Lezione 1
Società: soggetto per eccellenza che svolge attività d’impresa
In base a quali regole le società si muovono nel mondo giuridico e esercitano attività d’impresa? Le società fanno impresa, producono ricchezza. Poi bisogna anche cercare di distinguere a seconda del tipo e dell'uso dello strumento. Alcune hanno assetti di regole più complicati perché adatti all’uso che se ne vogliono fare.
Obiettivo: conoscere le società e di conseguenza quella finzione che il legislatore ha usato per far sì che una pluralità di soggetti potesse far funzionare questo stare insieme per far funzionare un’attività d’impresa.
Chi è l'imprenditore?
Art. 2082 E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
- Esercizio dell’attività economica
- Organizzazione
A un industriale proprietario di una grossa impresa industriale viene chiesto qual è il suo lavoro. Lui risponde l’imprenditore: risposta tecnica o non tecnica ai fini del diritto? L’attività industriale è un’attività economica svolta allo scambio di beni e servizi e alla produzione e quindi rientriamo nell’art. 2082. Non manca nemmeno l’organizzazione perché ha una società con cui esercita l’attività d’impresa. Ma allora perché non è imprenditore in senso stretto? Non perché non manchi di questi requisiti. L’imprenditore è la società. L’attività d’impresa non è esercitata direttamente dal socio perché l’attività d’impresa laddove si decide di esercitarla tramite una società ricade sulla società. L’attività d’impresa ricade sulla società: non solo l’interlocutore ideale è la società ma significa anche per quanto male vada l’attività non potrà essere toccato il patrimonio del socio ma solamente quello della società.
Quindi con le società di capitali si ha una vera e propria creazione di fantasia di una persona giuridica che è l’imprenditore che esercita l’attività d’impresa. È importante capire in termini di conseguenze chi effettivamente esercita l’attività d’impresa e con quali regole. Supponiamo che il nostro industriale abbia un’attività industriale e un’azienda agricola. Se la sua attività industriale va male, l’azienda agricola può essere toccata? No, se c’è di mezzo una società di capitali, si se esercita individualmente l’attività d’impresa. Questa osservazione ci fa capire quanta importanza abbia capire chi esercita l’attività d’impresa rispetto all’imputazione delle conseguenze. Concetto della responsabilità limitata che significa non solo dar vita a un soggetto di fantasia ma anche di attribuire alla società un grande vantaggio e cioè che comunque vada i soci potranno perdere al massimo quello che hanno investito senza che possa essere messo a repentaglio il loro patrimonio personale.
Il passaggio dall’esercizio di attività d’impresa in generale alla società è rilevabile in un periodo in cui si ebbe bisogno per affrontare costi ingenti di un’aggregazione tra persone. Non possiamo individuare un momento preciso di inizio dell’attività d’impresa. L’attività d’impresa è insita nella quotidianità e nella vita dell’uomo. Per le società è più complicato. Le prime società nascono con le scoperte delle colonie. Sono le compagnie delle Indie. Erano così dispendiosi i viaggi che per un singolo era quasi sicuro rischiare di perdere il tutto. Fallire significava perdere tutto, addirittura la vita. Gli olandesi, insieme agli inglesi, si inventarono le società. Le società si basano su due principi cardine:
- Mettere insieme gli sforzi tra una pluralità di soci
- Limitare il rischio dell’investimento fatto e quindi preservare il proprio patrimonio personale
Questa scelta permise agli stati che si inventarono le società un’espansione economica che ne determinò anche una grande ricchezza interna. Il commercio che riuscirono a creare con gli altri territori d’oltremare favorì le economie degli stati da cui provenivano.
Due principi cardine
- Pluralità di soci tutte le società (eccezione società unipersonali)
- Responsabilità limitata all’investimento -> no per le società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), sì per le società di capitali.
Art. 2247 CONTRATTO DI SOCIETA’: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Ritroviamo la pluralità di soci (due o più persone). La società quindi è di regola una condivisione del rischio che deriva dall’attività d’impresa tra più soggetti. Fare società vuol dire mettersi insieme, mettere più risorse insieme perché il singolo non è in grado. Questo è un elemento centrale del diritto delle società. Alcune tipologie di società consentono comunque che siano costituite anche da una sola persona. È questa una novità degli ultimi 20 anni. È un’eccezione ma soprattutto non sposta l’attività d’impresa che resta in capo alla società. Le società con un solo socio si chiamano unipersonali, viste con diffidenza e soprattutto come un’eccezione.
