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FUSIONE DELLA SOCIETÀ’
La fusione è l’unificazione di due o + società in una sola. Per fusione si intende sia la nascita di
una nuova società con la scomparsa delle vecchie (fusione in senso stretto) sia l’assorbimento in
una società preesistente di una o + società (fusione per incorporazione).
La fusione non è ammissibile per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell’attivo.
Il processo di fusione si articola in diverse fasi:
1. Inizialmente l’organo amministrativo delle società che devono fondersi deve redigere
(A) un progetto di fusione —> deve avere identico contenuto per tutte le società partecipanti
alla fusione e dallo stesso devono risultare:
•il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla
fusione
•l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante,
con le eventuali modificazioni rese necessarie dalla fusione
•l rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro,
conguaglio che non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle
azioni o delle quote assegnate.
(B) una situazione patrimoniale della società affinché i soci delle società che partecipano alla
fusione possano conoscere la situazione patrimoniale della società; per questo è
imposto agli amministratori di redigere un vero e proprio bilancio infraannuale (c.d.
bilancio di fusione) riferito ad una situazione non più vecchia di 120 giorni dal giorno in
cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
(C) una relazione sulla fusione (da parte degli amministratori) che illustri e giustifichi sotto il
profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote, in modo da mettere i soci in condizioni di verificare i metodi di
valutazione utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio.
(D) una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote da parte di
uno o + esperti scelti fra i revisori dei conti o le società di revisore
Il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione, le
relazioni degli amministratori e degli esperti nonché i bilancio degli ultimi 3 anni esercizi delle
stesse, devono restare depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla
fusione durante i 30 gg che precedono l’assemblea
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2. A questo punto la fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante
l’approvazione del relativo progetto, che potrà anche essere modificato ma solo nel caso in
cui non incida sui diritti dei terzi. Per l’approvazione vanno rispettate le norme dettate per le
modificazioni dell’atto costitutivo. Quindi nella società di persone sarà necessario il consenso
della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; nelle
società di capitali invece la fusione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria con le
normali maggioranze (q.d maggioranza dei 2/3 del capitale sociale). La delibera sarà, poi,
depositata nel registro delle imprese per l'iscrizione e la fusione e redatta per atto pubblico ma
potrà essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima
delibera della società che vi partecipano. Nello stesso termine i creditori creditori possono fare
opposizione alla fusione.
3. Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell’atto di fusione (x atto pubblico)
da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, che danno così attuazione alle
relative delibere assembleari. Deve essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove è
posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello, eventualmente diverso,
della società risultante dalla fusione. Dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese decorrono
gli effetti della fusione. Si produce perciò l’unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse
società. La società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quelle
partecipanti, che si estinguono.
N.B.: Una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione l’invalidità dell’atto di fusione non può
essere + pronunciata e ciò senza eccezione alcune. resta salvo solo il diritto al risarcimento
dei danni eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
SCISSIONE DELLA SOCIETÀ’
È un’operazione mediante la quale il patrimonio di una società p scomposto ed assegnato in tutto
o in parte ad altre società in cambio dell’assegnazione ai soci della prima, di azioni o quote delle
società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.
La scissione può essere:
a) totale —> l’intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a + società; la prima
società si estingue senza che però si abbia la liquidazione dato che l’attività continua tramite le
società beneficiarie che ne assumo i diritti e gli obblighi.
b) parziale —> solo parte del patrimonio della società che si scinde viene trasferita ad una o +
società. la società scissa resta perciò in vita sia pure con un patrimonio ridotto .
Beneficiarie della scissione possono essere:
i) le società di nuova costituzione che nascono per gemmazione dalla società che si scinde ed in
tal caso i soci della società scissa sono inizialmente i soli soci delle società risultanti dalla
scissione
ii) uno o + società preesistenti che vedono incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale
x l’ingresso dei soci della società scissa.
Come x la fusione è espressamente stabilito che alla scissione non possono partecipare società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
In merito al procedimento il codice civile si richiama in gran parte alla disciplina della fusione. Gli
•
amministratori delle società partecipanti alla scissione infatti devono redigere un unitario progetto
di scissione. Oltre le indicazioni stabilite per quest’ultimo, il progetto di scissione deve contenere:
a) l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali (attività e passività) da trasferire a ciascuna delle
società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro; b) i criteri di distribuzione ai soci delle
azioni o quote delle società beneficiarie. Nel caso in cui non si sia determinata nel progetto la
destinazione di un elemento dell'attivo questo, nel caso di scissione totale, è ripartito
proporzionalmente alla società beneficiarie in proporzione della quota di patrimonio loro
assegnato, mentre nel caso di scissione parziale l'elemento dell'attivo resta alla società
trasferente. Nel caso in cui non si sia determinata nel progetto la destinazione di un elemento del
passivo rispondono solidalmente, nel caso di scissione totale, le società beneficiarie e nel caso di
scissione parziale la società scissa, che ha effettuato il trasferimento, e le società beneficiarie.
Per la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti, è
integralmente richiamata la disciplina della fusione. Gli amministratori possono però essere
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esonerati dalla redazione di tali documenti con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
strumenti finanziari con diritto di voto.
Rinvio alla disciplina della fusione si ha anche per le altre fasi del procedimento di scissione.
La scissione diventa efficace a partire dalla data in cui è stata eseguita l’ultima iscrizione dell’atto
di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. A partire da tale
momento ciascuna delle società beneficiarie assume i diritti e gli obblighi della società scissa, che
le sono stati attribuiti nell’atto di scissione. È però stabilito che le società beneficiarie sono
responsabili in solido per i debiti della società trasferente, ma solo " nei limiti del valore effettivo del
patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.
IL SISTEMA DUALISTICO
Il sistema dualistico è un sistema di amministrazione e controllo delle società per azioni di
ispirazione tedesca e prevede la presenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio
di gestione e ovviamente dalla assemblea dei soci. Il controllo contabile è poi affidato,
senza eccezioni, ad un revisore legale o ad una società di revisione.
Assemblea ordinaria dei soci—>
1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
2. determina il compenso ad essi spettante, se lo statuto lo prevede
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
4. delibera sulla distribuzione degli utili
5. nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Consiglio di sorveglianza—>
Al consiglio di sorveglianza è attribuita larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria
infatti:
1. nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, ne determina altresì il
compenso, salvo che lo statuto attribuisca la competenza all’assemblea ordinaria
2. approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio consolidato (la distribuzione
distribuzione degli utili resta di competenza dell’assemblea)
3. promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del
consiglio di gestione (competenza che conserva anche l’assemblea)
4. se previsto dallo stato delibera in ordine alle operazioni strategie ed ai piani industriali
e finanziari predisposti dal consiglio di gestione.
Esercita poi le funzioni proprie del collegio sindacale nel sistema tradizionale:
1) presenta la denuncia al tribunale
2) riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti
3) è destinatario delle denunce dei soci
4) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
È nominato dall’assemblea ordinaria ad eccezione dei primi componenti che sono
nominati nell’atto costitutivo.È composto da almeno tre membri di cui almeno un
componente d