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Convocazione

È deliberata dal CDA con indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. È deliberata dai sindaci nelle società quotate se non vi provvedono gli amministratori e la convocazione è obbligatoria.

Sussistono fatti censurabili:

  • Non ci sono amministratori
  • 25La convocazione può essere:

Facoltativa = decisa dal CDA ogni volta che lo ritengano opportuno

Obbligatoria = almeno una volta l'anno entro il termine previsto dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio. Può essere portato a 180 giorni in caso di imprese con bilancio consolidato o con particolari esigenze (va motivata la dilazione)

La convocazione può avvenire:

  • Per istanza degli amministratori
  • Per istanza del collegio sindacale
  • Per istanza di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (o minore se prevista nello statuto)

capitale sociale e indichino le materie su cui discutere (art. 2367)non possono inserire argomenti su cui si può deliberare solo su proposta del CDA È ordinata con decreto dal tribunale dopo aver sentito l’organo amministrativo e ingiustificatamentel’organo di controllo che non l’hanno convocata.Nelle società quotate è poi oggi previsto che i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata.(legge 262/2005). Né la convocazione né l’integrazione dell’ordine del giorno su richiesta dellaminoranza sono però ammesse per gli argomenti sui quali l’assemblea deve deliberare su propostadegli amministratori.

Procedura di convocazione

L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società o se diversamente disposto dallostatuto (art. 2363).L’avviso di

convocazione:Può essere pubblicato nella G.U. 15 giorni prima dell'assemblea" Può essere pubblicato in un quotidiano 15 giorni prima se lo statuto lo prevede" Può essere portato a conoscenza dei soci con mezzi che ne garantiscano la prova" (es. raccomandata con ricevuta di ritorno) 8 gg prima dell'assemblea per le società chiuse il cui statuto lo preveda

Deve contenere giorno, ora, data e ordine del giorno (=quest'ultimo contiene le" materie da trattare, delimita le competenze di quell'assemblea e impedisce di deliberare su ulteriori e diversi argomenti). Sono tuttavia consentite le deliberestrettamente consequenziali ed accessorie.

Nelle stesse forme dell'avviso di convocazione, per le società quotate, viene pubblicato l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta della minoranza, che deve avvenire almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea

totalitaria: pur in assenza di convocazione (o di convocazione nelle forme di legge), l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato: 100% Capitale Sociale (con diritto di intervento) + maggioranza degli organi amministrativi e di controllo + il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e delle obbligazioni. Ognuno dei soci può dichiarare di non essere informato e impedire la deliberazione. 4. Costituzione dell'assemblea. Validità delle deliberazioni. Nella costituzione dell'assemblea abbiamo 2 tipi di quorum: Quorum costitutivo - Necessario perché l'assemblea sia regolarmente costituita. Nel suo compito non si calcolano le azioni senza diritto di voto ma si computano quelle con diritto di voto "sospeso" (es. azioni proprie e socio moroso). Quorum deliberativo - Necessario perché una deliberazione sia approvata. Non sono computate nemmeno quelle con

diritto di voto "sospeso". A seconda del tipo di assemblea e della convocazione abbiamo diversi quorum costitutivi e deliberativi:

Assemblea ordinaria

  1. a. In prima convocazione

    Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di voto

    Quorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

  2. b. In seconda convocazione

    Quorum costitutivo: nessuno = sempre costituita validamente

    Quorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

Assemblea straordinaria per SPA che non fanno ricorso a capitale di rischio

  1. a. In prima convocazione

    Quorum costitutivo e deliberativo: 50% + 1 del CS 2 con diritto di voto

  2. b. In seconda convocazione

    Quorum costitutivo: più di 1/3 del CS

    Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

  3. c. Eccezioni:

    Per delibere di particolare importanza (cambiamento oggetto sociale, trasferimento della sede all'estero) è comunque richiesto come quorum deliberativo più di 1/3 del CS

