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Responsabilità dei soci per i debiti della società
L'art. 2267 stabilisce che "i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale". Alla responsabilità principale della società per tutti i propri debiti si aggiunge la responsabilità sussidiaria dei suoi soci. Il principio della responsabilità illimitata dei soci è stabilito per le s.s. dallo stesso art. 2267, per le s.n.c. dall'art. 2291, e per le s.a.s. dall'art. 2313.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non va confusa né con la partecipazione dei soci alle perdite della società, né con la responsabilità di quei soci che abbiano prestato a terzi garanzie personali per talune obbligazioni sociali.
L'allocazione tra i soci di questo rischio è un fatto interno alla società, rimesso alle pattuizioni dei soci riflesse nel contratto sociale, nei.
limiti del divieto del patto leonino, i soci sono liberi di stabilire il grado di partecipazione ognuno di essi alle perdite. La regola della responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali produce un effetto a rilevanza esterna, nel senso che ogni socio può essere chiamato a rispondere per tutti i debiti sociali con il suo intero patrimonio personale, senza poter opporre al creditore sociale procedente le pattuizioni sociali. Queste ultime consentiranno tuttavia al socio di agire in regresso contro gli altri soci. Diversa dalla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è anche la responsabilità del singolo socio per garanzie personali prestate a favore di terzi per talune obbligazioni sociali. Accade spesso che certi creditori sociali pretendano una garanzia personale da parte dei soci per il debito che la società ha assunto o è in procinto di assumere nei loro confronti. Ove una garanzia personalesi presta,la responsabilità dei soci che abbiano assunto questo specifico impegno andrà ad aggiungersi allaresponsabilità per le obbligazioni sociali e troverà fondamento in un titolo diverso dalla qualità disocio.Corollario di tutto ciò è che, stante la natura solidale dell'obbligazione del fideiussore, il socio garantepotrà essere chiamato a rispondere direttamente per le obbligazioni sociali per cui ha prestatogaranzia senza potersi avvalere per esse del beneficio di escussione.La sussidiarietà della responsabilità del socio per i debiti della società è assicurata dal beneficio dipreventiva escussione. Questa opera diversamente a seconda del tipo di società.Nella s.s. il socio potrà evitare l'aggressione del proprio patrimonio, indicando allo stesso creditore ibeni sui quali quest'ultimo possa agevolmente soddisfarsi.Questa stessa procedura troveràapplicazione anche nel caso di una società irregolare in virtù del suo assoggettamento ex lege. Il beneficio di escussione in una s.n.c. opera invece automaticamente. L'art. 2304 prevede infatti che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai soci se non dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale. L'automatico funzionamento del beneficio di escussione previsto per la s.n.c. troverà applicazione anche nella s.a.s. ovviamente con riferimento alla sola classe dei soci accomandatari. Il carattere sussidiario della responsabilità dei soci, non incide sulla sua estensione: tutti i soci sono illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, salve le limitazioni previste dalla legge o dalle pattuizioni dei soci. L'unica vera limitazione legale alla regola della responsabilità illimitata è quella relativa alla categoria dei soci accomandanti. In altri casi lalegge si preoccupa di definire la portata della responsabilità del socio in funzione del suo ingresso o della sua uscita dalla società. Il nuovo socio che entra a far parte di una società già esistente sarà illimitatamente responsabile insieme agli altri soci per tutte le obbligazioni sociali, comprese anche quelle anteriori all'acquisto della qualità di socio; lo stesso può dirsi per quei soci che assumono la responsabilità illimitata a seguito di una trasformazione di società di capitali in società di persone. Quando invece si scioglie il rapporto sociale del singolo socio con la società, il socio uscente non sarà più responsabile per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi dello scioglimento, purché tuttavia tale circostanza sia portata a conoscenza dei terzi. Il principio della responsabilità personale di tutti i soci per le obbligazioni sociali può esserein alcuni casi pattiziamente derogato. È quanto può avvenire per la s.s. ai sensi dell'art. 2267: la norma, dispone che per le obbligazioni sociali rispondono, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario gli altri soci. La derogabilità del principio della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci è invece totalmente esclusa, per quanto attiene il profilo esterno dei rapporti con i terzi, nella s.n.c. e nella s.a.s. Sul piano dei rapporti interni tra soci, nulla vieta che un patto in tal senso sia validamente stipulato tra i soci di una s.n.c., o tra gli accomandatari di una s.a.s: esso avrà tuttavia una rilevanza solo interna. 14. IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO Come già anticipato l'autonomia patrimoniale delle società di persone sottrae il patrimonio sociale alle pretese dei creditori personali dei soci. Questi ultimi non potranno né chiederedirettamente alla società il pagamento di un credito vantato nei confronti di un socio, né potranno pretendere di compensare un loro debito verso la società con un credito verso un socio (2271). La tutela delle aspettative del creditore personale del socio è assicurata da alcune specifiche regole che, salvaguardano l'insensibilità del patrimonio sociale rispetto alle vicende personali dei soci ma, consentono al creditore personale di cautelare le ragioni del proprio credito verso il socio. Queste le alternative a disposizione del creditore: - Far valere i propri diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio suo debitore; - Compiere atti conservativi. A queste alternative si aggiungono, ma solo nel caso di s.s. e società irregolari, il potere di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore. La liquidazione determina l'esclusione di diritto del socio. Solo in caso di proroga della società il creditore potràattivarsi per la tutela delle sue ragioni:
- Nel caso di proroga espressa, facendo un’opposizione giudiziale alla proroga entro tre mesi dall’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese;
- Nel caso di proroga tacita, avvalendosi invece della disciplina prevista per le s.s. , e dunque chiedendo subito la liquidazione della quota.
