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V I O L E N Z A
•
• La violenza comportante l'annullabilità del contratto (art. 1427) è la cosiddetta
VIOLENZA MORALE: estorcere il consenso di un soggetto con la MINACCIA.
• È diversa dalla violenza fisica, la quale esclude del tutto la volontà del dichiarante e
comporta la nullità del contratto. La violenza morale è, invece, il mezzo con il quale si costringe una
persona a dichiarare una propria volontà, ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e
soggiacere al male minacciato oppure prestare il proprio consenso ( “ricatto”).
• Il male minacciato deve essere un male alla persona (es. integrità fisica,
, un male che minaccia i beni (sia del contraente sia del coniuge o degli ascendenti
reputazione…)
o discendenti ), un male che riguarda parenti o affini o persone in rapporto con il
[genitori…] [figli…]
contraente .
(e in questo caso l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione del giudice)
• Deve trattarsi di un male ingiusto (art. 1435). [es. “Se non mi concedete il nuovo mutuo
che vi chiedo, trasferirò il mio conto presso un’altra banca”… Questo è male lecito]
• Altra ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di
annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti (art. 1438) [es. Datore di lavoro
che al dipendente che ha brevettato una propria invenzione, dica “se non mi cedi il tuo brevetto, ti licenzio per riduzione
del personale”: non c’è alcun rapporto strumentale fra il minacciato licenziamento e la cessione del brevetto, quindi la
.
minaccia tende a realizzare un vantaggio ingiusto]
• Il male minacciato deve essere inoltre notevole (art. 1435): di gravità superiore,
cioè, al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Per esprimere questa
valutazione si deve tener conto della impressionabilità dell'uomo medio in rapporto all’età, al sesso,
alle condizioni personali…
• Anche la violenza, può provenire da un terzo (art. 1434): ma qui, a differenza che
per il dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che, anche
inconsapevolmente, ne ha tratto vantaggio. Si attenua dunque la protezione dell’affidamento
dell’altro contraente, che subirà l’annullamento del contratto anche se ignaro della violenza del terzo.
[Non è causa di annullamento del contratto, invece, il semplice timore riverenziale (art. 1437).]
6: Le conseguenze della nullità e della annullabilità.
• - A chiedere la dichiarazione di nullità di un contratto è legittimato chiunque
dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto alle parti [art. 1421].
-- A chiedere l’annullamento del contratto è legittimata, invece, solo la parte a favore della quale è
prevista l’annullabilità (e quindi la parte incapace di agire o vittima dell’errore, del dolo, della
violenza…) [art. 1441]. [solo l’incapacità di agire del condannato all’ergastolo o alla reclusione superiore a cinque anni,
che è in stato di interdizione legale, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse]
• - La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
-- L’annullamento, invece, può essere pronunciato dal giudice solo su domanda o sulla eccezione della
parte legittimata.
• - L’azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422).
-- L’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni (art. 1442). [La prescrizione
riguarda l’azione, non l’eccezione: l’annullamento non può essere domandato se sono trascorsi cinque anni; ma può essere Pagina 36 di 53
Schemi libro PRIVATO 14/11/13 10:20
eccepito anche dopo che siano trascorsi, se solo allora l’altra parte chiede l’esecuzione del contratto.]
• - La sentenza che dichiara la nullità di un contratto opera retroattivamente (elimina
ogni effetto del contratto) sia fra le parti sia rispetto ai terzi, anche se questi sono in buona fede.
-- La sentenza che annulla il contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti ma, quanto ai terzi,
opera solo rispetto ai terzi di mala fede… Non pregiudica quindi i diritti acquistati dai terzi di buona
fede (art. 1445). [La sentenza opera ex tunc, “da allora”, cioè dal momento in cui il contratto è stato concluso…]
• Conflitto fra esigenze di protezione dell’autonomia contrattuale ed esigenze di
sicurezza della circolazione dei beni…
- la legge sacrifica le seconde e protegge le prime nel caso del contratto nullo;
-- l’opposto nel caso del contratto annullabile. [Però così non è per tutti i contratti: se il terzo ha acquistato diritti a
titolo gratuito (es. donazione) o se l’annullamento dipende da incapacità legale, la sentenza di annullamento produce rispetto ai
terzi, anche di buona fede, gli stessi effetti di una sentenza di nullità (art. 1445).]
[I drastici effetti che la nullità del contratto produce sulla circolazione dei beni possono essere neutralizzati con il
possesso di buona fede o con l’usucapione (es. Il venditore otterrà inutilmente una sentenza dichiarativa della nullità del
]
contratto di vendita se, nel frattempo, il compratore avrà usucapito il bene.).
