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ASSEMBLEA
E’ l’organo composto dai soci aventi diritto di voto che si riunisce di regola presso la sede sociale
ma potrebbe anche riunirsi altrove qualora previsto nello statuto per approvare il bilancio, nominare
e revocare gli amministratori, i sindaci e il soggetto chiamato alla revisione, anche per deliberare in
merito alla responsabilità degli amministratori. Compito essenziale dell’assemblea è da un lato
di approvare il bilancio dall’altro quello di nominare gli organi di amministrazione e di
controllo. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno perché il bilancio è annuale; quanto agli
amministratori e i sindaci di regola durano in carica 3 anni e non tutti gli anni l’assemblea dovrà
deliberare in riguardo a questi ultimi.
L’assemblea ha poteri di amministratori? Decisori su scelte gestionali? No. Eventualmente può
essere coinvolta dagli amministratori su specifiche decisioni a fini di autorizzazione, ossia
liberazione di responsabilità da rapporti interni degli amministratori. Questa possibilità è però del
tutto residuale e caratterizza solo le società a ristretta base azionaria, ossia le società chiuse. Tutte
le scelte decisorie competono all’organo amministrativo. L’assemblea non entra nel merito di scelte
decisorie se non specificamente sollecitata a amministratori che vogliono condividere certe scelte
di peso.
A ciò si aggiunge la competenza dell’assemblea per tutte le decisioni di modifica dello
statuto sociale, cambiamento delle regole organizzative e dunque regole di funzionamento
della società.
Quindi, l’assemblea sarà chiamata annualmente per approvare il bilancio, sarà chiamata di regola
ogni tre anni per nominare amministratori e componenti di organi di controlli, può essere che sia
convocata per discutere riguardo a una scelta di tipo gestionale, può essere per deliberare in
merito alla modifica dello statuto, in tal caso si dice sarà l’assemblea in veste straordinaria a
deliberare cioè con maggioranze rafforzate, si richiede una più ampia partecipazione da parte dei
soci. Assemblea straordinaria non è diversa dall’assembla ordinaria.
A fronte di queste competenze, bilancio, nomina e altre, cosa è l’assemblea, che cosa
rappresenta, quanto incide sulla vita sociale, quanto consente ai soci di partecipare alla vita della
società? Non c’è una risposta univoca per tutte le società, dipende da come il capitale è suddiviso
e come si configura l’assetto dei soci. L’assemblea è il luogo in cui i soci possono parlare con
gli amministratori. Ruolo dell’assembla come canale di dialogo ma bisogna declinarlo ai singoli
casi. Laddove ci sono dei meccanismi di voto in cui anziché votare dandosi un peso alla
partecipazione, ciascuno vota uno, come nelle cooperative, allora abbiamo delle assemblee con
grande partecipazione (è il caso delle banche popolari). In questo caso l’assemblea oltre a essere
occasione di dialogo diventa un momento di formazione del voto. Comunque sia l’assemblea è il
canale di dialogo con l’amministrazione. Il punto di approvazione del bilancio rappresenta il
minimo sindacale di capacità informativa del socio rispetto alla gestione della società. L’assemblea
talvolta anche per società molto grosse vede una partecipazione minima perché il piccolo socio
non ha interesse ad andare e talvolta partecipazioni oceaniche. Il legislatore sta facendo il
possibile per facilitare la partecipazione anche dei piccoli azionisti all’assemblea.
Chi convoca l’assemblea? Gli amministratori, di regola il presidente del consiglio di
amministrazione. E se gli amministratori non la convocassero? C’è la possibilità da parte dei soci
di chiedere la convocazione. Lo prevede l’art. 2367 per i soci che rappresentino almeno il
ventesimo del capitale sociale delle società quotate o il decimo del capitale sociale nelle altre.
Art. 2367. Convocazione su richiesta di soci. 1. Gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 2. Se gli amministratori o il consiglio di
gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di
controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione
dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. 3. La convocazione su richiesta di
soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Quindi la regola è che la chiamata sia fatta dall’organo amministrativo, cioè dagli
amministratori. L’eccezione è che l’iniziativa provenga da una minoranza qualificata di soci.
