Indice
Introduzione
I. L’imprenditore- Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale
- La nozione generale dell’imprenditore
- L’attività produttiva
- L’organizzazione
- Impresa e lavoro autonomo
- Economicità dell’attività
- La professionalità
- Attività di impresa e scopo di lucro
- Il problema dell’impresa per conto proprio
- Il problema dell’impresa illecita
- Impresa e professioni intellettuali
- A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
- Il ruolo della distinzione
- L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali
- Le attività agricole per connessione
- L’imprenditore commerciale
- Il problema dell’impresa civile
- B. Piccolo imprenditore. Impresa familiare
- Il criterio dimensionale. La piccola impresa
- Il piccolo imprenditore nel codice civile
- Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare
- L’impresa artigiana
- L’impresa familiare
- C. Impresa collettiva. Impresa pubblica
- L’impresa societaria
- Le imprese pubbliche
- Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni
- A. L’imputazione dell’attività di impresa
- Esercizio diretto dell’attività d’impresa
- La teoria dell’imprenditore occulto
- Critica. L’imputazione dei debiti d’impresa
- Una tecnica per reprimere gli abusi
- B. Inizio e fine dell’impresa
- L’inizio dell’impresa
- Attività di organizzazione e attività di esercizio
- La fine dell’impresa
- C. Capacità e impresa
- Incapacità e incompatibilità
- L’impresa commerciale dell’incapace
- A. La pubblicità legale
- La pubblicità delle imprese commerciali
- Il registro delle imprese
- La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative
- B. Le scritture contabili
- L’obbligo di tutela delle scritture contabili
- Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo.
- La rilevanza esterna delle scritture contabili. L’efficacia probatoria.
- C. La rappresentanza commerciale
- Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza
- L’istitore
- I procuratori
- I commessi
- La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento
- Gli elementi costitutivi dell’azienda
- L’azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e universalità di beni.
- La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi
- La vendita dell’azienda. Il divieto di concorrenza alienante
- La successione nei contratti aziendali
- I crediti e i debiti aziendali
- Usufrutto e affitto dell’azienda
- Il sistema dei segni distintivi
- A. La ditta
- Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta
- Il trasferimento della ditta
- Ditta e nome civile. Ditta e nome della società.
- B. Il marchio
- Nozione e funzione del marchio
- I tipi di marchio
- I requisiti di validità del marchio
- Il marchio registrato
- Il marchio di fatto
- Il trasferimento del marchio
- C. L’insegna
- Nozione e disciplina
- A. La ditta
- Le creazioni intellettuali
- Principi ispiratori della disciplina
- A. Il diritto d’autore
- Oggetto e contenuto del diritto d’autore
- Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela.
- B. Le invenzioni industriali
- Oggetto e requisiti di validità
- Il diritto al brevetto
- L’invenzione brevettata
- Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto comunitario.
- L’invenzione non brevettata
- C. I modelli industriali
- Modelli e utilità. Disegni e modelli.
- A. Il diritto d’autore
- A. La legislazione antimonopolistica
- Concorrenza perfetta e monopolio
- La disciplina italiana e comunitaria
- Le singole fattispecie. Le intese restrittive della concorrenza
- Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica
- Le concentrazioni
- B. Le limitazioni della concorrenza
- Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali
- Obbligo di contrarre del monopolista
- I divieti legali di concorrenza
- Limitazioni convenzionali della concorrenza
- C. La concorrenza sleale
- Libertà di concorrenza e disciplina della concorrenza sleale
- Ambito di applicazione della disciplina della concorrenza sleale
- Gli atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche
- Gli altri atti di concorrenza sleale
- Le sanzioni
- La pubblicità ingannevole e comparativa
- Nozione e tipologia
- Il contratto di consorzio
- I consorzi con attività interna. L’organizzazione consortile
- I consorzi con attività esterna.
- Le società consortili
- Caratteri generali
- La disciplina
- Collaborazione temporanea ed occasionale fra le imprese
- Le associazioni temporanee per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche
Introduzione
Costituzione Italiana artt. 41 e 42. Si riconosce la proprietà privata e la libera iniziativa economica. Si riconosce dunque un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato che presuppone:
- Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività
- Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e la libertà di competizione economica, indirizzata, controllata e coordinata dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.
Il fenomeno imprenditoriale è quindi l’asse portante dello sviluppo economico, obiettivo perseguito dal nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda sia i singoli (disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale. Celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e tutela del credito) l’attività di impresa sia (statuto professionale diritto commerciale: sezione del diritto privato che disciplina l’attività e gli atti dell’impresa.
