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Organi di controllo

La disciplina del controllo nelle società di capitali è particolarmente articolata. Sensibili sono infatti le differenze che distinguono le s.p.a. e le s.r.l. Il sistema originario del codice risulta profondamente modificato a seguito della riforma organica. Nel sistema originario, infatti, l'organo di controllo era il collegio sindacale e sua funzione prevalente era il controllo contabile. Si trattava di un organo necessario per le s.p.a., per le s.a.p.a. e, nelle ipotesi previste dall’originario art. 2488 cc, anche per le s.r.l.

Successivamente, tale sistema si è evoluto sulla base di una distinzione a seconda che si avesse a che fare con società quotate o non quotate: i compiti previsti dal codice per il collegio sindacale sono stati ripartiti, nelle società quotate, tra il collegio sindacale e la società di revisione, alla competenza della quale veniva attribuito in particolare il controllo contabile.

Attualmente, nella s.r.l., il collegio sindacale continua a rappresentare un organo necessario solo nei casi previsti dall’articolo 2477 cc, altrimenti risultando organo facoltativo. Nelle società per azioni è previsto solo quando i soci abbiano adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo; quando si è adottato il sistema dualistico, l'organo di controllo è il consiglio di sorveglianza, mentre in presenza del sistema monistico, le funzioni di controllo sono svolte dal comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del CDA, e quindi composto da amministratori.

La revisione legale dei conti, invece, è stata attribuita, in tutte le s.p.a., ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti in apposito registro. Tale regola è inderogabile solo per le società quotate, e più in generale per quelle che rientrano nella categoria dei ccdd enti di interesse pubblico, nonché in quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Controllo nelle s.r.l.

Nelle s.r.l., determinati poteri di controllo sono attribuiti ai singoli soci che non partecipano all’amministrazione: ciascuno di essi ha diritto di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione e di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Tali poteri sono conferiti ex lege al socio nel proprio interesse: non è pertanto che il socio, esercitando tali poteri, adempia a funzioni sociali e assurga ad organo della società.

L’atto costitutivo può, peraltro, prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone le competenze e i poteri.

In alcuni casi, tuttavia, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche nella s.r.l. Ciò accade qualora l’ammontare del capitale sociale non sia inferiore a 120mila euro ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure qualora per due esercizi consecutivi la società abbia superato due delle soglie che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata.

In tali casi si applica al collegio sindacale la disciplina dettata al riguardo in tema di s.p.a.: tuttavia mentre in quest’ultime il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti solo se ciò sia previsto nello statuto, ed in presenza delle condizioni di cui all’art. 2409 bis cc, al contrario nelle s.r.l. al collegio sindacale, nei casi in cui esso

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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