I soci non convocano direttamente, possono imporre agli amministratori di convocare. L’assemblea
è sempre convocata dagli amministratori, o su loro iniziativa o su iniziativa di una minoranza
qualificata di soci. Se gli amministratori non convocassero i soci possono rivolgersi al giudice il
quale con decreto convoca l’assemblea.
Come mai il legislatore fissa un minimo di azioni rispetto alla convocazione dell’assemblea? E gli
altri che hanno meno azioni non hanno diritto di convocare l’assemblea? Quando si attribuisce alla
minoranza qualificata il diritto a richiedere la convocazione dell’assemblea ci riferisce non a
richieste relative a competenze obbligatorie dell’assemblea (approvazione del bilancio, nomina),
ma ci si riferisce alla voglia di convocare l’assemblea al di fuori di quei casi obbligatori di specifica
iniziativa dei soci. Se gli amministratori non convocano per l’approvazione del bilancio e io ho il
9%, io posso comunque insistere affinché gli amministratori convochino perché l’assemblea deve
essere convocata per approvarlo. Qualunque socio ha diritto di far notare come gli amministratori
siano inadempienti rispetto a un loro dovere. Non serve dunque un minimo di azioni.
Discorso diverso è invece se i soci volessero ottenere una convocazione dell’assemblea al di fuori
di quelle competenze obbligatorie e allora si che serve una minoranza qualificata. Ma se
l’amministrazione compete solo all’organo amministrativo allora quali sono le ragioni della
convocazione? Revoca degli amministratori. Un socio con il 10% finché vede che la società è in
utile non ha molto da dire. Poi la società comincia ad andare in cattive acque. A questo punto può
far convocare l’assemblea per chiedere la revoca dell’amministratore. (revoca per giusta causa)
LEZIONE 12
L’assemblea è composta dai soci aventi diritto di voto. Ci sono soci che non hanno diritto di voto, il
che significa che sono privi della possibilità di partecipare alle assemblee.
L’assemblea si tiene di regola presso la sede sociale. C’è la possibilità di convocarla sul territorio
nazionale laddove le città abbiano qualche connessione con la storia della società (Ubi le tiene a
Brescia e Bergamo) a meno che non sia fatta per disincentivare alcuni soci.
Chi la presiede? Di regola lo prevede lo statuto. Al 90% il presidente dell’organo
amministrativo. Coincidenza tra il presidente del Cda e il presidente dell’assemblea. Ma può
essere che sia incaricato un altro soggetto, il presidente onorario, il socio più anziano, ecc.
Nell’ipotesi in cui lo statuto non lo prevede è l’assemblea stessa in apertura a decidere. Il
presidente non ha particolari poteri è semplicemente colui che deve regolare lo svolgimento della
vicenda assembleare.
Gli argomenti rappresentano un punto su cui vale la pena fissare l’attenzione. Per i soci è molto
importante sapere quando andare in assemblea, dove e soprattutto come mai andare in
assemblea, cioè come mai sia stata convocata. Perché è importante sapere prima? Perché si
dovrebbe arrivare ed essere informati il più possibile di quello che si andrà a discutere e poi
a deliberare.
Come i soci sanno di questo? Tramite l’avviso di convocazione. La convocazione è preliminare alla
assemblea stessa ed è soggetta ad una serie di regole che sono funzionali alla conoscibilità da
parte dei soci della convocazione stessa, della possibilità per i soci stessi di avere un tempo
minimo per organizzarsi.
Art. 2366 Formalità per la convocazione. 1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico,
dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 2.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un
quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i
quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Per le società [, diverse dalle società cooperative,] che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi
speciali. 3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in
deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con
mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea. 4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea
la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e
di controllo non presenti.
L’art. 2366 comma 2 prevede che nella spa quanto alla modalità, l’avviso sia pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica Ital