Società di persone
Le società di persone sono definite tali perché in esse prevale l’elemento soggettivo (cioè i soci) rispetto al capitale. Non hanno personalità giuridica (non c’è separazione patrimoniale fra il patrimonio della società e quello del socio) ma godono di autonomia patrimoniale infatti:
- I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi, ma è concesso (se si tratta di società semplice) di ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore qualora gli altri beni di questo siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
- I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili ma è necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio della società e solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale potranno agire nei confronti dei soci (la responsabilità è quindi sì illimitata ma anche sussidiaria poiché scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della società).
Il patrimonio della società è relativamente autonomo a quello dei soci; il patrimonio dei soci è relativamente autonomo rispetto a quello della società.
Il singolo socio a responsabilità illimitata è investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della società e ciò indipendentemente dall’ammontare del capitale conferito e dalla consistenza del suo patrimonio personale.
Le società di persone sono strutturalmente più semplici di quelle di capitali e necessitano di pochi mezzi per poter operare.
Nelle società di persone è assente il metodo assembleare (diversamente da quanto accade nelle società di capitali). In altre parole, nelle società di persone le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente attraverso consultazioni individuali senza che sia necessario seguire procedimenti di tipo collegiale o assembleare, anche se lo statuto potrebbe prevederli per alcune decisioni.
La determinazione del conferimento dovuto da ciascun socio non è condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone. “Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”. Nelle società di persone si può conferire qualsiasi bene o servizio economicamente valutabile, quindi anche prestazioni lavorative.
Funzionalità e caratteristiche delle società di persone
In generale, nelle società di persone ciascun socio:
- Ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge).
- Non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione, gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione.
Fanno parte delle società di persone la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.).
La società semplice e la società in nome collettivo
La società semplice non può esercitare attività commerciale e quindi la sfera di applicazione si può estendere, pertanto, all'esercizio di attività agricola.
Il contratto di società semplice “non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” dunque può essere concluso con un atto scritto ma anche verbalmente oppure può risultare da comportamenti concludenti. La forma scritta è tuttavia richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare, non per la validità del contratto di società; in mancanza, sarà perciò solo la partecipazione del socio conferente e nullità della società potrà aversi solo se la partecipazione dello stesso è essenziale.
È soggetta all'iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese, con finalità di pubblicità legale (con funzione dichiarativa) nel caso in cui svolga attività agricola, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale. Essa è in ogni caso soggetta all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
Per l’atto costitutivo della società in nome collettivo sono dettate regole di forma e di contenuto. È regolare la società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese; è irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso. Perciò l’atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
- Le generalità dei soci
- La ragione sociale
- I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
- La sede sociale e le eventuali sedi secondarie
- L'oggetto sociale
- I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
- Le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- La durata della società
Con la costituzione della società, il socio si assume l'obbligo di effettuare dei conferimenti (art. 2253 c.c.), cioè apportare alla società beni e servizi necessari per l'esercizio comune dell'attività economica: beni in natura (mobili, immobili, materiali, immateriali), denaro, lavoro manuale o intellettuale (socio d’opera). Nel caso della società semplice non è previsto un procedimento di stima per i conferimenti diversi dal denaro. Per il conferimento di beni in proprietà “la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita”. Il socio è perciò tenuto alla garanzia per evizione e per vizi.
Per il conferimento di beni in godimento, si applicano le norme sulla locazione. Il rischio resta a carico del socio che le ha conferite; questi potrà perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. Il bene conferito in godimento resta ovviamente di proprietà del socio; la società ne può godere, ma non ne può disporre ed il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova.
Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore nei limiti del valore assegnato al suo conferimento sarà dunque tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi; se non versa tale valore può essere escluso dalla società.
Infine, il conferimento può essere costituito anche dall’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società. È questo il cosiddetto socio d’opera che non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società. Su di lui perciò grava il rischio di lavorare invano e il rischio dell’impossibilità di svolgimento della prestazione, anche per causa a lui non imputabile. Infatti, gli altri soci possono escluderlo per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.