- Specialità delle norme: diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori
- Uniformità internazionale: liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali. Supera le barriere nazionali e tende all’integrazione: esigenze di uniformità e armonizzazione internazionale.
- Diritto in continua evoluzione: segue le esigenze economiche e del mkt che impongono continui cambiamenti.
I. L’imprenditore
1. Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale
L’imprenditore Art. 2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Tipologia delle imprese: divise secondo tre criteri di selezione
- Oggetto dell’impresa (diff. tra imprenditore agricolo, art. 2135, e imprenditore commerciale, art. 2195)
- Dimensione dell’impresa (piccolo imprenditore, art. 2083, imprenditore medio-grande)
- Natura del soggetto che esercita l’impresa (impresa individuale, società, impresa pubblica).
Tutto ciò viene regolato da:
- Statuto generale dell’imprenditore (disciplina dell’azienda, segni distintivi, concorrenza e consorzi, disposizioni speciali in tema di contratti)
- Statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente, iscrizione al registro delle imprese, pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento..)
2. La nozione generale di imprenditore
Requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla disciplina dell’imprenditore: L’imprenditore Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica un’attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità) all’organizzazione economica: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre alla produzione e alla distribuzione di ricchezza organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi; (o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come imprenditore o Organizzazione senza impresa: libero professionista - art. 2238.)
Intermediatrice al fine della produzione o dello scambio: a. tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi b. in quanto rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico di beni o servizi.
Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:
- Scopo di lucro
- La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti
- La liceità dell’attività svolta.
3. L’attività produttiva
L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Attività produttiva. È in funzione di un determinato obiettivo. Nota: La definizione generale è anche definizione generale in quanto “impresa” usiamo la parola nell’attimo in cui si definisce il momento d’acquisto o cessazione della qualità d’imprenditore. La realtà globale dell’impresa è la risultante dell’unione d’aspetti: Soggettivi - l’imprenditore è il soggetto Funzionali - L’impresa come attività economica Oggettivi - L’azienda come complesso di beni per l’attuazione della funzione, che è l’esercizio di impresa, secondo le disposizioni dell’art. 2555.
Attività di godimento e impresa Attività di investimento e di finanziamento
4. L’organizzazione
Impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri ed altrui. Apparato produttivo formato da persone e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro. Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo.
5. Impresa e lavoro autonomo
Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza sia avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. In mancanza di un coefficiente minimo di “eteroorganizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Es. lustrascarpe, investitore del proprio risparmio…
6. Economicità dell’attività
L’impresa è “attività economica”. L’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi. Deve essere esercitata con modalità che consentano almeno la copertura dei costi sostenuti con i ricavi conseguiti.
7. La professionalità
Carattere professionale dell’attività. Esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Possono essere però attività stagionali o pluralità di attività (medico con impresa). La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. ELEMENTI qualificanti non richiamati su cui si discende sulla loro importanza o meno a determinare la qualifica di imprenditore sono:
8. Attività d’impresa e scopo di lucro
Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in: soggettivo (movente psicologico dell’imprenditore). In questo caso no... perché non si può condizionare lo status di imprenditore a elementi strettamente soggettivi. Oggettivo (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no... essenziale è solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. L’intento dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa. L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico. Il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.
9. Il problema dell’impresa per conto proprio
È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. È imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti. La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082 codice civile.
10. Il problema dell’impresa illecita
La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume? Es. impresa che fabbrica droga reato, contrabbando sigarette reato. È da ritenersi che l’illiceità dell’attività precluda l’esistenza di impresa e l’applicazione della relativa disciplina? L’illecito va represso e sanzionato. Ci può essere un’attività di impresa illecita che dà luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa (impresa illegale). Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è esposto al fallimento. Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (attività immorale) ne deriva che da un comportamento illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte.
11. Impresa e professioni intellettuali
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come medici, ingegneri, avvocati, commercialisti, notai... Essi non sono mai imprenditori. Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”. Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto la professioni intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque in linea generale non essendo sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono soggetti nemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra professionista intellettuale e cliente.
II. Le categorie di imprenditori
A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
1. Il ruolo della distinzione
Distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività:
- Imprenditore commerciale (cat. generale) = ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
- Imprenditore agricolo (cat. speciale) = ha valore essenzialmente negativo, è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e dell’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221). 1993: iscrizione nel registro delle imprese e dal 2001 con funzione di pubblicità legale (art. 2 d.lgs 228/2001).
- Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore
2. L’imprenditore agricolo. Le attività essenziali
È sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
La nozione originaria (art 2135 c.c.: chi esercita un’attività dirett...
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