i creditori, accordo non è esattamente corretto come definizione, perché si tratta di una procedura, ma evoca la necessità che vi sia consenso anche da parte dei creditori.

Le procedure di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria non sono gestite come le altre dall'autorità giudiziaria, ma sono gestite dall'autorità amministrativa, dunque dai ministeri, cioè dal potere esecutivo e non dalla magistratura e dall'autorità giudiziaria. Questo perché tendono a perseguire finalità pubblicistiche, è il caso delle liquidazioni coatte e dell'amministrazione straordinaria delle banche, delle assicurazioni o delle cooperative, dove il bene tutelato è la stabilità del sistema finanziario, la tutela del risparmio piuttosto che la stabilità del sistema delle assicurazioni. Oppure finalità anche diverse da.

queste ma pur sempre aventi natura collettiva, nel caso dellatutela dei livelli occupazionali o della stabilità finanziaria che vanno al di là dell'interesse dei creditori e che sonofinalità di difficile gestione da parte di un magistrato, quindi vengono rimesse all'autorità amministrativa che tramitediversa sensibilità tecnica apprezza l'utilità di una certa procedura per le finalità che ci si che ci si pone. Ad esempionelle amministrazioni straordinarie, se si decide di vendere il complesso aziendale (ILVA: polemica per la vendita ad ungruppo straniero) non lo si fa nell'esclusivo interesse dei creditori, i quali tra più proposte preferirebbero quella cheoffre un certo prezzo, perché al maggior prezzo corrisponde una loro maggior soddisfazione, ma si sceglie quelpotenziale compratore che, pur avendo offerto un prezzo minore rispetto ad altri, offre maggiori garanzie diprosecuzione dell'attività,

di mantenimento dei livelli occupazionali, anche a scapito del prezzo. La composizione traquanto può essere tollerato in termini di minore prezzo, per la prosecuzione di una finalità di diverso genere e un apprezzamento tecnico, sono attività che l'autorità amministrativa, in questo caso il MISE, ministero dello sviluppo economico, può svolgere e che un magistrato non sarebbe in grado di svolgere. Il concordato preventivo e il concordato fallimentare sono null'altro che proposte di norma del debitore, ma è anche possibile che provengano da terzi, che vengono effettuate ai creditori e nell'ambito del concordato i creditori decidono a maggioranza dell'ammontare del credito detenuto, il che evoca un accordo contrattuale, ma non ha niente a che fare con un accordo contrattuale. In nessun contratto a maggioranza si può imporre una volontà a chi non aderisce a quella proposta contrattuale, dunque è questa laragione per cui tutti i concordati vengono considerati delle procedure concorsuali, è vero che necessitano anche del consenso di alcuni creditori, di quelli che detengono maggioranza dei crediti, ma singolarmente e, a differenza dei contratti, estendono i propri effetti anche a coloro che tale consenso hanno negato.
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Publisher
A.A. 2021-2022
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alee_xandraa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Cecco Giustino.