Capitale sociale e partecipazione agli utili
In merito al capitale sociale, una disciplina in materia è del tutto assente anzi non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Il che probabilmente si spiega col fatto che la società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale del bilancio.
Una disciplina del capitale sociale è invece dettata per la società in nome collettivo. È prescritto che l’atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il “valore ad essi attribuito e il modo di valutazione”; e ciò consente di determinare l’ammontare globale del capitale sociale nominale. Non è però dettata alcuna disciplina per la determinazione del valore dei condimenti diversi dal denaro, che perciò è rimessa alla libertà delle parti.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. Se l’atto costitutivo non dispone nulla al riguardo le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumo proporzionali ai conferimenti; se il valore dei conferimenti non è stato determinato le parti spettanti ai soci nei guadagni si presumono uguali; se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite ed è da ritenersi che valga anche la regola inversa. È possibile stabilire una ripartizione non proporzionale ai conferimenti, ma è nullo il patto leonino infatti “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
La parte spettante al socio d’opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del rendiconto: nella società in nome collettivo il documento destinato all’accertamento degli utili e delle perdite è invece il bilancio di esercizio. L’approvazione del rendiconto o del bilancio è condizione sufficiente perché ciascun socio possa pretendere l’assegnazione della sua parte di utili. Nelle società di persone, pertanto, in mancanza di specifica clausola dell’atto costitutivo, la maggioranza dei soci non può deliberare la non distribuzione degli utili ed il conseguente loro reinvestimento nella società, occorre bensì l’unanimità.
Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente, con la conseguenza che, in sede di liquidazione, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al valore originario del capitale conferito.
Amministrazione e gestione
L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale (potere di gestione = potere di decidere il compimento degli atti sociali). Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.
Quando l’amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) ed il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, si parla di amministrazione disgiuntiva. Ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientra nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori. Né è tenuto ad informarli preventivamente delle operazioni progettate. L’amministrazione disgiunta offre vantaggi sotto il profilo della rapidità delle decisioni, ma non è senza pericoli dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all’insaputa degli altri.
In alternativa l’amministrazione può essere congiuntiva ma questa deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo o con modificazione dello stesso. Con l’amministrazione congiuntiva è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere “che per l’amministrazione o per detrimenti atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori” calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. La maggior rigidità dell’amministrazione congiunta è però temperata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Rappresentanza della società
Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è anche quella di rappresentanza della società. Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa.
In mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore. Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può perciò da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della società (firma disgiunta). Nell’amministrazione congiuntiva invece, fermo restando che le decisioni possono essere adottate all’unanimità o a maggioranza, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto (firma congiunta).
Inoltre, il potere di rappresentanza si estende a tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. La rappresentanza inoltre non è solo sostanziale ma anche processuale quindi la società può agire o può essere convenuta in giudizio.
L’atto costitutivo può tuttavia prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza. Può ad esempio riservare la rappresentanza legale della società solo ad alcuni soci amministratori; può stabilire la firma congiunta per determinati atti anche se l’amministrazione è disgiunta; può limitare l’estensione del potere di rappresentanza del singolo amministratore.
Responsabilità delle obbligazioni sociali
Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la società col proprio patrimonio, che costituisce la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Ma non è la garanzia esclusiva, dato che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.
Nella società semplice, la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile infatti la responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere esclusa o limitata da un apposito patto sociale. In nessun caso comunque può essere esclusa la responsabilità di tutti i soci.
Nella società in nome collettivo, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile.
In entrambe le società poi la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci. Infatti, chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Inoltre, lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi.
Responsabilità della società e responsabilità dei soci non sono però sullo stesso piano. I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori sociali sono cioè tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci. Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Nella società in nome collettivo il beneficio di escussione è più intenso: opera automaticamente. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. È inoltre necessario che abbia infruttuosamente esperito l’azione esecutiva sul patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci (creditori personali dei soci) ed intangibile da parte dei creditori di questi ultimi. Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi. Il creditore personale del socio non è però del tutto sprovvisto di tutela. Infatti, nella società semplice egli può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore, compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società (ad esempio sequestrare i beni che, in sede di liquidazione, dovrebbero essere restituiti al socio) e può inoltre chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, deve però provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
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