La responsabilità limitata si trova nella nozione di società? No. Perché questo grandissimo vantaggio che è il vero senso di fare società almeno nella sua fase originaria si ha solo per le società di capitali. Le società di persone non danno tale vantaggio ma solo il vantaggio del trovarsi una pluralità di soci.
Le unipersonali possono essere solo srl e spa. Per le srl capitale minimo: 10000.
L’imprenditore individuale ha bisogno di più risorse.
Lezione 2
Connessione tra diritto delle imprese e diritto delle società
Non è del tutto intuitivo l’anello di congiunzione tra diritto delle imprese e diritto delle società. Non significa che si sta parlando di due cose che sono state messe artificialmente insieme. L’attività d’impresa può manifestarsi in modo diverso ma in realtà lo spirito è il medesimo: IL FARE IMPRESA. Si può manifestare in modi diversi a seconda degli strumenti organizzativi che sono scelti per fare attività d’impresa.
C’è però un rilevante punto in comune tra diritto delle imprese e diritto delle società cioè l’esercizio dell’attività d’impresa. Questo significa anche parlare di conseguenze e effetti che se tutto va bene significa parlare di utile, se va male di perdite.
Ora ci spostiamo nel mondo delle società. Ma del primo modulo ci portiamo dietro l’esercizio dell’attività d’impresa.
Esempio di gestione di proprietà immobiliari
Esempio: una famiglia ha delle proprietà immobiliari, villa ottocentesca, un terreno e anche un capannone industriale affittato ad un imprenditore amico e anche un bel palazzo di 15 appartamenti a Brescia. Qual è il modo ideale per gestirlo? Intestazione alla persona fisica ma spessissimo tali proprietà immobiliari vengono intestate alla società perché può essere percepita come uno scatolone che può contenere beni e le regole della quale possono essere sfruttate per gestire al meglio i beni. Nella società la maggioranza può decidere l’alienazione. Il diritto societario dà risposte più elastiche rispetto al normale diritto reale intestato alle persone fisiche. La società risponde a concrete esigenze di carattere organizzativo.
Spi
Le società di cui si è parlato nel precedente articolo non vanno confuse con quelle situazioni in cui si voglia regolare delle comunioni al solo scopo di godimento. Allora non dobbiamo stare in questa zona del codice ma dobbiamo tornare agli art. 1100 e seguenti che regolano la comunione nei diritti reali. Parlare di comunione significa parlare di contitolarità e quindi di pluralità di soggetti.
L’interesse di fare attività d’impresa deve essere il nostro primo quesito. Se ci fosse una situazione dinamica, e non di statico godimento, con spirito di rischio allora si può scegliere un modello societario e nell’oggetto sociale andremmo a scrivere che è quello di acquistare o vendere beni immobili che allora rende i componenti della famiglia degli imprenditori tramite la società.
Art 2247. IL CONTRATTO DI SOCIETA’ Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Parole chiave
- CONTRATTO: atto bilaterale (tra più soggetti). Questo richiama il “due o più persone”. I contratti restano fermi, nel caso della società no. Nel diritto privato la regola basilare della modifica del contratto è il consenso di tutti i contraenti. Alla base del diritto privato ci sta infatti la regola che chi ha deciso qualcosa lo può modificare solo con il consenso di tutti. È una visione più statica, conservativa e tutelante. Nel mondo delle società invece ci si regala una regola diversa che non è più l’unanimità ma è la maggioranza e grazie a questo possiamo avere maggiore elasticità nella gestione dei beni e di modificare le regole organizzative della società stessa sacrificando la volontà e l’interesse di chi è in minoranza a beneficio della maggioranza. Non ci può essere attività d’impresa se non c’è elasticità nella gestione. Data la regola del diritto privato e lo spirito del diritto societario presteremo attenzione a questo aspetto nella sua conformazione a seconda del tipo di società. Ci sono delle società in cui il tutto è a maggioranza (proprio delle società di capitali e delle srl). Ci sono invece delle figure societarie intermedie che mantengono regole proprie del diritto dei contratti che sono le società di persone. Nelle società di persone l’amministrazione può essere a maggioranza ma per il cambiamento delle regole organizzative resta l’unanimità perché nelle società di persone residua una componente soggettiva molto importante rispetto ai soci, cioè la responsabilità illimitata. Se io ho la responsabilità illimitata e rischio tutto, allora si è pensato di stare cauti. La regola organizzativa primaria è il numero dei soci. Decide la maggioranza: spirito estremo del diritto societario. O la maggioranza ha voluto chiaramente danneggiare te, allora ti puoi difendere, ma se la maggioranza si muove nell’interesse compatibile con quello della società l’interesse del socio di minoranza non ha rilievo. Nella società di capitali la maggioranza vale sia per l’amministrazione sia per l’organizzazione. Resta un contratto lo statuto? Si ma siamo in un qualcosa di diverso rispetto al contratto del diritto privato. Le regole organizzative sono quelle più importanti e programmatiche mentre quelle di amministrazione sono quelle che danno avvio alle attività quotidiane.
