vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORGANI DI CONTROLLO
La disciplina del controllo nelle società di capitali è particolarmente articolata.
Sensibili sono infatti le differenze che distinguono le s.p.a. e le s.r.l.
Il sistema originario del codice risulta profondamente modificato a seguito della riforma
organica.
Nel sistema originario, infatti, organo di controllo era il collegio sindacale e sua funzione
prevalente era il controllo contabile. Si trattava di un organo necessario per le s.p.a., per le
s.a.p.a. e, nelle ipotesi previste dall’originario art 2488cc, anche per le s.r.l.
Successivamente, tale sistema si è evoluto sulla base di una distinzione a seconda che si
avesse a che fare con società quotate o non quotate: i compiti previsti dal codice per il collegio
sindacale sono stati ripartiti, nelle società quotate, tra il collegio sindacale e la società di
revisione, alla competenza della quale veniva attribuito in particolare il controllo contabile.
Attualmente, nella s.r.l., il collegio sindacale continua a rappresentare un organo necessario
solo nei casi previsti dall’articolo 2477 cc, altrimenti risultando organo facoltativo.
Nelle società per azioni è previsto solo quando i soci abbiano adottato il sistema tradizionale di
amministrazione e controllo; quando si è adottato il sistema dualistico, organo di controllo è il
consiglio di sorveglianza, mentre in presenza del sistema monistico, le funzioni di controllo
sono svolte dal comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del CDA, e quindi
composto da amministratori.
La revisione legale dei conti, invece, è stata attribuita, in tutte le s.p.a., ad un revisore legale
dei conti o ad una società di revisione legale iscritti in apposito registro. Tale regola è
inderogabile solo per le società quotate, e più in generale per quelle che rientrano nell
categoria dei ccdd enti di interesse pubblico, nonché in quelle tenute alla redazione del bilancio
consolidato.
CONTROLLO NELLE S.R.L.
Nelle s.r.l., determinati poteri di controllo sono attribuiti ai singoli soci che non partecipano
all’amministrazione: ciascuno di essi ha diritto di consultare, anche tramite professionisti di sua
fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione e di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Tali poteri sono conferiti ex lege al socio nel proprio
interesse: non è pertanto che il socio, esercitando tali poteri, adempia a funzioni sociali e
assurga ad organo della società.
L’atto costitutivo può, peraltro, prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore,
determinandone le competenze e i poteri.
In alcuni casi, tuttavia, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria anche nella srl. Ciò
accade qualora l’ammontare del capitale sociale non sia inferiore a 120mila euro ovvero la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla
revisione legale dei conti, oppure qualora per due esercizi consecutivi la società abbia superato
due delle soglie che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata.
In tali casi si applica al collegio sindacale la disciplina dettata al riguardo in tema di spa:
tuttavia mentre in quest’ultime il collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti solo se
ciò sia previsto nello statuto, ed in presenza delle condizioni di cui all’art 2409bis cc, al
contrario nelle srl al collegio sindacale, nei casi in cui esso rappresenta un organo necessario,
spetta in via di principio anche tale forma di controllo, a meno che l’atto costitutivo non
disponga diversamente.
CONTROLLO NELLE S.P.A.
Nelle s.p.a. le funzioni di controllo sono affidate al collegio sindacale, al consiglio di
sorveglianza ed al comitato di controllo sulla gestione e riguardano la legalità dell’agire degli
organi sociali e la correttezza della amministrazione della società.
In particolare, ai sensi dell’art 2403 cc, il collegio sindacale e consiglio di sorveglianza vigilano
da un lato sull’osservanza della legge e dello statuto, dall’altro sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società.
Quanto, invece, al comitato per il controllo di gestione l’art 2409octiesdecies cc si limita a
stabilire che esso vigila sulla adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile; non è dubbio, inoltre, che
al comitato spetti altresì il controllo di legalità.
Il controllo di legalità non si esplica soltanto con riferimento all’amministrazione, ma investe
anche l’attività assembleare. Perciò è dato all’organo di controllo in generale il potere di
impugnazione delle deliberazioni della assemblea invalide, nonché il potere di chiedere al
tribunale la riduzione d’ufficio del capitale sociale quando, in caso di perdita, la assemblea non
vi provveda. Perciò con riferimento ad esso, è posto l’obbligo di intervento all’assemblea e
quello di sostituirsi agli amministratori in caso di mancata osservanza degli obblighi ad essi
incombenti circa la convocazione dell’assemblea e la pubblicità.
