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Il Brevetto

Il brevetto può essere definito come l'attestato amministrativo con il quale si attribuisce all'inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato, dei risultati di una nuova invenzione. In alternativa si può definire il brevetto come una sorta di contratto fra l'inventore e la collettività: l'inventore fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed in cambio riceve l'attribuzione di un diritto esclusivo di uso, limitato nel tempo. Sono soltanto oggetto del brevetto le invenzioni tecnologiche; restano scoperte - perciò - le innovazioni di tipo commerciale. Il sistema brevettuale italiano è regolato dal codice civile agli artt. 2584-2594 e dalla legge speciale R.D. 1127/39 e successive modifiche. Quanto alla natura giuridica del brevetto la dottrina non è unanime: - alcuni ravvisano in esso un diritto di proprietà su un bene immateriale; - per altriconfigurerebbe posto a carico di terzi e, più un obbligo di non fare, precisamente, come un divieto di concorrenza ai danni dell'inventore. Al sistema brevettuale si riconosce la funzione fondamentale di incentivo al progresso tecnico e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche. A ben vedere, infatti, alla base del brevetto c'è una logica di rivelazione, di trasparenza della struttura dell'invenzione: la descrizione dettagliata dell'invenzione, allegata alla domanda di rilascio del brevetto, consente, alla scadenza del termine fissato dalla legge, la sua acquisizione stabile al patrimonio collettivo. Le invenzioni brevettabili e i loro requisiti La definizione tradizionale di invenzione brevettabile è quella di soluzione originale l'invenzione si colloca quindi nel mondo della tecnica, visto di un problema tecnico: 51 in contrapposizione a quello della scienza. I requisiti di brevettabilità dell'invenzione sono tradizionalmente

Al concetto di invenzione industriale, la legge riconduce anche i c.d. modelli di utilità e modelli edisegni ornamentali. Una riforma sostanziale di tale legge è stata effettuata con D.P.R. 338/79 di adeguamento alle importanti convenzioni internazionali degli anni '70. Recentemente è intervenuto il D.Lgs. 198/96 per adeguare la normativa italiana agli accordi internazionali di Marrakech (denominati Trip's). Non sono infatti brevettabili, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi per attività intellettuali.

Le condizioni per ottenere la tutela brevettuale sono:

  1. l'attitudine dell'invenzione ad avere un'applicazione industriale;
  2. la novità estrinseca, che ricorre quando l'invenzione non è compresa nello stato della tecnica;
  3. la novità intrinseca, che ha la funzione di selezionare, tra tutto ciò che è già noto, l'originalità dell'invenzione.

è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato dellatecnica;

  • non potendo essere brevettata l’invenzione contraria all’ordinela liceità,pubblico e al buon costume.

Quanto alle varie tipologie di invenzioni possiamo distinguere fra:

  • invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento;
  • da altre precedenti invenzioni:invenzioni derivateinvenzioni di perfezionamento;o invenzioni di combinazione;o 52invenzioni di traslazione .o

Il procedimento di brevettazione

Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione nasce con il rilascio del brevetto che èl’atto con cui si conclude una proceduradi accertamento costitutivo della P.A.che si articola in varie fasi:

  1. presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchiil deposito della domanda di brevettoo presso l’UPICA;
  2. l’esame della domanda 533. la decisione da parte dell’autorità.

Il giudizio di nullità

La concessione del brevetto

non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circala validità del brevetto; essa serve solo a spostare l'onere della prova dellamancanza dei requisiti per la brevettabilità dell'invenzione a carico di chi intende54impugnarne la validità. Ai sensi dell'art. 59 della legge sul brevetto, quest'ultimo è nullo: - se l'invenzione manca del carattere della novità o industrialità; - se la descrizione allegata alla domanda non comprende tutte le indicazioninecessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione; - se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda; - se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore nonabbia fatto valere i suoi diritti. Le invenzioni di traslazione sono quelle che si applicano ad un settore diverso rispetto ad52invenzioni note in altro settore, traendone un risultato nuovo ed originale. Tuttavial'autorità deve soltanto accertare la regolarità formale della domanda, la ricorrenza del requisito della industrialità e della liceità. Il controllo degli altri requisiti è dunque devoluto, come fatto puramente eventuale e successivo al rilascio del brevetto, alla cognizione del giudice ordinario. La possibilità di transigere sulla questione di nullità o di rimettere la cognizione ad un giudice arbitrale è oggetto di dibattito: per alcuni ciò non sarebbe ammissibile in quanto l'oggetto è di diritto pubblico; per la dottrina prevalente e per la giurisprudenza tale possibilità è invece ammissibile e trova giustificazione nel fatto della conoscibilità della questione di nullità da parte del giudice anche per via incidentale. La sentenza che accerta la nullità del brevetto è oggetto di pubblicità ed ha efficacia retroattiva fermi restando gli atti già

Compiuti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato e i contratti già eseguiti aventi ad oggetto l'invenzione (salvo eventuale rimborso stabilito dal giudice).