15. I CONFERIMENTI
Ciascun socio è obbligato ad effettuare conferimenti, che, rappresentano la prestazione patrimoniale eseguita o promessa dai soci al momento dell’adesione al contratto sociale in sede di costituzione o di una sua successiva modifica.
Passando alla disciplina “organizzativa” dei conferimenti nelle società di persone, occorre subito rilevare come all’obbligo di conferimento non corrisponda una necessità di determinazione pattizia del conferimento dovuto dal singolo socio. Ancorché l’art. 2295 indichi tra le pattuizioni contenute nell’atto costitutivo
“i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e i modi di valutazione”, è indubbio che l’eventuale mancanza di una determinazione convenzionale dei conferimenti non costituisce ragione di invalidità per la società. A conferma l’art. 2253, prevede una disciplina che supplisce a tale mancanza con una presunzione (relativa): “se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale”.
Quanto alla tipologia dei beni conferibili, la disciplina delle società personali non contiene le limitazioni previste a tutela dei creditori dalle disposizioni sulle società di capitali. Ne consegue che nelle società personali qualunque entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica può, in linea di principio essere
oggetto di conferimento. Esistono tuttavia alcune prestazioni, la cui conferibilità è stata oggetto di discussioni: in particolar, la prestazione di garanzia in favore della società, che può essere oggetto di conferimento, ma solo a condizione che consista nel rilascio di una specifica garanzia personale o reale.
La disciplina dei conferimenti è influenzata dalla natura degli stessi. Il conferimento in denaro non presenta problemi né richiede una particolare disciplina; più complesso è il conferimento di beni in natura, di crediti o di prestazioni d'opera.
Nel caso di beni in natura il contratto sociale può stabilire se il conferimento del bene avviene in proprietà o in godimento. Nel primo caso, la garanzia dovuta dal socio conferente e la disciplina del passaggio dei rischi sono regolati dalle norme in materia di vendita: ne deriva che il socio sarà tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi del bene.
conferito e sopporterà il rischio del perimento del bene per causa a lui non imputabile fino al passaggio della proprietà del bene alla società. Se il bene è conferito in godimento alla società, il rischio resta a carico del socio conferente e la società acquisirà la disponibilità del bene con le garanzie previste dalle norme sulla locazione. Qualora il conferimento abbia ad oggetto un credito, il socio sarà chiamato a rispondere dell'insolvenza del debitore. Manca invece una disciplina di riferimento per il conferimento di una prestazione d'opera o di un servizio. La legge si limita a dettare alcune disposizioni che legittimano questo tipo di conferimento e a precisare per le s.n.c. e le s.a.s. che la prestazione d'opera deve essere indicata nell'atto costitutivo. Il socio che si impegna a conferire la propria attività lavorativa a favore della società non assume lo stato di lavoratore.i dell'azienda. Tuttavia, è importante sottolineare che il socio d'opera non ha diritto ad un salario fisso come un dipendente, ma riceve una quota dei profitti dell'azienda in base alla sua partecipazione. Dal punto di vista previdenziale, il socio d'opera non è considerato un lavoratore dipendente e quindi non ha diritto alla copertura previdenziale come un dipendente. Tuttavia, può essere coperto da un'assicurazione privata o può aderire a un fondo pensione volontario. In conclusione, il socio d'opera è un soggetto subordinato all'azienda, ma con diritti salariali e previdenziali diversi da quelli di un dipendente. La sua compensazione avviene attraverso la partecipazione ai guadagni dell'azienda e può essere integrata con altre forme di protezione previdenziale.