- DUE O PIÙ PERSONE: le società unipersonali hanno comunque la potenzialità di diventare società con più persone.
- CONFERISCONO: Si ha conferimento quando i soci sono disposti a mettere nella cassa comune per dare avvio all’attività d’impresa. Conferire è un termine tecnico che sta ad indicare quel valore economico che a bilancio viene portato a capitale economico. Tale dotazione può essere in denaro, in natura (ad esempio immobile dove esercitare attività d’impresa), può essere in alcuni tipi societari prestazione d’opera o servizi che è esclusa nella società più evoluta dal punto di vista delle regole del diritto societario, cioè la spa. Nella spa si lascia da parte la figura del socio e assume centralità piena il capitale e la dotazione patrimoniale della società. Anche nella srl c’è un abbandono della figura del socio però avendo l’idea di una base societaria più ristretta rimane ancora ancorata alla figura del socio. Tecnicamente ogni volta che si parla di conferimento nella vita della società si verifica la modifica del capitale sociale (passivo, patrimonio netto) perché va a modificare alcuni aspetti di carattere organizzativo tra i soci.
- Apporti: con l’apporto il socio non ottiene niente in cambio, semplicemente beneficia la società. Quando un socio conferisce ottiene in cambio qualcosa. Se siamo in un contratto e se ci siamo chiariti le idee sul significato di conferimento e trattandosi di contratto si basa sull’idea che io ti do qualcosa e tu mi dai qualcos’altro, qual è la controprestazione se la prestazione è il conferimento? Che cosa ottengo io socio in cambio? Se metto denaro nella società cosa ho in cambio? Le azioni o le quote, comunque quei titoli di credito che rappresentano una fetta della società. Grazie alle azioni o quote avrò gli utili, cioè diritti patrimoniali consequenziali al mio essere socio. Con il termine conferimento si intende dunque la prestazione che consente la controprestazione delle azioni o quote. Quando io invece metto denaro nelle casse sociali e non ottengo azioni o quote allora si parla di apporto. Il modo per rispondere alle esigenze finanziare è certamente l’indebitamento. L’apporto ha natura di versamento a fondo perduto (dotazione patrimoniale della società senza modificare il capitale sociale e avere in cambio quote o azioni). Con l’apporto si beneficiano gli altri soci. Hanno le stesse quote di prima ma che valgono di più. Nel caso del conferimento o tutti mettono le stesse proporzioni in denaro o ovviamente cambiano le proporzioni. Il conferimento è quella prestazione che comporta avere in cambio azioni o quote nella fase costitutiva o anche successivamente tramite operazioni di aumento del capitale sociale. Gli altri modi di dare risorse alla società o sono finanziamenti o versamenti che vanno a patrimonio netto senza che la società debba restituirli e non comportano il dare in cambio qualcosa (liberalità, atto di generosità).
- BENI E SERVIZI: rinvio all’art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- Un'attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
- Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
- ATTIVITÀ ECONOMICA: nell’art. 2082 c’è anche il richiamo ai beni e servizi. Art. 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
- UTILI: 3 osservazioni:
- È una parte non presente nella nozione di imprenditore. È una novità. Nell’art. 2082 non troviamo lo scopo lucrativo. Perché non c’è? Perché è ovvio che chi esercita l’attività d’impresa individuale lo fa perché vuole guadagnare. Ma rispetto all’imprenditore individuale non si pone il problema del godimento in comunione. Per le società il legislatore ha sentito la necessità che questo spirito lucrativo debba connotare tali soggetti. Anche perché c’è il secondo punto: la divisione che consta di due passaggi non affatto banali.
- Questo aspetto sollecita l’attenzione rispetto al verbo dividere che implica che ci siano due passaggi. Prima che gli utili si producano, ecc.
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Diritto commerciale - il diritto delle società