• -- Il contratto affetto da una causa di annullabilità può essere convalidato: o con
un’espressa dichiarazione di convalida, proveniente dalla parte cui spetta l’azione di annullamento;
oppure in modo tacito, cioè la parte cui spetta l’azione dà volontariamente
(es. la vittima del dolo)
esecuzione al contratto pur conoscendo la causa di annullabilità (in questo caso se egli successivamente
(art.
chiede l’annullamento del contratto, l’altra parte potrà eccepirgli l’avvenuta convalida dello stesso)
1444).
- Non può, all’opposto, essere convalidato il contratto nullo (art. 1423).
• - Il contratto nullo è, invece, suscettibile di conversione, applicazione del principio
della conservazione del contratto: la legge tende, fin che è possibile, ad attribuire effetti ad una
dichiarazione di volontà; esprime il proprio favore per la conclusione degli affari e per la circolazione della
.
ricchezza
Le cause di nullità che investono solo singole clausole del contratto comportano la nullità di quelle, ma
non dell'intero contratto: a) se risulta che non erano clausole essenziali; b) se, in ogni caso, le clausole
nulle sono sostituite di diritto da norme imperative di legge (art. 1419). [In certi casi il principio di
conservazione del contratto si combina con quello della integrazione del contratto (art. 1347): il contenuto di questo è
determinato, oltre che dalla volontà delle parti, anche da disposizioni di legge.]
• Altra applicazione del principio di conservazione è nei CONTRATTI
PLURILATERALI: la nullità o l’annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non
comporta nullità dell’intero contratto, che può ugualmente avere attuazione con le parti restanti.
• Cap. 13: EFFICACIA E INEFFICACIA DEL
CONTRATTO
1: Invalidità e inefficacia del contratto. inefficace
• Il contratto invalido è anche , cioè improduttivo di effetti giuridici.
Per contro il contratto valido è, di regola, anche efficace, cioè produce l’effetto di costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale nel momento stesso in cui si perfeziona.
• Può però accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace.
Può essere solo temporaneamente inefficace (o efficace) [come nei casi del contratto che sia sottoposto a
, oppure definitivamente inefficace
termine o a condizione] [caso del contratto simulato].
Ci sono forme di inefficacia assoluta, che operano sia fra le parti sia rispetto ai terzi, o di inefficacia
relativa, solo nei confronti di terzi (inopponibilità) [es. contratto immobiliare non trascritto: valido ed efficace
.
]
tra le parti, ma inefficace/inopponibile rispetto a terzi
• Le cause che provocano l’inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle
che producono nullità del contratto (come la contrarietà del contratto a norme imperative, che può
.
provocare nullità, annullabilità o inefficacia. Art. 1418)
[Non sono nulle, bensì inefficaci, per l’art. 1341, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti e non conosciute né conoscibili da parte dell’altro contraente. Così anche le clausole onerose se non
approvate per iscritto. Mentre le c. vessatorie sono considerate nulle.] Pagina 37 di 53
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2: Il termine e la condizione del contratto.
• Le cause di inefficacia che agiscono nel tempo sono il TERMINE (= avvenimento
futuro e certo) e la CONDIZIONE (= avvenimento futuro ed incerto) [sono elementi accidentali del contratto…
.
possono esserci oppure no]
• Cause di inefficacia iniziale, che ritardano l’efficacia del contratto
(termine iniziale e condizione sospensiva): l’efficacia iniziale del contratto può essere subordinata
dalle parti al raggiungimento di un termine (es. le parti possono concludere una locazione il 2 gennaio
. E la condizione è un avvenimento futuro
precisando che il contratto avrà effetto a partire dal 2 di maggio)
ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto (o di una sua
clausola).
• Cause di inefficacia sopraggiunta, che tolgono effetti ad un contratto inizialmente
efficace (termine finale e condizione risolutiva): il termine finale limita nel tempo l’efficacia
del contratto (es. se la locazione è stata conclusa per 9 anni, cesserà di avere efficacia allo scadere del 9°
. La condizione, qui, è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la
anno)
cessazione degli effetti del contratto (o di una sua clausola).
• L’avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della
conclusione del contratto, non è ancora accaduto o, è già accaduto, ma del quale non si ha ancora
notizia.
(L’incertezza può riguardare sia il “se” che il “quando”, oppure solo il “se”).
• L’avvenimento futuro e incerto può essere indipendente dalla volontà delle parti
(condizione casuale); ma può anche dipendere dalla volontà di una di esse: è