La titolarità dei diritti nascenti dall'invenzione

Il diritto di rilascio del brevetto spetta a chiunque abbia posto in essere l'attività inventiva che ha dato luogo alla nuova invenzione. Le eventuali controversie circa la titolarità del diritto sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In particolare, nel caso in cui con sentenza passata in giudicato, si accerti che il diritto al brevetto spetti ad una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, l'art. 27bis L.brev. prevede due ipotesi:

  • quella in cui la procedura di brevettazione si sia già conclusa con il rilascio del brevetto a favore del non avente diritto.

In tal caso il vero titolare potrà:

  • far valere la nullità del brevetto rilasciato al non avente diritto.

avente diritto;o rivendicare il brevetto;o• Il vero titolare haquella in cui la procedura di brevettazione sia ancora pendente.tre mesi di tempo per:assumere a proprio nome la procedura di brevetto;o ottenere il rigetto della domanda di brevetto;o depositare a proprio nome una nuova domanda di brevetto, il cuio contenuto non ecceda quello della prima domanda, con decorrenzadalla data di deposito della domanda iniziale, che cessa così di avereeffetto.Il contenuto del brevetto ed i suoi limitiIl diritto di esclusiva sull’invenzione attributo dal brevetto ha una durata limitataa venti anni (salvi i termini diversi previsti dalle normative brevettali speciali) adecorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto. Quanto al limitespaziale ha efficacia solo nell’ambito dello Stato che lo ha rilasciato.L’art. 4 L.brev. prevede che l’inventore possa utilizzare l’invenzione, e quindilanciare il prodotto sul mercato, già a partire dalla

data di deposito della domanda di brevetto 55. L'esclusività attribuita dal brevetto al suo titolare, così come risulta dall'art. 1bis della L.brev., concerne: - la realizzazione del prodotto o del procedimento; - la sua utilizzazione; - la sua commerciabilità 56; - il divieto di importare lo stesso prodotto o il prodotto frutto del procedimento brevettato. Questo non è possibile per i brevetti farmaceutici. La legge infatti richiede un periodo di 55 accertamenti e sperimentazioni del farmaco prima della messa in commercio. Per evitare che la durata della protezione brevettuale risulti in tal modo erosa, la L. 349/91 ha previsto un certificato che prolunga la protezione brevettuale oltre la sua scadenza naturale per una complementare durata pari al periodo intercorso fra la data di deposito della domanda e la data del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. L'esclusiva del commercio trova un limite nel

Principio dell'esaurimento, in base al quale il diritto del titolare si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita.

L'ambito dell'esclusiva, così definito, incontra tuttavia qualche limitazione. In particolare sono leciti:

  • gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
  • gli atti compiuti in via sperimentale;
  • la preparazione estemporanea e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica;

La contraffazione del brevetto

Salve le ipotesi sopra analizzate, ogni uso dell'invenzione altrui, non autorizzato dal titolare del brevetto, costituisce contraffazione. Si distinguono vari casi di contraffazione:

  • quando l'invenzione altrui è interamente imitata; contraffazione integrale,
  • quando l'imitazione non è integrale ma tocca comunque l'ambito coperto dalla privativa altrui;
  • quando pur non essendo identici
neanchecontraffazione per equivalenti,gli elementi essenziali delle due realizzazioni, tuttavia l'idea inventiva, che è alla base dell'invenzione brevettata, è presente anche nella realizzazionealtrui;
  • quando la soluzione adottata dal terzo, purcontraffazione evolutiva,presentando la stessa idea inventiva di una precedente soluzionebrevettata, la modifichi, migliorandola, adattandola, perfezionandola;
  • che si sostanzia principalmente in due ipotesi:contraffazione indiretta,produzioni e messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio;o invenzioni di nuovo uso di un prodotto nuovo.
Quanto all'estensione del brevetto, occorre distinguere tra il brevetto di prodotto –che
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A.A. 2006-2007
192 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Attanasio Francesca.