    Per escludere il diritto d'opzione è richiesto come quorum

deliberativo 50% +1 del CS. Assemblea straordinaria per SPA che fanno ricorso al mercato dei capitali 3. a. In prima convocazione Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di voto (come AS di SPA chiusa) Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti b. In seconda convocazione Quorum costitutivo: più di 1/3 del CS (come AS di SPA chiusa) Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti c. Eccezioni Solo quella sul diritto d’opzione, le altre sono state abolite per evitare il problema dell’assenteismo che bloccava tali delibere. 5. Svolgimento dell’assemblea. Verbalizzazione. Il presidente dell’assemblea: È indicato nello statuto o eletto con la maggioranza dei presenti. Poteri del Presidente: - garantisce la regolarità della costituzione dell’assemblea, - accerti l’identità e la legittimazione dei presenti, - regola lo svolgimento e accerta le delibere. Poteri derivati: assume decisioni su aspetti.dell'attività dell'assemblea non regolati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento assembleare. È coadiuvato da un segretario; in assemblea straordinaria esso è un notaio. del CS è dei presenti --> maggior rigidità 27 Rinvio dell'assemblea = non oltre 5 giorni: da 1/3 dei soci che dichiarano di non essere sufficientemente informati. Il rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto. Informazione preassembleare: Le norme volte ad assicurare l'esercizio consapevole del voto in occasione di delibere di particolare rilievo (es. approvazione di bilancio, fusione, scissione...), con l'imposizione agli amministratori dell'obbligo di redigere e di depositare preventivamente presso la sede sociale specifici documenti informativi e/o relazioni illustrative. Votazione: Nulla è stabilito per quanto riguarda i sistemi di votazione conseguiti nelle assemblee sociali. Il modocon cui procedere alla votazione può essere perciò liberamente stabilito di volta in volta. Non è ammissibile la votazione a scrutinio segreto. Verbalizzazione: il verbale è il documento da cui risultano le delibere assembleari e in quelle straordinarie dev'essere redatto dal notaio. Esso: - Deve essere redatto senza ritardo. - Deve essere trascritto nel libro delle adunanze a cura degli amministratori. - Deve essere trascritto nel registro delle imprese nel caso che una delibera modifichi l'atto costitutivo. - Deve allegare l'identità e il capitale rappresentato da ogni socio. - Deve allegare le modalità e il risultato delle votazioni e i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti --> importante per impugnazione. Lo statuto può: - Modificare solo in aumento le maggioranze previste per legge. - No per approvazione del bilancio e per la nomina o revoca delle cariche sociali. - Stabilire.Le norme speciali per la nomina alle cariche sociali prevedono convocazioni successive alle quali si applicano quelle della seconda convocazione. Per le SPA aperte in AS dopo la II convocazione, il quorum costitutivo si abbassa a più di 1/5 del CS mentre il deliberativo non cambia (2/3). Tipo d'assemblea Quorum costitutivo Quorum deliberativo AO di I a convocazione 1/2 del Capitale sociale 50% +1 del CS presente AO di II a convocazione Nessuno 50% + 1 del CS presente SPA CHIUSE: Almeno 1/2 del Capitale sociale 50% + 1 del CS della SPA AS di I a convocazione SPA CHIUSE: Almeno 1/3 del Capitale sociale 2/3 del CS presente AS di II a convocazione Più di 1/3 del CS della SPA per SPA CHIUSE: delibere di particolare importanza; Eccezioni: Più di 1/2 CS della SPA per escludere il diritto d'opzione SPA APERTE: 2/3 del CS presente Almeno 1/2 del Capitale sociale AS di I convocazione (differenza con chiuse) SPA APERTE: Almeno 1/3 del Capitale sociale 2/3 del CS presente

presenteAS di II a convocazione 28SPA APERTE: Più di ½ CS della SPA perEccezioni escludere il diritto d’opzione6. Il diritto di intervento. Il diritto di voto.Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta l’esercizio del diritto di voto .3Art. 2370:Art. 2352: Possono intervenire all’assemblea i soggetti che pur non essendo soci hanno il diritto divoto (creditore pignoratizio e usufruttuario).Non sono più obbligatori ma possono essere previsti dallo statuto con termini liberi per le SPAchiuse o non superiori ai 2gg per le SPA aperte:il deposito preventivo delle azioni presso la sede della società» aggiornamento del libro dei soci>>il divieto di ritiro anticipato delle azoni»Lo statuto può inoltre prevedere la possibilità di voto telematico o per corrispondenza, nelle SPAaperte le modalità di tali esercizi sono regolate dalla CONSOB.7. La rappresentanza in assembleaEsistono due

Formattazione del testo

discipline:

A SPA1. PPLICABILE A TUTTE LE

La delega deve:

  • Essere conferita per:
  • Contenere il nome del rappresentante e di un suo eventuale sostituto
  • È sempre revocabile fino al giorno precedente l’assemblea
  • Opera solo per singole assemblee (in tutte le sue convocazioni) salvo si abbia una procura generale o una procura data ad un proprio dipendente non della società

La rappresentanza non può essere data a organi amministrativi, di controllo o dipendenti della società ≠ esercizio di voto senza correlato investimento e a favore del gruppo di comando. Può essere conferita solo per le singole assemblee.

Limitazioni numeriche:

Ogni rappresentante non può rappresentare:

  • Più di 20 soci
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A.A. 2011-2012
87 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bosi Giacomo.