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La pubblicità legale

L'imprenditore commerciale è destinatario di una peculiare disciplina che ha carattere essenzialmente pubblicistico in quanto finalizzata alla tutela degli interessi generali della collettività direttamente toccati dalle attività.

1. La pubblicità delle imprese commerciali

È necessaria per disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su atti e situazioni delle imprese con cui si entra in contatto. La pubblicità legale rende di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell'impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge.

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942. Per oltre cinquant'anni il nuovo istituto è però rimasto lettera morta. L'entrata in funzione del registro delle imprese era infatti...

subordinata all'emanazione del relativo regolamento di attuazione. Durante i lunghi anni dell'attesa ha tuttavia trovato applicazione il regime transitorio. Regime imperniato sull'iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e soprattutto caratterizzato dall'esonero temporaneo dall'iscrizione, salvo che per alcuni atti, degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le società di capitali era inoltre previsto, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese anche la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (busarl). Così pure per le cooperative in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (busc). Ne risultava da tutto ciò un sistema di pubblicità delle imprese particolarmente disorganico e.

complesso.legge 29-12-1993 n. 580

La situazione finalmente si sblocca con la contenente norme per il riordino delle8camere di commercio. L'art. di tale legge ed il relativo regolamento di attuazione hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997.

Novità:

  • fine del regime transitorio.
  • soppressi il busarl e il busc.
  • il registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, ecc...).
  • la tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio non più alle cancellerie dei tribunali.
  • Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche.

2. Il registro delle imprese

L'ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso le

camere di commercio ed è rettoda un conservatore (segretario generale o altro dirigente della camera di commercio) nominato dallagiunta. L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale delcapoluogo di provincia.

Il registro è diviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione straordinaria.

Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese eraoriginariamente prevista dal codice civile:

  • gli imprenditori individuali commerciali non piccoli
  • tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale
  • consorzi
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
  • le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività

Nella sezione speciale ci sono...

due sezioni: - gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati e per i quali l'iscrizione, introdotta con la riforma del 1993, aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia; vale a dire gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici, sono inoltre annotati gli imprenditori artigiani già iscritti nel relativo albo. - le società fra professionisti. Istituita dall'art. 16 del d.lgs. 2-2-2001 si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati. Gli atti da registrare sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa. Riguardano essenzialmente gli elementi di individuazione dell'impresa e dell'imprenditore (ex dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale, ecc..) e la struttura e l'organizzazione della società (atto costitutivo, nomina e revoca amministratori, ecc...). Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della

provincia in cui l'impresa ha la sede e, per agevolare le ricerche da parte dei terzi, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta. L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. E di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di un'iscrizione. In ogni caso prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro deve controllare che il fatto o l'atto è soggetto a iscrizione e che la documentazione è formalmente regolare.

L'iscrizione deve essere eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda, mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico. Contro il provvedimento motivato di rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto

giorni al giudice del registro, che provvederà con un decreto. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie. L'iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicità legale; serve cioè non solo a rendere riconoscibili i dati pubblicati, ma anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti ad iscrizioni ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione. (per le sole società capitali; s. per azioni, s. a responsabilità limitata l'opponibilità diviene piena solo dopo il decorso di 15 giorni di iscrizione). In alcune ipotesi l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. È anche presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti, sia fra

le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), o solo nei confronti dei terzi(efficacia costitutiva parziale). In altri casi, l'iscrizione nella sezione ordinaria è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E' questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. L'iscrizione nelle sezioni speciali del registro ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Eccezione: con il d.lgs 228/2001 per l'imprenditore agricolo l'iscrizione nella sezione speciale ha oltre che efficacia di pubblicità notizia, anche di pubblicità legale.

3. La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative. Eliminazione del busarl e del busc. Quindi unico strumento di pubblicità legale è il registro delle imprese. Per alcuni atti delle società di capitali e/o delle società cooperative è prevista

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anziché nel registro delle imprese (ex. convocazione dell'assemblea di s.p.a. o di società cooperativa).

B. LE SCRITTURE CONTABILI

4. L'obbligo di tutela delle scritture contabili

Le scritture contabili sono appunto i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.

La tenuta delle scritture contabili è tuttavia elevata ad obbligo ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art. 2214).

La disciplina delle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori e quindi anche i piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale.

16 Le società commerciali devono ritenersi obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche non

esercitanoattività commerciale.

5. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo.

Art. 2214 L'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. In ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il libro giornale ed il libro degli inventari. Infine, devono essere ordinariamente conservati, per ciascun affare gli originali della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella spedita.

Il libro giornale è un registro cronologico-analitico. Giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa devono essere indicate. Può essere anche eventualmente articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa.

Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico. Deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente

Ogni anno. Deve perciò contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio. Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere solo enumerati progressivamente in ogni pagina evidimati e bollati prima di essere messi in uso. - Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo norme di una ordinaria contabilità (art. 2219) e in particolare senza spazi bianchi, senza interlinee, senza abrasioni. - Oggi è consentita la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici. - La corrispondenza commerciale e le scritture contabili devono essere tenute per dieci anni. - Le scritture contabili non sono di regola soggette ad

alcuna forma di controllo esterno. Dal 1975 la contabilità delle società con azioni quotate in borsa è sottoposta al controllo esterno di

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A.A. 2010-2011
35 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Giannelli Gianvito.