Invece il controllo relativo alla correttezza dell’amministrazione si puntualizza sulla gestione
sociale e fa riferimento al fatto che l’assetto organizzativo, contabile e amministrativo adottato
dalla società deve essere adeguato alle dimensioni ed alla natura della impresa, ma anche al
suo concreto funzionamento.
La funzione di controllo è essenzialmente svolta nell’interesse della società e costituisce una
garanzia per i soci, in quanto assicura il regolare funzionamento degli organo sociali. L’esercizio
del controllo, indubbiamente, rappresenta una garanzia anche per i terzi, ma non in
considerazione dell’interesse di questi l’organo è costituito.
La legge impone all’organo di controllo di tenere conto delle denunce che siano state fatte dai
soci e non dai terzi; ove la denunzia sia fatta dai soci che rappresentino una determinata
percentuale di capitale prevista dalla legge o dallo statuto, l’organo di controllo deve indagare
sulla verità dei fatti denunciati; se poi si tratta di fatti gravi è tenuto a convocare l’assemblea.
Qualora tali fatti siano emersi nell’espletamento del suo incarico, l’organo di controllo, pur non
essendo tenuto a convocare l’assemblea, ha comunque il potere di farlo, previa comunicazione
al presidente del CDA.
L’organo di controllo è emanazione della società, e parte integrante di questa.
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
I componenti dell’organo di controllo possono essere soci o non soci, e debbono avere, oltre
alla generica idoneità fisica e psichica, una posizione di indipendenza ed una specifica
competenza tecnica e posizione professionale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge richiede che i componenti dell’organo di controllo
risultino indipendenti anzitutto rispetto alla società e a quelle appartenenti al medesimo
gruppo: non possono essere nominati membri dell’organo di controllo, e se lo sono stati
decadono dall’ufficio, i dipendenti e consulenti della società.
I componenti dell’organo di controllo devono essere inoltre indipendenti rispetto agli
amministratori della società, in termini tra loro diversi a seconda del sistema si
amministrazione e controllo adottato.
In particolare, la carica di sindaco o di membro del consiglio di sorveglianza è incompatibile con
la carica di amministratore: i membri del comitato per il controllo di gestione, invece, devono
essere scelti tra gli amministratori, il che significa che la carica di amministratore rappresenta,
nel sistema monistico, presupposto di eleggibilità a componente dell’organo di controllo.
D’altro canto, non possono essere nominati membri del collegio sindacale, né del comitato di
controllo i parenti e gli affini entro il 4 grado degli amministratori della società o di altre società
del gruppo. Questo ulteriore requisito non è richiesto, invece, dalla legge ai componenti del
consiglio di sorveglianza.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè la qualificazione professionale, la legge richiede
che almeno un componente dell’organo di controllo sia scelto tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
L’esigenza del possesso di specifiche competenze tecniche da parte dei componenti è
soddisfatta in termini diversi nei diversi sistemi : in ordine al collegio sindacale è la stessa
legge a disporre che gli altri membri, se non iscritti anche essi nel registro dei revisori contabili,
devono essere scelti o tra gli iscritti in uno degli albi professionali individuati dal Ministro della
giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Qualora invece lo statuto abbia affidato al collegio sindacale anche la revisione legale dei conti,
si richiede che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nel registro.
Gli organi di controllo presentano una struttura pluripersonale ed operano collegialmente.
Devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, e delle riunioni deve essere redatto un verbale, da
trascriversi nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo in questione.
L’organo di controllo è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera a
maggioranza assoluta. In caso di dissenso , il membro dissenziente ha diritto di farne inserire
nel verbale i motivi.
CONTROLLO GIUDIZIARIO
Accanto al controllo interno del collegio sindacale ed al controllo contabile affidato un revisore
esterno, e ad integrazione di questi, il codice civile, all’art 2409, prevede la possibilità di un
intervento dell’autorità giudiziaria, le finalità di questo intervento sono le stesse che sono alla
base dell’intervento degli organi di controllo: ripristinare il regolare funzionamento della
società.
Quando la violazione degli obblighi da parte degli amministratori è particolarmente grave, cioè
quando vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o ad una o
più società controllate, gli organi di controllo, i soci che rappresentano una determinata
percentuale del capitale sociale( cioè il ventesimo o il decimo, a seconda che la società faccia
ricorso o meno al mercato del capitale di rischio), o la minore percentuale prevista dallo
statuto, nonché, ma solo nelle socie